Causa C-336/02

Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH

contro

Brangewitz GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf)

«Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta — Fornitori di servizi di trattamento — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria»

Massime della sentenza

Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione dei ritrovati vegetali — Artt. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 — Facoltà per il titolare della privativa comunitaria di chiedere informazioni in presenza di indizi della realizzazione da parte di un prestatore di servizi di trattamento di operazioni sui prodotti protetti

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, art. 14, nn. 2 e 3; regolamento (CE) della Commissione n. 1768/95, art. 9]

Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento le informazioni rilevanti ottenute da quest’ultimo nell’esercizio normale delle sue attività, quando dispone di indizi circa il fatto che quest’ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che beneficia di tale privativa, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione.

In tal caso il prestatore è tenuto a fornire al titolare le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori riguardo ai quali quest’ultimo dispone di indizi circa il fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota.

(v. punti 54, 66, dispositivo 1-2)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 ottobre 2004(1)

«Ritrovati vegetali – Regime di protezione – Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 – Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta – Fornitori di servizi di trattamento – Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria»

Nel procedimento C-336/02,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dal Landgericht Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) con decisione 8 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2002, nella causa tra:

Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH

e

Brangewitz GmbH,



LA CORTE (Prima Sezione),,



composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza dell'8 gennaio 2004,viste le osservazioni scritte presentate:

per la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, dal sig. K. von Gierke, Rechtsanwalt;

per la Brangewitz GmbH, dal sig. M. Miersch, Rechtsanwalt, assistito dal sig. R. Wilhems, Patentanwalt, e dal sig. M. Timmermann, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Bierwagen, Rechtsanwalt,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 febbraio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e 9 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 (GU L 173, pag. 14).

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «STV») alla Brangewitz GmbH (in prosieguo: la «Brangewitz»), in merito alle informazioni che quest’ultima, in quanto fornitrice di servizi di trattamento, è tenuta a fornire, su richiesta, alla STV per quanto concerne le operazioni da essa effettuate sul prodotto del raccolto delle varietà vegetali tutelate dal regolamento n. 2100/94 e/o dalla normativa nazionale.


Ambito normativo

La regolamentazione comunitaria

3
Dall’art. 1 del regolamento n. 2100/94 risulta che questo istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.

4
In forza dell’art. 11, n. 1, del detto regolamento, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona, denominata «costitutore», «che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa».

5
Ai termini dell’art. 13, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2100/94:

«1.     In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti indicati al paragrafo 2.

2.       Fatte salve le disposizioni degli artt. 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)
produzione o riproduzione (moltiplicazione);

b)
condizionamento a fini di moltiplicazione;

c)
messa in vendita;

d)
vendita o altra commercializzazione;

e)
esportazione dalla Comunità;

f)
importazione nella Comunità;

g)
magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni».

6
Tuttavia, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94, dispone:

«In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

7
L’art. 14, n. 2, dello stesso regolamento precisa che tale autorizzazione, denominata correntemente il «privilegio degli agricoltori», si applica unicamente alle specie di piante agricole ivi elencate. Tali specie sono raggruppate in quattro categorie, vale a dire le piante da foraggio, i cereali, le patate nonché le piante da olio e da fibra.

8
Ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, «nelle norme di applicazione ai sensi dell’art. 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore» in base a taluni criteri. Fra tali criteri figurano la mancanza di restrizioni quantitative a livello dell’azienda agricola, il diritto dell’agricoltore di preparare lui stesso o mediante i servizi messi a sua disposizione il prodotto del raccolto per essere piantato, l’obbligo imposto agli agricoltori, esclusi i piccoli agricoltori, di versare al titolare una equa retribuzione, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, e la responsabilità esclusiva dei titolari quanto al controllo dell’applicazione di detto art. 14.

9
L’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 dispone del pari, fra detti criteri, un obbligo di informazione a carico degli agricoltori e dei fornitori di servizi di trattamento, stabilito come segue:

«Le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».

10
Dai ‘considerando’ diciassettesimo e diciottesimo del regolamento n. 2100/94 risulta che «l’esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico», che «ciò include la salvaguardia della produzione agricola» e che «a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni».

11
A tenore del suo art. 1, il regolamento n. 1768/95 definisce le norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione la deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94.

12
L’art. 2 del detto regolamento dispone:

«1.     Le condizioni di cui all’articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall’agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell’uno e dell’altro.

