62002J0040

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2003. - Margareta Scherndl contro Bezirkshauptmannschaft Korneuburg. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Austria. - Direttiva 90/496/CEE - Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari - Contenuto di vitamine - Valore dichiarato - Valore medio - Data di riferimento - Scostamenti ammessi tra valore dichiarato e valore constatato in occasione di controlli ufficiali - Proporzionalità - Certezza del diritto. - Causa C-40/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari - Direttiva 90/496 - Data di riferimento per la determinazione del valore di un nutriente - Data limite di conservazione - Ammissibilità - Determinazione degli scostamenti ammessi tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale - Competenza degli Stati membri

[Direttiva del Consiglio 90/496, artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8]

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari - Direttiva 90/496 - Violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità - Insussistenza

[Direttiva del Consiglio 90/496, artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8]

Massima


$$1. Gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva 90/496, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, debbono essere interpretati nel senso che, da un lato, la quantità di un nutriente, quale la vitamina C, indicata su un prodotto alimentare a seguito di analisi di quest'ultimo effettuate dal produttore può corrispondere alla quantità del nutriente stesso contenuta nell'alimento in questione alla scadenza del termine minimo di conservazione del medesimo e, dall'altro, la determinazione degli scostamenti ammessi tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale rientra, allo stato attuale del diritto comunitario, nella competenza degli Stati membri.

( v. punto 41, dispositivo 1 )

2. La validità della direttiva 90/496, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, non è inficiata dal fatto che gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della detta direttiva non contengono indicazioni precise né sulla data di riferimento da prendere in considerazione per la determinazione del valore medio di un nutriente contenuto in un prodotto alimentare, né sull'ampiezza degli scostamenti tollerati tra il valore dichiarato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale.

Infatti, da un lato, il legislatore comunitario, lungi dal violare il principio della certezza del diritto, ha stabilito, in conformità dell'art. 249, terzo comma, CE, il risultato da raggiungere, consistente nel permettere al consumatore di scegliere un'alimentazione appropriata segnatamente mediante l'indicazione di valori medi che rappresentano al meglio il contenuto dei nutrienti in questione e che tengono conto di diversi fattori, lasciando al contempo agli organi nazionali la competenza quanto alla forma e ai mezzi con cui ottenere tale risultato. D'altro lato, riconosciuto così agli organi nazionali un potere discrezionale nel determinare tanto la data di riferimento per il calcolo del valore medio quanto gli scostamenti ammessi tra il valore dichiarato e il valore effettivamente constatato in occasione di un controllo ufficiale, gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva non contengono restrizioni inappropriate o sproporzionate dell'attività dei fabbricanti di prodotti alimentari.

( v. punti 47-49, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-40/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Margareta Scherndl

e

Bezirkshauptmannschaft Korneuburg,

domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276, pag. 40),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Scherndl, dal sig. B. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt;

- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra E. Karlsson e dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e M. França, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 gennaio 2002, pervenuta alla Corte il 14 febbraio successivo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Scherndl e la Bezirkshauptmannschaft Korneuburg (Austria), avente ad oggetto una decisione amministrativa a carattere penale («Straferkenntnis») con la quale la predetta signora è stata riconosciuta colpevole, nella sua qualità di responsabile dell'impresa Hofer KG, di aver violato la normativa austriaca in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 L'art. 1, n. 4, della direttiva stabilisce quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sull'etichetta e relativa:

(...)

ii) ai seguenti nutrienti:

(...)

- vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa conformemente allo stesso.

Le modifiche dell'elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10;

(...)

k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo».

4 L'art. 4, n. 3, della direttiva, così dispone:

«L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti:

(...)

- le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in quantità significativa conformemente allo stesso».

5 La vitamina C figura tra le vitamine elencate nel detto allegato.

6 L'art. 6, n. 8, della direttiva così recita:

«I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a seconda dei casi, in base:

a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;

b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

c) [al calcolo] in base a dati generalmente fissati e accettati.

