Causa C-312/02
Regno di Svezia
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Politica agricola comune — Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Pagamenti intesi a compensare le perdite di reddito derivanti dalla riforma della politica agricola comune — Obbligo di versare integralmente ai beneficiari gli importi di cui trattasi — Portata — Riscossione di diritti amministrativi da parte delle autorità nazionali quale corrispettivo per il rilascio agli agricoltori delle mappe da allegare alle loro domande di aiuto — Divieto — Coesistenza di domande di aiuto per i seminativi o per le superfici destinate alla produzione di foraggi e di domande di aiuti agroambientali o regionali — Irrilevanza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 805/68, art. 30 bis, e n. 1765/92, art. 15, n. 3]
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Obbligo della Commissione di rifiutare la presa a carico delle spese irregolari — Irregolarità tollerate durante un esercizio per motivi di equità — Applicazione rigorosa del regolamento durante l’esercizio successivo — Violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Insussistenza
1. Gli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e 30 bis del regolamento n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che prescrivono che i pagamenti compensativi e i premi, previsti dai regolamenti di cui trattasi e aventi la finalità di concedere una compensazione agli agricoltori interessati dalle conseguenze della riforma della politica agricola comune, siano pagati integralmente ai beneficiari, vietano che le autorità nazionali operino una deduzione sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande aventi per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti.
Rientra nell’ambito del detto divieto un regime nel quale coloro che intendano richiedere un aiuto comunitario sono tenuti a pagare diritti amministrativi per ottenere dalle autorità nazionali il rilascio di una mappa che deve essere necessariamente allegata al loro fascicolo. Il divieto di ogni detrazione si estende, infatti, a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate agli agricoltori e non alle sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti.
Salvo privare di qualsiasi effetto utile le disposizioni citate, il fatto che per le medesime superfici alcuni agricoltori abbiano chiesto contemporaneamente aiuti previsti dai regolamenti n. 1765/92 o n. 805/68 e aiuti agroambientali o regionali non influisce, inoltre, in alcun modo sul divieto posto agli Stati membri di effettuare prelievi sulle somme percepite dai beneficiari nell’ambito degli aiuti ai seminativi o alle superfici destinate alla produzione di foraggi.
(v. punti 19, 22, 24, 38-39, 41)
2. La circostanza che la Commissione non abbia proceduto, nel corso di un controllo effettuato nell’ambito della gestione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», alla rettifica dovuta durante un esercizio precedente, ma abbia tollerato le irregolarità per motivi di equità, non consente in alcun modo allo Stato membro interessato di esigere l’adozione dello stesso criterio per le irregolarità dell’esercizio seguente in base al principio della certezza del diritto o del legittimo affidamento.
(v. punto 28)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 ottobre 2004 (*)
«Ricorso di annullamento – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi – Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina»
Nella causa C-312/02,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE,
proposto il 4 settembre 2002,
Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Renman, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Simonsson, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 giugno 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso il Regno di Svezia chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2002, 2002/524/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 170, pag. 77; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto esclude dal finanziamento comunitario, nella parte riguardante tale Stato membro, spese per un importo pari a SEK 18 555 850.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), dispone all’art. 5, n. 2, lett. c):
«[La Commissione] decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l’esame di una decisione di rifiuto del finanziamento.
(...)».
3 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 ottobre 1999, n. 2245 (GU L 273, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 1663/95»):
«Qualora ritenga, a seguito di un’indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l’osservanza delle norme stesse (...)».
4 L’art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), così recita:
«I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari».
5 L’art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), inserito in quest’ultimo dall’art. 1, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215, pag. 49; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), è formulato nei seguenti termini:
«Gli importi da pagare in virtù del presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari».
Normativa nazionale
6 Il Förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd (il regolamento 17 aprile 1997 che istituisce una tassa relativa alle mappe fornite nell’ambito degli aiuti agricoli) imponeva a ogni richiedente di un aiuto comunitario per una determinata superficie il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritti amministrativi ai fini del rilascio della mappa relativa alla suddetta superficie. La mappa in questione doveva essere necessariamente allegata alla domanda d’aiuto.
