CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
25 marzo 2004(1)



Causa C-280/02



Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese


«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Art. 5 – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancata designazione delle aree sensibili»






I – Introduzione

1.        Con questo ricorso per inadempimento la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese non ha adempiuto a taluni obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane  (2) (in prosieguo: la «direttiva»). È in questione in primo luogo l’asserita mancata individuazione da parte della Repubblica francese di talune aree sensibili all’eutrofizzazione, con riferimento ai bacini Senna-Normandia, Loira-Bretagna, Artois-Piccardia e Rodano-Mediterraneo-Corsica. In secondo luogo la Commissione sostiene che la Repubblica francese avrebbe omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso taluni scarichi di acque reflue urbane di agglomerati con numero di abitanti superiore a 10 000, in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere identificate come tali.

II – Diritto applicabile

2.        Ai sensi dell’art. 1, la direttiva disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.

3.        L’art. 2 della direttiva definisce le seguenti nozioni:

«1. “acque reflue urbane”; acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento;

2. “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

3. “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

4. “agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

5. “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

6. “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

(...)

8. “trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I;

(...)

11. “eutrofizzazione”: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate;

(...)».

4.        L’art. 5, nn. 1, 2 e 5, della direttiva stabilisce:

«1.     Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2.       Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. [abitante equivalente].

(...)

5.       Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

5.        L’allegato II della direttiva, intitolato «Criteri per l’individuazione delle aree sensibili e meno sensibili», al punto A, intitolato «Aree sensibili» dispone che si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

a)
laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

i)
nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati, si può prevedere di eliminare anche l’azoto;

ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione.

b)
acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri  (3) (…);

c)
aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall’art. 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio.

III – La fase precontenziosa

6.        Dopo una lunga corrispondenza con le autorità francesi in merito alla trasposizione della direttiva, il 22 ottobre 1999 la Commissione ha inviato al governo francese una lettera di diffida, facendo presenti diverse omissioni. Le risposte della Repubblica francese alla lettera di diffida non sono state considerate soddisfacenti dalla Commissione, che il 10 aprile 2001 ha pertanto inviato al governo francese un parere motivato, anch’esso rimasto, a giudizio della Commissione, senza una risposta adeguata. Il 30 luglio 2002 pertanto la Commissione ha proposto il presente ricorso dinanzi alla Corte.

7.        La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, e dell’allegato II della direttiva. Segnatamente la Repubblica francese ha omesso:

di identificare alcune aree come sensibili soggette all’eutrofizzazione nei bacini Senna-Normandia, Loira-Bretagna, Artois-Piccardia e Rodano-Mediterraneo-Corsica; e

di sottoporre ad un trattamento più spinto gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con numero di abitanti superiore a 10 000 in aree sensibili, o che avrebbero dovuto essere identificate come sensibili.

8.        La Repubblica francese chiede il rigetto della prima censura, con l’eccezione dell’individuazione del fiume Vistre. Anche per quanto riguarda la seconda censura la Repubblica francese ne chiede il rigetto, con l’eccezione degli agglomerati in aree sensibili, dove taluni scarichi di acque reflue urbane non sono state ancora assoggettati ad un regime più rigoroso.

IV – L’oggetto della controversia

9.        Il presente ricorso è fondato su due censure. La prima censura della Commissione presenta due elementi, il primo dei quali verte sull’interpretazione della nozione di «eutrofizzazione». Da esso consegue che il secondo elemento consiste nell’individuazione di un numero insufficiente di aree sensibili. La seconda censura verte infatti sull’asserita omissione da parte della Repubblica francese di assoggettare ad un trattamento più rigoroso gli scarichi delle acque reflue urbane degli agglomerati con più di 10 000 abitanti.

V – Prima censura: la nozione di eutrofizzazione e l’individuazione di aree sensibili.

A – La nozione di eutrofizzazione

Osservazioni delle parti

10.      L’art. 2, n. 11, della direttiva descrive quattro componenti della nozione di eutrofizzazione. Si tratta dei seguenti elementi:

1.
Un arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo;

2.
che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale;

3.
producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e;

4.
della qualità delle acque interessate.

11.      Entrambe le parti concordano sulla circostanza che la direttiva prevede un nesso causale tra il primo ed il secondo criterio e tra il secondo e il terzo e il quarto.

12.      Il governo francese sottolinea in merito che siffatti elementi sono cumulativi, per cui la mera presenza di uno o due di essi non basta a provare la sussistenza di eutrofizzazione. Occore dimostrare che in un sistema idrico i diversi elementi della nozione eutrofizzazione sono posti in relazione tra loro.

