Cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P

Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) e Territorio Histórico de Álava - Diputacíon Foral de Álava

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Misure fiscali — Legittimo affidamento — Motivi nuovi»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) — Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari — Tutela — Presupposti e limiti

[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

2.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

1.        Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE), le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo, e un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso.

(v. punti 44-45)

2.        Il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

(v. punto 59)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 novembre 2004(1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Misure fiscali – Legittimo affidamento – Motivi nuovi»

Nei procedimenti riuniti C-183/02 P e C-187/02 P,aventi ad oggetto due ricorsi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti rispettivamente il 15 e il 16 maggio 2002,

Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), con sede in Vitoria (Spagna), rappresentata dai sigg. A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, abogados,

ricorrente nel procedimento C-183/02 P,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, rappresentato dai sigg. A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente e M. Bravo-Ferrer Delgado, abogados,

ricorrente nel procedimento C-187/02 P,

sostenuto daComunidad Autónoma del País Vasco, rappresentata dal sig. E. Garayar Gutiérrez, abogado,

interveniente nell'impugnazione,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla Gadea e J.L. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid (Spagna),eConseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), con sede in Bruxelles (Belgio),

intervenienti in primo grado,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale,

vista la fase scritta e a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con i loro ricorsi, la Daewoo Electronics Manufacturing España SA (in prosieguo: la «Demesa») e il Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (in prosieguo: il «Territorio Histórico de Álava») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 marzo 2002, pronunciata nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II-1275, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), ed ha, per il resto, respinto i loro ricorsi di annullamento avverso tale decisione.


Ambito normativo

2
Il sistema fiscale vigente nel Paese basco spagnolo (in prosieguo: il «Paese Basco») rientra nell’ambito del regime della concertazione economica attuato con la legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificato dalla legge 4 agosto 1997, n. 38.

3
In forza di tale legislazione, la Diputación Foral de Álava può, a talune condizioni, determinare il regime fiscale applicabile sul suo territorio.

4
Su tale base essa ha in particolare adottato una misura fiscale sotto forma di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento (in prosieguo: il «credito d’imposta del 45%» ovvero la «misura fiscale controversa»).

5
La sesta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n. 5 del 13 gennaio 1995), così dispone:

«Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP [pesetas spagnole] 2,5 miliardi in base all’accordo della Diputación Foral de Álava fruiranno di un credito d’imposta del 45% dell’importo dell’investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all’importo definitivo dell’imposta da pagare.

La detrazione non applicata per insufficienza dell’imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all’anno in cui è stato ottenuto l’accordo della Diputación Foral de Álava.

Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.

I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.

La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d’investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti».

6
La validità di tale disposizione è stata prorogata per il 1996 e il 1997, quindi il credito d’imposta del 45% è stato mantenuto, sotto forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, da successive Normas Forales.


Fatti all’origine della controversia

7
Il 13 marzo 1996 le autorità basche e la Daewoo Electronics Co. Ltd (in prosieguo: la «Daewoo Electronics») hanno sottoscritto un accordo di cooperazione in base al quale quest’ultima si impegnava a creare uno stabilimento per la produzione di frigoriferi nel Paese Basco. Dal canto loro, le autorità basche si sono impegnate a sostenere tale progetto tramite la concessione di sovvenzioni.

8
L’impresa creata dalla Daewoo Electronics aveva l’obbligo di redigere un programma aziendale, la cui approvazione da parte delle autorità basche costituiva una condizione preliminare all’attuazione dell’accordo. Tale programma, relativo al periodo compreso tra il 1996 ed il 2001, è stato presentato alle autorità basche nel settembre 1996. Esso prevedeva un investimento di ESP 11 835 600 000 e la creazione di 745 posti di lavoro.

9
Il 7 ottobre 1996 è stata costituita la Demesa, società di diritto spagnolo controllata al 100% dalla Daewoo Electronics.