2.       Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell’esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l’effetto concreto della sua osservanza».

13
L’art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1768/95 recita:

«1.     Gli elementi informativi specifici che il servizio di trattamento è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e il servizio di trattamento interessato.

2.       Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, il servizio di trattamento è tenuto a fornire, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, al titolare che ne faccia richiesta, una dichiarazione in merito all’informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

a)
il nome del servizio di trattamento, il luogo del suo domicilio e l’indirizzo legale dell’attività;

b)
il fatto che il servizio di trattamento abbia trattato o meno, a fini di impianto, il prodotto del raccolto di una o più varietà del titolare, quando la varietà o le varietà sono state dichiarate o note per altre vie al servizio di trattamento;

c)
se il servizio ha effettuato il trattamento, la quantità del prodotto del raccolto che appartiene alla varietà o alle varietà in questione, trattato dal suddetto servizio per essere piantato, e la quantità complessiva risultante da tale trattamento;

d)
le date ed i luoghi del trattamento di cui al punto c), e

e)
il nome e l’indirizzo della persona o delle persone alle quali il servizio di trattamento di cui al punto c) è stato fornito, e le rispettive quantità».

La normativa nazionale

14
L’art. 10 a, n. 6, del Sortenschutzgesetz 1985 (legge del 1985 sulla privativa per ritrovati vegetali) (nella sua versione del 25 luglio 1997, BGBl. 1997 I, pag. 3165), che definisce un obbligo d’informazione circa i ritrovati vegetali protetti ai sensi dell’ordinamento tedesco, dispone:

«Gli agricoltori che si avvalgono della possibilità di riutilizzare il prodotto del raccolto nonché i fornitori di servizi di trattamento per loro conto sono tenuti ad informare i titolari della privativa per ritrovati vegetali dell’entità di tale riutilizzo».


La causa principale e le questioni pregiudiziali

15
Il giudice a quo osserva che la STV è un’organizzazione di titolari di ritrovati vegetali.

16
La STV ha inviato alla Brangewitz domande d’informazione, relative alle campagne 1997/1998 - 1999/2000, relative alle operazioni di servizi di trattamento che quest’ultima avrebbe effettuato sul prodotto del raccolto di circa 500 varietà vegetali, di cui una parte è tutelata dal regolamento n. 2100/94 e il resto dalla regolamentazione nazionale, ai fini della loro piantagione.

17
Non avendo ricevuto le informazioni richieste, la STV ha citato la Brangewitz dinanzi al Landgericht Düsseldorf.

18
Dall’ordinanza di rinvio emerge che, a sostegno del suo ricorso, la STV ha presentato un gran numero di dichiarazioni di piantagioni del prodotto del raccolto emesse da clienti della Brangewitz, nonché «fatture» e «bolle di consegna» emesse da quest’ultima. Nelle fatture, la pulizia, il trattamento e la disinfezione sarebbero calcolati in funzione dei quantitativi di ciascun tipo di cereali menzionati. Le fatture conterrebbero anche in parte dati relativi ai ritrovati vegetali trattati.

19
Secondo il giudice a quo, la STV afferma come dalle dette dichiarazioni di piantagione del prodotto del raccolto, dalle fatture e dalle bolle di consegna emerga che la Brangewitz ha effettuato il trattamento di sementi destinate alla piantagione del prodotto del raccolto di almeno 71 ritrovati vegetali che costituiscono oggetto di una protezione a favore del titolare o del titolare di una licenza esclusiva che ha incaricato la STV di far valere i suoi diritti. Ne conseguirebbe che la Brangewitz sarebbe tenuta a fornire informazioni quanto alle operazioni di trattamento che essa ha effettuato sulle sementi del prodotto del raccolto ai fini della loro piantagione.

20
La Brangewitz sostiene che la STV non gode di un diritto generale ad ottenere informazioni.

21
Il giudice a quo rileva che dall’argomentazione della STV emerge che, durante le campagne 1997/1998 - 1999/2000, la Brangewitz ha operato in quanto prestatore di operazioni di trattamento per almeno 71 varietà vegetali protette. Da tale argomentazione non emergerebbe però che la Brangewitz ha proceduto al trattamento di tutti i ritrovati vegetali per i quali la ricorrente ha chiesto informazioni.