13.      La Commissione e il governo francese non concordano sull’interpretazione da dare al terzo elemento, ossia l’«indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua». La Commissione addebita al governo francese di seguire un approccio troppo restrittivo, sostenendo dal canto suo che una perturbazione dell’equilibrio non si configura soltanto quando determinate specie scompaiono o diminuiscono, bensì anche in presenza di una proliferazione di una sola specie, con concomitante stabilità delle altre.

14.      La Repubblica francese oppone che, fintantoché non sia turbato l’equilibrio tra gli altri organismi presenti nell’acqua, la proliferazione di una sola specie vegetale non basta a far presumere una indesiderata perturbazione dell’equilibrio tra i diversi organismi. Inoltre la Repubblica francese addebita alla Commissione di non aver spiegato in maniera adeguata perché taluni fenomeni debbano essere considerati come indesiderati.

15.      Nella memoria di replica la Commissione rinvia alla letteratura in cui vengono descritti gli effetti indesiderati dell’arricchimento dell’acqua in nutrienti, con la conseguente proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale. Siffatti effetti indesiderati possono consistere nella destabilizzazione delle catene alimentari all’interno di un ecosistema, nella perturbazione dell’equilibrio tra le diverse specie e nella diminuzione dell’ossigeno nell’acqua. Del pari, talune piante acquatiche possono scomparire a causa dell’intorbidamento dell’acqua provocato dalle grandi quantità di alghe e dalla conseguente mancanza di luce sul fondo. Può anche prodursi una crescita di alghe tossiche che può avvelenare i molluschi, con pericolo per la salute delle persone e un aumento della mortalità tra i pesci.

Valutazione

16.      Innanzitutto occorre osservare che la direttiva, come emerge dal suo terzo e ottavo ‘considerando’ e dall’art. 1, ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi di acque reflue urbane (ed industriali).

17.      Il quarto ‘considerando’ della direttiva ricorda che occorre prevedere un trattamento più spinto nelle aree sensibili. Dall’art. 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva discendono i seguenti obblighi per gli Stati membri:

entro il 31 dicembre 1993 essi devono avere individuato le aree sensibili, secondo i criteri stabiliti dall’allegato II.

entro il 31 dicembre 1998 devono aver provveduto affinché le acque urbane reflue che confluiscono in reti fognarie, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o di un processo analogo.

18.      L’allegato II, A della direttiva stabilisce quali sistemi idrici debbano essere individuati come aree sensibili:

i sistemi idrici la cui eutrofizzazione è stata constatata o quelli probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici;

le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che contengono o potrebbero contenere una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

aree che necessitano di un trattamento più spinto di un trattamento secondario o di un processo analogo al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio.

19.      Le parti non concordano sulla nozione di eutrofizzazione. La Commissione propende per un’interpretazione estensiva, mentre il governo francese si fonda su una nozione più restrittiva. Questa differenza interpretativa si evidenzia nelle osservazioni presentate dalle parti in due modi. Il governo francese mette in rilievo il nesso causale, a suo avviso necessario, che deve sussistere tra i diversi elementi della nozione, mentre la Commissione sostiene che la mera presenza dei menzionati quattro elementi è sufficiente per stabilire che un bacino è eutrofizzato. Le parti hanno opinioni diverse anche con riguardo all’interpretazione del terzo elemento della definizione. La Commissione tende a presumere la sussistenza di una perturbazione dell’equilibrio tra i diversi organismi presenti nell’acqua con maggior facilità rispetto al governo francese.

20.      La nozione di eutrofizzazione è determinante per stabilire l’ambito di applicazione della direttiva. Come già osservato ai precedenti paragrafi 17 e 18, gli Stati membri hanno l’obbligo di individuare come sensibili le acque di cui è stata constatata l’eutrofizzazione o quelle esposte ad eutrofizzazione nell’immediato futuro, in assenza di interventi protettivi. Inoltre gli scarichi di acque reflue urbane che defluiscono in aree sensibili devono essere trattati in modo che gran parte dei nutrienti presenti vengano filtrati. Questa depurazione ha lo scopo di rendere le acque meno sensibili all’eutrofizzazione. Un’interpretazione estensiva della nozione di eutrofizzazione comporta pertanto un aumento del numero dei sistemi idrici da individuare come sensibili.

21.      Per stabilire l’esatta interpretazione della nozione di eutrofizzazione e degli aspetti di causalità e di perturbazione dell’equilibrio della vita acquatica occorre basarsi, oltre che sulla formulazione dell’art. 2, paragrafo 11, anche sullo scopo e sull’impostazione della direttiva.

