Causa C-302/02
Procedimento avviato in nome di Nils Laurin Effing
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]
«Prestazioni familiari — Alimenti concessi da uno Stato membro a titolo di anticipo a favore di figli minorenni — Figli di detenuti — Requisiti ai fini della concessione degli alimenti — Detenuto trasferito in un altro Stato membro ai fini dell’espiazione della pena — Art. 12 CE — Artt. 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 25 maggio 2004 ?
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2005 ?
Massime della sentenza
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazione
versata sotto forma di anticipo sugli alimenti per figli minorenni — Debitore di alimenti che espia una pena detentiva — Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), i), e 4, n. 1, lett. h)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione personae — Soggetto coperto
da un’assicurazione contro la disoccupazione nel corso di un periodo di detenzione — Inclusione
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 2, n. 1)
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa applicabile — Soggetto che ha cessato qualsiasi attività nel territorio
di uno Stato membro e ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro — Detenuto che ha iniziato a espiare la pena
in uno Stato membro ed è stato trasferito in un altro Stato membro — Applicazione della normativa di quest’ultimo Stato
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 13, n. 2, lett. a) e f)]
4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Soggetto che ha cessato qualsiasi attività professionale
nel territorio di uno Stato membro e ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro — Normativa nazionale applicabile
che subordina la concessione delle dette prestazioni al requisito della residenza — Ammissibilità
(Art. 12 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 3)
1. L’espressione «compensare i carichi familiari», di cui all’art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, dev’essere
interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare
gli oneri derivanti dal mantenimento («Unterhalt») dei figli. Ne deriva che una prestazione quale l’anticipo sugli alimenti
previsto dall’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz)
(legge federale austriaca relativa agli anticipi sugli alimenti a favore dei figli minorenni) e concessa per il motivo che
il padre del richiedente, debitore degli alimenti, espia una pena detentiva, costituisce una prestazione familiare ai sensi
dell’art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.
(v. punto 27)
2. Una persona possiede lo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo
rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale menzionato
nell’art. 1, lett. a), di tale regolamento, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro. Pertanto, una
persona che è stata coperta da un’assicurazione contro la disoccupazione nel corso di un periodo durante il quale ha espiato
una pena detentiva è un lavoratore ai sensi dell’art. 2, n. 1, del detto regolamento.
(v. punti 32-33)
3. In una fattispecie in cui un lavoratore, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, si è fatto trasferire, in
qualità di detenuto, dallo Stato membro in cui ha cessato qualsiasi attività lavorativa ed ha iniziato a espiare la sua pena
in un altro Stato membro, di cui è originario, per ivi espiare la restante parte della propria pena, trova applicazione, nel
settore delle prestazioni familiari e conformemente alle disposizioni di cui all’art. 13, n. 2, del detto regolamento, la
normativa di tale Stato membro.
(v. punti 44, 52 e dispositivo)
4. Gli artt. 12 CE e 3 del regolamento n. 1408/71, se è pur vero che mirano ad eliminare le discriminazioni in base alla nazionalità
eventualmente risultanti dalla normativa o dalle prassi amministrative di uno Stato membro, non possono produrre l’effetto
di inibire disparità di trattamento eventualmente derivanti da differenze nelle normative nazionali in materia di prestazioni
familiari applicabili per effetto delle norme di conflitto come quelle contenute nell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
Queste disposizioni non ostano a che, in una fattispecie in cui un lavoratore si è fatto trasferire, in qualità di detenuto,
dallo Stato membro, in cui ha cessato ogni attività lavorativa ed ha iniziato a espiare la sua pena, nello Stato membro di
cui è originario, per ivi espiare la restante parte della propria pena, la normativa del primo Stato membro subordini la concessione
di prestazioni familiari, previste dalla sua normativa interna a favore dei familiari di un siffatto cittadino comunitario,
al requisito che questi sia detenuto nel territorio dello Stato membro medesimo.
