Causa C-36/02
Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH
contro
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione delle merci — Restrizioni — Ordine pubblico — Dignità umana — Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale — “Giocare ad uccidere”»
Massime della sentenza
1. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giustificazione per motivi di ordine pubblico — Necessità e proporzionalità
delle misure — Sussistenza di diversi regimi di tutela in altri Stati membri — Irrilevanza
(Artt. 46 CE e 49 CE)
2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale che vieta lo sfruttamento commerciale di giochi di simulazione
di omicidi — Giustificazione — Tutela dell’ordine pubblico — Rispetto della dignità umana in quanto principio generale del
diritto
(Artt. 46 CE e 49 CE)
1. Se misure restrittive della libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da motivi connessi con l’ordine pubblico
solo ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che mirano a garantire e solo a condizione che tali obiettivi
non possano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi, non è indispensabile, a tale proposito, che una misura restrittiva
emanata dalle autorità di uno Stato membro corrisponda ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente
alle modalità di tutela del diritto fondamentale o dell’interesse legittimo in causa. Pertanto, la necessità e la proporzionalità
delle disposizioni adottate in materia non sono escluse per il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un regime di tutela
diverso da quello adottato da un altro Stato membro.
(v. punti 36-38)
2. Il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione
di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico per il fatto
che tale attività viola la dignità umana.
Infatti, il provvedimento di cui trattasi non può essere considerato una misura che incide in modo ingiustificato sulla libera
prestazione dei servizi, poiché, fermo restando che l’ordinamento giuridico comunitario è diretto innegabilmente ad assicurare
il rispetto della dignità umana quale principio generale del diritto, da un lato, la tutela dei diritti fondamentali rappresenta
un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario,
ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera prestazione dei servizi, e, d’altro
lato, il provvedimento di cui trattasi corrisponde al livello di tutela della dignità umana che la Costituzione nazionale
ha inteso assicurare nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e non eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo
perseguito dalle autorità nazionali competenti.
(v. punti 34-35, 39-41 e dispositivo)
-
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 ottobre 2004(1)
«Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione delle merci – Restrizioni – Ordine pubblico – Dignità umana – Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale – “Giocare ad uccidere”»
Nel procedimento C-36/02,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht
(Germania) con decisione 24 ottobre 2001, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2002, nella causa
Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH
contro
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 febbraio 2004,viste le osservazioni presentate:
- –
per l'Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH, dal sig. P. Tuxhorn, Rechtsanwalt;
- –
per l'Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, dal sig. F. Montag, Rechtsanwalt;
- –
per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;
- –
per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Patakia e C. Schmidt, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 49 CE - 55 CE sulla libera prestazione dei servizi
e degli artt. 28 CE - 30 CE sulla libera circolazione delle merci.
- 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso in cassazione («Revision») proposto dinanzi a tale giudice dalla
società Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH (in prosieguo: l’«Omega»), in occasione del quale quest’ultima ha
messo in discussione la compatibilità con il diritto comunitario di un provvedimento di divieto adottato nei suoi confronti
dal sindaco di Bonn (Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn) il 14 settembre 1994.
-
- I fatti, il procedimento principale e la questione pregiudiziale
- 3
L’Omega, una società di diritto tedesco, gestiva a Bonn (Germania), dal 1° agosto 1994, un locale denominato «laserdromo »,
normalmente destinato alla pratica del «laser-sport». Tale attività è stata esercitata anche dopo il 14 settembre 1994, dato
che l’Omega aveva ottenuto una licenza provvisoria per la continuazione dell’attività con ordinanza del Verwaltungsgericht
Köln (Germania) in data 18 novembre 1994. L’attrezzatura utilizzata dall’Omega nel suo locale, che comprende in particolare
apparecchi di puntamento a raggi laser simili ad armi da fuoco nonché sensori riceventi installati sia nelle piattaforme di
tiro sia nei giubbotti indossati dai giocatori, è stata inizialmente sviluppata a partire da un gioco per bambini liberamente
disponibile in commercio. Poiché tale attrezzatura si era rivelata insufficiente, l’Omega ha fatto ricorso, a partire da una
data non specificata, comunque successiva al 2 dicembre 1994, all’attrezzatura fornita da una società britannica, la Pulsar
International Ltd (divenuta Pulsar Advanced Games Systems Ltd; in prosieguo: la «Pulsar»). Tuttavia si è giunti ad un contratto
di franchising con la Pulsar solo il 29 maggio 1997.
