Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione — Presupposti per l’applicabilità — Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro intesa a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro alla consegna di un premio apparentemente vinto — Azione che non costituisce, in assenza di un nesso con un contratto avente ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o di servizi, un’azione di natura contrattuale ai sensi della detta disposizione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 13, primo comma, punto 3)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale — Azione di natura contrattuale — Nozione — Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro intesa a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro alla consegna di un premio apparentemente vinto — Inclusione — Presupposti — Missiva inviata al consumatore in cui quest’ultimo viene designato per nome come vincitore del premio — Accettazione della promessa da parte del consumatore e richiesta di versamento del premio — Indipendenza dell’attribuzione del premio da un ordinativo di merci e assenza di un tale ordinativo — Irrilevanza

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)

Massima

1. Per quanto riguarda l’art. 13, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, relativo alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, il punto 3 di tale disposizione trova applicazione solo, in primo luogo, quando il ricorrente è un consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in secondo luogo, quando l’azione giudiziale è collegata ad un contratto concluso tra tale consumatore ed un venditore professionista, che ha ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o servizi e che ha dato origine ad obbligazioni reciproche ed interdipendenti tra le due parti del contratto e, in terzo luogo, quando ricorrono parimenti i due specifici presupposti elencati dall’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b).

Di conseguenza, in una situazione in cui un venditore professionista si è rivolto ad un consumatore inviandogli una lettera personalizzata contenente una promessa di attribuzione di un premio alla quale era accluso un catalogo accompagnato da un buono d’ordine che proponeva in vendita suoi beni mobili materiali nello Stato contraente in cui risiede il consumatore al fine di indurlo a dare seguito alla sollecitazione del professionista, ma il comportamento di quest’ultimo non è stato seguito dalla conclusione di un contratto tra il consumatore ed il venditore professionista riguardante uno degli oggetti specifici cui si riferisce l’art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione e nel cui ambito le parti avessero assunto impegni sinallagmatici, l’azione proposta dal consumatore e mirante al versamento del premio non può essere considerata avere natura contrattuale ai sensi della detta disposizione.

(v. punti 34, 36, 38)

2. Le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

— l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta Convenzione, purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa;

— per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato un tale ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata.

(v. punto 61 e dispositivo)