(v. punti 51-52 e dispositivo)
-
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20 gennaio 2005(1)
«Prestazioni familiari – Alimenti concessi da uno Stato membro a titolo di anticipo a favore di figli minorenni – Figli di detenuti – Requisiti ai fini della concessione degli alimenti – Detenuto trasferito in un altro Stato membro ai fini dell'espiazione della pena – Art. 12 CE – Artt. 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71»
Nel procedimento C-302/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof
(Austria) con decisione 11 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2002, nel procedimento avviato in nome e per conto di:
Nils Laurin Effing ,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di decidere la causa senza procedere ad udienza,
viste le osservazioni scritte presentate:
- –
per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- –
per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
- –
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del combinato disposto dell’art. 12 CE e dell’art. 3
del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati ed ai loro familiari, che si spostano all’interno della Comunità, nel testo di cui al regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
- 2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento avviato in nome e per conto del minore Nils Laurin Effing in merito
al diritto dell’interessato al mantenimento della corresponsione di anticipi sugli alimenti.
-
- Contesto normativo
La normativa comunitaria Il regolamento n. 1408/71
- 3
Il regolamento n. 1408/71 ha ad oggetto il coordinamento, nell’ambito della libera circolazione delle persone, delle normative
nazionali in materia di previdenza sociale, conformemente agli obiettivi enunciati dall’art. 42 CE.
- 4
L’art. 2, n. 1, del detto regolamento così recita:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione
di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio
di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
- 5
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo alla parità di trattamento, così dispone:
«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente
regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
- 6
Il successivo art. 4, n. 1, lett. h), che definisce la sfera di applicazione ratione materiae del regolamento medesimo, precisa
quanto segue:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(…)
- h)
- le prestazioni familiari».
- 7
Per quanto attiene all’individuazione della legge applicabile, l’art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71 così recita:
«Con riserva degli artt. 14-17:
- a)
- la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
- b)
- la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
- f)
- la persona cui cessi di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione
di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche
di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione».
- 8
L’art. 73 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato
membro diverso dallo Stato competente», così dispone:
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti
nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero
nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».
- 9
Il successivo art. 74, intitolato «Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente»,
così recita:
«Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione
di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari
previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato
VI».
La normativa nazionale
- 10
L’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz)
(legge federale austriaca relativa agli anticipi sugli alimenti a favore dei figli minorenni, BGBl. I, 1985, n. 451; in prosieguo:
l’«UVG») prevede la concessione, da parte dello Stato, di anticipi sugli alimenti a favore dei figli minorenni.
- 11
A termini dell’art. 3 dell’UVG, la concessione di tale anticipo è subordinata, in linea di principio, all’esistenza di un
titolo esecutivo sul territorio nazionale. Tuttavia, l’art. 4 dell’UVG dispone che, in presenza di talune circostanze, gli
anticipi possono essere concessi anche quando l’esecuzione dell’obbligo alimentare risulti prevedibilmente infruttuosa, ovvero
qualora il diritto agli alimenti non sia stato determinato. In tal senso, il punto 3 dello stesso art. 4 dell’UVG dispone
che gli anticipi vengono parimenti concessi:
«Nel caso in cui il debitore degli alimenti sia privato della libertà personale all’interno del territorio nazionale per un
periodo superiore ad un mese a seguito di provvedimento disposto nell’ambito di un procedimento penale e, per questa ragione,
non possa adempire il suo obbligo».