22.      Dal testo, dal sistema e dal senso della direttiva emerge che essa mira a contrastare l’eutrofizzazione delle acque di superficie mediante l’eliminazione dei nutrienti provenienti dagli scarichi di acque reflue domestiche e urbane, in modo da evitare ripercussioni negative sull’ambiente. In considerazione di questo obiettivo, la nozione di eutrofizzazione deve essere interpretata in modo da evitare che l’acqua, a causa della diminuzione di qualità, diventi inadatta o meno adatta all’uso.

23.      Inoltre, dall’ambito di applicazione della direttiva consegue che la nozione di eutrofizzazione non deve essere interpretata troppo restrittivamente. Infatti non solo devono essere individuate come sensibili le acque eutrofizzate, ma dall’allegato II, A, della direttiva emerge che devono essere indicate come tali anche le acque esposte a prossima eutrofizzazione.

24.      Dall’art. 2, paragrafo 11, della direttiva, risulta che la nozione di eutrofizzazione consiste di quattro elementi, posti in un rapporto di interdipendenza reciproca. Il primo elemento riguarda l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo. Siffatto arricchimento provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale: questo è il secondo elemento. Il terzo e il quarto elemento riguardano la situazione negativa che in ultima istanza ne deriva, ossia una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e un deterioramento della qualità delle acque interessate.

25.      Questa definizione presuppone l’esistenza di un nesso causale tra l’introduzione di nutrienti nell’ambiente acquatico e l’effetto di deterioramento della qualità dell’acqua. Dagli scarichi delle acque reflue domestiche vengono immesse nell’acqua quantità maggiori di azoto e di fosforo, che rendono l’habitat più ricco di nutrienti. Siffatto arricchimento ha un effetto negativo sulla vita acquatica. L’arricchimento dell’acqua in nutrienti favorisce una proliferazione di piante acquatiche, come alghe ed altre piante microscopiche, con la possibile conseguenza di provocare una diminuzione del tasso di ossigeno dell’acqua ed un aumento dell’attività di taluni batteri anaerobici. Inoltre, a causa della grande quantità di alghe, l’acqua può intorbidirsi, di modo che nei suoi strati più profondi penetra meno luce. Ciò impedisce la vita di alcuni pesci e di altri organismi in questi ambienti, provocando una sensibile diminuzione della ricchezza delle specie e della diversità biologica di un determinato sistema idrico.

26.      Ciò premesso, mi sembra che non occorra dimostrare specificamente la questione della causalità. Infatti, come risulta dalla descrizione della nozione di eutrofizzazione all’art. 2, paragrafo 11, della direttiva, essa viene presunta.

27.      La questione che si pone successivamente è se sussista una indesiderata perturbazione dell’equilibrio tra i diversi organismi esistenti nell’acqua qualora una sola specie evidenzi uno sviluppo eccessivo, mentre le altre restano stabili. A mio avviso questa questione va risolta in senso affermativo. In precedenza ho già constatato che la nozione di eutrofizzazione non deve essere interpretata troppo restrittivamente al fine di non vanificare l’obiettivo della direttiva. Non è pertanto importante se una sola specie mostri una proliferazione o se siano varie le specie con uno sviluppo eccessivo. Determinante è invece stabilire se la qualità dell’acqua peggiori in conseguenza di fattori esogeni. Ciò può avvenire anche se è solo una specie a proliferare.

28.      Il seguente esempio può chiarire quanto sopra. L’acqua colpita da una proliferazione di alghe che producono sostanze nocive va considerata come acqua di qualità inferiore. Le sostanze tossiche infatti possono arrivare fino all’uomo tramite la catena alimentare – ad esempio mediante ingestione di cozze in cui esse si sono accumulate. Nonostante il fatto che si sia sviluppato in eccesso un solo tipo di alga tossica, la composizione biologica dell’acqua è mutata e la sua qualità si è deteriorata. Ne consegue che sussistono le quattro componenti della nozione di eutrofizzazione e il sistema idrico in questione deve essere individuato come eutrofico.

B – Individuazione delle aree sensibili

29.      Dalla diversa interpretazione della nozione di eutrofizzazione data dalle due parti consegue che esse non concordano neppure sull’individuazione delle aree sensibili. La Commissione addebita al governo francese di avere individuato troppo poche aree sensibili.

30.      La Commissione sostiene che la Repubblica francese, in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, e dell’allegato II della direttiva, ha omesso di individuare le seguenti aree:

per la Senna-Normandia: la baia della Senna, la Senna e i suoi affluenti a valle della confluenza con l’Andelle;

per la Loira-Bretagna: la rada di Lorient, l’estuario dell’Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan e la baia di Vilaine;

per l’Artois-Piccardia: le acque del litorale e, per le acque continentali, la rete idrografica compresa tra l’Aa canalizzata/Escaut, da un lato, e la frontiera belga dall’altro, la Scarpe a valle di Arras, il canale di Lens a valle di Lens e la Somme nella sua totalità;

per il Rodano-Mediterraneo-Corsica: il fiume Vistre e lo stagno di Thau.

