Parole chiave
Massima

Parole chiave

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Regime di coordinamento previsto dall’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 — Ambito di applicazione — Integrazione compensativa delle pensioni di vecchiaia o di invalidità concessa in forza di criteri obiettivi e non finanziata dai contributi degli assicurati — Prestazione menzionata all’allegato II bis del detto regolamento — Inclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis e allegato II bis]

Massima

Le disposizioni dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, e quelle dell’allegato II bis di tale regolamento devono essere interpretate nel senso che un’integrazione compensativa, quale l’integrazione compensativa austriaca, menzionata all’allegato II bis, che integra una pensione di vecchiaia o di invalidità e mira a garantire un minimo vitale al suo beneficiario in caso di pensione insufficiente, la cui concessione è fondata su criteri obiettivi definiti dalla legge e il cui finanziamento non proviene mai dai contributi degli assicurati, rientra nell’ambito di applicazione del detto regolamento e, di conseguenza, rappresenta una prestazione sociale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, dello stesso regolamento, di modo che la situazione di una persona che, dopo il 1° giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, che ha inserito gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nel regolamento n. 1408/71, soddisfa le condizioni per la concessione di tale prestazione è disciplinata esclusivamente, a partire dal 1° gennaio 1995, data di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.

(v. punti 26, 29, 31 e dispositivo)