22
Tuttavia, secondo il giudice a quo, la STV fa valere che, in forza del combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95, non è necessario che la sua argomentazione evidenzi che la Brangewitz ha proceduto al trattamento di tutti i ritrovati vegetali per i quali le informazioni sono chieste.

23
A questo proposito, da un lato, tale organo giurisdizionale si chiede, riferendosi alle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer relative alla sentenza 10 aprile 2003, causa C‑305/00, Schulin (Racc. pag. I‑3525), se non si debba considerare il fornitore di operazioni di trattamento tenuto a fornire informazioni unicamente se vi sono indizi che provano che egli ha trattato i ritrovati vegetali protetti di cui trattasi.

24
D’altro lato, se soltanto i fornitori di operazioni di trattamento che hanno trattato il materiale di moltiplicazione di un ritrovato vegetale protetto sono tenuti ad informare il titolare quanto al trattamento del prodotto del raccolto di detto ritrovato ai fini della sua piantagione, il giudice a quo si chiede se detto obbligo di informazione si estenda a tutti gli agricoltori per i quali il prestatore di operazioni di trattamento ha proceduto al trattamento del ritrovato di cui trattasi, e non unicamente agli agricoltori che sono noti al titolare e per i quali quest’ultimo ha dimostrato che essi avevano fatto trattare i ritrovati protetti presso il fornitore di operazioni di trattamento.

25
In tali circostanze il Landgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se le disposizioni [degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento nº 1768/95] debbano essere interpretate nel senso che il titolare di un ritrovato protetto ai sensi del regolamento n. 2100/94 può chiedere informazioni al fornitore (...) di operazioni di trattamento indipendentemente dalla questione se vi siano indizi che provano che (...) il fornitore di operazioni di trattamento ha effettuato tali operazioni sul ritrovato vegetale protetto.

2)
Qualora vi siano indizi per i fatti menzionati al punto 1: se il fornitore (...) di servizi di trattamento debba fornire, in forza del combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95, informazioni relative a tutti gli agricoltori per i quali egli effettua (…) operazioni di trattamento per i ritrovati protetti di cui trattasi, o se egli debba fornirle unicamente per quanto concerne gli agricoltori per i quali il titolare del ritrovato dispone di indizi che provano che (…) il prestatore di operazioni di trattamento ha effettuato le dette operazioni sui ritrovati vegetali protetti di cui trattasi».


Sulla prima questione

26
Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 debba essere interpretato nel senso che esso prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria di un ritrovato vegetale di chiedere a un prestatore di servizi di trattamento l’informazione prevista dalle dette disposizioni quando egli non dispone di indizi del fatto che quest’ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori dalla piantagione del materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che fruisce di detta privativa, diversa da una varietà ibrida o di sintesi, e appartenente a una delle specie di piante agricole elencate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.

Osservazioni presentate alla Corte

27
La STV e il governo tedesco fanno valere che i titolari fruiscono, nei confronti dei fornitori di servizi di trattamento, di un diritto all’informazione ampio per quanto riguarda le loro varietà vegetali. A sostegno di detta affermazione, essi invocano il testo e il sistema delle disposizioni degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95, nonché il loro oggetto, il loro scopo e il principio di proporzionalità.

28
Secondo la STV e il governo tedesco, dal testo e dal sistema dei regolamenti nn. 2100/94 e 1768/95 emerge che il prestatore di servizi di trattamento è tenuto a fornire le informazioni sulla sua preparazione delle sementi del prodotto del raccolto ai fini della piantagione alla sola condizione che il titolare glielo chieda.

29
Per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi, la STV sostiene che il dovere d’informazione del fornitore di servizi di trattamento ha per oggetto e per scopo quello di controllare le informazioni fornite dagli agricoltori. Se il diritto all’informazione del titolare nei confronti del prestatore di servizi di trattamento fosse limitato agli agricoltori che hanno acquistato materiale di moltiplicazione, non sarebbe possibile controllare un agricoltore che non dichiari se abbia proceduto ad una piantagione del prodotto del raccolto o se abbia proceduto al trattamento delle sementi provenienti dal raccolto e, se del caso, presso quale impresa.