31.      La Commissione ritiene provato che tutti i sistemi idrici sopra menzionati sono interessati da fenomeni di eutrofizzazione o che entro breve termine le loro acque saranno eutrofizzate.

Per la Senna-Normandia: la baia della Senna

Osservazioni delle parti

32.      La Commissione sostiene che la Repubblica francese ha violato l’art. 5, n. 1, e l’allegato II della direttiva per non avere individuato come eutrofiche ai sensi della direttiva le acque della baia della Senna. Essa menziona a questo proposito l’esistenza nella baia di proliferazioni delle alghe tossiche dinophysis e phaeocystis, dovute all’immissione di nutrienti.

33.      Nel ricorso la Commissione conferma la circostanza che nella baia della Senna non è stato constatato un tasso di ossigeno troppo basso. Ciò va imputato al fatto che la baia della Senna è caratterizzata da forti correnti di marea, che impediscono al tasso dell’ossigeno dissolto, contenuto nello strato inferiore delle sue acque, di diminuire in misura considerevole. La Commissione sottolinea tuttavia che una perturbazione dell’equilibrio ed un deterioramento della qualità dell’acqua non si configurano solo quando in un bacino idrico si riscontra un basso tasso di ossigeno: nella fattispecie in esame le ripercussioni negative consistono nell’avvelenamento delle cozze a causa della proliferazione delle alghe tossiche dinophysis e nella schiuma gonfiata dai movimenti ondulatori, che viene prodotta dalle alghe phaeocystis.

34.      Il governo francese dal canto suo ritiene che l’acqua nella baia della Senna non sia eutrofica ai sensi della direttiva, pur ammettendo che in determinate aree sono state riscontrate proliferazioni delle alghe dinophysis, sebbene solo in quantità trascurabili. Che ciò produca una perturbazione dell’equilibrio tra i diversi organismi presenti nell’acqua e un deterioramento della qualità dell’acqua non sarebbe stato provato in alcun modo dalla Commissione. La baia della Senna infatti non è colpita da fenomeni come l’anossia, in conseguenza di un eccesso di alghe. Il detto governo mette in dubbio anche l’esistenza di un nesso causale tra l’arricchimento dell’acqua in nutrienti e la proliferazione delle alghe.

Valutazione

35.      Occorre innanzitutto premettere che il governo francese, nelle conclusioni depositate presso la Cancelleria della Corte, ha riconosciuto che nella baia della Senna si riscontra un arricchimento in nutrienti ed una proliferazione di alghe ed altre specie di piante. Esso contesta tuttavia l’esistenza di un nesso causale tra questi due elementi.

36.      Come emerge dal precedente paragrafo 24, la nozione di eutrofizzazione non deve essere intesa troppo restrittivamente. Quando si riscontra una perturbazione significativa della qualità dell’acqua, o se ne esiste il rischio per il futuro, a causa degli scarichi di acque reflue urbane, l’area è sensibile e deve essere individuata come tale. L’acqua che presenta una proliferazione di alghe producenti sostanze tossiche va considerata come acqua di qualità inferiore. Considerato che le autorità francesi hanno riconosciuto la presenza dell’alga dinophysis nella baia della Senna e non sono riuscite a dimostrare che si tratti solo di quantità irrilevanti, si impone la conclusione che la Repubblica francese ha omesso di identificare come area sensibile l’area della Senna.

Per la Senna-Normandia: la Senna e i suoi affluenti a valle della confluenza con l’Andelle

Osservazioni delle parti

37.      La Commissione addebita al governo francese di avere omesso di individuare come area sensibile la Senna e i suoi affluenti, a valle della confluenza con l’Andelle. Essa rinvia a questo proposito a due studi dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), in cui sono descritti i problemi esistenti in queste acque. Secondo i menzionati studi la Senna e i suoi affluenti sono colpiti da una crisi di anossia conseguente ad una proliferazione di alghe. La qualità dell’acqua si è significativamente deteriorata, con tutte le relative ripercussioni per gli organismi presenti in essa.

38.      Il governo francese ritiene che l’acqua della Senna e dei suoi affluenti, a valle della confluenza con l’Andelle, non sia eutrofica ai sensi della direttiva. Sin dagli anni Settanta l’industria ha fatto tentativi per ridurre l’inquinamento, con la conseguenza che gli scarichi di fosfati sono stati ridotti del 96%. Ciò tuttavia, secondo il governo francese, ha avuto effetti insignificanti sul tasso medio di ossigeno nell’area Poses-Honfleur, che aumenterebbe di un solo punto all’anno.

