Causa C-57/02 P

Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Intese — Extra di lega — Parallelismo di comportamenti — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Diritti della difesa»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 28 ottobre 2004 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2005 

Massime della sentenza

1.     CECA — Intese — Divieto — Infrazione — Prova — Onere incombente alla Commissione — Eccezione — Partecipazione dell’impresa incriminata a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale — Inversione dell’onere della prova

(Trattato CECA, art. 65)

2.     CECA — Intese — Divieto — Infrazione — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Diritti della difesa — Diritto di rifiutarsi di fornire una risposta implicante il riconoscimento di un’infrazione

(Trattato CECA, art. 36, primo comma)

3.     CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Non irrogazione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata — Riduzione più rilevante in caso di riconoscimento dell’infrazione — Lesione dei diritti della difesa dell’impresa e, segnatamente, del diritto di rifiutarsi di fornire una risposta implicante il riconoscimento di un’infrazione — Insussistenza

(Trattato CECA, art. 65, n. 5; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, punto D)

1.     All’impresa, la cui partecipazione a riunioni aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale è accertata alla luce degli elementi forniti dalla Commissione, incombe l’onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di parteciparvi in un’ottica diversa dalla loro.

(v. punto 46)

2.     Pur se, nell’ambito di un procedimento diretto a dimostrare l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui tale istituzione possa essere a conoscenza, essa non può tuttavia imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla Commissione.

(v. punti 85-86)

3.     Anche se la Commissione non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione a un’infrazione in materia di concorrenza, non per questo le viene impedito di tener conto, ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda, dell’aiuto fornitole dall’impresa interessata per accertare l’esistenza dell’infrazione con minor difficoltà e, in particolare, della circostanza che un’impresa abbia riconosciuto la propria partecipazione all’infrazione. Essa può concedere all’impresa che l’ha in tal modo aiutata una significativa diminuzione dell’importo della sua ammenda e accordare una riduzione nettamente meno rilevante ad un’altra impresa che si sia limitata a non negare le principali asserzioni di fatto su cui la Commissione ha fondato i suoi addebiti.

Il riconoscimento dell’infrazione contestata riveste un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. Quest’ultima non è, in alcun modo, costretta ad ammettere l’intesa. Il fatto che la Commissione abbia tenuto conto del grado di cooperazione prestatale dall’impresa interessata, compreso il riconoscimento dell’infrazione, ai fini dell’irrogazione di un’ammenda di importo meno elevato non costituisce pertanto una violazione dei diritti della difesa.

La comunicazione sulla cooperazione, in particolare la sua parte D, deve essere intesa nel senso che il tipo di cooperazione fornita dall’impresa interessata e idonea a determinare una riduzione dell’ammenda non è limitato al riconoscimento della natura dei fatti, ma comporta altresì l’ammissione della partecipazione all’infrazione.

(v. punti 87-91)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 luglio 2005(*)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Trattato CECA – Intese – Extra di lega – Parallelismo di comportamenti – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Cooperazione durante il procedimento amministrativo – Diritti della difesa»

Nel procedimento C-57/02 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, proposto il 22 febbraio 2002,

Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dai sigg. A. Vandencasteele e D. Waelbroeck, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Whelan, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso, la Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) (in prosieguo: l’«Acerinox») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione (Racc. pag. II‑3859; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha accolto solo parzialmente il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti all’origine della controversia

2       I fatti all’origine del ricorso dinanzi al Tribunale, come esposti da quest’ultimo nella sentenza impugnata, possono essere riassunti nei seguenti termini ai fini della presente sentenza.

3       L’Acerinox è una società di diritto spagnolo, operante nel campo dell’acciaio inossidabile e, in particolare, nel settore dei prodotti piatti.

4       Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla stampa specializzata e di denunce presentate dai consumatori, la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 47 del Trattato CECA, ha chiesto a vari produttori di acciaio inossidabile di comunicarle informazioni in ordine ad una maggiorazione comune dei prezzi, nota come «extra di lega», che essi avrebbero applicato.

5       L’extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione delle quotazioni degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell’acciaio inossidabile. Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d’acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una componente significativa dei costi di produzione. Le quotazioni di questi elementi sono estremamente variabili.

6       Sulla base delle informazioni raccolte, il 19 dicembre 1995 la Commissione ha inviato a 19 imprese, tra le quali l’Acerinox, una comunicazione degli addebiti.

7       Nei mesi di dicembre 1996 e di gennaio 1997, dopo che la Commissione aveva effettuato una serie di verifiche in loco, gli avvocati o rappresentanti di talune imprese, tra cui era compresa anche l’Acerinox, hanno fatto presente alla Commissione la volontà di cooperare. Il 17 dicembre 1996 l’Acerinox ha trasmesso alla Commissione una dichiarazione in tal senso.

8       Il 24 aprile 1997 la Commissione ha inviato a tali imprese una nuova comunicazione degli addebiti che sostituiva quella del 19 dicembre 1995.

9       Il 21 gennaio 1998 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

10     Secondo tale decisione, i prezzi degli elementi di lega dell’acciaio inossidabile sono considerevolmente diminuiti nel 1993. Quando, a partire dal settembre 1993, la quotazione del nichel è aumentata, i margini dei produttori sono significativamente diminuiti. Per far fronte a tale situazione, la maggior parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile hanno convenuto, nel corso di una riunione tenutasi a Madrid il 16 dicembre 1993 (in prosieguo: la «riunione di Madrid»), di aumentare in modo concordato i loro prezzi modificando i parametri di calcolo dell’extra di lega. A tal fine hanno deciso di applicare, a partire dal 1° febbraio 1994, un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l’ultima volta nel 1991, adottando, per tutti i produttori, come valori di riferimento per gli elementi di lega i valori raggiunti nel settembre 1993, durante il quale le quotazioni del nichel hanno toccato un minimo storico.