30
Per quanto concerne lo scopo dei regolamenti di cui trattasi, il governo tedesco rileva che il diritto all’informazione di cui beneficia il titolare nei confronti del prestatore di servizi di trattamento non si presenta come un diritto accessorio a un diritto al risarcimento, ma come un rapporto giuridico unico, originale, fra detto titolare e il prestatore. Se tale diritto all’informazione di cui beneficia il titolare dovesse dipendere dalla prova che egli deve fornire operazioni di trattamento concrete realizzate su varietà vegetali protette appartenentigli, il detto diritto avrebbe come solo scopo quello di confermare informazioni già note e non sarebbe un diritto all’informazione proprio nei confronti del prestatore di servizi di trattamento.

31
Quanto al principio di proporzionalità, la STV osserva che, grazie alla possibilità offerta dal regolamento n. 2100/94 di preparare senza autorizzazione sementi provenienti dal raccolto ottenuto dalla piantagione di varietà vegetali protette, i servizi forniti dai fornitori di servizi di trattamento costituiscono un’attività redditizia che permette di ottenere utili considerevoli. La richiesta d’informazione non richiederebbe costi particolari né oneri sproporzionati per i fornitori. Per contro, i titolari sarebbero in una posizione ben più difficile poiché, non ottenendo le retribuzioni per le licenze e le piantagioni del prodotto del raccolto, non potrebbero proseguire la loro attività.

32
La Brangewitz è d’avviso che sia sproporzionato prendere in considerazione la sola qualità di prestatore di servizi di trattamento. Essa ritiene che il prestatore sia tenuto a un dovere d’informazione soltanto quando il titolare dimostri che la sua varietà protetta ha costituito oggetto di un’operazione di trattamento nell’azienda del detto prestatore. Altrimenti, ciascun prestatore di servizi di trattamento potrebbe ricevere un numero illimitato di richieste di informazione da parte dei vari titolari.

33
Il governo olandese osserva che il principio generale sotteso al regolamento n. 2100/94 è quello di pervenire ad un equilibrio fra, da un lato, gli interessi legittimi dell’agricoltore e del prestatore di servizi di trattamento e, dall’altro, quelli del titolare. Ne conclude che il titolare dovrebbe poter ottenere informazioni presso l’agricoltore o il prestatore quando egli dispone di indizi che gli consentono di ritenere che il materiale di moltiplicazione di una varietà protetta sia stato utilizzato o trattato.

34
La Commissione rileva che i prestatori di servizi di trattamento non entrano in contatto col titolare né come acquirente di sementi né come debitore di una retribuzione. Essi svolgerebbero la loro attività di prestatori di servizi ai sensi dei regolamenti di cui trattasi soltanto rispetto agli agricoltori. In tal senso, il gruppo dei prestatori dei servizi di trattamento citato all’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 non dovrebbe essere più esteso di quello degli agricoltori citato nella stessa disposizione e per il quale essi svolgono le loro attività.

35
La Commissione rileva come dagli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9, n. 2, del regolamento n. 1768/95, e in particolare dalla lett. b) dell’ultima disposizione, emerga che sono tenuti all’obbligo d’informazione soltanto i prestatori di servizi di trattamento che abbiano preparato varietà vegetali protette e che lo sappiano o possano saperlo. Toccherebbe quindi alla persona che intenda ottenere informazioni dimostrare che vi sono effettivi indizi che provano che il prestatore interessato ha effettuato tali operazioni al fine della preparazione della semente protetta.

Giudizio della Corte

36
Occorre ricordare in limine che, in forza dell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94, l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è richiesta, per quanto concerne i costituenti varietali o il materiale di raccolto della varietà protetta, in particolare per la produzione o la riproduzione (moltiplicazione ) e per il condizionamento a fini della moltiplicazione.

37
Il disposto dell’art. 14 del detto regolamento, che, come risulta dal diciassettesimo e dal diciottesimo ‘considerando’ dello stesso, è stato adottato nell’interesse pubblico della salvaguardia della produzione agricola, costituisce un’eccezione a detta regola (v. precitata sentenza Schulin, punto 47).

38
In forza dell’art. 14, n. 1, dello stesso regolamento, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare a fini di moltiplicazione nei campi delle loro aziende il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, relativamente ad una delle specie di piante agricole elencate dall’art. 14, n. 2, dello stesso articolo (in prosieguo: la «varietà riguardata dal priviliegio»).

39
L’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 precisa che le condizioni per applicare la deroga di cui al n. 1 del medesimo articolo e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore sono stabilite in un regolamento d’applicazione in base ad un certo numero di criteri. Fra questi, il detto art. 14, n. 3, stabilisce, al suo quarto trattino, che, eccezion fatta per i piccoli agricoltori, «agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare» e, al sesto, che «le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento».