39.      Nella sua memoria di replica la Commissione fa rilevare che il trattamento degli scarichi delle acque reflue urbane non mira a ridurre solo i fosfati, ma anche i nitrati.

Valutazione

40.      Il governo francese non ha contestato la circostanza che nell’acqua della Senna e dei suoi affluenti, a valle della confluenza con l’Andelle, si riscontri una proliferazione di alghe, con la conseguenza indesiderata che gran parte di queste acque contengono un tasso di ossigeno troppo basso. Esso non contesta pertanto l’eutrofizzazione delle acque di cui trattasi, ma ribatte soltanto che l’eliminazione dei fosfati non ha avuto quasi nessun effetto sul livello di ossigeno ivi presente.

41.      La mera circostanza, tuttavia, che la riduzione dello scarico di un determinato nutriente non abbia un effetto rilevante sul tasso di ossigeno non esime il governo francese dal suo obbligo di individuare le acque eutrofizzate come aree sensibili. Sebbene possa fornire un argomento per non procedere all’eliminazione del fosforo dall’acqua nella fase di depurazione delle acque reflue – la direttiva stessa riconosce questa possibilità nell’allegato II, lett. i) – questo dato non può tuttavia essere motivo per non adempiere gli ulteriori obblighi imposti dalla direttiva. La Repubblica francese ha pertanto omesso di individuare come eutrofiche, e, di conseguenza, come aree sensibili, le acque della Senna e dei suoi affluenti, a valle della confluenza con l’Andelle.

Loira-Bretagna: la rada di Lorient, l’estuario dell’Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan e la baia di Vilaine

Osservazioni delle parti

42.      La Commissione ritiene che la rada di Lorient, l’estuario dell’Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan e la baia di Vilaine avrebbero dovuto essere individuate come aree sensibili, o come aree probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi protettivi. Essa è giunta a questa conclusione in quanto gli scarichi delle acque reflue urbane in questi bacini contribuiscono in maniera significativa alla loro eutrofizzazione.

43.      A suo giudizio le autorità nazionali hanno l’obbligo di individuare come sensibile un bacino idrico quando gli scarichi di acque reflue urbane, in combinazione con l’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, «contribuiscono in maniera significativa» all’eutrofizzazione. La Commissione lo deduce – mutatis mutandis – dalla sentenza Standley  (4) , in cui la Corte ha dichiarato che la direttiva sui nitrati  (5) si applica ai casi nei quali lo scarico di composti azotati di origine agricola contribuisca significativamente all’inquinamento.

44.      Nella rada di Lorient lo scarico di acque reflue urbane è pari a circa il 10%. Questo scarico secondo la Commissione contribuisce notevolmente all’inquinamento. Occorre pertanto prendere provvedimenti per ridurre siffatti scarichi, oltre alle misure già adottate per proteggere l’acqua dall’inquinamento di nitrati provenienti da fonti agricole.

45.      Da una relazione dell’IFREMER, intitolata «L’eutroohisation des eaux marine set saumâtres en Europe, en particulier en France»  (6) emerge che nella rada di Lorient si riscontrano fenomeni di macroalghe. Gli effetti negativi di queste alghe, a giudizio della Commissione, sono molto evidenti.

46.      Nell’estuario dell’Elorn, nella baia di Douarnenez, nella baia di Concarneau e nel golfo di Morbihan gli scarichi di acque reflue urbane ammontano, rispettivamente, al 21%, 21%, 31% e 33%. Anche questi scarichi, a giudizio della Commissione contribuiscono in maniera significativa all’inquinamento di questi bacini. Anche la baia di Vilaine è eutrofizzata. La Commissione ricorda in merito l’eccessiva proliferazione delle alghe tossiche dinophysis e l’eccesso di fitoplancton.

47.      Per il governo francese non è chiaro perché la Commissione, nel caso degli scarichi di acque reflue urbane nella baia di Saint-Brieuc, abbia accettato che questi non contribuiscono significativamente all’inquinamento, ma per la rada di Lorient sia di diverso parere, mentre siffatti scarichi in entrambe le aree evidenziano praticamente la medesima percentuale, ossia l’8,9% nella baia di Saint-Brieuc e il 9,8% nella rada di Lorient. Il governo francese ritiene che in entrambi i casi gli scarichi di acque reflue urbane non contribuiscano in maniera significativa all’inquinamento e che pertanto l’eliminazione dei nutrienti dagli scarichi non avrà alcune effetto sul livello dell’eutrofizzazione dell’area interessata.