- 4
Da parte del pubblico sorgevano proteste già prima dell’entrata in esercizio del «laserdromo». All’inizio del 1994, l’Oberbürgermeisterin
chiedeva che l’Omega fornisse una precisa descrizione del gioco che si intendeva svolgere in tale «laserdromo» e, con lettera
22 febbraio 1994, le comunicava l’intenzione di adottare un provvedimento di divieto nel caso in cui vi si giocasse «ad uccidere»
le persone. Il 18 marzo 1994 l’Omega replicava che si trattava unicamente di colpire sensori fissi installati nelle piattaforme
di tiro.
- 5
Poiché si era osservato che il gioco praticato nel «laserdromo» prevedeva anche che si colpissero i sensori fissati sui giubbotti
indossati dai giocatori, l’Oberbürgermeisterin emanava nei confronti dell’Omega, in data 14 settembre 1994, un provvedimento
con il quale le veniva fatto divieto «di rendere possibile o di tollerare nel suo (…) impianto giochi che hanno come oggetto
quello di colpire deliberatamente uomini mediante raggi laser o altri strumenti tecnici (come, ad esempio, raggi infrarossi)
nonché il cosiddetto “omicidio simulato”sulla base della registrazione dei colpi mandati a segno». In caso d’infrazione sarebbe
stata inflitta una multa di DM 10 000 per ogni partita giocata.
- 6
Tale provvedimento è stato adottato sulla base dell’art. 14, n. 1, dell’Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (legge
sulla polizia amministrativa del Land Renania del Nord-Vestfalia; in prosieguo: l’«OBG NW»), che dispone:
«Le autorità di polizia possono adottare le misure necessarie per prevenire in casi particolari un pericolo che possa minacciare
la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico».
- 7
Secondo il provvedimento di divieto del 14 settembre 1994, i giochi che si svolgevano nei locali gestiti dall’Omega costituivano
un pericolo per l’ordine pubblico, dato che gli atti di omicidio simulato e la gratuità della violenza che ne conseguiva violavano
i valori etici fondamentali riconosciuti dalla collettività.
- 8
Il reclamo depositato dall’Omega contro tale provvedimento è stato respinto dalla Bezirksregierung (autorità amministrativa
locale) di Colonia il 6 novembre 1995. Con decisione 3 settembre 1998, il Verwaltungsgericht Köln ha respinto l’impugnazione
in sede contenziosa. L’appello proposto dall’Omega è stato parimenti respinto, il 27 settembre 2000, dall’Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania).
- 9
Successivamente, l’Omega ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. A sostegno del suo ricorso
essa invoca, tra numerosi altri motivi, la minaccia costituita dal provvedimento controverso per il diritto comunitario, in
particolare per la libertà di prestazione di servizi sancita all’art. 49 CE, dato che il suo «laserdromo» doveva utilizzare
l’attrezzatura e gli strumenti tecnici forniti dalla società britannica Pulsar.
- 10
Il Bundesverwaltungsgericht considera che, in applicazione del diritto nazionale, il ricorso in cassazione proposto dall’Omega
dev’essere respinto. Esso si chiede, tuttavia, se tale soluzione sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare
con gli artt. 49 CE - 55 CE sulla libera prestazione dei servizi e gli artt. 28 CE ‑ 30 CE sulla libera circolazione delle
merci.
- 11
Secondo il giudice del rinvio, l’Oberverwaltungsgericht ha giustamente concluso che lo sfruttamento commerciale di un «gioco
d’omicidio» nel «laserdromo» dell’Omega costituiva una violazione della dignità umana, nozione stabilita all’art. 1, n. 1,
prima frase, della Costituzione tedesca.
