62002J0014

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2003. - ATRAL SA contro Stato belga. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio. - Libera circolazione delle merci - Sistemi e centrali d'allarme - Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE - Interpretazione delle direttive 73/23/CEE, 89/336/CEE e 1999/5/CE - Compatibilità di una normativa nazionale che subordina la commercializzazione ad una procedura di previa approvazione. - Causa C-14/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04431


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ravvicinamento delle legislazioni - Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - Direttiva 73/23 - Compatibilità elettromagnetica - Direttiva 89/336 - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e reciproco riconoscimento della loro conformità - Direttiva 1999/5 - Armonizzazione completa - Disposizioni nazionali che subordinano l'immissione sul mercato di sistemi e centrali d'allarme, nonostante la loro conformità alla direttiva, a una procedura di previa approvazione - Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/5, artt. 6 e 8; direttive del Consiglio 73/23, art. 3, e 89/336, art. 5)

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che impone controlli supplementari su prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro - Giustificazione - Presupposti e limiti

(Artt. 28 CE e 30 CE)

Massima


1. Dalla formulazione e dall'obiettivo della direttiva 73/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, della direttiva 89/336, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché della direttiva 1999/5, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, risulta che ciascuna di esse mira ad una completa armonizzazione nel rispettivo ambito di applicazione. Ne consegue che, nei settori di applicazione delle dette direttive, gli Stati membri debbono conformarsi ad esse interamente e non possono mantenere disposizioni nazionali contrastanti.

Così, l'art. 3 della direttiva 73/23, l'art. 5 della direttiva 89/336 e gli artt. 6 e 8 della direttiva 1999/5 ostano a disposizioni nazionali che subordinano ad una procedura di previa approvazione l'immissione sul mercato di sistemi e centrali d'allarme, in particolare quelli che utilizzano collegamenti radioelettrici, rispondenti alle disposizioni delle dette direttive e provvisti della debita marcatura CE.

( v. punti 44-45, 60, dispositivo 1-2 )

2. Gli artt. 28 CE e 30 CE vanno interpretati nel senso che, anche in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, i prodotti legittimamente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro debbono poter essere commercializzati in un altro Stato membro senza essere sottoposti a controlli supplementari. Per essere giustificata, una normativa nazionale che imponga siffatti controlli deve rientrare in una delle eccezioni previste dall'art. 30 CE o essere riconducibile ad una delle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte e, in entrambi i casi, essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. Spetta allo Stato membro che invochi una ragione giustificativa di una restrizione della libera circolazione delle merci dimostrare in concreto l'esistenza di un motivo di interesse generale, la necessarietà della restrizione in questione ed il carattere proporzionato di quest'ultima rispetto all'obiettivo perseguito.

( v. punti 65, 69, dispositivo 3-4 )

Parti


Nel procedimento C-14/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

ATRAL SA

e

Stato belga,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, della direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU L 220, pag. 1), della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19), come modificata dalla direttiva 93/68, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la ATRAL SA, dai sigg. E. de Cannart d'Hamale e B. Raevens, avocats;

- per lo Stato belga, dai sigg. L. Defalque e X. Leurquin, avocats;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Tricot e R. Amorosi, in qualità di agenti, assistiti dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della ATRAL SA, rappresentata dagli avv.ti E. de Cannart d'Hamale e B. Raevens, dello Stato belga, rappresentato dall'avv. L. Defalque, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. van de Walle de Ghelcke, all'udienza del 3 ottobre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 8 gennaio 2002, pervenuta alla Corte il 22 gennaio successivo, il Conseil d'Etat ha sottoposto, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, della direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (GU L 220, pag. 1; in prosieguo: la «diretttiva 73/23»), della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139, pag. 19), come modificata dalla direttiva 93/68 (in prosieguo: la «direttiva 89/336»), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10).

2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la ATRAL SA (in prosieguo: la «ATRAL»), con sede in Crolles (Francia), e lo Stato belga, avente ad oggetto la commercializzazione in Belgio di taluni sistemi d'allarme fabbricati dalla detta società in Francia.

Contesto normativo

Disposizioni comunitarie

3 La direttiva 73/23, ai sensi del suo art. 1, si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua, ad eccezione dei materiali di cui all'allegato II della direttiva stessa.