7 Tale normativa, data la sua abrogazione risalente al 1° luglio 2000, è stata applicata solo nel 1998 e nel 1999.
Contesto dei fatti
8 Il 24 ottobre 2000 il Regno di Svezia ha ricevuto dalla Commissione una comunicazione scritta ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, con cui lo si informava del fatto che i diritti amministrativi relativi alle mappe non costituivano deduzioni autorizzate nell’ambito dell’aiuto ai seminativi e che una parte delle spese dichiarate doveva essere esclusa da qualsivoglia finanziamento comunitario.
9 Il 26 giugno 2002, in seguito al procedimento di conciliazione previsto dall’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, la Commissione ha emanato la decisione impugnata. Mediante quest’ultima essa ha escluso dal finanziamento comunitario talune spese dichiarate dal Regno di Svezia, per un importo pari a SEK 18 555 850, dal momento che tale Stato membro non aveva rispettato l’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e l’art. 30 bis del regolamento n. 805/68.
Il ricorso
10 Nell’ambito del presente ricorso, il Regno di Svezia chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui quest’ultima esclude dal finanziamento comunitario spese sostenute dalla Svezia per un importo pari a SEK 18 555 850;
– in subordine, ridurre l’importo escluso dal finanziamento comunitario alla somma di SEK 11 817 748;
– in via di ulteriore subordine, ridurre l’importo escluso dal finanziamento comunitario alla somma di SEK 12 436 091;
– condannare la Commissione alle spese.
11 La Commissione chiede di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.
Sulla domanda principale
12 Il governo svedese invoca due motivi a sostegno della sua domanda principale, relativi, il primo, alla violazione degli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, e il secondo, all’erronea applicazione degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68.
Sul primo motivo
13 Con il suo primo motivo il governo svedese sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, in quanto la comunicazione scritta prevista dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, pervenuta alle autorità svedesi il 24 ottobre 2000, non conterrebbe alcuna valutazione delle spese da escludere dal finanziamento comunitario.
14 È sufficiente tuttavia constatare che, come ha ammesso lo stesso governo svedese in risposta all’obiezione sollevata a sua difesa dalla Commissione, l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, nel suo tenore letterale modificato dal regolamento n. 2245/1999, entrato in vigore il 30 ottobre 1999 e quindi applicabile all’epoca dei fatti, non esige più che la Commissione nella sua comunicazione agli Stati membri effettui una valutazione delle spese da escludere.
15 Di conseguenza il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo
16 Con il suo secondo motivo il governo svedese rileva che la riscossione di diritti amministrativi per il rilascio delle mappe non costituisce una violazione dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 o dell’art. 30 bis del regolamento n. 805/68, dal momento che tali diritti non possono essere considerati come tasse amministrative ai fini dell’esame delle domande d’aiuto.
17 Ai sensi degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68, i pagamenti di cui trattasi devono essere corrisposti «integralmente» ai beneficiari.
18 Ne consegue che i suddetti regolamenti non autorizzano alcun prelievo sulle somme da corrispondere agli agricoltori.
19 A tale proposito la Corte ha già statuito che gli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 vietano che le autorità nazionali operino una deduzione sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande, i quali hanno per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti (sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-36/97 e C-37/97, Kellinghusen e Ketelsen, Racc. pag. I-6337, punto 21).
20 Il governo svedese afferma tuttavia che i diritti amministrativi percetti per il rilascio delle mappe non avevano lo scopo di coprire le spese amministrative sostenute dalle autorità interessate. Contrariamente a quanto è stato rilevato nelle citate cause Kellinghusen e Ketelsen, l’esame delle domande e la concessione degli aiuti non sarebbero stati subordinati al pagamento dei suddetti diritti, dal momento che per questi ultimi sarebbe stata presentata una separata richiesta.