11     La decisione controversa specifica che l’extra di lega calcolato sulla base dei nuovi valori di riferimento fissati veniva applicato da tutti i produttori alle loro vendite in Europa a partire dal 1° febbraio 1994, salvo che in Spagna e in Portogallo.

12     All’art. 1 della decisione controversa la Commissione ha dichiarato che la Acerinox, la ALZ NV, la Acciai speciali Terni SpA (in prosieguo: la «AST»), la Avesta Sheffield AB (in prosieguo: la «Avesta»), la Krupp Hoesch Stahl AG, divenuta Krupp Thyssen Nirosta GmbH a partire dal 1° gennaio 1995, la Thyssen Stahl AG, denominata Krupp Thyssen Nirosta GmbH a partire dal 1° gennaio 1995, e la Ugine SA, divenuta a sua volta Usinor SA (in prosieguo: la «Usinor»), modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell’extra di lega, avevano violato l’art. 65, n. 1, del Trattato CECA dal dicembre 1993 al novembre 1996 per quanto riguarda l’Avesta e fino alla data della decisione controversa per quanto riguarda tutte le altre imprese. Secondo la Commissione, tale pratica ha avuto per oggetto e per effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune.

13     Con l’art. 2 della decisione controversa, sono state inflitte le seguenti ammende:

–       Acerinox:                            3 530 000 ECU,

–       ALZ NV:                            4 540 000 ECU,

–       AST:                                     4 540 000 ECU,

–       Avesta:                                     2 810 000 ECU,

–       Krupp Thyssen Nirosta GmbH: 8 100 000 ECU, e

–       Usinor:                                     3 860 000 ECU.

 Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 marzo 1998, l’Acerinox ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda e, in subordine, alla riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta mediante tale decisione.

15     Con la sentenza impugnata il Tribunale ha in gran parte confermato la decisione controversa.

16     Il Tribunale ha dichiarato, al punto 45 della sentenza impugnata, che doveva considerarsi che l’Acerinox aveva preso parte all’intesa diretta all’applicazione di un extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento concordati in occasione della riunione di Madrid (in prosieguo: l’«intesa») a partire dal 16 dicembre 1993, per quanto riguarda gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, trattandosi di quest’ultimo, a partire dal 14 gennaio 1994 al più tardi. Al punto 64 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che la Commissione ha giustamente considerato che l’intesa non aveva avuto un carattere puntuale, ma era perdurata fino all’adozione della decisione controversa.

17     Il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 91 della sentenza impugnata, che l’importo dell’ammenda inflitta all’Acerinox non era sproporzionato data la gravità dell’infrazione. Esso ha considerato che il comportamento dell’Acerinox non permetteva una riduzione dell’ammenda della stessa entità di quella dell’Usinor e dell’Avesta che, da parte loro, avevano riconosciuto l’esistenza della concertazione.

18     Il Tribunale ha invece dichiarato, al punto 141 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento ritenendo che l’Acerinox e le altre due imprese non avessero apportato elementi nuovi ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), anche se avevano ammesso l’esistenza della riunione di Madrid. Al punto 152 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che occorreva concedere a tali imprese una riduzione dell’ammenda loro inflitta portandone il tasso al 20% anziché al 10% come nella decisione controversa.

19     Il Tribunale ha così ridotto l’ammenda inflitta all’Acerinox fissandola a EUR 3 136 000 e ha respinto il ricorso quanto al resto.

20     Il Tribunale ha condannato l’Acerinox a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle della Commissione. Esso ha condannato quest’ultima a sopportare un terzo delle proprie spese.

 Le conclusioni delle parti e i motivi di annullamento dedotti a sostegno del ricorso contro la sentenza del Tribunale

21     L’Acerinox chiede che la Corte voglia:

–       annullare la sentenza impugnata;

–       in via principale, annullare la decisione controversa o, almeno, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

–       condannare la Commissione alle spese.

22     La Commissione chiede che la Corte voglia:

–       in via principale, respingere il ricorso contro la sentenza del Tribunale;

–       in subordine, qualora la sentenza impugnata debba essere annullata in parte, respingere la domanda di annullamento della decisione controversa, e

–       condannare l’Acerinox alle spese.

23     L’Acerinox deduce i sei motivi seguenti a sostegno della sua impugnazione:

–       l’errore manifesto di interpretazione che ha condotto ad un errore di motivazione in merito alla sua asserita partecipazione all’intesa in Spagna;

–       la motivazione scorretta del rigetto dell’argomento relativo all’esistenza di un parallelismo di comportamento fuori della Spagna;

–       l’errore di diritto commesso nella valutazione della durata dell’asserita infrazione;

–       l’assenza di motivazione del rigetto di un argomento riguardante la durata dell’asserita infrazione;

–       l’assenza di motivazione riguardante la proporzionalità dell’ammenda, e

–       la violazione dei diritti fondamentali della difesa per quanto riguarda la riduzione dell’importo dell’ammenda.

 Sulla domanda diretta al deposito di osservazioni in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale e, in subordine, alla riapertura della fase orale

24     Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 2004, l’Acerinox ha chiesto, a titolo principale, di essere autorizzata a depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale e, in subordine, che la Corte ordini la riapertura della fase orale, in applicazione dell’art. 61 del regolamento di procedura.

25     L’Acerinox desidera pronunciarsi sui punti di tali conclusioni relativi, da un lato, al valore probatorio della telecopia menzionata al punto 37 della sentenza impugnata, che era stata inviata il 14 gennaio 1994 dall’Avesta alle sue consociate (in prosieguo: la «telecopia del gennaio 1994»), e, dall’altro, alla motivazione del punto 90 di tale sentenza.