4 L'art. 2 della direttiva 73/23 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2. L'allegato I riassume i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1».

5 L'art. 3 della detta direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 2».

6 L'art. 8, n. 1, della direttiva 73/23 così recita:

«Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV».

7 Ai sensi dell'art. 1, punto 1), della direttiva 89/336, per «apparecchi» si intendono, ai fini di tale direttiva, «tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche».

8 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 89/336 dispone quanto segue:

«La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni».

9 L'art. 3 della direttiva 89/336 dispone quanto segue:

«Quando gli apparecchi di cui all'articolo 2 sono installati, sottoposti ad adeguata manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili perché questi non possano essere immessi in commercio o utilizzati se non sono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 10 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste all'articolo 10».

10 L'art. 5 della medesima direttiva così recita:

«Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, né l'immissione sul mercato né l'entrata in servizio sul proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente direttiva e che soddisfano le disposizioni della presente direttiva».

11 Come risulta dal suo art. 1, la direttiva 1999/5 istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

12 Ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva 1999/5, si intende per «apparecchiatura radio», ai fini di tale direttiva, «il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali».

13 L'art. 3 della direttiva 1999/5 precisa che taluni requisiti essenziali, da esso elencati, si applicano a tutti gli apparecchi. Inoltre, il detto articolo prevede che le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali per evitare interferenze dannose.

14 L'art. 5, n. 1, della detta direttiva 1999/5 stabilisce che si presume che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate soddisfino i requisiti essenziali elencati nell'art. 3 della direttiva stessa.

15 L'art. 6, n. 1, della direttiva 1999/5 così recita:

«Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato».

16 L'art. 7, n. 1, della direttiva 1999/5 aggiunge quanto segue:

«Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva».

17 L'art. 8, n. 1, della detta direttiva così recita:

«Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5».

18 L'art. 19, n. 1, primo comma, della medesima direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano [entro il] 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000».

19 L'art. 21 della direttiva 1999/5 stabilisce che questa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale pubblicazione è avvenuta il 7 aprile 1999.

Disposizioni nazionali

20 L'art. 12 della legge belga 10 aprile 1990, sulle imprese di vigilanza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di vigilanza (Moniteur belge del 29 maggio 1990, pag. 10963; in prosieguo: la «legge 10 aprile 1990»), prevedeva - prima delle modifiche introdotte dalla legge 9 giugno 1999, entrata in vigore il 1° novembre 1999 (Moniteur belge del 29 luglio 1999, pag. 28316) - quanto segue:

«I sistemi e le centrali d'allarme di cui all'art. 1, n. 4, e i relativi componenti non possono essere commercializzati o comunque messi a disposizione degli utenti se non sono stati preventivamente omologati a norma di una procedura stabilita dal Re.

Il Re fissa altresì le condizioni per l'installazione, la manutenzione e l'utilizzazione dei sistemi e delle centrali d'allarme di cui all'art. 1, n. 4, nonché dei loro componenti».

21 L'art. 19, n. 1, primo comma, della legge 10 aprile 1990 così dispone:

«Può essere inflitta una sanzione pecuniaria amministrativa da BEF 1 000 a BEF 1 000 000 a qualsiasi persona fisica o giuridica che violi la presente legge o i relativi decreti di esecuzione, ad eccezione delle violazioni di cui all'art. 18».

22 Sulla base dell'art. 12, primo comma, della legge 10 aprile 1990, il 23 aprile 1999 è stato adottato un regio decreto che stabilisce la procedura di approvazione dei sistemi e delle centrali di allarme contemplati dalla legge 10 aprile 1990 sulle imprese di vigilanza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di vigilanza (Moniteur belge del 19 giugno 1999, pag. 23217; in prosieguo: il «decreto 23 aprile 1999»).

23 Ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto 23 aprile 1999, per «materiale» si intendono «i sistemi e le centrali d'allarme, nonché i loro componenti, destinati a prevenire o accertare reati contro persone o beni».

24 L'art. 2 del decreto 23 aprile 1999 dispone quanto segue:

«1. In Belgio, nessun fabbricante, importatore, grossista o altra persona fisica o giuridica può commercializzare o mettere a disposizione degli utenti alcun materiale, se questo non è stato preventivamente approvato da una commissione istituita a tal fine, in prosieguo denominata "commissione materiali".