48.      Il governo francese aggiunge che il centro di ricerche francese REPHY  (7) dal 1996 non ha più segnalato rilevanti sviluppi di fitoplancton nella rada di Lorient. Non sarebbe pertanto soddisfatto, a giudizio di questo governo, il criterio – accelerata proliferazione di alghe e di forme vegetali superiori – descritto nella definizione della nozione di eutrofizzazione.

49.      Il governo francese riconosce che nella baia di Douaernenez e in quella di Concarneau si riscontra un’eccessiva proliferazione di alghe. Entrambe le baie sono interessate da fenomeni come maree verdi e un eccesso di fitoplancton. L’inquinamento di queste baie è tuttavia causato prevalentemente dai nutrienti provenienti dalle fonti agricole, come è stato confermato da diversi studi.

50.      Per quanto riguarda il golfo di Morbihan, il governo francese osserva che studi recenti, tra l’altro dell’IFREMER, dimostrano che in esso quasi non si riscontrano fenomeni come acqua torbida o maree verdi.

51.      Secondo il governo francese anche la baia di Vilaine non deve essere individuata come area sensibile in quanto non vi confluiscono direttamente scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10 000 abitanti.

Valutazione

52.      Sostanzialmente la questione che divide il governo francese e la Commissione è imperniata sulla domanda in quali casi si configuri un contributo significativo all’inquinamento di un bacino idrico, qualora non solo gli scarichi delle acque reflue urbane possano essere considerati come cause di siffatto inquinamento, ma ad esso contribuiscano anche i nitrati provenienti da fonti agricole.

53.      La normativa comunitaria offre due strumenti per contrastare il problema specifico dell’inquinamento prodotto da fosfati e nitrati e la conseguente eutrofizzazione. Il primo strumento consiste nella direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e il secondo è la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Entrambe hanno lo scopo di contrastare l’eutrofizzazione delle acque, sia mediante l’eliminazione dei nutrienti dalle acque reflue urbane, sia mediante la riduzione dei nitrati provenienti da fonti agricole.

54.      Orbene, se è stato constatato che determinate acque sono eutrofiche o possono diventarlo nell’immediato futuro e che ciò è causato sia dai nitrati provenienti dalle fonti agricole, sia dagli scarichi delle acque reflue urbane, non mi sembra rilevante il rapporto percentuale reciproco esistente tra i due fattori. Essi contribuiscono insieme, cumulativamente, all’eutrofizzazione delle acque. Le direttive 91/271 e 91/676 sono complementari tra loro. Ciò significa che da entrambe discendono obblighi che non si escludono a vicenda. Quando gli scarichi di acque reflue urbane, in aggiunta ai nitrati provenienti da fonti agricole, provocano l’eutrofizzazione di un sistema idrico, le autorità nazionali devono anche individuare siffatto sistema idrico come area sensibile ai fini dell’eutrofizzazione, in forza della direttiva 91/271.

55.      Da quanto sopra consegue che, in primo luogo, va individuata come area sensibile la rada di Lorient, che, come risulta dallo studio presentato dalla Commissione, è interessata da proliferazioni di macroalghe. Il governo francese non ha dimostrato il contrario, ma ha solo negato l’esistenza di un eccesso di fitoplancton. In siffatte circostanze si deve constatare che il governo francese non ha adeguatamente contrastato l’eutrofizzazione della rada di Lorient.

56.      In secondo luogo occorre constatare che il governo francese nelle sue conclusioni ha riconosciuto che nella baia di Douarnenez e in quella di Concarneau si riscontra una proliferazione eccessiva di alghe. Esso non ha nemmeno negato l’esistenza di eutrofizzazione nella baia di Vilaine. Anche queste aree avrebbero dovuto pertanto essere identificate come sensibili.

57.      Per quanto riguarda l’estuario dell’Elorn e il golfo di Morbihan le parti hanno presentato informazioni insufficienti per potersi pronunciare sullo status delle aree stesse. La censura della Commissione è pertanto infondata.

Artois-Piccardia: le acque litoranee e continentali

Osservazioni delle parti

58.      La Commissione addebita al governo francese di non avere identificato come aree sensibili le acque litoranee e continentali  (8) in Artois-Piccardia.

59.      Dallo studio dell’IFREMER, citato al paragrafo 45, emergerebbe, a giudizio della Commissione, che la baia della Somme, Boulogne-sur-mer e Dunkerque è arricchita in nutrienti, motivo per cui queste acque litoranee in Artois-Piccardia vengono infestate praticamente ogni anno dalle alghe phaeocystis. Nel suo ricorso la Commissione sottolinea che la proliferazione di questa alga già di per sé perturba l’equilibrio tra gli organismi marini. Nella baia della Somme la crescita dell’alga ha anche provocato mancanza di ossigeno in taluni strati dell’acqua.