26     A tale riguardo occorre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia e il suo regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punto 2). Pertanto la domanda diretta a depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale deve essere respinta.

27     Inoltre la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (v. sentenze 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punto 33, e 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 25). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi che le sono necessari per statuire sul presente ricorso. Di conseguenza, occorre respingere la domanda di riapertura della fase orale.

 Sul ricorso contro la sentenza del Tribunale

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

28     L’Acerinox con il suo primo motivo contesta al Tribunale di aver interpretato in modo manifestamente erroneo i suoi argomenti relativi alla questione della sua partecipazione ad un’asserita intesa in Spagna e di aver motivato la sentenza impugnata in modo scorretto su questo punto.

29     Tale motivo riguarda i punti 37 e 38 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«37 (…) dal fascicolo risulta che, come è stato rilevato al [punto] 33 [della motivazione] della decisione [controversa], l’Avesta, con [telecopia] 14 gennaio 1994, ha informato le proprie consociate, fra cui quella presente in Spagna, della posizione espressa da taluni dei suoi concorrenti circa la data di applicazione dell’extra di lega sui loro mercati nazionali. Per quello che riguarda, in particolare, l’Acerinox, viene precisato:

‘Acerinox have announced that surcharges will be applied from 1st April 1994 (yes April!!!)’ [‘Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni [sarebbero state] applicate dal 1° aprile 1994 (si conferma, aprile!)’].

38       A questo proposito, la ricorrente non contesta la veridicità delle intenzioni attribuitele, ma si limita a far valere che tale dichiarazione dimostra, a maggior ragione, l’inesistenza alla data della riunione di Madrid di un accordo o di una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione differita dell’extra di lega in Spagna. Resta cionondimeno che tale dichiarazione costituisce la prova del fatto che, in data 14 gennaio 1994, l’Acerinox aveva manifestato comunque la propria intenzione di applicare un extra di lega in Spagna, secondo le modalità stabilite alla riunione di Madrid dalle imprese interessate, aderendo pertanto all’intesa».

30     L’Acerinox sostiene che il Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, ha giudicato erroneamente che essa non aveva contestato la veridicità delle affermazioni formulate dall’Avesta nella sua telecopia del gennaio 1994. Essa fa valere di aver espressamente contestato il valore probante di tale telecopia nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e che la motivazione della sentenza impugnata su questo punto si fonda su un travisamento degli elementi di prova.

31     La Commissione sostiene che tale motivo è contemporaneamente irricevibile e infondato. Esso sarebbe irricevibile in quanto l’Acerinox cerca di far passare per un’insufficienza di motivazione ciò che costituirebbe in realtà una valutazione di fatto.

32     In ogni caso, il Tribunale avrebbe giustamente dedotto da tale telecopia che, se l’Acerinox esitava, nel dicembre 1993, a partecipare all’intesa in Spagna, le sue esitazioni erano scomparse a partire dal mese di gennaio 1994.

 Giudizio della Corte

33     Occorre rilevare che, nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa, l’Acerinox scrive, per quanto riguarda il contenuto della telecopia del gennaio 1994, che «[t]ale informazione riguardante l’“annuncio” compiuto dalla ricorrente, che sarebbe stato esso stesso incoerente rispetto all’atteggiamento adottato dal resto dell’industria, era inesatta. Non è stato effettuato alcun “annuncio” del genere».

34     Dunque, dagli stessi termini del ricorso dell’Acerinox dinanzi al Tribunale risulta che quest’ultima ha contestato la veridicità delle affermazioni ad essa attribuite nella detta telecopia. Ne consegue che, affermando il contrario, il Tribunale ha presentato in modo scorretto il punto di vista dell’Acerinox.

35     Orbene, la telecopia del gennaio 1994 ha costituito un elemento di prova decisivo diretto a provare la partecipazione dell’Acerinox ad un’intesa sul mercato spagnolo.

36     Occorre quindi considerare, come l’avvocato generale ha rilevato al punto 38 delle sue conclusioni, che il Tribunale non poteva prendere in considerazione la telecopia del gennaio 1994 come elemento di prova senza spiegare per quale motivo la contestazione di tale telecopia da parte dell’Acerinox dovesse essere respinta. Omettendo di rispondere all’argomento addotto dalla ricorrente su questo punto, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza degli artt. 30 e 46, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia.

37     Il primo motivo dedotto dall’Acerinox deve quindi essere accolto in quanto è diretto a provare una carenza di motivazione della sentenza impugnata per quel che riguarda la partecipazione di tale impresa ad un’intesa in Spagna.

38     Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui accerta la partecipazione dell’Acerinox ad un’intesa sul mercato spagnolo in quanto tale impresa non avrebbe contestato la veridicità delle affermazioni ad essa attribuite nella telecopia del gennaio 1994.

39     Poiché tale annullamento della sentenza impugnata è tuttavia solo parziale, occorre continuare l’esame dei motivi dell’impugnazione.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

40     Con il suo secondo motivo, l’Acerinox contesta al Tribunale di aver motivato in modo insufficiente il rigetto dell’argomento secondo cui la sua azione fuori della Spagna rifletteva un semplice parallelismo di comportamenti e non l’attuazione di una pratica concordata.

41     Secondo l’Acerinox, il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, ha affermato a buon diritto che essa ha applicato un extra di lega in diverse occasioni in diversi Stati membri. Orbene, numerosi passaggi sia della decisione controversa sia della stessa sentenza sottolineerebbero che l’obiettivo della riunione di Madrid era, al contrario, quello di rialzare simultaneamente i prezzi di tale extra di lega.