La convenzione sul trasferimento dei detenuti
- 12
Ai sensi della convenzione sul trasferimento dei condannati, posta alla firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo (in prosieguo:
la «convenzione») ed alla quale sono state allegate dichiarazioni della Repubblica d’Austria (BGBl. I, 1986, n. 524), nonché
dell’art. 76 dell’Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (legge applicabile in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria;
in prosieguo: l’«ARHG», BGBl. I, 1979, n. 529), le persone condannate sul territorio di uno Stato firmatario di tale convenzione
(lo Stato di condanna) possono richiedere, a termini dell’art. 2, della convenzione medesima, di essere trasferite nel loro
paese di origine (lo Stato di esecuzione) per ivi espiare la condanna loro inflitta. In tal modo, ai sensi dell’art. 9, n. 1,
lett. b), della convenzione, la sanzione inflitta nello stato di condanna può essere sostituita con una sanzione prevista,
per la stessa infrazione, dalla legge dello Stato di esecuzione.
- 13
Come si legge nei ‘considerando’ della convenzione, lo scopo di tale trasferimento consiste nel favorire il reinserimento
sociale delle persone condannate, consentendo agli stranieri privati della loro libertà a seguito di un reato di espiare la
condanna nel proprio tessuto sociale di origine.
- 14
Successivamente alla sua entrata in vigore in Irlanda il 1° novembre 1995, la convenzione è ora vincolante per tutti gli Stati
membri. Essa è entrata in vigore in Austria il 1° gennaio 1987, in Germania il 1° febbraio 1992 ed è stata parimenti ratificata
dai dieci nuovi Stati membri.
Causa principale e questione pregiudiziale
- 15
Nella causa principale, il richiedente, Nils Laurin Effing, contesta la decisione delle autorità austriache di sospendere
la corresponsione degli anticipi sugli alimenti percepiti ai sensi dell’art. 4, punto 3, dell’UVG.
- 16
Il padre, sig. Ingo Effing, è cittadino tedesco. In base alle informazioni contenute nella decisione di rinvio, quest’ultimo
era abitualmente residente in Austria ove svolgeva attività di lavoro dipendente. A tal riguardo il governo austriaco ha tuttavia
precisato che l’interessato avrebbe goduto della copertura previdenziale austriaca in qualità di commerciante, sino al 30
giugno 2001. Nils Laurin Effing è cittadino austriaco. Egli è stato affidato alla madre, con cui convive in Austria.
- 17
Il 7 giugno 2000, il padre del richiedente nella causa principale veniva sottoposto a carcerazione preventiva in Austria e
successivamente condannato ad una pena detentiva. Al figlio Nils Laurin Effing veniva quindi concesso, ai sensi dell’art. 4,
punto 3, dell’UVG, un anticipo mensile sugli alimenti, in ragione di EUR 200,43 per il periodo intercorrente del 1° giugno
2000 al 31 maggio 2003.
- 18
Il padre di Nils Laurin Effing iniziava ad espiare la pena detentiva alla quale era stato condannato presso il carcere di
Garsten, in Austria. Il 19 dicembre 2001 veniva trasferito nel proprio paese di origine, in Germania, per ivi espiare il resto
della pena. Come si legge nella decisione di rinvio, tale trasferimento è stato effettuato sulla base della convenzione.
- 19
Secondo le indicazioni fornite dal governo tedesco, la sanzione inflitta in Austria al padre del richiedente nella causa principale
sarebbe stata commutata, a termini dell’art. 9, n. 1, lett. b), della convenzione, in una pena detentiva prevista dalla legge
tedesca. Il governo medesimo ha parimenti fatto presente che, nel corso della propria detenzione, precisamente nel periodo
compreso dal febbraio al luglio del 2002 nonché dal settembre del 2002 al marzo del 2003, l’interessato avrebbe svolto attività
lavorativa retribuita, conformemente all’obbligo di lavoro che la legge tedesca impone ai detenuti. Dalle retribuzioni percepite
sarebbero stati detratti i contribuiti per l’assicurazione contro la disoccupazione nonché quelli per l’assicurazione contro
le malattie. Il 3 aprile 2003 il padre richiedente nella causa principale veniva nuovamente posto in libertà.