Sono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalità d'applicazione del primo comma segnatamente per quanto riguarda i divari fra i valori dichiarati e quelli constatati nei controlli ufficiali».

7 L'art. 7 della direttiva così dispone:

«1. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva devono essere tabulate in un'unica tabella, con le cifre incolonnate se lo spazio lo consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su una o più righe.

Tali informazioni saranno opportunamente evidenziate, in modo da renderle ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni [contemplate dalla] presente direttiva figurino in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in più lingue.

3. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre requisiti più particolareggiati di quelli già contenuti nella presente direttiva in materia di etichettatura nutrizionale».

Normativa nazionale

8 L'art. 74 del Lebensmittelgesetz 1975 (legge del 1975 sui prodotti alimentari, BGBl. 1975/86, come modificata, BGBl. 2001/98; in prosieguo: l'«LMG») dispone quanto segue:

«1) Chiunque appone un'etichettatura non corretta su prodotti alimentari, prodotti genericamente commestibili, additivi, cosmetici, o su prodotti d'uso corrente del tipo indicato all'art. 6, lett. a), b) o e), ovvero immette in commercio prodotti alimentari, prodotti genericamente commestibili, additivi, cosmetici o prodotti d'uso corrente del tipo sopra indicato che siano provvisti di un'etichettatura non corretta, commette un illecito amministrativo ed è punito dall'autorità amministrativa del distretto con un'ammenda fino a EUR 7 300, salvo che al fatto non sia applicabile una pena più grave ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, punto 1.

(...)

4) Chiunque viola le norme di un regolamento adottato sulla base dell'art. 10 (...) commette un illecito amministrativo ed è punito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, salvo che al fatto non sia applicabile una pena più grave ai sensi degli artt. 56-64 o di altre disposizioni».

9 L'art. 2 della Nährwertkennzeichnungsverordnung (regolamento del 1995 relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, BGBl. 1995/896; in prosieguo: la «NWKV»), adottata in applicazione dell'art. 10 dell'LMG, dispone quanto segue:

«1) L'indicazione dei valori nutrizionali sull'etichettatura è facoltativa, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.

2) Qualora nella commercializzazione di prodotti alimentari venga fornita un'indicazione dei valori nutrizionali, l'etichettatura del prodotto deve riportare - salvo che si tratti di campagne pubblicitarie collettive - le indicazioni previste dall'art. 5; in caso di commercializzazione di prodotti alimentari non confezionati, l'etichettatura può invece limitarsi alla dichiarazione dei valori ai quali la detta indicazione nutrizionale fa riferimento».

10 L'art. 6 della NWKV stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

9. valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuta in un dato alimento e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo».

11 L'art. 8 della NWKV così dispone:

«1) L'indicazione del valore energetico e del contenuto di nutrienti o di elementi nutritivi deve essere effettuata in cifre. A tal proposito vanno usate le seguenti unità di misura:

(...)

4. vitamine e sostanze minerali: le unità di misura indicate nell'allegato.

2) I valori che debbono essere indicati conformemente al paragrafo 1 sono valori medi, fondati, a seconda dei casi:

1. sulle analisi del prodotto alimentare effettuate dal produttore;

2. sul calcolo effettuato in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

3. sul calcolo effettuato in base ai dati generalmente comprovati e accettati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Con decisione amministrativa a carattere penale della Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, datata 30 luglio 2001, la sig.ra Scherndl è stata riconosciuta colpevole, nella sua qualità di responsabile dell'impresa Hofer KG, di aver violato le disposizioni dell'LMG ovvero della NWKV ponendo in commercio, il 5 luglio 2000 in Stockerau (Austria), il succo d'ananas «Premium Ananassaft 100%», a motivo del fatto che il contenuto di vitamina C (acido ascorbico) constatato per tale prodotto si discostava del 40% dal contenuto su di esso indicato. Infatti, mentre sul prodotto in questione era indicato un contenuto di acido ascorbico di 300 mg/l, un'analisi effettuata dall'Istituto federale di analisi e ricerca sugli alimenti (in prosieguo: l'«Istituto»), in data 25 ottobre 2000, avrebbe indicato un contenuto di acido ascorbico di 430 mg/l.