42     L’Acerinox ritiene che in tale contesto occorra valutare il suo argomento secondo cui il suo comportamento rifletteva un semplice adattamento alle condizioni di mercato e non era il risultato di una concertazione tra le imprese.

43     L’Acerinox considera che il Tribunale non ha dimostrato, al punto 43 della sentenza impugnata, il nesso di causalità richiesto tra la riunione di Madrid e il suo comportamento sul mercato, e che quindi esso non ha sufficientemente motivato la sua affermazione di una pretesa partecipazione dell’Acerinox all’infrazione fuori della Spagna. Tale affermazione dovrebbe, di conseguenza, essere respinta dalla Corte.

44     La Commissione fa valere che il Tribunale ha respinto l’argomento dell’Acerinox fondandosi su elementi di fatto che non possono essere riesaminati dalla Corte, come la presenza dell’Acerinox alla riunione di Madrid, l’atteggiamento di quest’ultima nel corso di tale riunione, e cioè che essa non ha preso le distanze dagli altri partecipanti a quest’ultima, nonché la realtà e le date dell’applicazione degli extra di lega in diversi Stati membri. Il Tribunale avrebbe così affermato che la tariffazione applicata dalla Acerinox in questi ultimi era il risultato non di un adattamento a comportamenti osservati sul mercato, ma di una concertazione.

45     La Commissione ritiene che, comunque, il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 41‑43 della sentenza impugnata dimostri chiaramente l’esistenza di un nesso di causalità tra la concertazione di cui alla riunione di Madrid e il comportamento dell’Acerinox sul mercato. Tale nesso non sarebbe rimesso in discussione dal fatto che quest’ultima ha applicato gli extra di lega con un leggero ritardo rispetto alla data prevista.

 Giudizio della Corte

46     In primo luogo, il Tribunale, al punto 30 della sentenza impugnata, ha correttamente enunciato la regola applicabile in materia di onere della prova quando è accertata la partecipazione di imprese a riunioni aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale. Esso ha così ricordato, fondandosi sulle sentenze 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione (Racc. pag. I‑4287, punto 155), e Montecatini/Commissione, causa C‑235/92 P (Racc. pag. I‑4539, punto 181), che incombe all’impresa chiamata a rispondere l’onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di parteciparvi in un’ottica diversa dalla loro.

47     In secondo luogo, il Tribunale si è impegnato ad applicare tale regola alle circostanze del caso di specie. Esso ha anzitutto rilevato, al punto 31 della sentenza impugnata, da un lato, che non veniva contestato che l’Acerinox avesse partecipato alla riunione di Madrid e, dall’altro, che tale riunione implicava una concertazione fra taluni produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile su un elemento del prezzo finale di questi ultimi, in violazione dell’art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

48     Il Tribunale ha poi verificato se l’Acerinox avesse preso le distanze dagli altri partecipanti a tale riunione, manifestando l’intenzione di non applicare l’extra di lega in Stati membri diversi dal Regno di Spagna.

49     A tale riguardo il Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l’Acerinox non aveva fornito la prova di una tale presa di distanze. Al contrario esso ha rilevato, fondandosi su una dichiarazione resa dall’Acerinox in risposta ai quesiti della Commissione, che tale società non ha preteso di aver adottato, nel corso della riunione di Madrid, lo stesso atteggiamento assunto in merito all’applicazione dell’extra di lega in Spagna, ma ha ammesso che «la maggioranza dei partecipanti era a favore dell’applicazione più rapida possibile dell’extra di lega». Il Tribunale ha precisato, al punto 42 della detta sentenza, che l’Acerinox ha successivamente applicato un extra di lega in diversi paesi europei, in date differenti comprese tra il febbraio e il maggio 1994.

50     Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 43 della sentenza impugnata, che l’Acerinox non può sostenere validamente che l’allineamento dei propri extra di lega a quelli applicati dagli altri produttori presenti su questi mercati risultava da un semplice parallelismo di comportamenti, poiché tale allineamento era stato preceduto da una concertazione tra le imprese interessate il cui oggetto era l’uso e l’impiego di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell’extra di lega.

51     Il Tribunale ha concluso, al punto 45 della sentenza impugnata, che l’Acerinox deve considerarsi aver preso parte all’intesa nella misura in cui essa riguardava l’applicazione dell’extra di lega negli Stati membri diversi dalla Spagna.

52     Dall’analisi effettuata dal Tribunale risulta che esso ha correttamente applicato la regola di diritto ricordata al punto 46 della presente sentenza. Esso ha in tal modo accertato, in primo luogo, la partecipazione dell’Acerinox ad una riunione di carattere manifestamente anticoncorrenziale, in secondo luogo, la mancanza di prova fornita da tale impresa che dimostrasse che essa aveva preso le distanze dagli obiettivi di tale riunione relativa al calcolo dell’extra di lega nonché al suo impiego e, in terzo luogo, l’applicazione da parte dell’Acerinox degli extra di lega secondo la formula fissata in occasione di tale riunione, prima di escludere la possibilità che tale applicazione fosse il riflesso di un parallelismo di comportamenti.

53     Il Tribunale ha così dimostrato l’esistenza di un nesso tra la riunione di Madrid e il comportamento dell’Acerinox negli Stati membri diversi dalla Spagna e, pertanto, ha pienamente motivato la sua conclusione secondo cui deve ritenersi che tale impresa abbia partecipato all’intesa in tali Stati.

54     Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

55     Con il suo terzo motivo, l’Acerinox contesta al Tribunale di aver applicato un criterio giuridico erroneo per valutare la durata dell’asserita infrazione.