- 12
Il giudice del rinvio espone che la dignità umana è un principio costituzionale che può essere violato sia attraverso un trattamento
degradante dell’avversario, cosa che non si verifica nel caso di specie, sia risvegliando o rafforzando nel giocatore un’attitudine
che neghi il diritto fondamentale di ogni persona ad essere riconosciuta e rispettata, come la rappresentazione, nel caso
di specie, di atti fittivi di violenza a scopo di gioco. Un valore costituzionale supremo quale la dignità umana non può essere
soppresso nell’ambito di un gioco. I diritti fondamentali invocati dall’Omega non possono, nei confronti del diritto nazionale,
modificare tale valutazione.
- 13
Per quanto riguarda l’applicazione del diritto comunitario, il giudice del rinvio ritiene che il provvedimento in esame incida
sulla libera prestazione dei servizi prevista all’art. 49 CE. Infatti l’Omega avrebbe concluso un contratto di franchising
con una società britannica, la quale sarebbe stata impossibilitata a fornire prestazioni al suo cliente tedesco mentre fornirebbe
prestazioni simili nello Stato membro in cui ha sede. Si dovrebbe prevedere parimenti una violazione della libera circolazione
delle merci di cui all’art. 28 CE, nei limiti in cui l’Omega desidera acquistare nel Regno Unito beni di equipaggiamento del
suo «laserdromo», in particolare apparecchi laser da tiro.
- 14
Il giudice del rinvio considera che la causa principale dà occasione di precisare ulteriormente le condizioni cui il diritto
comunitario assoggetta la restrizione di una determinata categoria di prestazioni di servizi o dell’importazione di determinati
beni. Esso rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi che risultano
da provvedimenti nazionali indifferentemente applicabili sono consentiti solo qualora tali provvedimenti siano giustificati
da motivi imperativi d’interesse pubblico, qualora siano idonei ad assicurare il raggiungimento del fine da essi perseguiti
e non eccedano quanto è a tal fine necessario. Ai fini della valutazione della necessità e della proporzionalità di tali provvedimenti
è irrilevante che un altro Stato membro abbia emanato norme di tutela diverse (v. sentenze 21 settembre 1999, causa C-124/97,
Läärä e a., Racc. pag.I-6067, punti 31, 35 e 36, e 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti, Racc. pag. I‑7289, punti 29, 33
e 34).
- 15
Il giudice del rinvio si domanda tuttavia se, alla luce della sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler (Racc. pag.
I-1039), una nozione comune del diritto in tutti gli Stati membri sia una condizione necessaria affinché tali Stati siano
legittimati a limitare discrezionalmente una determinata categoria di prestazioni protette dal Trattato CE. Sulla base di
una tale interpretazione della citata sentenza Schindler, il provvedimento controverso difficilmente potrebbe essere confermato
se non fosse possibile dedurre una nozione comune del diritto per quanto riguarda la valutazione, negli Stati membri, dei
giochi che simulano omicidi.
- 16
Esso rileva che le due sentenze citate, Läärä e a. e Zenatti, emanate successivamente alla citata sentenza Schindler, potrebbero
dare l’impressione che la Corte non si è più rigidamente attenuta ad una nozione comune del diritto al fine di limitare la
libera prestazione dei servizi. Se così fosse, il diritto comunitario non osterebbe, secondo il giudice del rinvio, a che
il provvedimento in esame sia confermato. A seguito dell’importanza fondamentale del principio della dignità umana, in diritto
comunitario come anche in diritto tedesco, non vi è luogo di interrogarsi ulteriormente sul carattere proporzionato della
misura nazionale che limita la libera prestazione dei servizi.
- 17
Alla luce di ciò il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione:
«Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea relative alla libera prestazione
dei servizi e alla libera circolazione delle merci il fatto che una determinata attività commerciale – nella specie la gestione
di un cosiddetto “laserdromo”, dove vengono simulati omicidi – debba essere vietata ai sensi della normativa nazionale perché
viola valori fondamentali costituzionalmente sanciti».
