Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Riconoscimento dei diplomi ed altri titoli — Formazione universitaria impartita in uno Stato membro da un istituto di istruzione che ha concluso un accordo con un ' università stabilita in un altro Stato membro — Rifiuto del primo Stato membro di riconoscere i diplomi rilasciati da tale università attestanti la detta formazione — Inammissibilità — (Art. 43 CE)

Massima

L ' art. 43 CE osta a una prassi amministrativa in forza della quale i diplomi universitari rilasciati da un ' università di uno Stato membro non possono essere riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono stati tenuti in quest ' ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di istruzione in conformità ad un accordo concluso fra tali due istituti.

v. punto 51 e dispositivo