56     Secondo l’Acerinox, nel giudicare, al punto 64 della sentenza impugnata, che a buon diritto la Commissione ha potuto considerare che l’infrazione è continuata fino al gennaio 1998, senza menzionare l’esistenza della minima concertazione tra le parti al di là dei primi mesi dell’anno 1994, proprio quando l’intesa doveva ritenersi cessata, il Tribunale ha applicato scorrettamente la giurisprudenza della Corte in materia, come ricordata al punto 63 della sentenza in parola. La durata dell’infrazione, in quanto ve ne sia una, sarebbe limitata al primo semestre dell’anno 1994.

57     Tale giurisprudenza dimostrerebbe che una violazione delle regole dell’art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e, per analogia, di quelle dell’art. 65 del Trattato CECA è perseguita solo se tra le imprese interessate persiste una certa concertazione. Orbene, non sarebbe affatto dimostrato che l’extra di lega sia stato oggetto di un riesame regolare e coordinato da parte di queste ultime.

58     La Commissione sostiene che il terzo motivo è fondato su una premessa erronea, in quanto nessun elemento della sentenza impugnata può essere interpretato come una constatazione del fatto che l’intesa aveva cessato di essere in vigore qualche mese dopo l’inizio dell’anno 1994.

59     Secondo la Commissione il Tribunale ha giustamente affermato, al punto 61 della sentenza impugnata, che il mantenimento da parte dell’Acerinox per tutto il periodo considerato dei valori di riferimento stabiliti in occasione della riunione di Madrid può spiegarsi solo con l’esistenza di una concertazione protrattasi oltre i primi mesi del 1994.

 Giudizio della Corte

60     A tale riguardo è sufficiente rilevare che, contrariamente alle affermazioni dell’Acerinox, il Tribunale non ha considerato che l’intesa era cessata prima dell’adozione della decisione controversa, il 21 gennaio 1998. Al contrario, dai punti 60, 61, 63 e 64 della sentenza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, l’intesa si è protratta fino all’adozione di tale decisione.

61     Al punto 60 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che, fino a questa data, l’Acerinox e le altre imprese hanno continuato ad applicare i valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid. Al punto 61 della stessa sentenza esso ha ricordato che l’oggetto dell’infrazione contestata all’Acerinox era la determinazione dell’importo dell’extra di lega sulla base di una formula di calcolo implicante valori di riferimento identici a quelli dei suoi concorrenti e determinati in comune con gli altri produttori nel quadro di una concertazione con questi ultimi. Il Tribunale ne ha dedotto che il mantenimento da parte di questa impresa di siffatti valori di riferimento nella formula di calcolo dell’extra di lega da essa applicato può spiegarsi solo con l’esistenza di una concertazione.

62     Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che gli effetti dell’intesa sono perdurati sino all’adozione della decisione controversa senza che sia stato posto formalmente termine all’intesa. Al punto 64 della sentenza in parola, il Tribunale ne ha concluso che poiché l’Acerinox, prima dell’adozione di tale decisione, non aveva rinunciato ad applicare i valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid, la Commissione ha giustamente potuto considerare che l’infrazione fosse perdurata fino a tale data.

63     Occorre quindi ritenere, come l’avvocato generale ha rilevato al punto 107 delle sue conclusioni, che l’argomento dell’Acerinox secondo cui il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione delle regole di concorrenza agli effetti di un’intesa formalmente cessata è, comunque, inconferente in quanto è fondato sulla premessa erronea secondo cui l’intesa era cessata nel corso dell’anno 1994.

64     Pertanto il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti

65     Con il suo quarto motivo, che riguarda il punto 62 della sentenza impugnata, l’Acerinox contesta al Tribunale di non aver motivato il rigetto dell’argomento secondo cui, nel luglio 1994, il prezzo del nickel aveva raggiunto il suo livello di origine, per cui la pratica concordata contestata avrebbe cessato di produrre qualsiasi effetto a partire da tale data.

66     L’Acerinox fa valere che è pacifico che la formula di calcolo dell’extra di lega era utilizzata da 25 anni. Poiché l’oggetto di tale pratica consisteva esclusivamente nel modificare, abbassandolo, il valore di applicazione di un extra di lega preesistente, sarebbe rilevante la circostanza che il prezzo del nickel abbia raggiunto, nel corso del luglio 1994, il livello a cui tale valore era precedentemente fissato. Infatti, secondo l’Acerinox, è a tale data che la pratica concordata consistente nell’abbassare il valore di applicazione ha automaticamente cessato di avere qualsiasi effetto in quanto un extra di lega era comunque applicabile in forza della formula preesistente.

67     La Commissione sostiene che l’Acerinox non può limitarsi ad affermare che un extra di lega avrebbe dovuto essere pagato in ogni caso, sia esso fondato sul metodo utilizzato prima dell’attuazione dell’intesa o dopo di essa. La corrispondenza tra la quotazione del nickel nel luglio 1994 e la precedente soglia di applicazione di un extra di lega sarebbe dovuta all’alea della congiuntura e dipenderebbe dall’andamento del mercato del nickel. Secondo la Commissione, ciò che è rilevante è che l’extra di lega, applicabile in forza del nuovo metodo di calcolo, è sempre stato superiore a quello pagabile secondo il metodo precedente, a prescindere dalla quotazione del nickel.

 Giudizio della Corte

68     Al punto 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, essendo rimasti immutati i valori di riferimento degli elementi di lega che costituiscono oggetto dell’infrazione, il fatto che il prezzo del nickel avesse raggiunto, ad un certo momento, il proprio «livello iniziale» non significava che l’infrazione avesse allora smesso di produrre i suoi effetti anticoncorrenziali, ma semplicemente che l’extra di lega doveva per l’appunto essere calcolato tenendo conto di tale evoluzione. Per questo motivo il Tribunale ha respinto l’argomento dell’Acerinox come privo di pertinenza.