10
Ai sensi dell’accordo 21 ottobre 1997, n. 737, della Diputación Foral de Álava, la Demesa ha ottenuto il credito d’imposta del 45% previsto dalla sesta disposizione aggiuntiva della Norma Foral n. 22/1994.

11
L’11 giugno 1996 l’Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL) ha inviato alla Commissione delle Comunità europee una denuncia contro il Regno di Spagna. Essa contestava a detto Stato membro di aver concesso un aiuto alla Demesa, sotto forma, segnatamente, di misure fiscali. Il Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) ha inviato alla Commissione una denuncia nello stesso senso.

12
A seguito di uno scambio di missive, la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole, con lettera 16 dicembre 1997, la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) per quanto concerne, segnatamente, il credito d’imposta del 45% concesso alla Demesa.

13
A conclusione del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

14
All’art. 1, lett. d), di quest’ultima, il credito d’imposta del 45% concesso alla Demesa è stato qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

15
All’art. 2 della medesima decisione, la Commissione ha ingiunto al Regno di Spagna di revocare il beneficio derivante dall’aiuto illegittimamente concesso alla beneficiaria.


I ricorsi dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

16
Con atti depositati in cancelleria rispettivamente il 25 maggio, il 26 maggio e il 18 giugno 1999, il Territorio Histórico de Álava (causa T-127/99), la Comunidad Autónoma del País Vasco e la Gasteizko Industria Lurra SA (causa T-129/99), nonché la Demesa (causa T-148/99) hanno proposto dinanzi al Tribunale taluni ricorsi avverso la Commissione.

17
Ciascuna delle ricorrenti citate ha chiesto l’annullamento, totale o parziale, della decisione impugnata.

18
Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 25 febbraio 2000, l’Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca e il Conseil européen de la construction d’appareils domestiques sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

19
Con ordinanza 5 giugno 2001, i tre procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

20
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare:

respinto i ricorsi del Territorio Histórico de Álava e della Demesa, nella parte in cui miravano all’annullamento della decisione impugnata con riferimento al credito d’imposta del 45%;

dichiarato irricevibili i ricorsi della Comunidad Autónoma del País Vasco e della Gasteizko Industria Lurra SA, nella parte in cui miravano ad ottenere il medesimo annullamento;

condannato ciascuna parte a sopportare le proprie spese.


Le impugnazioni

21
Con ordinanza 23 ottobre 2002, la Corte ha ammesso la Comunidad Autónoma del País Vasco ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Territorio Histórico de Álava.

22
Con ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2003, è stata respinta una domanda d’intervento a sostegno delle conclusioni della Demesa, presentata dal Gobierno Foral de Navarra (governo di Navarra).

23
La Demesa chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciandosi essa stessa sulla controversia, annullare gli artt. 1, lett. d), e 2 della decisione impugnata;

in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del procedimento di impugnazione.

24
Il Territorio Histórico de Álava chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciandosi essa stessa sulla controversia, annullare la decisione impugnata nella parte in cui fa riferimento al credito d’imposta del 45%;

in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del procedimento di impugnazione.

25
La Comunidad Autónoma del País Vasco chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui conclude che il credito d’imposta del 45% rappresenta un aiuto di Stato;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

26
Avendo rinunciato, nel corso della fase orale, ad un’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dal Territorio Histórico de Álava, la Commissione conclude definitivamente, in ciascuno dei due procedimenti C-183/02 P e C-187/02 P, che la Corte voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.


Motivi d’annullamento della sentenza impugnata

27
Nel suo ricorso, la Demesa ha sollevato cinque motivi di annullamento della sentenza impugnata, basati:

su un’erronea qualificazione della misura fiscale controversa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune;

su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;

su un errore di diritto commesso dal Tribunale nello stabilire che la misura controversa non rappresentava un aiuto esistente;

su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;

su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere inapplicabile il principio di tutela del legittimo affidamento.