2. La commissione materiali rilascia, per ciascun prototipo di materiale omologato, un certificato di approvazione, conforme al modello riprodotto all'allegato 1 del presente decreto, che sarà conservato dal richiedente.

Il richiedente appone, a proprie spese, un marchio di conformità sul materiale conforme al prototipo commercializzato o messo a disposizione degli utenti.

(...).

I servizi incaricati di sorvegliare l'applicazione della succitata legge 10 aprile 1990 e dei decreti di esecuzione di quest'ultima possono imporre il controllo della conformità del materiale commercializzato o messo a disposizione degli utenti da parte di uno degli organismi contemplati dall'art. 4, n. 1, del presente decreto. Questo organismo trasmette una relazione di controllo alla commissione materiali, la quale, sulla base di tale documento, dichiara il materiale conforme o no.

Le spese relative al controllo sono a carico del soggetto che ha chiesto la realizzazione delle prove di omologazione preliminari all'approvazione».

25 L'art. 4, n. 1, del decreto 23 aprile 1999 dispone quanto segue:

«Il Ministero dell'Interno redige, previo parere della commissione materiali, l'elenco degli organismi specializzati nell'esecuzione delle prove che precedono l'eventuale approvazione del materiale o per verificare le relazioni di cui all'art. 9 del presente decreto.

Le domande di approvazione del materiale sono indirizzate direttamente ad uno dei detti organismi. Solo questi ultimi sono competenti ad eseguire le prove».

26 L'art. 5 del detto regio decreto stabilisce quanto segue:

«Prima di procedere alle prove propriamente dette, i laboratori esaminano il materiale.

Tale esame consiste:

1. nell'identificazione del materiale;

2. nella verifica dei circuiti elettronici in rapporto ai documenti forniti dal fabbricante;

3. nella verifica delle funzioni minime richieste, come descritte nell'allegato 3 del presente decreto.

(...)».

27 L'art. 6 del medesimo decreto così dispone:

«Le prove effettuate sul materiale riguardano:

1. l'adeguatezza funzionale;

2. l'aspetto meccanico;

3. l'affidabilità del funzionamento meccanico o elettronico;

4. l'insensibilità ai falsi allarmi;

5. la protezione contro la frode o i tentativi di mettere il materiale fuori uso.

A tal fine, il materiale viene sottoposto alle prove indicate negli allegati 3 e 5 del presente decreto. Tali prove sono applicabili ai diversi tipi di componenti.

Il materiale che utilizza collegamenti radioelettrici è soggetto inoltre alle prove di cui all'allegato 6».

28 L'art. 7 del decreto 23 aprile 1999 dispone quanto segue:

«I laboratori degli organismi di cui all'art. 4, n. 1, verificano se il materiale soddisfa le prescrizioni di cui all'elenco riportato nell'allegato 7.

A tal fine, il richiedente deve fornire ai laboratori di cui sopra tutti i documenti utili al detto esame».

29 L'art. 9 del decreto 23 aprile 1999 stabilisce quanto segue:

«Ai fini dell'approvazione dei sistemi e delle centrali d'allarme importati da altri Stati membri dell'Unione europea e dagli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono accettati i certificati e le relazioni di collaudo rilasciati da un organismo riconosciuto o accreditato in questi Stati, purché i detti documenti attestino la conformità di tali sistemi e centrali a norme o regolamentazioni tecniche atte a garantire un livello di protezione equivalente a quello previsto dal presente decreto».

30 L'art. 12 del decreto 23 aprile 1999 così dispone:

«Le spese di amministrazione e di funzionamento inerenti alla procedura su domanda, alle prove effettuate e al controllo della conformità sono a carico del richiedente».

31 In forza del suo art. 16, il decreto 23 aprile 1999 è entrato in vigore il 19 giugno 1999.

Causa principale e questioni pregiudiziali

32 La ATRAL, società di diritto francese, fabbrica e commercializza sistemi e centrali d'allarme che utilizzano collegamenti radioelettrici, comunemente denominati «sistemi d'allarme senza fili». Dal 1996 la ATRAL commercializza tali sistemi e centrali d'allarme in Belgio, principalmente tramite grandi rivenditori.