- 20
A seguito del trasferimento in Germania del padre di Nils Laurin Effing, il Bezirksgericht Donaustadt (Austria), giudice di
primo grado, interrompeva, con decisione pronunciata il 24 gennaio 2002, la corresponsione degli anticipi sugli alimenti percepiti
dal detto minore, a decorrere dalla fine del mese di dicembre 2001. A parere del detto giudice, i requisiti necessari per
la concessione degli anticipi non sarebbero più sussistiti, atteso che il padre del richiedente nella causa principale si
trovava in stato di detenzione all’estero.
- 21
A seguito del ricorso proposto da Nils Laurin Effing, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), adito quale giudice
di appello, confermava la decisione del giudice di primo grado. La concessione di un anticipo sugli alimenti ai sensi dell’art. 4,
punto 3, dell’UVG sarebbe subordinata al requisito che l’interessato espii la pena sul territorio austriaco.
- 22
Avverso tale decisione Nils Laurin Effing proponeva quindi ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof,
sostenendo che il trasferimento del debitore degli alimenti in un istituto penitenziario di un altro Stato membro non poteva
produrre la conseguenza di interrompere la corresponsione degli anticipi sugli alimenti. A suo parere, dall’art. 4, punto
3, dell’UVG emerge che l’istituto penitenziario situato sul territorio austriaco dev’essere assimilato a qualsiasi altro istituto
penitenziario sul territorio della Comunità.
- 23
L’Oberster Gerichtshof ritiene, dal canto suo, che l’art. 4, punto 3, dell’UVG debba essere interpretato nel senso che esclude
dal beneficio degli anticipi sugli alimenti i discendenti a carico di cittadini stranieri che espiino nel loro paese d’origine
una pena detentiva cui siano stati condannati in Austria. Richiamandosi ai lavori preparatori relativi ad una modifica di
un precedente testo dell’UVG intervenuta nel 1980, il detto giudice rileva, da un lato, che i minori il cui genitore, debitore
dell’obbligo alimentare, sconti una pena detentiva costituiscono vittime innocenti di delitti commessi dai loro ascendenti
e che meritano assistenza da parte dello Stato. D’altro canto, il corrispondente obbligo dello Stato austriaco, vale a dire
provvedere a che i detenuti percepiscono un’adeguata retribuzione o vengano posti in grado, in altro modo, di far fronte al
loro obbligo alimentare, dovrebbe essere limitato ai detenuti che svolgano attività lavorativa e che si trovino in un istituto
penitenziario situato sul territorio nazionale.
- 24
Ritenendo, tuttavia, che tale interpretazione dell’art. 4, punto 3, dell’UVG potesse costituire una discriminazione fondata
sulla nazionalità e, conseguentemente, una violazione degli artt. 12 CE e 3 del regolamento n. 1408/71, l’Oberster Gerichtshof
decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 12 CE, nel combinato disposto con l’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, (…) debba
essere interpretato nel senso che esso osti all’applicazione di una normativa nazionale che sfavorisca i cittadini comunitari
nell’attribuzione di anticipi sugli alimenti, quando il padre obbligato al mantenimento sia detenuto nel proprio paese d’origine
(non in Austria) con conseguente discriminazione del figlio – abitante in Austria – di un cittadino tedesco, non venendogli
concesso l’anticipo sugli alimenti per il fatto che il padre sconti nel proprio paese d’origine (e non in Austria) una pena
detentiva comminata in Austria».
Sulla questione pregiudiziale Sull’applicabilità del regolamento n. 1408/71
- 25
Per quanto attiene, in primo luogo, alla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, si deve rilevare,
come effettuato dal giudice del rinvio e dalle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, che la Corte è stata già
chiamata a pronunciarsi, nell’ambito del regolamento n. 1408/71, sulla natura degli anticipi sugli alimenti previsti dall’UVG
(sentenze 15 marzo 2001, causa C‑85/99, Offemanns, Racc. pag. I-2261, e 5 febbraio 2002, causa C-255/99, Humer, Racc. pag.
I-1205).
