62002J0289

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 dicembre 2003. - AMOK Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht München - Germania. - Libera prestazione dei servizi - Avvocato stabilito in uno Stato membro che agisce di concerto con un avvocato stabilito in un altro Stato membro - Spese legali che la parte soccombente nel litigio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa - Limitazione. - Causa C-289/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-289/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht München (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

AMOK Verlags GmbH

e

A & R Gastronomie GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE e 49 CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la A & R Gastronomie GmbH, dal sig. R. Hauff e dal sig. A. Konradsheim, Rechtsanwälte;

- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Patakia e C. Schmidt, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della A & R Gastronomie GmbH e della Commissione, all'udienza del 19 giugno 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 25 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 9 agosto successivo, l'Oberlandesgericht München ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 12 CE e 49 CE.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società di diritto tedesco AMOK Verlags GmbH (in prosieguo: la «AMOK») e la società di diritto austriaco A & R Gastronomie GmbH (in prosieguo: la «A&R») relativa al rimborso delle spese legali quando una parte è stata rappresentata in giudizio da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3 La direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), adottata sulla base degli artt. 57 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47 CE) e 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE), si applica, ai sensi dell'art. 1, nei limiti e alle condizioni da essa previsti, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi.

4 L'art. 4 della direttiva prevede:

«1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato.

2. Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

(...)».

5 L'art. 5 della direttiva dispone:

«Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:

(...)

- di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un "procuratore" o con un "avoué" che eserciti presso di essa».

La normativa nazionale

6 In Germania risulta dall'art. 91, n. 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile), nella versione 12 settembre 1950 (BGBl. 1950, I, pag. 533; in prosieguo: la «ZPO»), che la parte vittoriosa in una controversia ha diritto di vedersi rimborsare le spese legali dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese siano state necessarie a promuovere la causa o a difendersi adeguatamente in giudizio.

7 Per quanto riguarda l'importo delle spese legali, esso viene calcolato in base alla tariffa forense figurante nella Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (regolamento federale relativo agli onorari degli avvocati) 26 luglio 1957 (BGBl. 1957 I, pag. 907; in prosieguo: la «BRAGO»).

8 Il Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (legge sull'attività degli avvocati europei in Germania) 9 marzo 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 182; in prosieguo: l'«EuRAG») ha trasposto, in diritto tedesco, una serie di direttive relative all'esercizio della professione di avvocato. L'art. 28 dell'EuRAG dispone:

«1) Nell'ambito di procedimenti giurisdizionali e amministrativi conseguenti ad infrazioni penali, a contravvenzioni punite con sanzione amministrativa, a illeciti amministrativi o alla violazione di obblighi professionali, nei quali il mandante non possa direttamente prendere l'iniziativa dell'azione o difendersi, l'avvocato europeo che fornisce prestazioni di servizi può agire quale rappresentante o difensore di un mandante unicamente di concerto con un avvocato (avvocato locale).

2) L'avvocato locale dev'essere abilitato alla rappresentanza o alla difesa dinanzi al giudice o all'amministrazione di cui trattasi. Tale avvocato controlla che l'avvocato europeo che fornisce prestazioni di servizi rispetti, nella rappresentanza o nella difesa, i principi di una buona amministrazione della giustizia.

3) In assenza di patto contrario tra gli interessati, nessun rapporto contrattuale viene instaurato tra avvocato locale e mandante.

(...)».

9 Quanto alle spese dell'avvocato locale ai sensi dell'art. 28 dell'EuRAG, l'art. 24 bis, n. 1, della BRAGO, nella versione 14 marzo 1990 (BGBl. 1990 I, pag. 479), prevede:

«1) Se interviene in qualità di avvocato locale, ai sensi dell'art. 28 della legge relativa all'attività degli avvocati europei in Germania, l'avvocato percepisce una remunerazione equivalente agli onorari previsti per l'introduzione del ricorso (Prozessgebühr) o per l'assunzione dell'incarico (Geschäftsgebühr) che gli spetterebbero se fosse egli stesso il mandatario. Tale remunerazione viene imputata su tutti gli onorari percepiti in qualità di mandatario.

(...)».

