CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 22 gennaio 2004(1)



Causa C-173/02



Regno di Spagna
contro
Commissione delle Comunità europee


«»






1.        Nella causa in oggetto la Spagna impugna la decisione della Commissione 2002/411/CE  (2) , in cui l’aiuto concesso dallo Stato spagnolo ai produttori di latte delle Asturie è dichiarato incompatibile con il mercato comune.

2.        L’aiuto in questione consisteva in un tasso di interesse agevolato sui prestiti concessi ai produttori di latte per consentir loro di acquistare quote latte supplementari. La Commissione ha ritenuto tale aiuto incompatibile con il mercato comune in quanto violava la relativa normativa comunitaria sull’organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari. Ad avviso della Commissione, esso non era espressamente previsto nel regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari  (3) Inoltre, esso era contrario agli obiettivi perseguiti da tale normativa.

3.        La causa solleva perciò la questione se ed in quali circostanze uno Stato membro possa adottare misure volte alla riassegnazione delle quote latte diverse da quelle espressamente previste dal diritto comunitario.

4.        Ai sensi dell’art. 36 CE, le disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato (artt. 87 CE, 88 CE e 89 CE) sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio nella normativa di elaborazione e di attuazione della politica agricola comune.

5.        L’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari è stata istituita dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1255/1999  (4) , il cui art. 37 rende le disposizioni sugli aiuti di Stato applicabili a siffatti prodotti, «fatte salve le disposizioni contrarie» di tale regolamento.

6.        Il regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari è attualmente disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92 (in prosieguo: «il Regolamento»)  (5) . Il primo ‘considerando’ delinea l’ambito temporale di tale regime e spiega che il suo scopo è quello di «ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero‑caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali».

7.        Il sedicesimo ‘considerando’ rileva che «per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, occorre estendere talune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione e a prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi».

8.        L’art. 5 del Regolamento recita:

«All’interno dei quantitativi di cui all’articolo 3 lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione».

9.        L’art. 8 del Regolamento dispone, in quanto viene in rilievo:

«Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;

stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

(…)».

10.      La Commissione ha emanato una serie di orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: gli «orientamenti»), cui essa intende attenersi nel valutare tali aiuti.

11.      Al punto 3.2 degli orientamenti, la Commissione rileva che a suo avviso:

«Benché gli articoli 87, 88 e 89 [CE] siano pienamente applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti di cui trattasi (…). In altre parole, il ricorso di uno Stato membro alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo all’organizzazione di quel settore di mercato. In nessun caso la Commissione può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un’organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest’ultima».

12.      Al punto 3.5 degli orientamenti, la Commissione afferma che:

«Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato».

13.      Al punto 4.1.1.6 degli orientamenti, la Commissione afferma che «[n]on verranno concessi aiuti all’acquisto di diritti di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche dell’organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del Trattato».

Fatti e decisione impugnata

14.      Durante la campagna lattiera 1998/1999 le autorità della regione spagnola delle Asturie concedevano un aiuto per l’acquisto di quote latte (in prosieguo: l'«aiuto» o l'«aiuto de quo»). I beneficiari dell’aiuto erano i produttori di latte vaccino considerati prioritari ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale. L’aiuto consisteva in un tasso di interesse agevolato sui prestiti concessi per l’acquisto di quote latte da altri produttori.

15.      In seguito a una denuncia, la Commissione veniva a conoscenza dell’aiuto nel corso dell’esecuzione dello stesso. Il 31 dicembre 1998, la Spagna sospendeva la concessione dell’aiuto mentre la Commissione conduceva un’inchiesta. Il 12 marzo 2002 la Commissione adottava una decisione (in prosieguo: la « decisione impugnata»)  (6) in cui dichiarava l’aiuto incompatibile con il mercato comune.