69     In proposito, è giocoforza constatare che il Tribunale ha respinto l’argomento dell’Acerinox rispondendo in maniera motivata. Infatti, dal punto 62 della sentenza impugnata risulta che l’abbassamento concordato del valore di riferimento del nickel implicava che un extra di lega era applicabile se la quotazione di tale materia prima era superiore a questo nuovo valore. Orbene, l’Acerinox non spiega affatto la ragione per cui l’abbassamento della quotazione del nickel a partire dal luglio 1994 avrebbe impedito all’intesa di produrre i suoi effetti.

70     Pertanto, è a buon diritto che il Tribunale ha respinto l’argomento dell’Acerinox come privo di pertinenza.

71     Di conseguenza occorre respingere il quarto motivo in quanto manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo

 Argomenti delle parti

72     Con il suo quinto motivo, l’Acerinox contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, al punto 90 della sentenza impugnata, del peso rispettivo delle imprese interessate nella valutazione della proporzionalità dell’ammenda. Essa sostiene, in particolare, che il Tribunale non ha preso in considerazione il suo argomento secondo cui la differenza tra la percentuale della sua quota di mercato e quella dell’Usinor, che è di sette punti, rappresentava il 65% della sua percentuale di quota di mercato e doveva quindi essere considerata molto elevata. Inoltre il carattere rilevante di tale differenza sarebbe solo uno dei criteri pertinenti per l’applicazione di una ponderazione, in base alla comunicazione della Commissione contenente orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il Tribunale avrebbe quindi motivato in maniera insufficiente la valutazione della proporzionalità dell’ammenda inflitta all’Acerinox.

73     La Commissione sostiene che la percentuale del 65% è errata e che a giusto titolo il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso errori di valutazione considerando che la differenza tra le quote di mercato detenute dalle imprese interessate non era rilevante e non giustificava una ponderazione dell’importo delle ammende.

 Giudizio della Corte

74     Il Tribunale ha verificato la fondatezza del metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire l’ammontare dell’ammenda riferendosi, al punto 77 della sentenza impugnata, agli orientamenti. Ai punti 78 e 81 di tale sentenza esso ha rilevato che la Commissione aveva fissato, in conformità di tali orientamenti, il punto di partenza dell’importo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione.

75     Per quanto riguarda la decisione della Commissione di non ponderare tale importo in funzione delle imprese interessate, il Tribunale ha affermato, al punto 90 della sentenza impugnata, che la Commissione, giustamente, aveva potuto basarsi segnatamente sulla dimensione e sulla forza economica delle imprese di cui si tratta constatando che esse erano tutte di grandi dimensioni, dopo aver precedentemente rilevato che le sei imprese interessate rappresentavano oltre l’80% della produzione europea di prodotti finiti di acciaio inossidabile.

76     Il Tribunale ha precisato, al medesimo punto 90, che il confronto effettuato dall’Acerinox tra la propria quota di mercato, che era dell’11% circa, e quelle dell’Usinor, dell’AST e dell’Avesta, che rappresentavano rispettivamente il 18%, il 15% e il 14% circa del detto mercato, non è tale da rivelare una «disparità considerevole» tra queste imprese, ai sensi del punto 1, A, sesto comma, degli orientamenti, giustificando necessariamente una differenziazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione.

77     A tale proposito, occorre riferirsi agli orientamenti. Al punto 1, A, sesto comma, essi stabiliscono che, in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, «potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati (…), in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».

78     Affermando che la differenza tra la quota di mercato dell’Acerinox, dell’11% circa, e quelle dell’Usinor, dell’AST e dell’Avesta, tra il 14 e il 18% dello stesso mercato, non era rilevante e non accogliendo la percentuale del 65% fatta valere dall’Acerinox, il Tribunale non ha commesso alcun errore di valutazione. Infatti, come giustamente sostiene la Commissione, tale percentuale è erronea nel senso che fornisce una rappresentazione eccessivamente ampia della differenza delle quote di mercato rispettivamente detenute dalle imprese interessate, fondata su un confronto non pertinente.

79     D’altronde, a parte il carattere asseritamente rilevante della differenza tra le quote di mercato rispettivamente detenute dalla Usinor e dall’Acerinox, quest’ultima non fa valere alcun criterio idoneo a giustificare una ponderazione dell’importo delle ammende, in conformità del punto 1, A, sesto comma, degli orientamenti.

80     Di conseguenza, occorre constatare che il Tribunale ha correttamente motivato la conclusione a cui è giunto, precisando che la differenza tra le quote di mercato delle imprese interessate non era tale da giustificare una ponderazione dell’ammenda inflitta all’Acerinox e ha giustamente affermato che il suo importo non era sproporzionato.

81     Pertanto, occorre respingere il quinto motivo in quanto infondato.

 Sul sesto motivo

 Argomenti delle parti

82     Con il suo sesto motivo, l’Acerinox sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di concederle una riduzione dell’ammenda inflittale dello stesso livello di quella accordata alle altre imprese che hanno partecipato all’intesa, in quanto essa ha negato gli addebiti che le venivano mossi, pur avendo cooperato con la Commissione in modo analogo a quello di tali imprese. Tale rifiuto sarebbe discriminatorio e costituirebbe una violazione dei diritti fondamentali della difesa.

