Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 giugno 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva1999/94/CE - Mancata comunicazione delle misure di trasposizione. - Causa C-161/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-06567
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
Nella causa C-161/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues ed E. Puisais, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato le misure di trasposizione nel diritto interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16) o, quanto meno, non avendone pienamente informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato le misure di trasposizione nel diritto interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva») o, quanto meno, non avendola pienamente informata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva.
2 La direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, affinché i consumatori possano effettuare una scelta consapevole.
3 Ai sensi dell'art. 12 della direttiva:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)
2. GIi Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
4 Non avendo ricevuto dalla Repubblica francese alcuna informazione riguardo alle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva, il 6 aprile 2001 la Commissione inviava a tale Stato membro una lettera di diffida invitandola a presentare le sue osservazioni. Poiché questa lettera restava senza risposta, il 26 luglio 2001 la Commissione le notificava un parere motivato, invitando la Repubblica francese a conformarsi entro due mesi agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12 della direttiva.
5 Nella loro risposta del 2 ottobre 2001, le autorità francesi comunicavano alla Commissione un progetto di decreto diretto a garantire la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale.
6 La Commissione, ritenendo che la Repubblica francese non avesse adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, ha proposto il presente ricorso.
7 Il governo francese ammette di non aver trasposto la direttiva. Esso osserva che il progetto di decreto di cui al punto 5 della presente sentenza è stato modificato in seguito ad un primo parere del Conseil d'État (Francia) e che questo progetto e un progetto di regolamento di esecuzione dovrebbero essere sottoposti prossimamente al Conseil d'État dopo una concertazione con gli operatori del settore automobilistico e che la pubblicazione di tali testi poterebbe avvenire nell'autunno 2002.
8 Il detto governo sottolinea, tuttavia, che sarebbero già state adottate talune misure di trasposizione, ad esempio la pubblicazione all'inizio del 2002 di una guida relativa ai consumi di carburante e sulle emissioni di CO2. Inoltre, un'applicazione anticipata di tali progetti di decreto e di regolamento di esecuzione, in particolare per quanto riguarda l'uso di etichette e poster da esporre nei punti vendita, sarebbe stata chiesta ai costruttori e potrebbe realizzarsi a partire dal settembre 2002.
9 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
10 Nella fattispecie basta quindi constatare che emerge dai punti 7 e 8 della presente sentenza che il governo francese ammette di non aver adottato le misure di trasposizione previste dalla direttiva entro la scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che, pertanto, essa non ha potuto adempiere all'obbligo di comunicarle alla Commissione entro questa stessa data.
11 Ne consegue che il ricorso della Commissione dev'essere accolto.
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, che è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le misure di trasposizione nel diritto interno previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.