1. Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze tra le diverse versioni linguistiche
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Termine utile per la comunicazione da parte dell’acquirente all’autorità competente della distinta dei conteggi effettuati per ciascun produttore
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, art. 3, n. 2]
1. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
(v. punto 25)
2. Dato che né il sistema né la finalità del regolamento 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ostano a che il termine previsto all’art. 3, n. 2, del detto regolamento, nella sua versione risultante dal regolamento n. 1001/98, per la comunicazione da parte dell’acquirente di latte all’autorità competente della distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore sia inteso come termine di spedizione delle informazioni richieste, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’acquirente rispetta il termine previsto qualora entro il 15 maggio dell’anno di cui trattasi invii all’autorità competente i dati richiesti.
(v. punti 29, 34 e dispositivo)