33 Fino all'entrata in vigore del decreto 23 aprile 1999, la vendita dei prodotti della ATRAL non era regolamentata, poiché la normativa allora in vigore - vale a dire il regio decreto 31 marzo 1994, disciplinante la procedura di approvazione dei sistemi e delle centrali d'allarme, contemplati nella legge 10 aprile 1990 sulle imprese di vigilanza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di vigilanza - si applicava soltanto ai sistemi e alle centrali d'allarme «con fili». A partire dall'entrata in vigore del decreto 23 aprile 1999, la ATRAL non può più commercializzare i propri prodotti senza aver ottenuto per essi la previa approvazione della commissione materiali.

34 Con ricorso presentato il 16 agosto 1999 dinanzi al Conseil d'État, la ATRAL ha chiesto l'annullamento del decreto 23 aprile 1999.

35 La ATRAL sostiene dinanzi al Conseil d'État che il decreto 23 aprile 1999 viola l'art. 28 CE. Essa fa valere che tale decreto disciplina essenzialmente materie che costituiscono l'oggetto di armonizzazioni comunitarie realizzate dalle direttive 73/23, 89/336 e 1999/5, e ne deduce che lo Stato belga non poteva imporre un controllo preventivo della conformità dei sistemi e delle centrali d'allarme ai requisiti tecnici e qualitativi fondamentali enunciati dalle dette direttive, laddove queste ultime consentono soltanto un controllo a posteriori, posto che la conformità ai detti requisiti è attestata dalla marcatura «CE». Secondo la ATRAL, lo Stato belga poteva disciplinare tale materia unicamente nella parte non oggetto di armonizzazione, e ciò nel rispetto del Trattato CE e in particolare dell'art. 28 CE. La detta impresa ritiene, a questo proposito, che il decreto 23 aprile 1999, e in particolare l'art. 9 del medesimo, non sia compatibile con il principio del mutuo riconoscimento, in quanto tale riconoscimento è limitato alle prove richieste per ottenere la previa approvazione e non riguarda il riconoscimento dei prodotti stessi. La ATRAL aggiunge che la normativa in questione non è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, poichè lo Stato belga ha omesso di dimostrare concretamente quali sarebbero i requisiti essenziali non presi già in considerazione dalle direttive citate.

36 Lo Stato belga fa valere, per contro, che le direttive 73/23 e 89/336 non riguardano la materia disciplinata dal decreto 23 aprile 1999. Quanto alla direttiva 1999/5, essa non sarebbe pertinente, poiché il termine previsto per la sua trasposizione non era scaduto alla data che il Conseil d'État deve assumere a riferimento per valutare la validità del detto decreto, ossia il 23 aprile 1999. Lo Stato belga sostiene pertanto che la conformità del decreto 23 aprile 1999 al diritto comunitario deve essere valutata unicamente alla luce degli artt. 28-30 CE. A questo proposito, il detto Stato afferma che, nel caso di specie, una deroga al divieto di misure di effetto equivalente è giustificata sia dall'esigenza di tutela dei consumatori sia da motivi di ordine pubblico ed è altresì neccessaria e proporzionata agli obiettivi perseguiti.

37 Preso atto che le parti sono in disaccordo circa l'applicazione delle direttive 73/23 e 89/336, e ritenendo che non si possa prescindere dalla direttiva 1999/5, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le direttive 73/23, 89/336 e 1999/5 debbano essere interpretate:

a) nel senso che sono applicabili ai sistemi e alle centrali d'allarme, in particolare a quelli di tali prodotti che utilizzano collegamenti radioelettrici, comunemente detti sistemi d'allarme "senza fili";

b) e, in caso affermativo, nel senso che realizzano un'armonizzazione sufficientemente importante della materia, tale per cui disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia, quali l'art. 12 della legge 10 aprile 1990 e il decreto 23 aprile 1999, debbono necessariamente conformarsi ad esse.