28
Con memoria depositata il 20 febbraio 2004, la Demesa ha informato la Corte che intendeva mantenere unicamente il suo motivo basato sul principio di tutela del legittimo affidamento e che rinunciava agli altri motivi da essa sollevati.

29
Nel suo ricorso, il Territorio Histórico de Álava ha sollevato sei motivi di annullamento della sentenza impugnata, basati:

su un’erronea qualificazione della misura fiscale controversa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune;

su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;

su un errore di diritto commesso dal Tribunale nello stabilire che la misura controversa non rappresentava un aiuto esistente;

su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;

su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel non riconoscere l’esistenza di uno sviamento di potere della Commissione;

su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.

30
Con memoria depositata il 20 febbraio 2004, esso ha informato la Corte che:

manteneva parzialmente il primo e il secondo motivo, basati, rispettivamente, su un’erronea qualificazione della misura fiscale controversa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;

manteneva il quinto e il sesto motivo, basati, rispettivamente, sull’esistenza di uno sviamento di potere e su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;

rinunciava ai suoi altri motivi.


Sulle impugnazioni

31
Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale sul punto, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza per ragioni di connessione, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte.

Sul motivo sollevato dalla Demesa e basato sul principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

32
Dinanzi al Tribunale, la Demesa ha fatto valere il principio del legittimo affidamento. Essa ha fatto riferimento alla decisione della Commissione 10 maggio 1993, 93/337/CEE, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25), sostenendo che tale decisione aveva qualificato quali aiuti incompatibili con il mercato comune in quanto contrari all’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) taluni crediti d’imposta per gli investimenti realizzati. La Demesa ha affermato che erano state adottate le disposizioni necessarie per l’adattamento della legislazione regionale alla decisione 93/337 e che la Commissione aveva espresso il proprio accordo sulla soluzione adottata. Pertanto, sia le autorità spagnole, sia la Commissione avrebbero considerato chiuso il problema. Per questa ragione, la Commissione non avrebbe mai avviato alcun procedimento relativo agli aiuti di Stato, né avrebbe formulato obiezioni contro le analoghe norme fiscali successivamente emanate. Essa avrebbe dunque fatto sorgere una legittima aspettativa nella Demesa, nonché in qualsiasi operatore soggetto alla normativa regionale in questione, secondo cui le misure fiscali adottate dalla Diputación Foral de Álava erano state autorizzate dalla Commissione in quanto non implicanti alcuna violazione dell’art. 52 del Trattato.

33
La Demesa critica il fatto che il Tribunale, ai punti 234 e seguenti della sentenza impugnata, abbia respinto il suo motivo in quanto la misura fiscale controversa non era stata preliminarmente notificata, contrariamente a quanto disposto dall’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).

34
A suo parere, nel contesto della politica seguita dalla Commissione al momento della domanda d’applicazione del credito d’imposta del 45%, era eccessivo pretendere da un operatore di verificare se la misura fiscale che gli era applicabile presentasse i requisiti di cui all’art. 92 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifiche, art. 87 CE) e dovesse essere, di conseguenza, notificata alla Commissione.

35
La Demesa avrebbe dunque avuto ragione nell’invocare il principio di tutela del legittimo affidamento.

36
La ricorrente sostiene che la dichiarazione di incompatibilità contenuta nella decisione 93/337 si basava sull’accertamento di una violazione dell’art. 52 del Trattato, e non altresì, come affermato dal Tribunale al punto 237 della sentenza impugnata, sull’accertamento di una violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

37
In ogni caso, le misure di cui trattasi nella decisione 93/337 sarebbero state qualificate come aiuti di Stato in base a tre criteri di selettività (selettività regionale, settoriale e materiale) che, secondo la Demesa, non potevano essere presi in considerazione con riferimento alla misura fiscale controversa. Pertanto, la decisione citata non potrebbe essere invocata per sostenere che essa avrebbe dovuto ritenere che il credito d’imposta del 45% rappresentava un aiuto di Stato, che doveva quindi essere notificato alla Commissione.