60.      Il governo francese ritiene che l’esistenza di un ciclo stagionale di nutrienti e lo sviluppo di un ciclo di fitoplancton non bastino a far presumere la sussistenza di un nesso causale. Esso rinvia ancora ad un altro studio – non prodotto in giudizio – dell’IFREMER da cui emergerebbe che nella baia della Somme non si riscontra mortalità di molluschi o di pesci. Tale governo osserva inoltre che la mera rapida proliferazione dell’alga phaeocystis non determina una perturbazione indesiderata dell’equilibrio tra i diversi organismi presenti nell’acqua. Inoltre quest’alga non produce sostanze tossiche.

61.      Nella sua replica la Commissione rinvia al summenzionato studio dell’IFREMER  (9) , che stabilisce un nesso causale tra il ciclo dei nutrienti e quello del fitoplancton.

62.      Nella memoria di controreplica il governo francese ha presentato un altro studio dell’IFREMER  (10) , da cui risulterebbe che, rispetto alla baia della Somme, nelle acque marine di Boulogne-sur-mer e di Dunkerque sarebbero presenti meno alghe.

63.      Con riguardo alle acque continentali in Artois-Piccardia, pur ammettendo l’esistenza di una proliferazione eccessiva di forme vegetali, il governo francese esclude tuttavia che siffatti fenomeni provochino una perturbazione dell’equilibrio tra i diversi organismi presenti nell’acqua. Infatti non è stato danneggiato il patrimonio ittico né sono state segnalate alghe tossiche.

Valutazione

64.      Si impone la constatazione che il governo francese ha riconosciuto che le acque litoranee e continentali nell’Artois-Piccardia sono colpite da una proliferazione eccessiva di alghe e che in esse sono presenti grandi quantità di nutrienti. Dai documenti presentati emerge inoltre che la diminuzione di qualità dell’acqua in questo caso consiste in un degrado del suo colore, del suo aspetto e del suo odore, nonché nella presenza di uno strato di schiuma sulla superficie.

65.      Il governo francese contesta peraltro il rapporto di causalità tra i diversi fenomeni. Come ho già constatato al precedente paragrafo 25, tuttavia, se si riscontrano tutte e quattro le componenti della nozione di eutrofizzazione, la causalità tra le medesime viene presunta. Uno Stato membro, in questo caso, deve poter dimostrare che non esiste un nesso causale tra questi elementi. Dato che il governo francese non ha ulteriormente specificato perché ritiene che manchi un nesso causale, considero fondata la censura della Commissione.

66.      Ne consegue che il governo francese avrebbe dovuto identificare come aree sensibili all’eutrofizzazione le acque litoranee e continentali dell’Artois-Piccardia

Rodano-Mediterraneo-Corsica: il fiume Vistre e lo stagno di Thau

Osservazioni delle parti

67.      Infine la Commissione addebita al governo francese di avere omesso di identificare come aree sensibili il fiume Vistre e lo stagno di Thau nell’area Rodano-Mediterraneo-Corsica.

68.      Con riguardo al fiume Vistre e allo stagno di Thau, la discussione è imperniata non tanto sulla questione se queste acque siano eutrofizzate, bensì su quella di sapere se sarebbe efficace un trattamento più rigoroso di un trattamento secondario. Il governo francese riconosce che gli scarichi nel fiume Vistre devono essere assoggettati ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario. Esso non ritiene invece necessario sottoporre gli scarichi nello stagno di Thau ad un trattamento più rigoroso, in quanto l’eutrofizzazione è diminuita rispetto agli anni Settanta.

Valutazione

69.      Qualunque sia il valore degli argomenti del governo francese secondo cui un trattamento più rigoroso non sarebbe necessario, mi sembra più importante – e determinante – la circostanza che la direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di individuare come aree sensibili all’eutrofizzazione le acque eutrofizzate e le acque prossime a diventarlo. Una discussione sulla necessità e sull’efficacia di un determinato trattamento dell’acqua è fuori posto in questa sede.

70.      Con riguardo al fiume Vistre, il governo francese ne ha riconosciuto l’eutrofizzazione, e, a norma della direttiva, deve pertanto individuarlo come area sensibile.

71.      Anche lo stagno di Thau deve essere individuato come area sensibile. Dai documenti presentati da entrambe le parti emerge che lo stagno di Thau è risultato sensibile all’eutrofizzazione già dagli anni Settanta. L’argomento del governo francese, secondo cui il trattamento secondario degli scarichi sarebbe sufficiente a migliorare lo stato di eutrofizzazione dello stagno di Thau, non è attendibile. La direttiva prevede una tutela più rigorosa dei bacini eutrofizzati o esposti a prossima eutrofizzazione. Pertanto il governo francese avrebbe dovuto individuare come area sensibile all’eutrofizzazione anche lo stagno di Thau..

