Causa C-285/02
Edeltraud Elsner-Lakeberg
contro
Land Nordrhein-Westfalen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden)
«Art. 141 CE — Direttiva 75/117/CEE — Misura nazionale in base alla quale gli insegnanti a tempo pieno e quelli a tempo parziale
sono tenuti a prestare lo stesso numero di ore di straordinario prima di aver diritto ad una retribuzione — Discriminazione
indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale»
Massime della sentenza
Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Normativa nazionale
la quale, per gli insegnanti a tempo pieno e per quelli a tempo parziale, stabilisce una retribuzione per le ore di straordinario
solo in caso di superamento di un numero identico di ore per le due categorie — Inammissibilità — Presupposti — Discriminazione
indiretta dei lavoratori di sesso femminile a tempo parziale
(Art. 141 CE; direttiva del Consiglio 75/117/CEE, art. 1)
Gli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione
del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono essere
interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non ricevono
– così come quelli a tempo pieno – alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre ore per
mese, se tale disparità di trattamento interessa un numero molto più elevato di donne che di uomini e non può essere giustificata
da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso o non è necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo
perseguito.
(v. punto 19 e dispositivo)
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 maggio 2004(1)
«Art. 141 CE – Direttiva 75/117/CEE – Misura nazionale in base alla quale gli insegnanti a tempo pieno e quelli a tempo parziale sono tenuti a prestare lo stesso
numero di ore di straordinario prima di aver diritto ad una retribuzione – Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale»
Nel procedimento C-285/02,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht
Minden (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Edeltraud Elsner-Lakeberg
e
Land Nordrhein-Westfalen,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni
tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
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per la sig.ra Elsner-Lakeberg, dal sig. H. Bubenzer, Rechtsanwalt;
- –
per il Land Nordrhein-Westfalen, dal sig. A. Machwirth, in qualità di agente;
- –
per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
- –
per la Commissione delle Communità europee, dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 ottobre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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Con ordinanza 26 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 2 agosto successivo, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo
di Minden, Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione
dell’art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e
quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
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Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Elsner‑Lakeberg e il suo datore di lavoro,
il Land Nordrhein-Westfalen, in merito alla domanda della sig.ra Elsner-Lakeberg volta all’ottenimento di una retribuzione
per gli straordinari prestati.
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- Contesto normativo
La normativa comunitaria
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Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 75/117:
«Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall’articolo 119
del Trattato, denominato in appresso “principio della parità delle retribuzioni”, implica, per uno stesso lavoro o per un
lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi
e le condizioni delle retribuzioni.
(…)».
La normativa nazionale
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In virtù dell’art. 78 a del Beamtengesetz für das Land Nordrhein‑Westfalen (legge sui dipendenti pubblici del Land Renania
settentrionale-Vestfalia), nella versione pubblicata il 1° maggio 1981 (GV NRW S. 234), i pubblici dipendenti sono tenuti
a prestare lo straordinario qualora le esigenze lavorative lo richiedano. Se tale straordinario supera le cinque ore di lavoro
per mese solare, il dipendente deve beneficiare di un riposo compensativo corrispondente a tutte le ore straordinarie prestate.
Ove la concessione di tale riposo compensativo sia incompatibile con le esigenze del servizio, determinati dipendenti pubblici
possono ottenere una retribuzione per le corrispondenti ore di straordinario.
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L’art. 5, n. 2, primo comma, della Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte (regolamento sulla retribuzione
del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici) 13 marzo 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 528), nella versione modificata il 3 dicembre
1998 (BGBl. 1998 I, pag. 3494) prevede che, in caso di lavoro straordinario nel settore didattico, tre ore di insegnamento
equivalgano a cinque ore.
Causa principale e questione pregiudiziale
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La sig.ra Elsner-Lakeberg, che ha lo status di dipendente pubblico, lavora a tempo parziale come insegnante di scuola secondaria
per il Land Nordrhein‑Westfalen settentrionale‑Vestfalia. Ivi, gli insegnanti a tempo pieno lavorano per 24,5 ore settimanali,
pari a 98 ore mensili, sulla base di una media di 4 settimane, mentre la sig.ra Elsner-Lakeberg lavora per 15 ore settimanali,
pari a 60 ore mensili.
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Nel dicembre 1999 la ricorrente ha dovuto prestare 2,5 ore di straordinario. La sua richiesta che tali ore venissero remunerate
è stata respinta con la motivazione che la normativa applicabile prevedeva che lo straordinario prestato da un insegnante,
dipendente pubblico, venisse retribuito solo se superiore alle tre ore mensili. Essa non ha pertanto ricevuto alcuna retribuzione
per le 2,5 ore di straordinario prestate.
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Avendo infruttuosamente esperito il procedimento di reclamo amministrativo, la sig.ra Elsner-Lakeberg ha adito il Verwaltungsgericht
Minden.
- 9
Poiché la controversia che il Verwaltungsgericht Minden è chiamato a risolvere richiede l’interpretazione del diritto comunitario,
esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con l’art. 141 CE, in combinato disposto con la direttiva [75/117] che gli insegnanti a tempo parziale,
così come a tempo pieno, dipendenti pubblici nel Land Nordrhein-Westfalen, non ricevano alcuna retribuzione per lo straordinario
prestato, qualora esso non superi le tre ore di lezione per mese solare».
Sulla questione pregiudiziale
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Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117 debbano
essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non
ricevono – così come quelli a tempo pieno – alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre
ore per mese solare.