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

10 In un procedimento dinanzi al Landgericht Traunstein (Germania) tra l'AMOK e la A&R, quest'ultima era stata rappresentata da un avvocato stabilito in Austria che aveva agito di concerto con un avvocato stabilito in Germania, conformemente all'art. 28 dell'EuRAG. Risultata vittoriosa nella controversia, la A&R ha chiesto alla AMOK il rimborso delle sue spese legali.

11 In tale contesto essa ha chiesto anzitutto, per quanto riguarda l'avvocato stabilito in Austria, le relative spese calcolate in base alla tariffa forense austriaca, spese considerevolmente superiori a quelle che risulterebbero dall'applicazione della BRAGO. In secondo luogo essa ha sollecitato il rimborso delle spese dell'avvocato stabilito in Germania, sul fondamento dell'art. 24 bis, n. 1, della BRAGO.

12 La AMOK si è opposta alla domanda della A&R facendo valere che nel procedimento in questione non occorreva un avvocato stabilito in Austria né, quindi, il suo concerto con l'avvocato stabilito in Germania. In ogni caso, in una controversia dinanzi ad un giudice tedesco, il rimborso delle spese eseguito dalla parte soccombente dovrebbe essere calcolato in base alla tariffa tedesca, la sola ad essere prevedibile.

13 L'Oberlandesgericht München, adito in secondo grado con una domanda di rimborso delle spese legali, precisa che esso applica costantemente il principio secondo cui una parte stabilita in un altro Stato e che si fa rappresentare da un avvocato stabilito in tale Stato può chiedere alla parte avversa la rifusione delle spese legali solo sino alla concorrenza di quelle che sarebbero state occasionate dall'intervento di un avvocato stabilito in Germania e, in nessun caso, le spese di quest'ultimo con il quale l'avvocato stabilito nell'altro Stato membro abbia agito di concerto.

14 Nutrendo peraltro alcuni dubbi circa la conformità di tale prassi giurisprudenziale con il diritto comunitario, l'Oberlandesgericht München ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 49 CE e 12 CE vadano interpretati nel senso che ostano alla decisione di un giudice nazionale che limita sino alla concorrenza delle spese, inclusa l'IVA, che avrebbe occasionato la difesa assicurata da un avvocato nazionale il diritto alla rifusione delle spese che può sorgere in uno Stato membro per le prestazioni nell'ambito di un processo in tale Stato fornite da un avvocato di un altro Stato membro e dall'avvocato locale che agisce di concerto con il primo».

Sulla prima parte della questione pregiudiziale, relativa all'applicabilità della tariffa austriaca

15 Con la prima parte della questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 12 CE e 49 CE nonché la direttiva vadano interpretati nel senso che ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro la quale limiti sino alla concorrenza delle spese che avrebbe occasionato la difesa da parte di un avvocato stabilito in tale Stato il rimborso, effettuato dalla parte soccombente in una controversia nei confronti della parte vittoriosa, delle prestazioni di servizi forniti da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

Osservazioni sottoposte alla Corte

16 La A&R fa valere che la limitazione delle spese di un avvocato di un altro Stato membro sino alla concorrenza di quelle risultanti dalla tariffa nazionale è contraria all'art. 49 CE. Tale regola avrebbe per conseguenza che una parte stabilita in un altro Stato membro avrebbe ricorso, come regola generale, ad un avvocato stabilito nel luogo del giudice adito, il che avrebbe un effetto dissuasivo. Tale regola avrebbe per effetto di restringere la libera prestazione dei servizi degli avvocati degli altri Stati membri e di pregiudicare la loro posizione concorrenziale. Peraltro la persona legittimata ad agire in giustizia vedrebbe limitato il suo diritto alla libera scelta di un avvocato poiché essa sarebbe indirettamente costretta a dare mandato ad un avvocato stabilito nel luogo del giudice adito.

17 Nel caso di specie occorrerebbe quindi applicare la tariffa austriaca, e ciò a maggior ragione perché, in base alle regole del diritto internazionale privato, il criterio di collegamento per la domanda di liquidazione di onorari di un avvocato sarebbe il luogo di stabilimento dell'avvocato stesso.

