1. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
2. Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Direttiva 96/71 — Condizioni di lavoro e di occupazione — Retribuzione minima — Elementi costitutivi — Normativa nazionale che non prende in considerazione le maggiorazioni e i supplementi che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore ed il corrispettivo percepito — Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71/CE, art. 3)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti la sussistenza dell’inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione.
(v. punto 35)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 3 della direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, uno Stato membro la cui legislazione non riconosca quali componenti della retribuzione minima le maggiorazioni ed i supplementi, che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore ed il corrispettivo percepito, versati da datori di lavoro stabiliti in altri Stati membri ai loro dipendenti del settore edilizio distaccati in tale Stato membro, ad eccezione del premio generale concesso ai lavoratori del settore edilizio.
(v. punto 43 e dispositivo)