2) In caso di soluzione positiva della prima questione:

a) Se l'art. 3 della direttiva 73/23, l'art. 5 della direttiva 89/336 e l'art. 6, n. 1, della direttiva 1999/5 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali che, al pari dell'art. 12 della legge 10 aprile 1990 e del decreto 23 aprile 1999, subordinino l'immissione sul mercato in uno Stato membro di tutti i sistemi e le centrali d'allarme legittimamente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro ad un procedimento di previa approvazione riguardante gli elementi di tali sistemi e centrali d'allarme rispondenti alle disposizioni delle menzionate direttive.

b) Se, dall'altro lato, le direttive 73/23, 89/336 e 1999/5 debbano essere interpretate nel senso che fissano, per quanto riguarda sistemi e centrali d'allarme, i requisiti essenziali in materia di sicurezza elettrica, di compatibilità elettromagnetica e di attrezzature radioelettriche e, pertanto, nel senso che ostano a normative nazionali che, come il decreto 23 aprile 1999, subordinano l'immissione sul mercato in Belgio di tutti i sistemi e le centrali d'allarme a requisiti diversi da quelli previsti nelle dette direttive.

c) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente è applicabile a disposizioni nazionali, quali il decreto 23 aprile 1999, che richiedono che gli elementi dei sistemi e delle centrali d'allarme non costituenti oggetto di misure comunitarie di armonizzazione vengano sottoposti, in un laboratorio autorizzato, alle medesime prove previste per il materiale immesso per la prima volta sul mercato.

d) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente consente ad uno Stato membro di adottare disposizioni nazionali, quali il decreto 23 aprile 1999, che subordinano l'immissione sul mercato in uno Stato membro di tutti i sistemi e le centrali d'allarme legittimamente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro ad una previa approvazione ed a prove e requisiti tecnici specifici, limitandosi ad invocare in astratto una ragione imperativa o un'esigenza tassativa, come la tutela del consumatore e/o l'ordine pubblico, delle quali lo Stato ritiene che non si sia tenuto conto nei provvedimenti comunitari di armonizzazione ovvero, in altri termini, senza dimostrare in concreto né l'effettività della ragione imperativa o dell'esigenza tassativa invocata, né il fatto che tale ragione imperativa o tale esigenza tassativa non sia stata già presa in considerazione dai provvedimenti comunitari di armonizzazione, né la proporzionalità della misura restrittiva rispetto all'obiettivo perseguito.

3) In caso di soluzione negativa della prima questione:

a) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente è applicabile a disposizioni nazionali, quali l'art. 9 del decreto 23 aprile 1999, che limitano il principio del mutuo riconoscimento alle prove alle quali devono essere sottoposti, per poter ottenere l'autorizzazione di immissione sul mercato di uno Stato membro, i sistemi e le centrali d'allarme legittimamente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro, piuttosto che consentire che il principio del mutuo riconoscimento operi in relazione ai sistemi e alle centrali d'allarme stessi.

b) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente è applicabile a disposizioni nazionali, quali l'art. 12 della legge 10 aprile 1990 e il decreto 23 aprile 1999, che prescrivono un procedimento di previa approvazione per l'immissione sul mercato in uno Stato membro di tutti i sistemi e le centrali d'allarme legittimamente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro.

c) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente è applicabile a disposizioni nazionali, quali l'art. 2, n. 2, del decreto 23 aprile 1999, che impongono di apporre sui sistemi e sulle centrali d'allarme legittimamente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro un'etichetta nazionale di conformità.

d) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente è applicabile a disposizioni nazionali, quali l'art. 9 del decreto 23 aprile 1999, che esigono che gli elementi dei sistemi e delle centrali d'allarme siano sottoposti in un laboratorio autorizzato alle medesime prove previste per il materiale immesso per la prima volta sul mercato.

e) Se gli artt. 28-30 CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente è applicabile a disposizioni nazionali, quali l'art. 9 del decreto 23 aprile 1999, che subordinano l'immissione sul mercato in uno Stato membro di tutti i sistemi e le centrali d'allarme legittimamente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro ad una previa approvazione e a prove e a requisiti tecnici specifici, limitandosi ad invocare in astratto una ragione imperativa o un'esigenza tassativa, come la tutela del consumatore e/o l'ordine pubblico, ovvero, in altri termini, senza dimostrare in concreto l'effettività della ragione imperativa o dell'esigenza tassativa invocata e la proporzionalità della misura restrittiva rispetto allo scopo perseguito».

