Parole chiave
Massima

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Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illiceità - Danno - Nesso di causalità - Impossibilità di far valere gli accordi dell'OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario - Eccezioni - Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa - Sindacato giurisdizionale - Esclusione prima della scadenza di un termine ragionevole ottenuto dalla Comunità per conformarsi alle norme dell'OMC

[Trattato CE, artt. 178 (divenuto art. 235 CE) e 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

Massima

$$Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, è subordinato alla sussistenza di un insieme di presupposti riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato. Ora, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC.

In ogni caso, per il periodo precedente la data di scadenza del termine di quindici mesi ottenuto dalla Comunità per eseguire i suoi obblighi ai sensi delle norme dell'OMC, il giudice comunitario, salvo privare di effetto la concessione di un termine ragionevole per conformarsi alle raccomandazioni o alle decisioni dell'organo di regolamento delle controversie dell'OMC, previsto nell'ambito del sistema di regolamento delle controversie istituito dagli accordi OMC, non può svolgere il detto controllo, in particolare nell'ambito di un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell'art. 178 del Trattato.

( v. punti 51-53, 62 )