13 La sig.ra Scherndl, vistasi respinta l'opposizione proposta avverso la detta decisione, ha interposto appello dinanzi all'odierno giudice del rinvio.

14 Nell'ambito del procedimento principale, la sig.ra Scherndl ha sostenuto che, pur essendo comprensibile il desiderio del consumatore di un'etichettatura che indichi i valori nutrizionali alla data dell'acquisto o del consumo, un'etichettatura siffatta non è possibile nel caso in cui il prodotto abbia una durata di conservazione abbastanza lunga. A suo avviso, pertanto, le indicazioni relative ai dati nutrizionali riportati sui prodotti alimentari potrebbero riferirsi a qualsiasi momento compreso tra la vendita al consumatore finale e la scadenza del termine di conservazione indicato su tali prodotti. Tenuto conto del fatto che il contenuto di vitamine potrebbe diminuire considerevolmente sotto l'influsso di fattori esterni, quali l'aria, la luce, la temperatura e il passare del tempo, i valori indicati si riferirebbero a quelli presenti alla fine del periodo minimo di conservazione. Posto che le vitamine non provocherebbero ipervitaminosi e che non vi sarebbero obiezioni ad un sovradosaggio, i valori sarebbero stati calcolati dal produttore in modo tale da risultare ancora soddisfatti alla scadenza del termine minimo di conservazione.

15 Consta dall'ordinanza di rinvio che la sig.ra Scherndl ha fatto valere a sostegno delle proprie tesi una relazione peritale dalla quale emergono variazioni assai rilevanti del contenuto di acido ascorbico accertato nel prodotto in questione durante il suo periodo di conservazione.

16 Secondo l'Istituto, i dati di un prodotto, ove vengano riferiti alla scadenza del termine minimo di conservazione, costituiscono indicazioni aventi ad oggetto non già il «valore nutrizionale», bensì il «valore nutrizionale residuo». Non sarebbe conforme alle abitudini generali del consumatore acquistare o consumare prodotti alimentari l'ultimo giorno del loro periodo di validità. Nella dottrina si affermerebbe peraltro che l'ipervitaminosi di vitamina D ed acido folico avrebbe un «effetto mascherante» atto a celare un'anemia perniciosa. Il punto di vista difeso dalla sig.ra Scherndl si ispirerebbe in parte a «raccomandazioni» di associazioni tedesche, le quali non rifletterebbero l'opinione comunemente accettata da tutti gli operatori del settore in Austria.

17 Il giudice del rinvio osserva che la NWKV traspone nell'ordinamento austriaco la direttiva, riproducendone alla lettera numerose disposizioni. Conformemente all'art. 7, n. 3, della direttiva, la NWKV rinuncerebbe a formulare prescrizioni più dettagliate rispetto a quest'ultima.

18 Il detto giudice nazionale rileva che, secondo alcuni autori (Barfuß, Smolka e Onder, Lebensmittelrecht, 2ª edizione, parte II, pagg. 125 e seguenti), la direttiva non sarebbe riuscita a creare un sistema coerente e logico. Essa sottoporrebbe fatti semplici a regole complicate e presupporrebbe negli operatori interessati la capacità di procedere ad interpretazioni complesse. Anche il legislatore austriaco si sarebbe trovato di fronte a questo problema in sede di trasposizione della direttiva.

19 A proposito del «valore medio», il giudice a quo rileva come gli autori summenzionati affermino quanto segue: «La raccomandazione provvisoria per l'attuazione uniforme della NWKV, formulata nel febbraio 1985 dal comitato di lavoro "Questioni nutrizionali" del gruppo specialistico "Chimica alimentare e chimica forense" nell'ambito della Gesellschaft deutscher Chemiker [Associazione dei chimici tedeschi], ammette oscillazioni del 15% in più o in meno, che, eventualmente, possono essere anche più elevate. Questa raccomandazione si riferisce a valori risultanti da analisi. Perciò essa non è utilizzabile per il calcolo di valori medi ai sensi della NWKV, dal momento che in tal caso può trattarsi anche di valori medi calcolati. Da ciò risulta che lo scostamento del 15 % - che è ammissibile nell'accertamento tramite analisi - segna il minimo della fascia di oscillazione che va posta a fondamento della valutazione della correttezza di un valore medio ai sensi del paragrafo 9».