21 Tale argomento non può essere accolto.
22 Infatti, come ha giustamente rilevato l’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, se il divieto di detrazioni dev’essere effettivo, esso non può essere interpretato in modo puramente formale, nel senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti. Pertanto, il divieto di ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate.
23 Ora, nella lettera che il governo svedese ha indirizzato alla Commissione il 2 febbraio 1998, esso ammetteva di aver preso in considerazione varie possibilità per finanziare il rilascio delle mappe e di aver optato per la riscossione di una tassa su queste ultime.
24 Occorre rammentare inoltre che, in base alla normativa nazionale, nessuna domanda di aiuto poteva essere presentata senza allegare al fascicolo una mappa fornita dalle autorità nazionali.
25 In tali circostanze si deve constatare, da un lato, che vigeva una diretta correlazione tra le domande d’aiuto presentate dagli agricoltori e la riscossione della tassa sulle mappe e, dall’altro, che quest’ultima aveva l’effetto di ridurre l’importo degli aiuti effettivamente percepiti dai beneficiari.
26 Il governo svedese osserva, peraltro, che la Commissione non ha effettuato alcun rettifica finanziaria per quanto riguarda la campagna 1998, avendo essa ammesso che gli agricoltori avevano potuto usufruire delle mappe anche per fini diversi dalla presentazione delle domande d’aiuto. Esso afferma che tale circostanza avrebbe dovuto giustificare che, nella valutazione della rettifica finanziaria relativa alla campagna 1999, la Commissione tenga conto dell’afflusso di nuovi richiedenti e del fatto che le mappe dovevano essere aggiornate ogni anno.
27 La Commissione replica che sia i diritti amministrativi relativi alle mappe riscossi nel 1998 sia quelli riscossi nel 1999 hanno rappresentato contributi alle spese amministrative incompatibili con la normativa comunitaria. Essa avrebbe peraltro ammesso che le tasse percepite nel 1998 potevano essere parallelamente considerate, per quanto in una misura relativamente esigua, la contropartita di un servizio prestato agli agricoltori grazie alla messa a disposizione di una mappa atta a risultare utile ai fini della gestione della loro attività. Il medesimo ragionamento non si applicherebbe alle tasse sulle mappe percepite nel 1999.
28 Secondo una costante giurisprudenza, qualora la Commissione non abbia proceduto alla rettifica dovuta durante un esercizio precedente, ma abbia tollerato le irregolarità per motivi di equità, lo Stato membro interessato non acquista alcun diritto ad esigere l’adozione dello stesso criterio per le irregolarità dell’esercizio seguente in base al principio della certezza del diritto o del legittimo affidamento (v. sentenze 6 ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4813, punto 67, e 6 dicembre 2001, causa C-373/99, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-9619, punto 56).
29 Visto il complesso delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev’essere respinto.
Sulle domande in subordine
30 Il governo svedese invoca due motivi a sostegno della sua prima domanda in subordine, relativi, rispettivamente, alla violazione degli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, e all’erronea applicazione degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68.
Sul primo motivo
31 Con il suo primo motivo, il governo svedese sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione degli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, dal momento che la comunicazione scritta prevista dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 si riferisce solo al finanziamento dell’aiuto per i terreni seminativi.
32 Infatti, a giudizio del suddetto governo, in tale comunicazione non sarebbe stato fatto riferimento alcuno alle mappe relative alle superfici destinate alla produzione di foraggi. Orbene, in applicazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, la Commissione avrebbe dovuto indicare con chiarezza in tale documento, pervenuto alle autorità svedesi il 24 ottobre 2000, i provvedimenti previsti dalla sua azione.