38
La Commissione sostiene che, quando il credito d’imposta è stato concesso alla Demesa, taluni elementi dimostravano chiaramente che si trattava di un aiuto di Stato.

39
In particolare, la decisione 93/337 avrebbe qualificato talune misure analoghe come aiuti incompatibili con il mercato comune. Tale dichiarazione di incompatibilità non sarebbe stata collegata esclusivamente ad una violazione della libertà di stabilimento, bensì, come rilevato dal Tribunale al punto 237 della sentenza impugnata, anche alla violazione delle varie normative in materia di aiuti.

40
Sarebbe inoltre evidente che la decisione 93/337 doveva necessariamente basarsi sul rilievo preliminare che le misure in questione rappresentavano aiuti di Stato.

41
Tuttavia, la Demesa non avrebbe verificato se gli aiuti da essa ricevuti avevano ottenuto l’autorizzazione della Commissione.

42
In ogni caso, in assenza di notificazione preliminare della misura fiscale controversa, la ricorrente non avrebbe potuto trarre alcun argomento dall’inazione della Commissione.

43
Pertanto, il Tribunale avrebbe a giusto titolo escluso l’esistenza di un legittimo affidamento.

Giudizio della Corte

44
Va ricordato, da un lato, che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo e, d’altro lato, che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (sentenze 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14; 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 51, e 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I‑1591, punto 25).

45
In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso (v. sentenza Alcan Deutschland, cit., punti 30 e 31).

46
Nella fattispecie, al punto 235 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che non era controverso che il credito d’imposta del 45% è stato istituito senza previa notifica, in violazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato.

47
Al punto 236 della sentenza impugnata, riferendosi, segnatamente, alla sentenza Commissione/Germania, citata, esso ha correttamente concluso da tale rilievo che l’argomento basato sul principio di tutela del legittimo affidamento doveva essere disatteso.

48
Al punto successivo della stessa sentenza, esso ha correttamente rilevato che tale argomento della ricorrente è basato su un’errata lettura della decisione 93/337. Esso ha sottolineato infatti che in tale decisione la Commissione aveva qualificato gli aiuti controversi come incompatibili con il mercato comune non soltanto perché in contrasto con l’art. 52 del Trattato, ma anche, al punto V delle decisione stessa, incentrato sull’esame della possibilità di ammettere una delle deroghe previste dall’art. 92 del Trattato, perché non rispettavano le varie discipline degli aiuti.

49
Si deve aggiungere che, più precisamente, nella decisione 93/337, la Commissione:

aveva accertato che gli aiuti di cui trattasi comprendevano un credito fiscale pari al 20% degli investimenti (punto I);

aveva ritenuto che, ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui all’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, non ricorrevano le condizioni per l’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese del 19 agosto 1992 (GU C 213, pag. 2), disciplina che, dopo aver definito, al suo punto 2.2, le componenti della categoria delle piccole e medie imprese, precisava, al suo punto 4.1, quinto comma, che la Commissione aveva deciso di autorizzare gli aiuti all’investimento solo fino ad un livello del 15% dell’investimento per le piccole imprese e del 7,5% dell’investimento per le altre imprese della stessa categoria (punto V);

aveva ingiunto alle autorità spagnole di vigilare affinché gli aiuti fossero concessi, segnatamente, alla condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese (art. 1, n. 4).

50
Risulta quindi che dalla decisione 93/337 la Demesa non poteva trarre la conclusione che un credito d’imposta del 45%, concesso ad un’impresa di dimensioni tali da consentirle di effettuare l’investimento minimo di 2,5 miliardi di ESP richiesto dalla sesta disposizione aggiuntiva della Norma Foral n. 22/1994, non fosse qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato.

51
Quanto al contenuto della decisione 93/337, la ricorrente non poteva quindi rivendicare la possibilità, che non può essere esclusa (v. sentenza Commissione/ Germania, cit., punto 16), per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto.