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
- 18
L’Oberbürgermeisterin di Bonn si interroga sulla ricevibilità della questione pregiudiziale e, più precisamente, sull’applicabilità
delle norme di diritto comunitario relative alle libertà fondamentali nella presente controversia. A suo parere, il provvedimento
di divieto adottato il 14 settembre 1994 non ha inciso su alcuna operazione a carattere trasfrontaliero e non ha dunque potuto
limitare le libertà fondamentali garantite dal Trattato. La stessa rileva che, alla data di adozione di tale provvedimento,
l’installazione che la Pulsar avrebbe offerto di fornire all’Omega non era ancora stata consegnata e quest’ultima non era
obbligata da nessun contratto di franchising ad adottare la variante del gioco oggetto del divieto.
- 19
Occorre tuttavia rilevare che, in forza di una costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che
debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia
la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle
questioni sottoposte alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni sottoposte riguardano l’interpretazione del diritto
comunitario, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98,
PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I‑607, punto
18; 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley, Racc. pag. I‑1931, punto 21; 22 maggio 2003, causa C-18/01, Korhonen e
a., Racc. pag. I‑5321, punto 19 e 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 24).
- 20
Inoltre, emerge dalla stessa giurisprudenza che la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata
da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha
alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica
o infine la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni
che le vengono sottoposte (v. citate sentenze PreussenElektra, punto 39, Canal Satélite Digital, punto 19; Adolf Truley, punto
22; Korhonen e a., punto 20, e Kapper, punto 25).
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Ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, anche se emerge dal fascicolo che, al momento dell’adozione del provvedimento
14 settembre 1994, l’Omega non aveva ancora concluso formalmente contratti di fornitura o franchising con la società stabilita
nel Regno Unito, basti constatare che tale provvedimento è in ogni caso, in considerazione del suo valore venturo e del contenuto
del divieto che stabilisce, atto a limitare lo sviluppo futuro delle relazioni contrattuali tra le due parti. Non appare dunque
in modo manifesto che la questione posta dal giudice del rinvio, che verte sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato
che garantiscono le libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci, non ha alcun rapporto con l’effettività
o con l’oggetto della controversia principale.
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Ne consegue che la questione pregiudiziale sottoposta dal Bundesverwaltungsgericht dev’essere dichiarata ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se il divieto riguardante un’attività economica
per ragioni di tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale, come, in questo caso, la dignità umana,
sia compatibile con il diritto comunitario e, dall’altro, se la facoltà di cui dispongono gli Stati membri di limitare, per
tali ragioni, determinate libertà fondamentali garantite dal Trattato, ossia le libertà di prestazione dei servizi e di circolazione
delle merci, sia subordinata, come potrebbe indicare la citata sentenza Schindler, alla condizione che tale restrizione si
basi su una concezione del diritto comune a tutti gli Stati membri.
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In via preliminare si deve determinare entro quali limiti la restrizione constatata dal giudice del rinvio sia atta a colpire
l’esercizio delle libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci, disciplinate da disposizioni del Trattato
diverse.
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A tale proposito si deve osservare che il provvedimento controverso, vietando all’Omega di gestire il suo «laserdromo» secondo
il modello di gioco sviluppato dalla Pulsar e commercializzato legalmente da quest’ultima nel Regno Unito, in particolare
mediante franchising, incide sulla libera prestazione di servizi garantita dall’art. 49 CE sia ai prestatori sia ai destinatari
di tali servizi con sede in un altro Stato membro. Inoltre, nei limiti in cui lo sfruttamento del modello di gioco sviluppato
dalla Pulsar implica l’uso di un equipaggiamento specifico, che è parimenti commercializzato legalmente nel Regno Unito, il
divieto imposto all’Omega è tale da dissuadere quest’ultima dall’acquistare l’equipaggiamento in esame, violando così la libera
circolazione delle merci garantita dall’art. 28 CE.