20 Il giudice del rinvio ritiene che dagli argomenti addotti dalla sig.ra Scherndl e dall'Istituto, come pure dai rilievi svolti dalla dottrina, risulti chiaramente che la direttiva e, quindi, la NWKV prescrivono in effetti l'indicazione di valori medi, ma, tranne una descrizione vaga - formulata cioè in termini imprecisi - di ciò che il Consiglio intende come «valore medio», non forniscono una definizione di tale valore medio idonea a rendere la normativa comprensibile ed applicabile. Mancherebbero, in particolare, sia una data di riferimento sia l'indicazione precisa di una fascia di oscillazione ovvero di un margine di tolleranza.

21 Secondo il detto giudice nazionale, né gli operatori economici interessati, né l'amministrazione sarebbero in grado di valutare gli obblighi che ne derivano, di modo che la direttiva non consentirebbe di stabilire se la tesi alternativa sostenuta dalla sig.ra Scherndl corrisponda o meno alle prescrizioni della NWKV ovvero alla volontà del Consiglio. Tenuto conto dell'assoluta imprecisione della direttiva, segnatamente quanto alla disciplina dell'etichettatura nutrizionale relativa alle vitamine, le disposizioni in questione non sarebbero applicabili, mentre, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva, gli Stati membri non avrebbero la possibilità di adottare norme atte a rimediare a tale difetto di precisione. La direttiva non soddisfarebbe i principi di certezza del diritto e di determinatezza delle norme applicabili (sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C-159/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4007), e non risponderebbe neppure alle prescrizioni dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

22 Inoltre, se si dovesse seguire il punto di vista esposto dalla sig.ra Scherndl, secondo cui la definizione del valore medio e del calcolo del medesimo lascerebbe all'operatore responsabile un ampio margine di discrezionalità quanto al calcolo della data di riferimento ed al metodo di calcolo, risulterebbe evidente che una siffatta indicazione del valore nutrizionale - quantunque «semplice e facilmente comprensibile», in accordo con quanto indicato nel preambolo della direttiva - perderebbe ogni valore informativo e suggerirebbe al consumatore che il prodotto di cui trattasi possiede talune qualità che non ha (o che non può avere), in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla direttiva.

23 Infine, la normativa controversa comporterebbe restrizioni del diritto di proprietà o della libertà imprenditoriale dei produttori, le quali sono giustificabili solo se servono, in particolare, a raggiungere concretamente una migliore informazione del consumatore sulle qualità del prodotto di cui trattasi e se sono proporzionate. Orbene, così non sarebbe nel caso di specie, sicché occorrerebbe disapplicare le disposizioni in questione, quanto meno perché contrastanti con il principio di proporzionalità.

24 Alla luce di tali considerazioni, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, relativamente all'indicazione del contenuto di vitamine, si possa parlare di valore medio ai sensi dell'art. 1, lett. k), della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276, rettificata in GU 1991, L 140; in prosieguo: la "direttiva"), nel caso in cui il dato numerico indicato, basato su analisi dell'alimento effettuate dal produttore ai sensi dell'art. 6, n. 8, lett. a), della direttiva, corrisponda al valore presente nel prodotto alla scadenza del termine minimo di conservazione.

2) Se la definizione di valore medio ai sensi dell'art. 6, n. 8, della direttiva lasci libera scelta quanto alla data di riferimento ed all'ampiezza degli scostamenti ammessi.