52
Quanto all’asserita inazione della Commissione, essa afferma giustamente che qualsiasi apparente inazione è priva di significato nel caso in cui un regime di aiuti non le sia stato notificato.

53
Ne discende che il motivo della Demesa basato sul principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere disatteso.

Sui motivi sollevati dal Territorio Histórico de Álava e basati, da un lato, su un’erronea qualificazione della misura fiscale controversa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e, d’altro lato, su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto

Argomenti delle parti

54
Il Territorio Histórico de Álava ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la Commissione aveva violato l’art. 92 del Trattato considerando come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il credito d’imposta del 45%, in quanto la Norma Foral n. 22/1994 rappresentava una misura specifica intesa a favorire «determinate imprese o produzioni». Esso ha affermato che, in ogni caso, l’eventuale carattere selettivo della misura in questione era giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale.

55
Il Territorio Histórico de Álava critica il Tribunale per aver disatteso tale argomentazione, ai punti 148-170 della sentenza impugnata, e per aver in tal modo commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92 del Trattato.

56
Nella sua memoria depositata il 20 febbraio 2004, esso precisa di mantenere il suo motivo di annullamento, ma ad uno stadio anteriore rispetto a quello della qualificazione della misura fiscale controversa come aiuto di Stato. Esso afferma di aver sostenuto, nel corso del procedimento di primo grado, che il credito d’imposta del 45% era escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 92 del Trattato in quanto, trattandosi di misura fiscale, esso era giustificato in quanto perseguiva un obiettivo di politica economica. Il Tribunale avrebbe ritenuto che ciò non escludeva la possibilità di qualificarlo come aiuto di Stato incompatibile con il Trattato. Tale conclusione sarebbe errata, in quanto formulata in una fase sbagliata del processo interpretativo. In realtà, a monte di un’eventuale qualificazione come aiuto di Stato, si sarebbe dovuto considerare che una misura fiscale adottata anteriormente alle conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU 1998, C 2, pag. 1) e alla comunicazione della Commissione 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3) era esclusa dal controllo degli aiuti di Stato. Infatti, poiché una siffatta misura rientrava nell’ambito della politica industriale attuata dallo Stato membro interessato, essa avrebbe dovuto essere esclusa ab initio dall’ambito d’applicazione dell’art. 92 del Trattato.

57
Nella stessa memoria, il Territorio Histórico de Álava precisa di mantenere altresì il suo motivo basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne la questione di diritto sollevata.

58
La Commissione ritiene che, come mantenuto, il motivo basato su una erronea qualificazione della misura fiscale controversa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune richiede sempre, nonostante la modifica della sua presentazione, l’esame, ad opera della Corte, della questione relativa alla natura di aiuto della misura stessa. Infatti, l’analisi dell’art. 92 del Trattato non implicherebbe alcuna fase anteriore a quella della qualifica di aiuto di Stato, poiché la natura fiscale di una misura non è rilevante per stabilire se si tratti o meno di un aiuto. Inoltre, le conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale e il codice di condotta ad esso allegato non avrebbero potuto modificare la ripartizione delle competenze come stabilita dal Trattato. Di conseguenza, contestando la competenza della Commissione, il Territorio Histórico de Álava persisterebbe nel mettere in discussione la qualificazione di aiuto di Stato accolta con riferimento alla misura fiscale controversa.

Giudizio della Corte

59
Si deve ricordare che il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punto 59; 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 62, e 10 aprile 2003, causa C-217/01 P, Hendrickx/Cedefop, Racc. pag. I‑3701, punto 37).