40
Contrariamente a quanto sostenuto dalla STV, dall’economia dell’art. 14 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», nonché dal testo del suo n. 3 risulta che il sesto trattino di questa disposizione non riguarda ogni fornitore di servizi di trattamento.

41
Infatti, l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, che del resto prevede espressamente che le condizioni per applicare la deroga di cui al n. 1 del medesimo articolo siano stabilite in un regolamento d’applicazione, dev’essere interpretato alla luce del detto n. 1 e non può pertanto valere per i casi in cui la detta deroga non è nemmeno applicabile (v. sentenza Schulin, punto 52).

42
Così, da un lato, dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94 risulta che tale deroga si applica solo alle specie di piante agricole ivi esplicitamente menzionate. Ne consegue che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, soltanto i fornitori di servizi di trattamento che hanno effettuato tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto dalla piantagione di piante elencate al detto n. 2 dell’art. 14 sono considerate dalla deroga poiché le dette specie sono le uniche alle quali essa si applica.

43
D’altro lato, va ricordato che, in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94, il diritto degli agricoltori di utilizzare, senza la previa autorizzazione del titolare, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di una varietà riguardata dal privilegio ha per corollario il loro obbligo di fornire, su richiesta del detto titolare, le informazioni utili e, ad eccezione dei piccoli agricoltori, di versargli un’equa retribuzione. Così cono salvaguardati i reciproci interessi legittimi degli agricoltori e dei titolari nei loro rapporti diretti.

44
Per contro, per quanto riguarda i prestatori di servizi di trattamento, l’art. 14, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 2100/94 precisa che il prodotto del raccolto può essere preparato, per essere piantato, «dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione». Pertanto, sono gli agricoltori che decidono se ricorreranno ai servizi di un prestatore di servizi di trattamento o se essi prepareranno loro stessi il prodotto del raccolto. Il diritto del prestatore di servizi di trattamento di effettuare siffatte operazioni è infatti derivato dal diritto dell’agricoltore, in forza del n. 1 del detto articolo, di piantare il prodotto del raccolto ottenuto dalla piantagione di una varietà che fruisce della privativa comunitaria, senza previa autorizzazione del titolare.

45
Di conseguenza, l’obbligo di un prestatore di servizi di trattamento di fornire informazioni al titolare dipende del pari dall’uso da parte di un agricoltore della deroga stabilita dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94 e dalla sua decisione di ricorrere ai servizi di detto prestatore per la preparazione del prodotto del raccolto.

46
Ne consegue che il diritto del titolare di chiedere a un prestatore di servizi di trattamento le informazioni utili è, in via di principio, in funzione della realizzazione da parte di quest’ultimo delle dette operazioni sul prodotto del raccolto per conto di un agricoltore che si avvale o che si avvarrà a suo vantaggio della deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94 o, in altri termini, della realizzazione da parte del detto prestatore di siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà interessata dal privilegio, ai fini della sua piantagione.

47
A questo proposito occorre osservare che non rileva stabilire se, come sostengono la STV e il governo tedesco, i prestatori di servizi di trattamento, nel loro interesse professionale, trattino le sementi del prodotto del raccolto destinate alla piantagione di tutte le varietà consegnate loro dagli agricoltori, ivi incluse probabilmente sementi di varietà che fruiscono di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, diversamente dagli agricoltori che, in base, in particolare, alla situazione geografica dei loro terreni, alle condizioni climatiche nonché alle possibilità di vendita, effettuino una scelta consapevole delle varietà e dell’uso o meno del prodotto del raccolto.

48
Quanto all’interpretazione dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 1768/95, è sufficiente constatare che, siccome questo regolamento è un regolamento d’applicazione che precisa le condizioni per applicare la deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94, le sue disposizioni non possono in nessun caso imporre ai prestatori di servizi di trattamento obblighi di portata maggiore di quelli risultanti dal regolamento n. 2100/94 (v., per quanto concerne gli agricoltori, sentenza Schulin, punto 60).