18 Secondo il governo tedesco va però distinto se il ricorso ad un avvocato stabilito in un altro Stato membro sia necessario, ai sensi dell'art. 91, n. 1, della ZPO, in ragione della particolare natura della controversia e di specifiche circostanze come le questioni di diritto di quest'altro Stato che dovrebbero essere valutate, o se il ricorso al suddetto avvocato poggi unicamente sulla libera scelta del cliente. Nel primo caso le spese rimborsabili dovrebbero essere fissate in base alla tariffa applicabile al luogo dello stabilimento dell'avvocato in questione. Se viceversa il ricorso a tale avvocato fosse soltanto funzionale alla libera scelta del cliente, come nel caso di specie, il rimborso dovrebbe essere effettuato dalla parte avversa secondo la tariffa applicabile nel luogo del giudice adito.

19 Quanto alla compatibilità della normativa in parola con la libera prestazione dei servizi, il governo tedesco propone di assimilare tale normativa ad una modalità di vendita quale definita dalla Corte, trattandosi della libera circolazione delle merci, nella sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097). Infatti la normativa di cui trattasi avrebbe ad oggetto unicamente una modalità di esercizio della professione di avvocato, applicabile in maniera identica alle spese di qualsiasi avvocato che presti alcuni servizi nello Stato membro e quindi in modo non discriminatorio. Essa esulerebbe dunque a prima vista dal campo di applicazione della libera prestazione dei servizi.

20 Pur concedendo che la normativa in parola implichi una restrizione alla libera prestazione dei servizi, quest'ultima sarebbe giustificata da motivi di interesse generale. Si tratterebbe di una misura non discriminatoria al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia (v. sentenza 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511). Infatti l'organizzazione del procedimento spetterebbe agli Stati membri, che possono quindi adottare norme appropriate relative al rimborso delle spese. Tale rimborso non dovrebbe necessariamente essere integrale, come dimostrerebbero i sistemi molto differenziati degli Stati membri.

21 La fissazione di un tetto massimo alle spese rimborsabili sarebbe del pari proporzionata e necessaria a raggiungere il risultato di una buona amministrazione della giustizia in quanto protegge la parte soccombente in una controversia da domande di rimborso esagerate e non prevedibili.

22 Il governo austriaco condivide essenzialmente tale opinione. Esso rileva anche che occorre distinguere, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'avvocato ed il suo cliente e, dall'altro, la questione delle spese che la parte soccombente nella controversia deve rimborsare alla parte che ha ottenuto vittoria di causa. Con riguardo a quest'ultima questione, sarebbero indispensabili disposizioni legislative obiettive la cui adozione, poiché si tratta di una questione procedurale, rientrerebbe nella legge del giudice adito.

23 Non vi sarebbe alcuna restrizione alla libera circolazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE o alcuna discriminazione ai sensi dell'art. 12 CE dato che un avvocato stabilito in Austria potrebbe in effetti esercitare, quanto al rimborso delle sue spese, la sua attività in Germania alle stesse condizioni di quelle previste da tale Stato per gli avvocati stabiliti sul suo territorio.

24 Anche la Commissione ritiene che il diritto comunitario non osti alla normativa di cui trattasi. A suo parere la soluzione di tale parte della questione risulta chiaramente dalla direttiva senza che occorra invocare le disposizioni del Trattato. Infatti l'art. 4, n. 1, della direttiva indicherebbe espressamente che le attività transfrontaliere di un avvocato relative alla rappresentanza di un cliente sono esercitate in ogni Stato ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato. Ciò riguarderebbe anche norme come quelle relative al rimborso delle spese legali.

Giudizio della Corte

25 In via preliminare, quanto al giudizio emesso dal giudice nazionale sulla normativa di cui trattasi con riguardo all'art. 12 CE, va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, tale disposizione, la quale sancisce il principio generale del divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v. sentenza 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I-10981, punto 25).

26 Ora, per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, tale principio è stato attuato e concretato con l'art. 49 CE (sentenza 28 ottobre 1999, causa C-55/98, Vestergaard, Racc. pag. I-7641, punto 17). Non occorre quindi pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 12 CE.