- 26
Dalle menzionate sentenze Offermanns, punto 49, e Humer, punto 33, emerge che tali anticipi costituiscono prestazioni familiari
ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.
- 27
Nella specie, è quindi sufficiente precisare che la circostanza che gli anticipi sugli alimenti siano stati concessi a norma
dell’art. 4, punto 3, dell’UVG, vale a dire per il motivo che il padre del richiedente, debitore degli alimenti, espiava una
pena detentiva, e non in applicazione della disposizione generale di cui all’art. 3 dell’UVG, non può minimamente incidere
sul fatto che gli anticipi di cui trattasi debbano essere qualificati come «prestazioni familiari» ai sensi dell’art. 4, n. 1,
lett. h), del regolamento n. 1408/71. A termini dell’art. 1, lett. u), i), del regolamento medesimo, i termini «prestazioni
familiari» designano tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari. A tal riguardo,
la Corte ha affermato che l’espressione «compensare i carichi familiari», di cui all’art. 1, lett. u), i), del regolamento
n. 1408/71, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare,
destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento («Unterhalt») dei figli (v. sentenza Offermanns, citata supra,
punto 41).
- 28
La concessione degli anticipi ai sensi dell’art. 4, punto 3, dell’UVG ricade quindi parimenti nella sfera di applicazione
ratione materiae del regolamento n. 1408/71.
- 29
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, secondo il governo
austriaco sarebbe inammissibile considerare un detenuto che sia stato trasferito in un altro Stato membro per ivi espiare
la propria pena quale lavoratore dipendente che si sia avvalso della libera circolazione dei lavoratori garantita dal Trattato
CE.
- 30
A tal riguardo, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede che il detto regolamento si applichi ai lavoratori subordinati
o autonomi che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri nonché ai loro familiari.
- 31
Le espressioni «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» di cui alla detta disposizione sono definite all’art. 1, lett. a),
del regolamento medesimo. Esse indicano ogni soggetto assicurato nell’ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati
dall’art. 1, lett. a), contro gli eventi e alle condizioni indicati dalla detta norma (sentenze 3 maggio 1990, causa C-2/89,
Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 9, e 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira,
Racc. pag. I-511, punto 27).
- 32
Come ricordato dalla Corte, segnatamente, nella sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I-2691,
punto 36), ne consegue che una persona possiede lo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata,
sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale
o speciale menzionato nell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto
di lavoro.
- 33
Ciò premesso, e contrariamente a quanto dedotto dal governo austriaco, legittimamente il governo tedesco e la Commissione
ritengono che il padre del richiedente nella causa principale costituisca un lavoratore ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1408/71, avendo beneficiato di un’assicurazione contro la disoccupazione nel corso della maggiore parte del periodo controverso,
vale a dire nel corso del periodo di detenzione trascorso in Germania. Inoltre, l’elemento transfrontaliero risiede nel fatto
che il padre del richiedente nella causa principale è un cittadino tedesco che ha svolto attività lavorativa sul territorio
della Repubblica d’Austria, Stato membro in cui, nel corso del periodo di detenzione, si è avvalso del diritto ad essere trasferito,
ai fini dell’espiazione della pena, nello Stato membro di cui era originario.
Sulla legge applicabile e sull’assenza di discriminazioni in base alla nazionalità
- 34
Per quanto attiene all’individuazione della legge applicabile, il governo austriaco sostiene che, qualora la Corte dovesse
affermare che il regolamento n. 1408/71 si applica, in linea di principio, ai detenuti e questi dovessero essere quindi considerati
quali lavoratori dipendenti, occorrerebbe fare riferimento, quale criterio essenziale di collegamento, allo Stato membro di
occupazione del lavoratore interessato, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento medesimo. Ciò significherebbe
che, nella specie, anche qualora il regolamento n. 1408/71 si applicasse, in linea di principio, ai detenuti, gli anticipi
sugli alimenti previsti dalla legge austriaca non potrebbero essere concessi successivamente al trasferimento in un altro
Stato membro di un detenuto debitore degli alimenti.