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Il Land Nordrhein-Westfalen e il governo tedesco sostengono che gli insegnanti a tempo parziale sono trattati esattamente
nella stessa maniera di quelli a tempo pieno. Tutti gli insegnanti avrebbero diritto ad una retribuzione degli straordinari
qualora questi eccedano le tre ore. In tal caso, le ore di straordinario sarebbero retribuite esattamente nello stesso modo.
La parità delle retribuzioni sarebbe garantita sia in relazione al normale orario di lavoro che alle ore di straordinario.
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A questo proposito, si deve constatare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità delle retribuzioni
tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sancito dagli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117, implica
che per uno stesso lavoro o per un lavoro cui è attribuito pari valore è vietata ogni discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda gli elementi e le condizioni della retribuzione, a meno che tale differenza di trattamento non sia giustificata
da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza ad un determinato sesso o non sia necessaria per per raggiungere l’obiettivo
perseguito (v. in questo senso, in particolare, sentenze 30 marzo 2000, causa C‑236/98, JämO, Racc. pag. I‑2189, punto 36,
e 26 giugno 2001, C‑381/99, Brunnhofer, Racc. pag. I‑4961, punti 27 e 28).
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Così, per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale, la Corte ha dichiarato che i membri del gruppo sfavorito, uomini
o donne, hanno il diritto di essere assoggettati allo stesso regime degli altri lavoratori, in proporzione al loro tempo di
lavoro (sentenza 27 giugno 1990, causa C‑33/89, Kowalska, Racc. pag. I‑2591, punto 19).
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Per quanto riguarda la nozione di «retribuzione» di cui agli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117, essa comprende, secondo
una giurisprudenza parimenti costante, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia
pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo (v., in particolare, sentenze
17 maggio 1990, causa C‑262/88, Barber, Racc. pag. I‑1889, punto 12, e Brunnhofer, cit., punto 33).
- 15
Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, per quanto riguarda il metodo da adottare per verificare l’osservanza del principio
della parità delle retribuzioni nell’ambito di un raffronto di queste ultime riguardo ai lavoratori interessati, una vera
trasparenza che consenta un controllo efficace è garantita solo applicando il detto principio a ciascun elemento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori di sesso maschile e ai lavoratori di sesso femminile, con l’esclusione di un giudizio globale dei
vantaggi concessi agli interessati (v. citate sentenze Barber, punti 34 e 35, e Brunnhofer, punto 35). Occorre quindi mettere
separatamente a confronto la retribuzione dell’orario normale e quella delle ore di straordinario.
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Nella causa principale, la retribuzione degli straordinari costituisce un beneficio pagato dal Land Nordrhein‑Westfalen agli
insegnanti interessati in ragione del loro impiego.
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Benché tale retribuzione appaia uguale in quanto il diritto alla retribuzione degli straordinari sorge solo oltre le 3 ore
di straordinario per gli insegnanti a tempo parziale così come per gli insegnanti a tempo pieno, occorre constatare che 3
ore di straordinario rappresentano un onere maggiore per gli insegnanti a tempo parziale che per quelli a tempo pieno. Infatti,
se un insegnante a tempo pieno deve lavorare tre ore in più rispetto al suo orario di lavoro mensile di 98 ore, corrispondenti
ad un aumento del 3% circa, per ricevere una retribuzione degli straordinari, un insegnante a tempo parziale deve lavorare
tre ore in più rispetto al suo orario di lavoro mensile di 60 ore, corrispondenti ad un aumento del 5% circa. Dato che, per
gli insegnanti a tempo parziale, il numero di ore di lezione straordinarie che dà diritto a una retribuzione non è ridotto
proporzionalmente all’orario di lavoro, vi è quindi una disparità di trattamento tra questi e gli insegnanti a tempo pieno
per quanto riguarda la retribuzione delle ore straordinarie di lezione.
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Spetta al giudice nazionale accertare, dapprima, se la disparità di trattamento istituita dalla normativa controversa interessi
un numero molto più elevato di donne che di uomini e, poi, se tale disparità di trattamento risponda a un obiettivo estraneo
a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso e sia necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito (v., in questo
senso, sentenza 7 marzo 1996, causa C‑278/93, Freers e Speckmann, Racc. pag. I‑1165, punto 28).
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Ciò considerato, si deve risolvere la questione proposta dichiarando che gli artt. 141 CE e 1 della direttiva 75/117 devono
essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli insegnanti a tempo parziale non
ricevono – così come quelli a tempo pieno – alcuna retribuzione per le ore di straordinario qualora questo non superi le tre
ore per mese, se tale disparità di trattamento interessa un numero molto più elevato di donne che di uomini e non può essere
giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso o non è necessaria per il raggiungimento
dell’obiettivo perseguito.
Sulle spese
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Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
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LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht Minden con ordinanza 26 luglio 2002, dichiara:
Gli artt. 141 CE e 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale
gli insegnanti a tempo parziale non ricevono – così come quelli a tempo pieno – alcuna retribuzione per le ore di straordinario
qualora questo non superi le tre ore per mese, se tale disparità di trattamento interessa un numero molto più elevato di donne
che di uomini e non può essere giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza a un determinato sesso o non
è necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.
Jann
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La Pergola
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von Bahr
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Silva de Lapuerta
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Lenaerts
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 maggio 2004.
Il cancelliere
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Il presidente della Prima Sezione
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- Lingua processuale: il tedesco.