60
Nella fattispecie, il Territorio Histórico de Álava non ha sostenuto in primo grado che:

la misura fiscale controversa sarebbe sottratta, in quanto tale, al campo d’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato;

l’art. 92 del Trattato sarebbe applicabile alle norme di diritto fiscale solo successivamente alle conclusioni del Consiglio Ecofin 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale e alla comunicazione della Commissione 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

61
In realtà, esso ha fatto riferimento agli obiettivi di politica economica della misura fiscale controversa nell’ambito della discussione sulla giustificazione di quest’ultima in base alla natura e alla struttura del sistema fiscale, cioè nella fase del dibattito sulla qualificazione della misura stessa quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, a norma dell’art. 92 del Trattato.

62
Il Tribunale ha esaminato la relativa argomentazione ai punti 167 e 168 della sentenza impugnata.

63
L’argomento sottoposto alla Corte nell’ambito del presente ricorso, secondo cui, in sostanza, la misura fiscale controversa sarebbe stata esclusa ab initio, ad uno stadio anteriore del ragionamento giuridico, dall’ambito d’applicazione dell’art. 92 del Trattato e, di conseguenza, dal controllo stesso della Commissione, rappresenta pertanto un motivo sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione.

64
Detto motivo nuovo è irricevibile, come anche quello basato su una carenza di motivazione della sentenza impugnata sulla questione di diritto sollevata, in quanto il secondo motivo risulta indissociabile dal primo.

Sui motivi sollevati dal Territorio Histórico de Álava e basati, da un lato, su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver riconosciuto l’esistenza di uno sviamento di potere e, d’altro lato, su una carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

65
Il Territorio Histórico de Álava sostiene di aver affermato dinanzi al Tribunale che la Commissione aveva utilizzato il procedimento relativo agli aiuti di Stato, settore in cui essa dispone di una competenza esclusiva nonché di ampi poteri, al fine di realizzare un’armonizzazione fiscale. Orbene, una siffatta armonizzazione richiederebbe l’applicazione del procedimento di cui agli artt. 101 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 96 CE) e 102 del Trattato CE (divenuto art. 97 CE), che attribuisce la competenza al Consiglio dell’Unione europea.

66
Il Territorio Histórico de Álava contesta al Tribunale di essersi limitato a:

ricordare, al punto 84 della sentenza 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II-1385), relativa ad un aiuto concesso ad un’altra impresa, la giurisprudenza secondo cui una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa sia stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati;

dichiarare che non era dimostrata l’esistenza di un’armonizzazione di fatto realizzata dalla decisione impugnata.

67
La Commissione sostiene che il motivo sollevato è manifestamente irricevibile, poiché non è stato proposto dinanzi al Tribunale.

68
Essa sottolinea che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è pronunciato sulla questione di un eventuale sviamento di potere. Il Tribunale avrebbe esaminato tale questione in una diversa sentenza, cioè la citata sentenza Diputación Foral de Álava e a./Commissione, pronunciata lo stesso giorno della sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

69
Deve rilevarsi che il Territorio Histórico de Álava non ha sottoposto al Tribunale, nell’ambito del procedimento di primo grado all’origine della presente impugnazione, un motivo relativo ad uno sviamento di potere.

70
Per le ragioni enunciate al punto 59 della presente sentenza, il motivo esaminato è irricevibile, in quanto motivo nuovo, come anche il motivo basato su una carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata, in quanto il secondo motivo è indissociabile dal primo.

71
Da tutti gli elementi che precedono risulta che i ricorsi devono essere respinti.


Sulle spese

72
A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

73
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni in tal senso di quest’ultima.

74
A norma dell’art. 69, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, si deve stabilire che la Comunidad Autónoma del País Vasco, interveniente a sostegno delle conclusioni del Territorio Histórico de Álava nella causa C-187/02 P, sopporti le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
I procedimenti C-183/02 P e C-187/02 P sono riuniti ai fini della sentenza.

2)
I ricorsi sono respinti.

3)
Le ricorrenti sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

4)
La Comunidad Autónoma del País Vasco sopporterà le proprie spese.

Firme


1
Lingua processuale: lo spagnolo.