- 35
Il governo medesimo precisa, inoltre, che, qualora tale criterio di collegamento non potesse trovare applicazione, ad esempio
in quanto il nuovo stato di esecuzione della pena non prevede l’occupazione dei detenuti, occorrerebbe basarsi, a norma dell’art. 13,
n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, sulla normativa previdenziale dello Stato membro di residenza. Ciò significherebbe
nella specie che, anche qualora il regolamento n. 1408/71 si applicasse, in linea di principio, ai detenuti, gli anticipi
sugli alimenti previsti dalla legge austriaca non potrebbero essere più concessi successivamente al trasferimento in un altro
Stato membro di un detenuto debitore degli alimenti.
- 36
Inoltre, dagli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 risulterebbe che il diritto dei familiari di tale lavoratore al beneficio
delle prestazioni familiari non deriva dalla legge del luogo di residenza del familiare interessato, bensì dalla legge dello
Stato membro competente, vale a dire dello Stato di occupazione del lavoratore.
- 37
Secondo la Commissione, nella causa principale trova applicazione sia la legge austriaca sia quella tedesca. L’istituzione
si richiama, a tal riguardo, all’art. 76 del regolamento n. 1408/71 che istituisce regole di priorità al fine di evitare il
cumulo di diritti a prestazioni familiari. Tale disposizione sarebbe superflua se, in applicazione delle norme di conflitto,
trovassero sempre applicazione le disposizioni di un solo ordinamento giuridico.
- 38
Si deve rilevare, con riguardo alle varie tesi sopra evocate, che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71,
in cui si colloca l’art. 13, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto. Tali disposizioni sono intese,
segnatamente, ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v.
sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi, Racc. pag. I-3416, punto 28).
- 39
La legge applicabile ad un lavoratore che si trovi in una delle fattispecie ricomprese nelle disposizioni del titolo II del
regolamento n. 1408/71 dev’essere quindi individuata sulla base delle disposizioni medesime. Certamente, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 37 delle conclusioni, l’applicazione di disposizioni di un altro ordinamento giuridico non è peraltro
sempre esclusa. Come ricordato dalla Commissione, una situazione di tal genere può presentarsi, in particolare, quando due
coniugi lavorino in due Stati membri diversi, le cui rispettive leggi prevedano entrambe l’attribuzione di prestazioni familiari
analoghe (v., a tal riguardo, la sentenza 9 dicembre 1992, causa C-119/91, McMenamin, Racc. pag. I-6393). Nella specie, si
deve tuttavia necessariamente rilevare che nessun elemento risultante dagli atti sottoposti alla Corte lascia intendere che
il ricorrente nella causa principale possa ricadere nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 a titolo diverso
da quello di «familiare» del padre, ai sensi del regolamento medesimo.
- 40
L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 è diretto ad individuare la legge applicabile in una fattispecie in
cui il lavoratore eserciti, ai sensi del regolamento n. 1408/71, un’attività subordinata. In tal caso, il detto lavoratore
è soggetto alla legge dello Stato in cui svolge l’attività lavorativa.
- 41
Per contro, nell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 ricadono le fattispecie in cui la legge di uno Stato
membro cessi di essere applicabile all’interessato in quanto, in particolare, questi ha cessato l’attività lavorativa senza
divenire soggetto alla legge di un altro Stato membro per effetto delle norme enunciate dagli artt. 13-17 del regolamento
medesimo. In tal caso, l’interessato è assoggettato alla legge dello Stato membro di residenza.