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Si deve tuttavia rammentare che, qualora un provvedimento nazionale incida sia sulla libera prestazione dei servizi sia sulla
libera circolazione delle merci, la Corte procede al suo esame, in linea di principio, solamente con riguardo ad una delle
due dette libertà fondamentali qualora risulti che, alla luce delle circostanze della specie, una delle due sia del tutto
secondaria rispetto all’altra e possa essere a questa ricollegata (v., in tal senso, sentenze Schindler, cit., punto 22; Canal
Satélite Digital, cit., punto 31, e 25 marzo 2004, causa C-71/02, Karner, Racc. pag. I-3025, punto 46).
- 27
Nelle circostanze della causa principale l’aspetto della libera prestazione dei servizi prevale su quello della libera circolazione
delle merci. Infatti, l’Oberbürgermeisterin e la Commissione delle Comunità europee hanno sottolineato giustamente che il
provvedimento controverso limita le importazioni di merci unicamente per quanto riguarda l’equipaggiamento specificamente
concepito per la variante di gioco laser vietata e che ciò è conseguenza ineluttabile della restrizione imposta nei confronti
delle prestazioni di servizi forniti dalla Pulsar. Di conseguenza, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 32 delle
sue conclusioni, non si deve esaminare in modo autonomo la compatibilità di tale provvedimento con le disposizioni del Trattato
che disciplinano la libera circolazione delle merci.
- 28
In merito alla giustificazione della restrizione imposta dal provvedimento 14 settembre 1994 alla libera prestazione dei servizi,
l’art. 46 CE, applicabile in materia ai sensi dell’art. 55 CE, ammette le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Nella fattispecie emerge dal fascicolo che i motivi invocati dall’Oberbürgermeisterin
per l’adozione del provvedimento di divieto menzionano espressamente il fatto che l’attività interessata costituisce un pericolo
per l’ordine pubblico. Peraltro il riferimento ad un pericolo che minaccia l’ordine pubblico compare parimenti all’art. 14,
n. 1, dell’OBG NW, che autorizza le autorità di polizia ad adottare le misure necessarie per prevenire tale pericolo.
- 29
Nel presente procedimento è pacifico che il provvedimento controverso è stato adottato indipendentemente da ogni considerazione
legata alla nazionalità dei prestatori o dei destinatari dei servizi soggetti ad una restrizione. In ogni caso non è necessario
verificare che le misure di tutela dell’ordine pubblico rientranti in una deroga alla libertà di prestazione dei servizi elencata
all’art. 46 CE siano indistintamente applicabili sia ai prestatori di servizi nazionali sia a quelli aventi sede in altri
Stati membri.
- 30
Tuttavia, la possibilità per uno Stato membro di fare uso di una deroga prevista dal Trattato non esclude il controllo giurisdizionale
delle misure di applicazione di tale deroga (v. sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punto 7).
Inoltre, la nozione di «ordine pubblico» nel contesto comunitario e, in particolare, in quanto giustificazione di una deroga
alla libertà di prestazione dei servizi dev’essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere
determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie (v., per analogia con
la libera circolazione dei lavoratori, sentenze Van Duyn, cit., punto 18, e 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc.
pag. 1999, punto 33). Ne deriva che l’ordine pubblico può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza
grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (v. sentenza 14 marzo 2000, causa C-54/99, Église de scientologie,
Racc. pag. I-1335, punto 17).
- 31
Nondimeno, le circostanze specifiche che potrebbero giustificare il richiamo alla nozione di ordine pubblico possono variare
da un paese all’altro e da un’epoca all’altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali
un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal Trattato (citate sentenze Van Duyn, punto 18, e Bouchereau, punto
34).