27 L'art. 49 CE vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità. In effetti non è escluso che la fissazione di un tetto massimo alle spese rimborsabili di un avvocato stabilito in uno Stato membro sino a concorrenza di quelle applicabili agli avvocati stabiliti in un altro Stato membro possa, quando le spese sono superiori a quelle risultanti dalla tariffa di quest'ultimo Stato, essere tale da rendere meno attrattiva la prestazione transfrontaliera di servizi di avvocati.

28 Orbene l'art. 50, terzo comma, CE prevede che il prestatore transfrontaliero può esercitare la sua attività nel paese destinatario «alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini».

29 Come sottolineato dalla Commissione, tale disposizione è stata esplicitata, nel settore in questione, dalla direttiva. L'art. 4, n. 1, di quest'ultima dispone che la rappresentanza in giudizio di un cliente in un altro Stato membro va esercitata «alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato», ad esclusione di «ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato». Peraltro il n. 2 di tale articolo prevede che le regole professionali dello Stato membro ospitante vanno rispettate nell'esercizio delle predette attività.

30 Ne discende che, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, secondo il legislatore comunitario, fatte salve le eccezioni espressamente menzionate, tutte le altre condizioni e norme vigenti nel paese ospitante si possono applicare alle prestazioni di avvocato transfrontaliere. Pertanto il rimborso delle spese di un avvocato stabilito in uno Stato membro può anch'esso essere assoggettato alle regole applicabili agli avvocati stabiliti in un altro Stato membro. Tale soluzione è peraltro l'unica che rispetti il principio di prevedibilità e dunque di certezza del diritto per la parte che avvia una controversia e corre quindi il rischio di sopportare le spese del suo avversario in caso di soccombenza.

31 Occorre quindi risolvere la prima parte della questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 49 CE e 50 CE nonché la direttiva vanno interpretati nel senso che non ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro che limita sino a concorrenza delle spese che avrebbe occasionato la rappresentanza da parte di un avvocato stabilito in tale Stato il rimborso, che deve effettuare la parte soccombente in una controversia nei confronti della parte che ha ottenuto vittoria di causa, delle prestazioni di servizi fornite da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

Sulla seconda parte della questione pregiudiziale, relativa al rimborso delle spese supplementari dell'avvocato che esercita presso il giudice adito

32 Con la seconda parte della questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 49 CE e la direttiva vadano interpretati nel senso che essi ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro la quale prevede che la parte vittoriosa in una controversia in cui è stata rappresentata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro non possa farsi rimborsare, dalla parte soccombente, oltre alle spese di tale avvocato, le spese di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che, a norma della legislazione nazionale di cui trattasi, era sollecitato ad agire di concerto con il primo avvocato.

Osservazioni presentate alla Corte

33 Il governo tedesco sostiene che il fatto che la costituzione in giudizio di un avvocato il quale eserciti dinanzi al giudice adito implichi spese supplementari in una controversia è inerente all'art. 5 della direttiva e non rappresenta una restrizione alla libera prestazione dei servizi. La libera prestazione dei servizi non richiederebbe che la parte di una controversia possa fruire «senza spese» dell'assistenza di due avvocati, tanto più che vi sarebbero anche alcuni tipi di procedimento nazionale ove non è previsto alcun rimborso ad opera della parte soccombente. Nei limiti in cui l'avvocato che esercita dinanzi al giudice adito debba sempre essere remunerato dal cliente, nessuna discriminazione dell'avvocato stabilito in un altro Stato membro risulterebbe dal fatto che la parte soccombente non deve rimborsare all'altra parte le spese del primo avvocato.

34 Il governo tedesco si riferisce peraltro, quanto alla seconda parte della questione, agli argomenti già sviluppati per la prima parte.

35 La Commissione è di avviso contrario. Dal suo punto di vista, se il diritto nazionale impone la costituzione di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, la parte che è indotta a sopportare le spese legali di quella che ha ottenuto vittoria di causa deve rifondere anche le spese corrispondenti a tale costituzione. Tale soluzione risulterebbe indirettamente dalla direttiva, talché non occorrerebbe affatto invocare le disposizioni del Trattato.