Quanto alla prima questione

38 Con il suo primo quesito, il giudice di rinvio desidera sapere se le direttive 73/23, 89/336 e 1999/5 siano applicabili ai sistemi e alle centrali d'allarme, in particolare a quelli di tali prodotti che utilizzano collegamenti radioelettrici, e se esse realizzino un'armonizzazione sufficientemente importante della materia, tale per cui le disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia, quali quelle in questione nella causa principale, debbano necessariamente conformarvisi.

39 Allo stato attuale del diritto comunitario, non vi è una direttiva che armonizzi specificamente le normative degli Stati membri in materia di sistemi e centrali d'allarme.

40 Tuttavia, la direttiva 73/23 si applica a qualsiasi materiale elettrico destinato ad essere adoperato alla tensione nominale specificata all'art. 1 della direttiva stessa, che può essere qualificata come bassa tensione. Tale direttiva si applica dunque ai componenti dei sistemi e delle centrali d'allarme che funzionano a bassa tensione.

41 La direttiva 89/336 si applica agli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni. I sistemi e le centrali d'allarme corrispondono alla definizione di «apparecchi» contenuta nell'art. 1, punto 1), della detta direttiva e risultano dunque disciplinati da quest'ultima quanto ai requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica.

42 La direttiva 1999/5 istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. I sistemi e le centrali d'allarme che utilizzano collegamenti radioelettrici rientrano nella definizione di «apparecchiatura radio» di cui all'art. 2, lett. c), della detta direttiva e dunque ricadono nell'ambito di applicazione di quest'ultima.

43 Pertanto, le tre direttive in questione sono applicabili ai sistemi e alle centrali d'allarme, e in particolare a quelli che utilizzano collegamenti radioelettrici, per tutto quanto riguarda gli aspetti del loro funzionamento relativi all'utilizzazione di corrente a bassa tensione, alla protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche ed all'emissione o ricezione di onde radio.

44 Dal tenore letterale e dalla finalità di tali direttive risulta che ciascuna di esse mira ad una completa armonizzazione nel rispettivo ambito di applicazione. Ne consegue che, nei settori di applicazione delle dette direttive, gli Stati membri debbono conformarsi ad esse interamente e non possono mantenere disposizioni nazionali contrastanti.

45 Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che le direttive 73/23, 89/336 e 1999/5 sono applicabili ai sistemi e alle centrali d'allarme, in particolare a quelli di tali prodotti che utilizzano collegamenti radioelettrici, e che, nei settori di applicazione delle dette direttive, le disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia debbono necessariamente conformarsi alle direttive medesime.

Quanto alla seconda questione

46 Poiché la prima questione è stata risolta in senso affermativo, occorre esaminare la seconda questione.

47 Con il suo secondo quesito, sub a) e sub b), il giudice di rinvio chiede in sostanza se le direttive 73/23, 89/336 e 1999/5 ostino a disposizioni nazionali, quali quelle in oggetto nella causa principale, che subordinano ad una procedura di previa approvazione l'immissione sul mercato di sistemi e centrali d'allarme rispondenti alle disposizioni delle dette direttive e provvisti della debita marcatura «CE».

48 Risulta infatti dal fascicolo e dal dibattimento che il decreto 23 aprile 1999 viene impugnato in quanto sottopone a previa approvazione materiali provvisti della marcatura «CE», ed è incontestato che la ATRAL intende commercializzare in Belgio materiale con la marcatura «CE».

49 La seconda questione, sub a) e sub b), si riferisce alle materie oggetto dell'armonizzazione introdotta dalle direttive 73/23, 89/336 e 1999/5. Secondo una costante giurisprudenza, i provvedimenti nazionali relativi a tali materie devono essere valutati in rapporto alle disposizioni delle dette direttive e non agli artt. 28-30 CE (v., in particolare, sentenza 24 ottobre 2002, causa C-99/01, Linhart e Biffl, Racc. pag. I-9375, punto 18).

50 L'art. 3 della direttiva 73/23, l'art. 5 della direttiva 89/336 e gli artt. 6 e 8 della direttiva 1999/5 assicurano la libera circolazione degli apparecchi che soddisfano le corrispondenti disposizioni di tali direttive.

51 Le dette direttive introducono una presunzione di conformità per gli apparecchi provvisti della marcatura «CE». Quest'ultima attesta la conformità dei detti apparecchi a tutte le disposizioni della pertinente direttiva, comprese le procedure di valutazione della loro conformità previste dalla direttiva stessa.