33 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, da un lato, è solo mediante una nota del 18 maggio 2001 che il governo svedese ha trasmesso alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate circa gli aiuti versati per le superfici destinate alla produzione di foraggi. Successivamente alla suddetta nota, il 1° agosto 2001 la Commissione ha inviato al governo svedese una seconda comunicazione formale conformemente all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95. Dall’altro lato, il suddetto governo non può neppure appellarsi alla circostanza che, nella comunicazione del 24 ottobre 2000, la Commissione ha fatto riferimento solo alle mappe relative ai seminativi per sostenere che sarebbe stato nell’impossibilità di stabilire quali provvedimenti correttivi adottare, in quanto la Svezia, dal 1° luglio 2000, aveva abolito il tributo sulle mappe relative sia ai seminativi sia alle superfici destinate alla produzione di foraggi.
34 Da quanto sopra esposto risulta che il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo
35 Con il suo secondo motivo, il governo svedese rileva che gli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 non consentono di giustificare la decisione con cui la Commissione ha escluso dal finanziamento un importo corrispondente ai diritti amministrativi versati per il rilascio di mappe riguardanti superfici relativamente alle quali sono stati chiesti anche aiuti agroambientali e regionali.
36 Secondo il governo svedese, la Commissione ha autorizzato i diritti amministrativi riguardanti le mappe corrisposti da agricoltori che hanno presentato domanda per tali due tipi d’aiuto ma, nel calcolo dell’importo da escludere dal finanziamento comunitario, non ha tenuto conto delle superfici per le quali era stata presentata domanda relativamente sia ad aiuti ai seminativi o alle superfici destinate alla produzione di foraggi sia ad aiuti agroambientali o regionali.
37 Occorre rammentare che, come la Corte ha statuito al punto 19 della presente sentenza, gli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 vietano che le autorità nazionali operino una deduzione sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande, i quali hanno per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti.
38 Il fatto che per le medesime superfici alcuni agricoltori abbiano chiesto contemporaneamente aiuti previsti dai regolamenti n. 1765/92 o n. 805/68 e aiuti agroambientali o regionali non influisce in alcun modo sul divieto posto agli Stati membri di effettuare prelievi sulle somme percepite dai beneficiari nell’ambito degli aiuti ai seminativi o alle superfici destinate alla produzione di foraggi.
39 Infatti, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1765/92 emerge espressamente che i pagamenti compensativi hanno lo scopo di neutralizzare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali nel contesto del nuovo regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi. Inoltre, ai sensi del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2066/92, che ha inserito l’art. 30 bis nel regolamento n. 805/68, la finalità del regime di premio previsto è di concedere ai produttori interessati una congrua compensazione a fronte delle conseguenze che derivano, per questi ultimi, dalla diminuzione del prezzo d’intervento nel settore delle carni bovine.
40 È pacifico che tali obiettivi possono essere raggiunti solo se gli aiuti compensativi sono corrisposti integralmente agli agricoltori colpiti dalle diminuzioni dei prezzi (v. sentenza Kellinghusen e Ketelsen, cit., punto 19).
41 L’interpretazione del governo svedese priverebbe gli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 del loro effetto utile, dal momento che consente agli Stati membri di sottrarsi agli obblighi che derivano da tali norme e sarebbe, pertanto, atta a compromettere il perseguimento dei sopramenzionati obiettivi.
42 Pertanto, il motivo relativo a un’errata applicazione degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 dev’essere escluso.
43 Il governo svedese rileva, in via di ulteriore subordine, che, se la Corte dovesse decidere che le superfici destinate alla produzione di foraggi debbono essere incluse nel calcolo dell’importo da escludere dal finanziamento comunitario, occorrerebbe escludere da tale calcolo i diritti amministrativi per il rilascio delle mappe riguardanti superfici relativamente alle quali sono stati chiesti anche aiuti agroambientali e regionali.
44 A sostegno di tale domanda, il suddetto governo richiama gli argomenti addotti nell’ambito del secondo motivo della sua prima domanda in subordine. Per i motivi indicati ai punti 39-41 della presente sentenza tali argomenti non possono essere accolti.
45 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal Regno di Svezia è stato accolto, si deve respingere il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
46 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Svezia, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.