83     L’Acerinox afferma che il Tribunale ha riconosciuto, al punto 139 della sentenza impugnata, che i gradi della cooperazione di tali imprese con la Commissione erano equiparabili dal punto di vista del riconoscimento dei fatti materiali, cioè la loro partecipazione alla riunione di Madrid, la natura delle discussioni nel corso di tale riunione e le misure adottate per applicare l’extra di lega. Il Tribunale avrebbe tuttavia limitato al 20% la riduzione dell’ammenda concessa all’Acerinox mentre questa riduzione è del 40% per quanto riguarda l’Usinor. L’Acerinox sostiene che l’impostazione del Tribunale porta a trattare le imprese interessate in modo diverso in funzione del modo in cui esse hanno deciso di esercitare i loro diritti della difesa in risposta alla comunicazione degli addebiti.

84     La Commissione ritiene che, contrariamente all’Usinor e all’Avesta che hanno cooperato riconoscendo la loro partecipazione alla concertazione, l’Acerinox non poteva beneficiare della stessa riduzione di ammenda che è stata concessa alle altre due imprese.

 Giudizio della Corte

85     Per stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto concedendo una riduzione dell’ammenda inflitta all’Acerinox meno significativa di quella concessa all’Usinor e all’Avesta, occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte riguardante l’ampiezza dei poteri della Commissione in materia di procedimenti di indagine preliminare e di procedimenti amministrativi, tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto dei diritti della difesa.

86     In base alla sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, punti 34 e 35), la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui tale istituzione possa essere a conoscenza, ma non può imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla Commissione.

87     Tuttavia, se la Commissione non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione a un’infrazione, non per questo le viene impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa, di sua iniziativa, le ha fornito al fine di accertare l’esistenza dell’infrazione.

88     A tale proposito, dalla sentenza 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P, Finnboard/Commissione (Racc. pag. I‑10157), in particolare dai suoi punti 56, 59 e 60, risulta che la Commissione può tener conto, ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda, dell’aiuto fornitole dall’impresa interessata per accertare l’esistenza dell’infrazione con minor difficoltà e, in particolare, della circostanza che un’impresa abbia riconosciuto la propria partecipazione all’infrazione. Essa può concedere all’impresa che l’ha in tal modo aiutata una significativa diminuzione dell’importo della sua ammenda e accordare una riduzione nettamente meno rilevante ad un’altra impresa che si sia limitata a non negare le principali asserzioni di fatto su cui la Commissione ha fondato i suoi addebiti.

89     Come l’avvocato generale ha osservato al punto 140 delle sue conclusioni, occorre rilevare che il riconoscimento dell’infrazione contestata riveste un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. Quest’ultima non è, in alcun modo, costretta ad ammettere l’intesa.

90     Di conseguenza, occorre ritenere che il fatto che la Commissione abbia tenuto conto del grado di cooperazione prestatale dall’impresa interessata, compreso il riconoscimento dell’infrazione, ai fini dell’irrogazione di un’ammenda di importo meno elevato non costituisce una violazione dei diritti della difesa.

91     È in tal senso che deve essere intesa la comunicazione sulla cooperazione e, in particolare, la sua parte D, secondo cui la Commissione può concedere ad un’impresa una riduzione dal 10 al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in mancanza di cooperazione, in particolare quando tale impresa informa la Commissione di non contestare i fatti materiali sui quali quest’ultima fonda i suoi addebiti. Quindi il tipo di cooperazione fornita dall’impresa interessata e idonea a determinare una riduzione dell’ammenda non è limitato al riconoscimento della natura dei fatti, ma comporta altresì l’ammissione della partecipazione all’infrazione.

92     Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato, al punto 146 della sentenza impugnata che, secondo la decisione controversa, solo l’Usinor e l’Avesta avevano ammesso l’esistenza della concertazione. Esso ha precisato che, secondo tale decisione, l’Acerinox ha ammesso che la concertazione aveva avuto luogo pur negando di avervi partecipato, per cui la sua cooperazione con la Commissione è stata più limitata di quella dell’Usinor e dell’Avesta.

93     Il Tribunale ha affermato, al punto 147 della sentenza impugnata, che, se l’Acerinox ha riconosciuto i fatti materiali sui quali la Commissione si basava, circostanza che ha giustificato una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda inflitta a tale società, dagli atti non risulta in alcun modo che essa avrebbe anche riconosciuto, in modo esplicito, il suo coinvolgimento nell’infrazione.

94     Fondandosi sulla giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha rilevato, al punto 148 della sentenza impugnata, che una riduzione dell’ammenda inflitta è giustificata solo se il comportamento dell’impresa interessata ha consentito alla Commissione di accertare l’infrazione con minor difficoltà e che ciò non accade quando l’impresa, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, contesta qualsiasi partecipazione all’infrazione.

95     Il Tribunale a buon diritto ha concluso, al punto 149 della sentenza impugnata, che la Commissione ha giustamente ritenuto, alla luce della risposta dell’Acerinox alla comunicazione degli addebiti, che quest’ultima non avesse tenuto un comportamento che giustificasse un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda a seguito della sua collaborazione nel corso del procedimento amministrativo.

96     Occorre quindi respingere il sesto motivo in quanto infondato.

97     Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che solo il primo motivo fatto valere dall’Acerinox a sostegno della sua impugnazione è fondato.

 Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata

98     In conformità dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

99     Nella fattispecie, lo stato degli atti consente di statuire per quanto riguarda il motivo dell’Acerinox vertente sulla mancanza di prova della sua partecipazione all’infrazione sul mercato spagnolo e, in particolare, sulla mancanza di valore probatorio della telecopia del gennaio 1994.

 Argomenti delle parti

100   L’Acerinox ha sostenuto dinanzi al Tribunale che, anche se essa ha partecipato alla riunione di Madrid, essa ha rifiutato, nel corso di tale riunione, di aderire al sistema comune di extra di lega e, di conseguenza, non ha mai partecipato ad alcun accordo al fine di applicare tale extra di lega. A suo giudizio, poiché dalla telecopia del gennaio 1994 risulta, secondo il punto 33 della motivazione della decisione controversa, che l’«Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni [sarebbero state] applicate dal 1° aprile 1994 (si conferma, aprile!)» essa non costituisce affatto una prova della sua partecipazione all’intesa, in particolare sul mercato spagnolo.