52 Nell'ambito di tale disciplina, il fabbricante può immettere sul mercato i prodotti marcati «CE» senza doverli assoggettare ad un meccanismo di previa approvazione.

53 Ne consegue che le direttive 73/23, 89/336 e 1999/5 ostano a disposizioni nazionali, quali quelle in oggetto nella causa principale, che, nell'ambito delle materie armonizzate dalle dette direttive, assoggettino apparecchi provvisti della marcatura «CE» ad una procedura di previa approvazione.

54 Tale conclusione vale pertanto anche per una disposizione quale l'art. 9 del decreto 23 aprile 1999, in quanto applicabile ad una procedura di previa autorizzazione imposta ad apparecchi provvisti della marcatura «CE».

55 Peraltro, lo Stato belga fa valere che la direttiva 1999/5 non era in vigore alla data in cui il ricorso introduttivo della causa principale è stato depositato, ossia il 16 agosto 1999, in quanto essa sarebbe entrata in vigore l'8 aprile 2000.

56 A questo proposito, occorre ricordare che la direttiva 1999/5 è entrata in vigore, ai sensi del suo art. 21, il 7 aprile 1999, e che, ai sensi dell'art. 19 della medesima direttiva, il termine di trasposizione di quest'ultima è scaduto il 7 aprile 2000.

57 Risulta pertanto che, al momento in cui il giudice di rinvio è stato investito della questione della legittimità del decreto 23 aprile 1999, ossia al 16 agosto 1999, il termine di trasposizione della direttiva 1999/5 non era ancora scaduto.

58 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, in pendenza del termine di trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest'ultima, debbono astenersi dall'adottare disposizioni che possano seriamente compromettere la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 50).

59 Di conseguenza, posto che il decreto 23 aprile 1999 è idoneo a compromettere la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva 1999/5 ed è stato adottato in pendenza del termine di trasposizione di quest'ultima, occorre constatare come lo Stato belga non potesse adottare il detto provvedimento senza con ciò violare il diritto comunitario.

60 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione, sub a) e sub b), dichiarando che l'art. 3 della direttiva 73/23, l'art. 5 della direttiva 89/336 e gli artt. 6 e 8 della direttiva 1999/5 ostano a disposizioni nazionali, quali quelle in oggetto nella causa principale, che subordinano ad una procedura di previa approvazione l'immissione sul mercato di sistemi e centrali d'allarme rispondenti alle disposizioni delle dette direttive e provvisti della debita marcatura «CE».

61 La seconda questione, sub c), riguarda gli elementi dei sistemi e delle centrali d'allarme non costituenti oggetto di misure comunitarie di armonizzazione. Infatti, il decreto 23 aprile 1999 prevede anche controlli in materie non armonizzate dalle direttive 73/23, 89/336 e 1999/5, ed in particolare prove di funzionalità, prove climatiche e prove di efficacia. Tale parte della questione mira ad appurare se gli artt. 28 CE e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che, anche in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, i prodotti legittimamente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro debbono poter essere commercializzati in un altro Stato membro senza essere sottoposti a controlli supplementari.

62 Quanto alla commercializzazione in uno Stato membro di prodotti legittimamente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro, e in assenza di armonizzazione a livello comunitario, una disposizione nazionale che imponga che i prodotti importati subiscano gli stessi controlli previsti per i prodotti immessi per la prima volta sul mercato e vengano previamente approvati costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE (v., in tal senso, sentenza 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punti 12, 25 e 29).

63 Lo stesso vale per una disposizione nazionale che, ai fini dell'approvazione di sistemi e centrali d'allarme importati da altri Stati membri, dove essi sono legittimamente fabbricati e commercializzati, ammetta soltanto i certificati e le relazioni di collaudo rilasciati da un organismo riconosciuto o accreditato in un altro Stato membro che attestino l'idoneità di tali sistemi e centrali d'allarme a garantire un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro di importazione. Infatti, imporre la condizione che sia attestata la conformità dei sistemi e delle centrali d'allarme importati a norme o regolamentazioni tecniche atte a garantire un livello di protezione equivalente a quello richiesto dallo Stato membro di importazione finisce con l'obbligare i fabbricanti degli altri Stati membri ad adattare i loro apparecchi e le loro attrezzature alle prescrizioni dello Stato membro di importazione. Un tale obbligo viola pertanto l'art. 28 CE.