3) Se la direttiva, nella parte in cui contiene indicazioni di valori nutrizionali riguardanti il contenuto di vitamine, debba essere disapplicata in quanto:

a) è eccessivamente imprecisa per quanto riguarda la definizione di valore medio [art. 1, lett. k), della direttiva] e le modalità di calcolo di quest'ultimo (art. 6, n. 8, della direttiva), per la mancanza di una data di riferimento e di indicazioni circa l'ampiezza degli scostamenti ammessi, ovvero

b) contiene disposizioni sproporzionate rispetto all'obiettivo da essa perseguito».

Quanto alla prima e alla seconda questione pregiudiziale

25 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, la quantità di un nutriente, quale la vitamina C, indicata su un prodotto alimentare a seguito di analisi di quest'ultimo effettuate dal produttore può corrispondere alla quantità del nutriente stesso contenuta nell'alimento in questione alla scadenza del termine minimo di conservazione del medesimo e, dall'altro, la determinazione degli scostamenti ammessi tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale rientra nella competenza degli Stati membri.

26 A questo proposito occorre rilevare che, a mente del secondo e del quarto considerando della direttiva, «la relazione tra alimentazione e salute e la scelta di un'alimentazione appropriata corrispondente alle esigenze individuali suscitano un crescente interesse del [grosso pubblico]» e «la conoscenza dei principi basilari della nutrizione ed una opportuna etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare [la scelta suddetta]».

27 Come risulta chiaramente dal settimo e dall'ottavo considerando della direttiva, i prodotti alimentari provvisti di un'etichettatura nutrizionale, che, in linea di principio, è facoltativa, debbono essere conformi alle regole stabilite dalla direttiva stessa, e qualsiasi diversa forma di etichettatura è vietata.

28 Ai sensi degli artt. 1, n. 4, lett. a), punto ii), ultimo trattino, e 4, n. 3, ultimo trattino, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato di quest'ultima, l'etichettatura nutrizionale di un prodotto alimentare può contenere informazioni sul contenuto di vitamina C.

29 L'art. 6, n. 8, primo comma, della direttiva stabilisce che «[i] valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a seconda dei casi, in base alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore, al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati, [ovvero] al calcolo in base a dati generalmente fissati e accettati». Nel procedimento principale, il valore dichiarato è stato ricavato da analisi dell'alimento effettuate dal produttore.

30 A mente dell'art. 1, n. 4, lett. k), della direttiva, il «valore medio» inteso da quest'ultima è quello «che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo».

31 Inoltre, l'art. 6, n. 8, secondo comma, della direttiva stabilisce che «[s]ono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalità d'applicazione del primo comma segnatamente per quanto riguarda i divari fra i valori dichiarati e quelli constatati nei controlli ufficiali».

32 Nessuna delle disposizioni sopra citate, come pure nessun'altra disposizione della direttiva, precisa, da un lato, la data di riferimento da prendere in considerazione per stabilire il «valore medio» ai sensi del citato art. 1, n. 4, lett. k), e, dall'altro, gli scostamenti che possono essere tollerati tra il valore indicato su un prodotto e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale.

33 A ciò si aggiunge il fatto che la Commissione non ha stabilito, conformemente all'art. 6, n. 8, secondo comma, della direttiva, le «modalità d'applicazione» del primo comma della medesima disposizione.

34 Stanti tali premesse, e in conformità degli obiettivi stessi perseguiti dal legislatore comunitario (v. punti 45-47 della presente sentenza), gli Stati membri, al fine di garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva e di raggiungere il risultato di consentire al consumatore la scelta di un'alimentazione appropriata mediante un'adeguata etichettatura nutrizionale, sono tenuti a stabilire, in relazione a ciascun nutriente dichiarato, con la precisione e la chiarezza richieste per soddisfare le esigenze di certezza del diritto, tanto la data di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo del valore medio, quanto gli scostamenti ammessi tra il valore dichiarato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale (v., per analogia, sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, Racc. pag. I-6609, punti 29 e 30).