- 42
Per quanto attiene all’interpretazione dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, è pur vero che, anteriormente
all’introduzione all’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento medesimo, tale disposizione è stata interpretata nel senso che
un lavoratore che cessi l’attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che si sia recato sul territorio di un altro
Stato membro senza ivi svolgere attività lavorativa resta soggetto alla legge dello Stato membro dell’ultima occupazione,
qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla cessazione dell’attività di cui trattasi e dall’estinzione del relativo
rapporto di lavoro (v. sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, Racc. pag. 1821, punto 15), a meno che tale cessazione
non sia definitiva (v. sentenze 21 febbraio 1991, causa C‑140/88, Noij, Racc. pag I-387, punti 9 e 10, e 10 marzo 1992, causa
C‑215/90, Twomey, Racc. pag. I-1823, punto 10).
- 43
Tuttavia, l’art. 13, n. 2, lett. f), introdotto nel regolamento n. 1408/71 a seguito della menzionata sentenza Ten Holder,
implica che la cessazione di qualsiasi attività lavorativa, a prescindere dal fatto che sia temporanea o definitiva, collochi
la persona interessata al di fuori della sfera di applicazione dell’art. 13, n. 2, lett. a). La disposizione di cui alla lett. f)
del medesimo art. 13, n. 2, si applica quindi, segnatamente, ad una persona che abbia cessato l’attività lavorativa sul territorio
di uno Stato membro ed abbia trasferito la sua residenza sul territorio di un altro Stato membro (v. la sentenza Kuusijärvi,
citata supra, punti 39-42 e 50).
- 44
Da tali precisazioni emerge che, in presenza di circostanze come quelle della causa principale, in cui un detenuto abbia cessato
qualsiasi attività lavorativa nello Stato membro in cui abbia iniziato ad espiare la pena e che, su sua richiesta, sia stato
trasferito da un istituto penitenziario situato in tale Stato membro verso un istituto penitenziario ubicato nel proprio Stato
membro d’origine per ivi espiare i restanti quindici mesi di detenzione, la legge applicabile all’interessato, per effetto
delle norme di conflitto di cui all’art. 13 del regolamento n. 1408/71, non può essere quella dello Stato membro dal quale
il detenuto sia stato trasferito.
- 45
In una fattispecie di tal genere, infatti, la legge applicabile non può essere che quella dello Stato membro in cui l’interessato
espii la restante parte della pena. Tale criterio è di per sé sufficiente ai fini della soluzione della causa principale,
senza che sia necessario accertare l’eventuale applicabilità della legge tedesca, per effetto dell’art. 13, n. 2, lett. f),
del regolamento n. 1408/71, quale legge dello Stato di residenza dell’interessato, ovvero eventualmente, in considerazione
delle precisazioni formulate nelle osservazioni nel governo tedesco, per effetto dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento
medesimo, quale legge dello Stato membro in cui l’interessato svolge attività lavorativa.
- 46
Si deve peraltro rilevare che gli artt. 73 e 74 del regolamento stesso dispongono che i lavoratori soggetti alla legge di
uno Stato membro (o i lavoratori in disoccupazione che beneficino di prestazioni di disoccupazione in base alla legge di uno
Stato membro) hanno diritto, per i familiari residenti sul territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari
previste dalle legge del primo Stato membro (v., a tal riguardo, in particolare la sentenza Kuusijärvi, citata supra, punto
68).
- 47
Ne consegue che il regolamento n. 1408/71 non può essere interpretato nel senso che osti a che la legge di uno Stato membro
subordini, in circostanze come quelle della causa principale, la concessione di prestazioni familiari ai familiari di un soggetto
che abbia cessato qualsiasi attività professionale sul proprio territorio alla condizione di ivi conservare la propria residenza
(v., in senso analogo, la sentenza Kuusijärvi, citata supra, punti 50 e 51).
- 48
Per quanto attiene, in particolare, all’art. 3 del detto regolamento, si deve rammentare che tale disposizione vieta qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalità per quanto attiene alle condizioni alle quali le persone, cui sono applicabili le
disposizioni del regolamento medesimo, sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro, «fatte salve
le disposizioni particolari del presente regolamento». Orbene, come precedentemente rilevato, dagli artt. 13 e 73 del regolamento
n. 1408/71 emerge che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui il padre del richiedente ha cessato
di svolgere qualsiasi attività professionale in Austria e non risiede più in tale paese, la concessione di prestazioni familiari
al detto richiedente è disciplinata dalla legge tedesca.