64 Una disposizione nazionale contraria all'art. 28 CE può essere giustificata soltanto da uno dei motivi di interesse generale indicati nell'art. 30 CE o da una delle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 8). In entrambi i casi, la disposizione nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenze Canal Satélite Digital, cit., punto 33, e 20 giugno 2002, cause riunite C-388/00 e C-429/00, Radiosistemi, Racc. pag. I-5845, punti 40-42).

65 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione, sub c), dichiarando che gli artt. 28 CE e 30 CE vanno interpretati nel senso che, anche in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, i prodotti legittimamente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro debbono poter essere commercializzati in un altro Stato membro senza essere sottoposti a controlli supplementari. Per essere giustificata, una normativa nazionale che imponga siffatti controlli deve rientrare in una delle eccezioni previste dall'art. 30 CE o essere riconducibile ad una delle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte e, in entrambi i casi, essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

66 La seconda questione, sub d), riguarda l'onere della prova di una tale giustificazione. Essa mira ad appurare, in sostanza, se lo Stato membro che fa valere una giustificazione siffatta possa limitarsi ad invocarla astrattamente o se debba dimostrarne la sussistenza in concreto.

67 Secondo una giurisprudenza costante, un'eccezione al principio della libera circolazione delle merci può giustificarsi a norma dell'art. 30 CE soltanto se le autorità nazionali dimostrano che essa è necessaria per conseguire uno o più tra gli obiettivi menzionati dalla norma suddetta ed è conforme al principio di proporzionalità (sentenze 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom, Racc. pag. 3883, punto 40, e 13 marzo 1997, causa C-358/95, Morellato, Racc. pag. I-1431, punto 14). Tale dimostrazione può essere fornita soltanto in concreto, in rapporto alle circostanze del caso di specie.

68 Le stesse considerazioni valgono necessariamente per le eccezioni alla libera circolazione delle merci che siano fondate su esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti, è noto che la Corte adotta un approccio altrettanto concreto per valutare tale categoria di eccezioni (v. sentenza Cassis de Dijon, cit.).

69 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione, sub d), dichiarando che spetta allo Stato membro che invochi una ragione giustificativa di una restrizione della libera circolazione delle merci dimostrare in concreto l'esistenza di un motivo di interesse generale, la necessarietà della restrizione in questione ed il carattere proporzionato di quest'ultima rispetto all'obiettivo perseguito.

Quanto alla terza questione

70 Poiché la terza questione è stata sollevata soltanto per il caso di soluzione negativa della prima questione, non è necessario pronunciarsi su di essa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

71 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele con sentenza 8 gennaio 2002 dal Conseil d'État, dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione), la direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/336/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, come modificata dalla direttiva 93/68, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sono applicabili ai sistemi ed alle centrali d'allarme, e in particolare a quelli tra tali prodotti che utilizzano collegamenti radiolettrici. Nei settori di applicazione delle dette direttive, le disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia debbono necessariamente conformarsi ad esse.

2) L'art. 3 della direttiva 73/23, come modificata, l'art. 5 della direttiva 89/336, come modificata, e gli artt. 6 e 8 della direttiva 1999/5 ostano a disposizioni nazionali, quali quelle in oggetto nella causa principale, che subordinano ad una procedura di previa approvazione l'immissione sul mercato di sistemi e centrali d'allarme rispondenti alle disposizioni delle dette direttive e provvisti della debita marcatura «CE».

3) Gli artt. 28 CE e 30 CE vanno interpretati nel senso che, anche in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, i prodotti legittimamente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro debbono poter essere commercializzati in un altro Stato membro senza essere sottoposti a controlli supplementari. Per essere giustificata, una normativa nazionale che imponga siffatti controlli deve rientrare in una delle eccezioni previste dall'art. 30 CE o essere riconducibile ad una delle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte e, in entrambi i casi, essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

4) Spetta allo Stato membro che invochi una ragione giustificativa di una restrizione della libera circolazione della merci dimostrare in concreto l'esistenza di un motivo di interesse generale, la necessarietà della restrizione in questione ed il carattere proporzionato di quest'ultima rispetto all'obiettivo perseguito.