35 Tale conclusione non risulta contraddetta dall'art. 7, n. 3, della direttiva, il quale vieta agli Stati membri di introdurre «requisiti più particolareggiati di quelli già contenuti nella presente direttiva» in materia di etichettatura nutrizionale. Infatti, il detto paragrafo dev'essere letto alla luce della disposizione complessiva in cui esso si inserisce, la quale contiene prescrizioni riguardo alla forma in cui devono figurare, in caso di etichettatura nutrizionale, le informazioni contemplate dalla direttiva. Pertanto, il divieto di cui al n. 3 non ha assolutamente ad oggetto le regole e i metodi tecnici di calcolo del valore medio, né il margine ammesso per gli scostamenti tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale, bensì obbliga soltanto gli Stati membri ad astenersi dall'introdurre disposizioni più particolareggiate quanto alla forma in cui informazioni quali il contenuto di vitamina C di un alimento debbono figurare su quest'ultimo.

36 Pertanto, la direttiva non osta a che, allo stato attuale del diritto comunitario, uno Stato membro assuma quale data di riferimento, ai fini del calcolo del valore medio di un nutriente da indicare su un prodotto alimentare, la data corrispondente alla fine del periodo di conservazione del prodotto stesso.

37 Infatti, la definizione di valore medio di un nutriente quale «valore che rappresenta meglio» la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento e «[che tiene] conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo» è sufficientemente ampia da non escludere che la data di riferimento per il calcolo del valore medio di un nutriente possa, se del caso, corrispondere alla data di fine del periodo di conservazione del prodotto in questione.

38 Quest'ultima data non risulta inappropriata ove si tratti di nutrienti quali la vitamina C, per i quali è pacifico che il loro quantitativo contenuto in un alimento può, per l'influsso di svariati fattori, diminuire notevolmente nel corso del periodo di conservazione dell'alimento medesimo.

39 Come giustamente osservato dalla Commissione, la scelta della data di riferimento, in base al nutriente considerato, può peraltro essere influenzata da altre disposizioni del diritto comunitario. Infatti, in particolare, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), definisce, all'art. 9, n. 1, il «termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare» come la data «fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione». Ora, posto che il contenuto di vitamina C di un alimento quale il succo d'ananas rientra tra le proprietà specifiche di quest'ultimo e che la quantità di vitamina C diminuisce nel corso del periodo di conservazione dell'alimento medesimo, non risulta inappropriato che il valore indicato corrisponda a quello presente in tale alimento alla fine del detto periodo.

40 Quanto agli scostamenti ammessi tra il valore medio dichiarato e quello effettivamente constatato in occasione di un controllo ufficiale, risulta dal punto 34 della presente sentenza che, finché non verrà adottata una normativa comunitaria di armonizzazione, in particolare sulla base dell'art. 6, n. 8, secondo comma, della direttiva, agli Stati membri spetta anche prevedere, nel loro ordinamento interno, norme intese a conoscere e determinare gli scostamenti ammessi per ciascun nutriente considerato con sufficiente precisione per soddisfare le esigenze di certezza del diritto, e ciò alla luce delle conoscenze ed esperienze loro proprie in materia. A questo proposito la Commissione ha giustamente rilevato che l'ampiezza degli scostamenti ammessi dovrebbe tener conto, in particolare, del periodo minimo di conservazione del nutriente in questione e delle proprietà del medesimo, come ad esempio il suo carattere deperibile.

41 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva debbono essere interpretati nel senso che, da un lato, la quantità di un nutriente, quale la vitamina C, indicata su un prodotto alimentare a seguito di analisi di quest'ultimo effettuate dal produttore può corrispondere alla quantità del nutriente stesso contenuta nell'alimento in questione alla scadenza del termine minimo di conservazione del medesimo e, dall'altro, la determinazione degli scostamenti ammessi tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale rientra, allo stato attuale del diritto comunitario, nella competenza degli Stati membri.

