Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta versata a monte — Esercizio del diritto alla deduzione — Periodo di imposta pertinente — Periodo in cui ricorrono i requisiti relativi, nel contempo, alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi e al possesso di una fattura
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 2, primo comma]
Ai fini della deduzione prevista all’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, l’art. 18, n. 2, primo comma, della direttiva medesima deve essere interpretato nel senso che il diritto alla deduzione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato.
(v. punto 38 e dispositivo)