101   Per quanto riguarda tale telecopia l’Acerinox si esprime, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, nel modo seguente:

«Tale informazione riguardante l’“annuncio” compiuto dalla [Acerinox], che sarebbe stato esso stesso incoerente rispetto all’atteggiamento adottato dal resto dell’industria, era inesatta. Non era stato effettuato alcun “annuncio” del genere. (…) il solo paese in cui l’Acerinox pubblicava un listino prezzi pubblici e in cui quindi essa “annunciava” i suoi prezzi è la Spagna. È pacifico che a tale listino prezzi non è stata apportata alcuna modifica prima del 20 maggio 1994, quando la ricorrente ha annunciato alla Commissione e ai suoi clienti la sua decisione di allineare, a partire dal giugno 1994, il suo extra di lega a quello già applicato da febbraio dai suoi concorrenti in altri Stati membri».

102   Nella sua replica dinanzi al Tribunale, l’Acerinox aggiunge che le affermazioni che le sono attribuite nella detta telecopia «confermerebbero piuttosto l’assenza di qualsiasi accordo o pratica concordata riguardante un aggiornamento dell’applicazione dell’extra di lega da parte della ricorrente. È pacifico che l’informazione era erronea. Se ci fosse stato un qualsiasi accordo o pratica concordata, sarebbe stato possibile aspettarsi che la dichiarazione fosse esatta».

 Giudizio della Corte

103   Occorre ricordare, come l’avvocato generale ha rilevato al punto 200 delle sue conclusioni, che, in caso di controversia sulla sussistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa accerta e di produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano una tale infrazione.

104   A tale riguardo, occorre constatare che un certo numero di elementi sono stati accertati dalla Commissione e non sono stati contestati dall’Acerinox:

–       anzitutto, la Commissione precisa, al punto 21 dei motivi della decisione controversa, che l’Acerinox ha organizzato la riunione di Madrid e che essa rientrava nel novero dei partecipanti a quest’ultima;

–       successivamente, come rileva l’Acerinox, essa ha applicato gli extra di lega utilizzando la stessa formula adottata nel corso di tale riunione, a partire dal febbraio 1994 in Danimarca, poi in altri Stati membri tra il marzo e il giugno seguenti. L’applicazione dell’extra di lega in Spagna era prevista per il mese di giugno dello stesso anno;

–       infine la telecopia del gennaio 1994, redatta dal rappresentante dell’Avesta alla riunione di Madrid e inviata in seguito a tale riunione, presenta l’Acerinox come una delle imprese che hanno partecipato a tale riunione e che avevano già comunicato la loro intenzione di applicare gli extra di lega.

105   Per quanto riguarda la detta telecopia, anche se l’Acerinox rimette in questione l’interpretazione che ne viene data, essa non ne contesta né l’esistenza né il fatto che essa contenesse le affermazioni che le sono attribuite. Orbene, poiché tale telecopia è stata redatta in seguito alla riunione di Madrid e indicava che, sin dal gennaio 1994, l’Acerinox aveva manifestato la sua intenzione di applicare gli extra di lega adottati in occasione di tale riunione, la Commissione poteva legittimamente considerare che essa costituisse un documento idoneo a provare la partecipazione di tale impresa all’infrazione.

106   La circostanza che la data menzionata in tale telecopia non corrispondesse a quella dell’applicazione effettiva degli extra di lega da parte dell’Acerinox negli Stati membri non basta a escludere il documento quale elemento di prova dell’intenzione manifestata da quest’ultima di procedere a siffatta applicazione.

107   Alla luce degli elementi di fatto rilevati al punto 104 della presente sentenza, la Commissione ha potuto, senza commettere errori di valutazione, giungere alla conclusione secondo cui l’Acerinox aveva partecipato all’intesa in tutti gli Stati membri interessati, compresa la Spagna.

108   Da quanto precede risulta che il motivo sollevato dall’Acerinox a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, secondo cui la telecopia del gennaio 1994 non può servire da elemento di prova che permetta di dimostrare la sua adesione alla detta intesa, non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

109   Di conseguenza, il ricorso dell’Acerinox dinanzi al Tribunale, in quanto fondato sul detto motivo, deve essere anch’esso respinto.

 Sulle spese

110   Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. In conformità dell’art. 69, n. 2, dello stesso regolamento che, ai sensi dell’art. 118 di quest’ultimo, si applica al procedimento di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’Acerinox e quest’ultima è rimasta sostanzialmente soccombente nell’ambito dell’impugnazione nonché rispetto all’unico motivo del ricorso dinanzi al Tribunale esaminato dalla Corte in seguito all’annullamento parziale della sentenza impugnata, occorre condannarla alle spese del presente giudizio. Per quanto riguarda le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla sentenza impugnata, esse saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 3 del dispositivo di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo dedotto dalla Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox), vertente su una carenza di motivazione relativa all’asserita partecipazione di quest’ultima ad un’intesa sul mercato spagnolo.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      Il ricorso di annullamento della Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) è respinto, nella parte in cui è fondato sul motivo relativo a un errore commesso dalla Commissione delle Comunità europee nell’accordare un valore probante alla telecopia inviata il 14 gennaio 1994 dalla Avesta Sheffield AB alle sue consociate.

4)      La Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) è condannata alle spese del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla sentenza del Tribunale menzionata al punto 1 del presente dispositivo sono sopportate secondo le modalità stabilite al punto 3 del dispositivo della detta sentenza.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.