Quanto alla terza questione pregiudiziale

42 Con tale questione il giudice del rinvio si chiede se gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, primo comma, della direttiva violino i principi di certezza del diritto e di proporzionalità per il fatto che non contengono indicazioni precise circa, da un lato, la data di riferimento da prendere in considerazione per la determinazione del valore medio di un nutriente contenuto in un prodotto alimentare e, dall'altro, l'ampiezza degli scostamenti tollerati tra il valore dichiarato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale.

43 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE, «[l]a direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Risulta da tale disposizione che la competenza lasciata agli Stati membri quanto alla forma e ai mezzi dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi nazionali è correlata al risultato che il Consiglio o la Commissione intendono sia raggiunto (sentenza 23 novembre 1977, causa 38/77, Enka, Racc. pag. 2203, punto 11).

44 Nella fattispecie, l'art. 1, n. 4, lett. k), della direttiva precisa che il valore medio da dichiarare dev'essere fissato in modo tale da rappresentare al meglio la quantità di tale nutriente tenendo conto dei vari fattori menzionati dalla detta disposizione. L'art. 6, n. 8, della direttiva indica i presupposti per la fissazione del valore medio dichiarato, aggiungendo che le modalità di applicazione verranno adottate in conformità della procedura prevista dall'art. 10 della direttiva stessa.

45 Tenuto conto dello scarso livello delle conoscenze nel settore della nutrizione rilevato nel nono considerando della direttiva, il legislatore comunitario ha ritenuto che spettasse agli Stati membri apportare più ampie precisazioni per quanto attiene, in particolare, alla determinazione della data di riferimento per il calcolo del valore medio, nonché agli scostamenti tollerati tra il valore indicato e quello effettivamente constatato in occasione di un controllo, in attesa dell'adozione da parte della Commissione, assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, di una normativa comunitaria più dettagliata in materia sulla scorta dell'art. 6, n. 8, secondo comma, della direttiva, piuttosto che prevedere in quest'ultima una definizione sufficientemente precisa da coprire l'intero ventaglio delle situazioni che possono presentarsi.

46 Come risulta dal decimo considerando della direttiva, «l'applicazione [di quest'ultima] per un determinato periodo consentirà di acquisire un'utile esperienza in materia e di valutare le reazioni dei consumatori alla forma di presentazione dell'informazione nutrizionale dei prodotti alimentari, permettendo così alla Commissione di rivedere le norme e proporre eventuali opportune modifiche».

47 Stanti tali premesse, il legislatore comunitario, lungi dal violare il principio della certezza del diritto, ha stabilito, in conformità dell'art. 249, terzo comma, CE, il risultato da raggiungere, consistente nel permettere al consumatore di scegliere un'alimentazione appropriata segnatamente mediante l'indicazione di valori medi che rappresentano al meglio il contenuto dei nutrienti in questione e che tengono conto di diversi fattori, lasciando al contempo agli organi nazionali la competenza quanto alla forma e ai mezzi con cui ottenere tale risultato.

48 Riconosciuto così agli organi nazionali un potere discrezionale nel determinare tanto la data di riferimento per il calcolo del valore medio quanto gli scostamenti ammessi tra il valore dichiarato e il valore effettivamente constatato in occasione di un controllo ufficiale, non occorre neppure ritenere che gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva contengano - come paventato dal giudice del rinvio - restrizioni inappropriate o sproporzionate dell'attività dei fabbricanti di prodotti alimentari.

49 Occorre dunque rispondere che l'esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità della direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele con ordinanza 29 gennaio 2002 dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich, dichiara:

1) Gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, debbono essere interpretati nel senso che, da un lato, la quantità di un nutriente, quale la vitamina C, indicata su un prodotto alimentare a seguito di analisi di quest'ultimo effettuate dal produttore può corrispondere alla quantità del nutriente stesso contenuta nell'alimento in questione alla scadenza del termine minimo di conservazione del medesimo e, dall'altro, la determinazione degli scostamenti ammessi tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale rientra, allo stato attuale del diritto comunitario, nella competenza degli Stati membri.

2) L'esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità della direttiva 90/496.