- 49
Per ragioni analoghe, si deve rilevare che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, nemmeno l’art. 12
CE, cui la questione pregiudiziale fa parimenti riferimento in considerazione della nazionalità tedesca del padre del richiedente,
osta all’applicazione di una normativa, quale l’UVG, che subordini la concessione di prestazioni familiari ai familiari di
un detenuto alla condizione che la detenzione abbia luogo sul territorio dello Stato membro medesimo.
- 50
A tal riguardo si deve infatti ricordare che, a termini dell’art. 12, n. 1, CE, nel campo di applicazione del Trattato e senza
pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Tale principio è stato attuato, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, dagli artt. 39 CE ‑ 42 CE, nonché dai provvedimenti
comunitari emanati in base a tali articoli e, in particolare, dal regolamento n. 1408/71. L’art. 3 di tale regolamento mira
a garantire, in particolare, conformemente all’art. 39 CE, ai lavoratori cui si applica il regolamento l’uguaglianza in materia
di previdenza sociale, senza distinzione di nazionalità (sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Racc. pag. 1489, punti 9 e 11).
- 51
Inoltre, gli artt. 12 CE e 3 del regolamento n. 1408/71, se è pur vero che mirano quindi ad eliminare le discriminazioni in
base alla nazionalità eventualmente risultanti dalla normativa o dalle prassi amministrative di uno Stato membro, non possono
produrre l’effetto di inibire disparità di trattamento eventualmente derivanti da differenze nelle normative nazionali in
materia di prestazioni familiari applicabili per effetto delle norme di conflitto come quelle contenute all’art. 13, n. 2,
del regolamento n. 1408/71.
- 52
Da tutte le suesposte considerazioni consegue che la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che, in una fattispecie
come quella oggetto della causa principale, in cui un lavoratore abbia ottenuto, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1408/71, il trasferimento, in qualità di detenuto, nello Stato membro di cui sia originario per ivi espiare la restante
parte della propria pena, trova applicazione, nel settore delle prestazioni familiari e conformemente alle disposizioni di
cui all’art. 13, n. 2, del detto regolamento, la normativa di tale Stato membro. Né le disposizioni – segnatamente, l’art. 3
– del regolamento stesso, né l’art. 12 CE ostano a che, in una fattispecie di tal genere, la normativa di uno Stato membro
subordini la concessione di prestazioni familiari, come quelle previste dall’UVG a favore dei familiari di un siffatto cittadino
comunitario, al requisito che questi sia detenuto sul territorio dello Stato membro medesimo.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni alla Corte da parte
di soggetti diversi da quelli sopramenzionati non possono dar luogo a rifusione.
-
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui un lavoratore abbia ottenuto, ai sensi dell’art. 2,
n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, il trasferimento, in qualità di detenuto,
nello Stato membro di cui sia originario per ivi espiare la restante parte della propria pena, trova applicazione, nel settore
delle prestazioni familiari e conformemente alle disposizioni di cui all’art. 13, n. 2, del detto regolamento, la legge di
tale Stato membro. Né le disposizioni – segnatamente, l’art. 3 – del regolamento stesso, né l’art. 12 CE ostano a che, in
una fattispecie di tal genere, la normativa di uno Stato membro subordini la concessione di prestazioni familiari, come quelle
previste dall’österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz)
(legge federale austriaca relativa agli anticipi sugli alimenti a favore di minori) a favore dei familiari di un siffatto
cittadino comunitario, al requisito che questi sia detenuto sul territorio dello Stato membro medesimo.
Firme
- 1 –
- Lingua processuale: il tedesco.