49
Peraltro, l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1768/95 precisa che gli elementi informativi forniti dal prestatore di servizi di trattamento al titolare in forza dell’art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 possono formare oggetto di un contratto fra «il titolare e il servizio di trattamento interessato». Pertanto, la prima frase del n. 2 del medesimo articolo, a tenore della quale, qualora nessun contratto di tale tipo sia stato stipulato o sia applicabile, «il servizio di trattamento» è tenuto a comunicare al «titolare» che ne faccia richiesta una dichiarazione relativa alle informazioni pertinenti, dev’essere considerata come riferentesi unicamente, al pari del suddetto n. 1, al titolare e al prestatore interessati (v., per quanto concerne gli agricoltori, sentenza Schulin, punto 61).

50
L’art. 9, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1768/95, che precisa che il prestatore di servizi di trattamento è tenuto a comunicare al titolare, su sua richiesta, se abbia effettuato servizi di trattamento del prodotto del raccolto appartenente a una o più delle varietà del titolare, ai fini della sua piantagione, «quando la varietà o le varietà sono state dichiarate o note per altre vie al servizio di trattamento», si basa sulla stessa idea. Infatti, per definizione, tale disposizione può riguardare soltanto prestatori che abbiano effettuato siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto piantando una varietà appartenente al titolare e che fruisce della privativa comunitaria.

51
Da tutto quanto precede risulta che gli artt. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 e 9, n. 2, del regolamento n. 1768/95 non possono essere interpretati nel senso che essi autorizzano i titolari a chiedere a qualsiasi prestatore di servizi di trattamento che egli fornisca su loro richiesta qualsiasi informazione pertinente.

52
Tuttavia, dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, in particolare dal secondo e dal sesto trattino di questo, emerge che l’obbligo gravante sul prestatore di servizi di trattamento di fornire informazioni al titolare mira a consentire a quest’ultimo di verificare se gli agricoltori abbiano utilizzato a loro vantaggio la deroga di cui al n. 1 del detto articolo per quanto concerne una delle sue varietà che fruisce di una privativa comunitaria nonché, se del caso, in quali quantitativi, in particolare ai fini della determinazione corretta delle retribuzioni dovute, e che tale obbligo si basa sul fatto che il prestatore di servizi di trattamento assiste l’agricoltore nell’esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di cui egli dispone in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94.

53
Pertanto, vista, da un lato, la difficoltà per il titolare di attuare il suo diritto all’informazione nei confronti degli agricoltori, in quanto l’esame di una pianta non consente di stabilire se essa sia stata ottenuta in seguito a riutilizzo o con sementi acquistate, e, dall’altro, l’obbligo di salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costitutore e dell’agricoltore, quale risulta dagli artt. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 e 2 del regolamento n. 1768/95 (v. sentenza Schulin, punto 63), il titolare dev’essere autorizzato a chiedere informazioni concernenti una delle sue varietà interessate dal privilegio ad un prestatore di servizi di trattamento una volta che egli disponga di un indizio del fatto che quest’ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della detta varietà ai fini della sua piantagione. Va precisato che il detto diritto del titolare non dipende dal se le varietà considerate siano state dichiarate al prestatore di servizi di trattamento o se fossero lui note.

54
Da quanto precede risulta che la prima questione sollevata dev’essere risolta come segue: il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 non può essere interpretato nel senso che esso prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento l’informazione prevista dalle dette disposizioni quando egli non dispone di indizi circa il fatto che quest’ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare interessata dal privilegio, ai fini della sua piantagione.


Sulla seconda questione

55
Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se, quando il titolare dispone di indizi del fatto che un prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare riguardata dal privilegio, il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 debba essere interpretato nel senso che esso obbliga il prestatore interessato a fornire le informazioni relative a tutti gli agricoltori per i quali egli ha effettuato siffatte operazioni sulla varietà di cui trattasi o unicamente quelle relative agli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato tali operazioni per loro quanto alla sua varietà protetta.

Osservazioni presentate alla Corte

56
La Brangewitz fa valere che, siccome il titolare dispone di possibilità sufficienti per far valere i suoi diritti nei confronti degli agricoltori che si avvalgono delle sue varietà protette, la domanda di informazione indirizzata al prestatore di servizi di trattamento può servire soltanto a controllare l’esattezza e la completezza dei dati relativi a un agricoltore.

57
Se fossero autorizzati a formulare quesiti ai prestatori di servizi di trattamento, i titolari otterrebbero informazioni relative agli agricoltori che questi ultimi sarebbero loro stessi tenuti a fornire nell’ambito di una semplice domanda di informazioni e che, conformemente all’art. 8, nn. 5 e 6, del regolamento n. 1768/95, dovrebbero essere comunicate da terzi ai titolari soltanto in caso di autorizzazione data dagli agricoltori.

