Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Prodotti agricoli — Inclusione — Patate coltivate nell’isola di Jersey

(Artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, artt. 1 e 2)

2. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Equiparazione delle isole Normanne, dell’isola di Man e del Regno Unito a un unico Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE

(Artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, art. 1)

3. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse di effetto equivalente — Normativa di Jersey che impone ai produttori di patate il versamento, a beneficio di un ente di vigilanza sulle esportazioni, di contributi calcolati in funzione dei quantitativi esportati nel Regno Unito — Inammissibilità — Normativa applicabile alle sole esportazioni dirette verso il Regno Unito — Irrilevanza — Contributo calcolato in funzione delle superfici coltivate e diretto a finanziare attività svolte dal detto ente in violazione dell’art. 29 CE — Inammissibilità

(Artt. 23 CE, 25 CE e 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, art. 1)

4. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 1972 — Protocollo n. 3 concernente le isole Normanne e l’isola di Man — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa di Jersey che vieta, a pena di sanzioni, le esportazioni dirette verso il Regno Unito ai produttori di patate che non siano registrati presso un ente di vigilanza sulle esportazioni e che non abbiano concluso contratti di commercializzazione con quest’ultimo, nonché alle organizzazioni di commercializzazione che non abbiano concluso un accordo di gestione con il detto ente — Inammissibilità — Normativa applicabile alle sole esportazioni dirette verso il Regno Unito — Irrilevanza

(Art. 29 CE; atto di adesione del 1972, protocollo n. 3, art. 1)

Massima

1. Conformemente all’art. 1, n. 1, del protocollo n. 3, relativo alle isole Normanne e all’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, la regolamentazione comunitaria in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all’isola di Man alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, senza distinzioni basate sulla natura dei prodotti interessati. Poiché i prodotti agricoli elencati nell’allegato II al Trattato CEE (divenuto allegato I al Trattato CE) non sono soggetti a nessuna distinzione specifica a tale riguardo, gli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE sono applicabili alle patate coltivate sull’isola di Jersey, così come ai prodotti derivanti dalla loro trasformazione effettuata su tale isola.

L’applicazione delle dette disposizioni ai prodotti agricoli non può essere subordinata all’adozione, da parte del Consiglio, delle misure ritenute necessarie a garantire il corretto funzionamento del regime istituito per quanto riguarda le isole Normanne e l’isola di Man, conformemente all’art. 1, n. 2, del protocollo n. 3 o all’esistenza, in seno alla Comunità, di un’organizzazione del mercato comune che le riguardi.

(v. punti 35, 36, 38, 39, 41)

2. Le isole Normanne, l’isola di Man e il Regno Unito devono essere equiparati ad un unico Stato membro ai fini dell’applicazione degli artt. 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE.

(v. punto 54)

3. Il combinato disposto degli artt. 23 CE e 25 CE nonché 1 del protocollo n. 3, concernente le isole Normanne e l’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di Jersey che conferisce ad un ente per la vigilanza sulle esportazioni il potere di imporre ai produttori di patate di Jersey un contributo il cui importo è stabilito in funzione dei quantitativi di patate prodotti dagli interessati ed esportati nel Regno Unito.

È irrilevante a tale riguardo la circostanza che la normativa di cui trattasi si applica solamente a fattispecie che rientrano nel commercio interno al detto Stato membro. Infatti, l’unione doganale, comporta necessariamente che sia assicurata la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e, più in generale, all’interno dell’unione doganale e nulla esclude che le patate spedite verso il Regno Unito formino poi oggetto di una riesportazione verso altri Stati membri.

Il diritto comunitario osta peraltro a un contributo riscosso alle stesse condizioni, ma il cui ammontare è stabilito da un siffatto ente in funzione della superficie agricola destinata dagli interessati alla coltivazione di patate, se gli introiti che ne derivano servono a finanziare attività svolte dal detto ente in violazione dell’art. 29 CE.

(v. punti 61, 64, 65, 67, 85, dispositivo 2, 3)

4. Il combinato disposto degli artt. 29 CE e 1 del protocollo n. 3, concernente le isole Normanne e l’isola di Man, allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di Jersey che:

– da una parte, vieta, a pena di sanzioni, ai produttori di Jersey di offrire all’esportazione o di esportare le loro patate verso il mercato del Regno Unito, se essi non sono registrati presso un ente per la vigilanza sulle esportazioni e se non hanno concluso un contratto di commercializzazione con quest’ultimo, con l’effetto di determinare, in particolare, le superfici che possono essere coltivate ai fini dell’esportazione dei raccolti nonché l’identità degli acquirenti autorizzati di questi ultimi, e,

– dall’altra, vieta, parimenti a pena di sanzioni, a tutte le organizzazioni di commercializzazione di procedere a tali esportazioni, se esse non hanno concluso con questo stesso ente un accordo di gestione, con l’effetto di determinare, in particolare, l’identità dei venditori presso i quali è loro consentito rifornirsi.

È irrilevante a tale riguardo la circostanza che una siffatta normativa concerna unicamente le esportazioni dirette verso il Regno Unito, dal momento che nulla esclude che le patate spedite verso il Regno Unito formino poi oggetto di una riesportazione verso altri Stati membri.

(v. punti 79, 85, dispositivo 1)