- 32
Nella causa principale, le autorità competenti hanno ritenuto che l’attività oggetto del provvedimento di divieto minacci
l’ordine pubblico a causa del fatto che, secondo la concezione prevalente nell’opinione pubblica, lo sfruttamento commerciale
di giochi che implicano la simulazione di omicidi colpisce un valore fondamentale sancito dalla Costituzione nazionale, ossia
la dignità umana. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, i giudici nazionali che sono stati aditi della controversia hanno condiviso
e confermato la concezione delle esigenze di tutela della dignità umana sulla quale si basa il provvedimento controverso,
dato che tale concezione deve di conseguenza essere ritenuta conforme alle prescrizioni della Costituzione tedesca.
- 33
In tale contesto occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante
dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza e che, a tal fine, quest’ultima si ispira alle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela
dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., segnatamente, sentenze
18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 41; 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc.
pag. I-1611, punto 37; 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, Roquette Frères, Racc. pag. I-9011, punto 25, e 12 giugno 2003, causa
C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 71).
- 34
Come illustrato dall’avvocato generale ai paragrafi 82-91 delle sue conclusioni, l’ordinamento giuridico comunitario è diretto
innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignità umana quale principio generale del diritto. Non vi sono dunque dubbi
che l’obiettivo di tutelare la dignità umana è compatibile con il diritto comunitario, non essendo rilevante a tale proposito
che, in Germania, il principio del rispetto della dignità umana benefici di uno status particolare in quanto diritto fondamentale
autonomo.
- 35
Poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone, in tal modo, sia alla Comunità sia ai suoi Stati membri, la tutela
di tali diritti rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti
dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera prestazione
dei servizi (v., per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, citata sentenza Schmidberger, punto 74).
- 36
Tuttavia si deve rilevare che misure restrittive della libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da motivi
connessi con l’ordine pubblico solo ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che mirano a garantire e
solo a condizione che tali obiettivi non possano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi (v., per quanto riguarda
la libera circolazione dei capitali, citata sentenza Église de scientologie, punto 18).
- 37
Non è indispensabile, a tale proposito, che una misura restrittiva emanata dalle autorità di uno Stato membro corrisponda
ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale o dell’interesse
legittimo in causa. Se è vero che, al punto 60 della citata sentenza Schindler, la Corte ha fatto riferimento alle considerazioni
di ordine morale, religioso o culturale che inducono gli Stati membri ad assoggettare l’organizzazione di lotterie e altri
giochi d’azzardo a restrizioni, tuttavia essa non intendeva, menzionando tale concezione comune, formulare un criterio generale
per valutare la proporzionalità di ogni misura nazionale che limita l’esercizio di un’attività economica.
- 38
Al contrario, come emerge da una giurisprudenza ben consolidata e successiva alla citata sentenza Schindler, la necessità
e la proporzionalità delle disposizioni adottate in materia non sono escluse per il solo fatto che uno Stato membro abbia
scelto un regime di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze Läärä e a., cit.,
punto 36, e Zenatti, cit., punto 34; 11 settembre 2003, causa C-6/01, Anomar e a., Racc. pag. I-8621, punto 80).
- 39
Nel presente caso si deve rilevare, da un lato, che, secondo il giudice del rinvio il divieto di sfruttamento commerciale
di giochi che comportano la simulazione di atti di violenza contro persone, in particolare la rappresentazione di omicidi,
corrisponde al livello di tutela della dignità umana che la Costituzione nazionale ha inteso assicurare sul territorio della
Repubblica federale di Germania. Dall’altro, si deve constatare che, vietando unicamente la variante del gioco laser finalizzata
a colpire bersagli umani e dunque a «giocare ad uccidere», il provvedimento controverso non ha ecceduto quanto necessario
per conseguire l’obiettivo perseguito dalle autorità nazionali competenti.
- 40
Pertanto, il provvedimento 14 settembre 1994 non può essere considerato una misura che incide in modo ingiustificato sulla
libera prestazione dei servizi.
- 41
Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve risolvere la questione posta dichiarando che il diritto comunitario non
osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata
da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico perché tale attività viola la dignità
umana.
Sulle spese
- 42
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
-
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione
di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico perché tale
attività viola la dignità umana. Firme
- 1 –
- Lingua processuale: il tedesco.