Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di prendere a carico spese derivanti da irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 729/70)

2. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Regolamento n. 729/70 — Limitazione del rifiuto di finanziamento — Periodo di ventiquattro mesi — Dies a quo — Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, n 2, lett. c); regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1, primo comma)

3. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Elaborazione delle decisioni —Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento comunitario — Nozione di valutazione

(Regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1)

4. Agricoltura — Politica agricola comune — Sostegno ai produttori di taluni seminativi — Pagamenti diretti a compensare le perdite di reddito risultanti dalla riforma della politica agricola comune — Obbligo di versare gli importi di cui trattasi integralmente ai beneficiari — Trattenute praticate dalle associazioni di cooperative agricole per coprire le loro spese di funzionamento — Divieto

(Regolamento del Consiglio n. 1765/92, art. 15, n. 3)

Massima

1. In materia di finanziamento della politica agricola comune da parte del FEAOG, spetta alla Commissione, quando essa non intende accollarsi una spesa dichiarata da uno Stato membro, l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Di conseguenza, essa è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli attuati dallo Stato membro interessato. Tuttavia, la Commissione è obbligata non a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati. Lo Stato membro interessato, da parte sua, non può confutare le constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo. Questo temperamento dell’onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati, nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione.

(v. punti 33-36)

2. L’art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento n. 1287/95, limita nel tempo le spese che possono costituire oggetto di rifiuto di finanziamento da parte del FEAOG. Così, detto articolo prevede che un rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche della Commissione. Il contenuto di detta comunicazione scritta è precisato dall'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda il procedimento di liquidazione dei conti FEAOG, sezione «garanzia». La Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa ha imposto a se stessa mediante i regolamenti di applicazione. Infatti, l’inosservanza di tali condizioni, a seconda della sua importanza, può privare del suo contenuto sostanziale la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.

(v. punti 67-68, 70)

3. Il termine «valutazione» delle spese che compare all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione «garanzia», come i suoi equivalenti nelle diverse versioni linguistiche, deve essere interpretato nel senso che non è necessaria un’indicazione in cifre dell’importo delle spese di cui trattasi e che basta che siano indicati gli elementi che consentono di calcolare tale importo quanto meno in via approssimativa.

(v. punto 74)

4. L’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, il quale prescrive che i pagamenti contemplati nel regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari, vieta che le autorità nazionali operino una deduzione sui versamenti effettuati o che esse esigano il pagamento di spese amministrative connesse alle domande, le quali hanno per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti. Lo stesso vale per le associazioni di cooperative agricole che intervengono nel pagamento degli aiuti controversi.

L’obbligo che deriva dalla detta disposizione è un obbligo di risultato, di modo che è irrilevante che siano stati registrati reclami o che siano stati conclusi accordi tra i beneficiari e le cooperative con riferimento alla trattenuta di una parte dell’aiuto.

(v. punti 111-112)