Giudizio della Corte

36 Va constatato come la circostanza che la parte risultata vittoriosa in una controversia e che è stata rappresentata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro non possa farsi rimborsare, dalla parte soccombente, anche le spese dell'avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e cui ha fatto ricorso, per il motivo che dette spese non andrebbero ritenute necessarie, è tale da rendere meno attrattiva la prestazione transfrontaliera dei servizi di avvocato. Infatti una soluzione siffatta può produrre un effetto dissuasivo idoneo ad arrecare pregiudizio alla posizione concorrenziale degli avvocati di altri Stati membri.

37 E' vero che la direttiva prevede all'art. 5, senza fornire con ciò precisioni circa le spese legali che ne risultano, che gli Stati membri possono imporre agli avvocati stabiliti in altri Stati membri di agire in giudizio di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita. La Repubblica federale di Germania, adottando l'art. 28 dell'EuRAG, si è avvalsa di tale facoltà.

38 La costituzione in giudizio dell'avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito è quindi un imperativo risultante dalle misure di armonizzazione e sfugge pertanto alla volontà delle parti, come emerge dall'art. 28, n. 3, dell'EuRAG ai sensi del quale, in assenza di patto contrario tra gli interessati, nessun rapporto contrattuale viene instaurato tra avvocato locale e mandante.

39 Orbene, non può inferirsi da un siffatto imperativo che lo svantaggio risultante dalla costituzione in giudizio dell'avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, cioè le relative spese supplementari, debba imputarsi automaticamente e comunque alla parte che ha fatto ricorso all'avvocato stabilito in un altro Stato membro, a prescindere dal punto se essa abbia ottenuto o no vittoria di causa nella controversia. Al contrario, l'obbligo di ricorrere ai servizi di un avvocato il quale eserciti dinanzi al giudice adito implica che le spese relative siano necessarie proprio ai fini di un'adeguata rappresentanza in giudizio. L'esclusione generale di tali spese dall'importo che la parte soccombente deve rimborsare penalizzerebbe la parte risultata vittoriosa, il che avrebbe per conseguenza, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, che le persone legittimate ad agire in giudizio sarebbero fortemente scoraggiate dal ricorrere ad avvocati stabiliti in altri Stati membri. La libera prestazione dei servizi di tali avvocati sarebbe quindi ostacolata e verrebbe pregiudicata l'armonizzazione del settore avviata dalla direttiva.

40 La normativa di cui trattasi non può giustificarsi con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia. Il governo tedesco sostiene in proposito che è necessario tutelare la parte soccombente in una controversia da domande di rimborso esagerate e non prevedibili. Va tuttavia constatato che, nello Stato membro in parola, le spese dell'avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito sono perfettamente prevedibili dato che figurano esplicitamente all'art. 24 bis della BRAGO. Parimenti, alla luce dell'attività relativamente circoscritta di tale avvocato, le relative spese sono largamente inferiori a quelle corrispondenti alla rappresentanza da parte dell'altro avvocato.

41 Ne discende che la seconda parte della questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l'art. 49 CE e la direttiva vanno interpretati nel senso che ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro ai sensi della quale la parte che ha ottenuto vittoria di causa in una controversia in cui è stata rappresentata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro non può farsi rimborsare, dalla parte soccombente, oltre alle spese di tale avvocato, le spese di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che, a norma della legislazione nazionale di cui trattasi, era sollecitato ad agire di concerto con il primo avvocato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

42 Le spese sostenute dai governi tedesco ed austriaco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht München con ordinanza 25 luglio 2002, dichiara:

1) Gli artt. 49 CE e 50 CE nonché la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, vanno interpretati nel senso che non ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro che limita sino a concorrenza delle spese che avrebbe occasionato la rappresentanza da parte di un avvocato stabilito in tale Stato il rimborso, che deve effettuare la parte soccombente in una controversia nei confronti della parte che aveva ottenuto vittoria di causa, delle prestazioni di servizi fornite da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

2) L'art. 49 CE e la direttiva 77/249 vanno tuttavia interpretati nel senso che ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro ai sensi della quale la parte che ha ottenuto vittoria di causa in una controversia in cui è stata rappresentata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro non può farsi rimborsare, dalla parte soccombente, oltre alle spese di tale avvocato, le spese di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che, a norma della legislazione nazionale di cui trattasi, era sollecitato ad agire di concerto con il primo avvocato.