58
La STV, il governo tedesco e la Commissione sono d’avviso che un prestatore di servizi di trattamento che tratti sementi di una varietà protetta è tenuto a informare il titolare per quanto concerne tutti gli agricoltori che l’hanno incaricato di trattare tale varietà, e non soltanto per quelli già noti al titolare.

59
Il governo olandese sostiene che l’obbligo di informazione incombente al prestatore di servizi di trattamento dovrebbe essere esteso a tutti gli agricoltori per i quali il titolare della specie protetta disponga di indizi da cui risulti che essi hanno fatto trattare sementi della detta specie dal prestatore di servizi di trattamento.

Giudizio della Corte

60
Va ricordato che, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, il diritto del titolare di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento le informazioni pertinenti è, in via di principio, in funzione della realizzazione da parte del prestatore di tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare riguardata dal privilegio, ai fini della sua piantagione.

61
Pertanto, se, come ha constatato la Corte al punto 53 della presente sentenza, il titolare ha la facoltà di chiedere informazioni concernenti una delle sue varietà interessate dal privilegio ad un prestatore di servizi di trattamento una volta che egli disponga di un indizio del fatto che quest’ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione della detta varietà ai fini della sua piantagione, in via di principio deve conseguirne che, se del caso, il prestatore è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti concernenti tutti gli agricoltori per i quali egli ha effettuato tali operazioni relative alla varietà considerata.

62
Infatti, come ha rilevato la Commissione, l’obbligo di informazione del prestatore dei servizi di trattamento, benché dipenda dall’uso da parte di un agricoltore della deroga di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94 e dalla sua decisione di ricorrere ai servizi del prestatore, è collegato alle varietà vegetali che egli ha preparato e non al suo cliente che è l’agricoltore.

63
Tale interpretazione è corroborata dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1768/95, secondo cui il prestatore di servizi di trattamento è tenuto a rilasciare al titolare che ne faccia richiesta una dichiarazione relativa alle informazioni pertinenti, fra le quali figurano la questione se egli abbia realizzato operazioni di trattamento del prodotto del raccolto appartenente a una o più delle varietà del titolare, ai fini della sua piantagione, il quantitativo del prodotto del raccolto appartenente alla o alle varietà considerate che ha sottoposto a tali operazioni, le date e i luoghi di dette operazioni, nonché il nome e l’indirizzo della o delle persone per la quale o per le quali egli ha realizzato le operazioni di trattamento. Infatti, una comunicazione del genere è necessaria qualora il titolare disponga solamente di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare ai fini della sua piantagione (v., in tal senso, per quanto concerne l’obbligo di informazione degli agricoltori, sentenza Schulin, punto 64).

64
Tuttavia, il regolamento n. 2100/94 non impone ai prestatori dei servizi di trattamento un obbligo di informarsi sulla varietà cui appartengono le sementi sulle quali essi hanno effettuato tali operazioni. Pertanto, per quanto concerne gli agricoltori per i quali il titolare non dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, per loro operazioni di trattamento della varietà considerata, l’obbligo di quest’ultimo di fornire le informazioni pertinenti al titolare si applica unicamente nel caso in cui la varietà è stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota, come risulta dall’art. 9, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1768/95.

65
Ne consegue che, una volta che il titolare disponga di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto dall’agricoltore piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare ai fini della sua piantagione, il prestatore di servizi di trattamento è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti relative non soltanto agli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche quelle concernenti tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato tali operazioni, o prevede di effettuarne, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota.

66
Pertanto, si deve risolvere la seconda questione come segue: il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 dev’essere interpretato nel senso che, quando il titolare dispone di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare interessata dal privilegio, ai fini della sua piantagione, il prestatore è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori riguardo ai quali il titolare dispone di indizi circa il fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota.


Sulle spese

67
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a refusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)
Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che esso prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento l’informazione prevista dalle dette disposizioni quando egli non dispone di indizi circa il fatto che quest’ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che beneficia di tale privativa, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione.

2)
Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 dev’essere interpretato nel senso che, quando il titolare dispone di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che fruisce della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione, il prestatore è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi circa il fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori riguardo ai quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota.

Firme


1
Lingua processuale: il tedesco.