72.      In base alle considerazioni che precedono si impone la conclusione che la Repubblica francese, avendo omesso di identificare, ai sensi dell’art. 5, paragrafi 1 e 2, e dell’allegato II della direttiva, talune aree soggette all’eutrofizzazione nei bacini della Senna-Normandia, Loira-Bretagna con l’eccezione dell’estuario dell’Elorn e del golfo di Morbihan, Artois-Piccardia e Rodano-Mediterraneo-Corsica, non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva.

VI – Seconda censura: trattamento più rigoroso degli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree sensibili

Osservazioni delle parti

73.      Con la seconda censura la Commissione addebita al governo francese di non avere assoggettato a trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000. Le autorità francesi avevano ammesso che per 130 agglomerati gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, alla scadenza del 31 dicembre 1998, non soddisfacevano i requisiti imposti dalla direttiva.

74.      Successivamente la Commissione, nel parere motivato, ha concesso al governo francese un termine sino al 10 giugno 2001 per ovviare all’inadempimento constatato. Anche se, nella risposta al parere motivato, del 19 settembre 2001, le autorità francesi precisano che gli scarichi di taluni dei 130 agglomerati sono attualmente assoggettati di fatto ad un siffatto trattamento più rigoroso, in realtà secondo la Commissione si sono potuti cancellare dall’elenco dei 130 agglomerati solo quelli di Vichy, Aix-en-Provence e Mâcon.

75.      In risposta all’accusa della Commissione che solo tre agglomerati attualmente sono stati effettivamente sottoposti ad un trattamento più rigoroso, le autorità francesi hanno presentato i nomi di 7 agglomerati che erano operativi già prima della scadenza dell’11 giugno 2001. Esse hanno poi presentato i nomi di altri 22 agglomerati che soddisfacevano i requisiti posti dalla direttiva a far data dal giugno 2001. Secondo questo governo solo 98 agglomerati non sarebbero stati conformi alla medesima.

Valutazione

76.      Sulla seconda censura, con cui si rimprovera al governo francese di avere omesso di assoggettare ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane di agglomerati con più di 10 000 a. e. nelle aree sensibili, in violazione quindi dell’art. 5, n. 2, della direttiva, posso essere breve.

77.      Le parti concordano sul fatto che, in riferimento a 130 agglomerati, il governo francese non ha ottemperato agli obblighi per esso derivanti dall’art. 5, n. 2, della direttiva, in quanto gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, alla scadenza del 31 dicembre 1998, non erano conformi ai requisiti da essa imposti.

78.      Dalle osservazioni delle parti emerge inoltre che gli impianti di depurazione di 10 sui 130 agglomerati sono divenuti operativi prima del 10 giugno 2001.

79.      Ne consegue che il governo francese per 120 agglomerati è rimasto inadempiente dopo il giugno 2001. La censura della Commissione è a mio avviso fondata nei limiti in cui gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di 120 agglomerati al 10 giugno 2001 non soddisfacevano i requisiti imposti dalla direttiva.

VII – Conclusione

80.      In base a quanto precede propongo alla Corte:

1)
di dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di identificare talune aree soggette all’eutrofizzazione nei bacini Senna-Normandia, Loira-Bretagna, con l’eccezione dell’estuario dell’Elorn e dell golfo di Morbihan, Artois-Piccardia e Rodano-Mediterraneo-Corsica, ed avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso taluni scarichi di acque reflue urbane di agglomerati con numero di abitanti superiore a 10 000 in aree sensibili, o che avrebbero dovuto essere identificate come sensibili, non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, e dell’allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

2)
di condannare la Repubblica francese alle spese.


1
Lingua originale: l'olandese.


2
Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).


3
GU L 194, pag. 26.


4
Sentenza 29 aprile 1999, causa C-293/97, Standley e a. (Racc. pag. I-2603).


5
Si tratta della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1-8).


6
L'eutrofizzazione delle acque marine e salmastre in Europa, e segnatamente in Francia.


7
Il Réseau de surveillance du phytoplanction et des phycotoxines (REPHY) è stato istituito nel 1984 dall'IFREMER, a seguito degli innumerevoli casi di fenomeni di avvelenamento susseguenti al consumo di molluschi in Bretagna.


8
Le acque continentali nell’Artois-Piccardia riguardano la rete idrografica tra la Aa canalizzata/Escaut, da un lato, e la frontiera belga, dall’altro, la Scarpe a valle di Arras, il canale di Lens a valle di Lens e la Somme nella sua totalità.


9
Citata nella nota 6 (pagg. 7-8).


10
Suivi régional des nutriments sur le littoral nord – Pas de Calais/Picardie (pagg. 7-8).