16.      Secondo la decisione impugnata, l’aiuto rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE  (7) , le eccezioni previste dall’art. 87, n. 2, erano manifestamente inapplicabili  (8) e l’aiuto non poteva rientrare fra le deroghe di cui all’art. 87, n. 3, in quanto non era conforme alla normativa sull’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari  (9) .

17.      L’organizzazione comune di mercato forma un quadro completo ed esaustivo che esclude qualsiasi possibilità per gli Stati membri di prendere misure tali da costituire infrazioni o deroghe al medesimo  (10) . Gli artt. 5 e 8 del Regolamento forniscono agli Stati membri strumenti precisi e sufficienti per promuovere la ristrutturazione e una maggiore efficacia delle strutture produttive  (11) . Nessuna di tali disposizioni può interpretarsi nel senso di autorizzare l’aiuto.

18.      I quantitativi di riferimento trasferiti per effetto dell’aiuto non provenivano dalla riserva nazionale, come richiede l’art. 5, né erano state liberate grazie alla riduzione lineare dei quantitativi di riferimento individuali o corrispondevano ai quantitativi di riferimento di produttori che non avevano commercializzato latte o altri prodotti lattiero‑caseari durante un periodo di 12 mesi  (12) .

19.      In quanto all’art. 8, i quantitativi di riferimento trasferiti in conseguenza dell’aiuto non erano stati ottenuti dallo Stato previo pagamento di un’indennità, ai sensi del primo trattino di tale articolo, né erano state trasferiti ai loro cessionari dall’autorità competente o da un altro organismo da essa designato, come richiesto dal secondo trattino. Inoltre, l’importo corrisposto dai cessionari non equivaleva a quello corrisposto ai cedenti  (13) .

20.      Pertanto l’aiuto non era conforme alle disposizioni che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari e, alla luce del punto 4.1.1.6 degli orientamenti  (14) , non poteva in alcun caso essere approvato dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE  (15) .

21.      Ad avviso della Commissione, era irrilevante che l’aiuto fosse coerente con gli obiettivi delle relative disposizioni comunitarie. Una volta che la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, spetta ad essa, nell'ambito della politica agricola comune, cercare le soluzioni di problemi che possono sorgere in tale settore. Pertanto gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune della Comunità  (16) .

22.      In ogni caso, la Commissione ha concluso che l’aiuto era atto a produrre un rincaro del prezzo delle quote latte e recare così pregiudizio al buon funzionamento dell’organizzazione comune di mercato. Il venditore delle quote avrebbe potuto infatti aumentarne il prezzo onde tener conto delle risorse supplementari che l’aiuto metteva a disposizione dell’acquirente  (17) .

Procedimento e domande delle parti

23.      La Spagna chiede l’annullamento della decisione impugnata. La Commissione chiede alla Corte di dichiarare tale azione infondata. In assenza di richiesta delle parti, si soprassedeva alla fase orale.

24.      Il governo spagnolo adduce tre argomenti per dimostrare l’erroneità della conclusione formulata dalla Commissione nella decisione impugnata, secondo cui l’aiuto de quo è incompatibile con il mercato comune.

25.      Innanzitutto, le disposizioni comunitarie che disciplinano l’organizzazione comune di mercato prevarrebbero su quelle relative agli aiuti di Stato. La compatibilità dell’aiuto de quo con il mercato comune dipenderebbe pertanto dalla sua conformità al Regolamento.

26.      In secondo luogo, nel valutare la conformità dell’aiuto al Regolamento, non sarebbe necessario dimostrare che esso sia espressamente autorizzato da quest’ultimo. Sarebbe sufficiente dimostrare che l’aiuto sia conforme agli obiettivi perseguiti dal Regolamento e che non violi alcun altra norma o principio di diritto comunitario. E così sarebbe, infatti nella fattispecie.

27.      In terzo luogo, contrariamente alla posizione assunta nella decisione impugnata, l’aiuto de quo non recherebbe con sé alcuna conseguenza tale da compromettere gli obiettivi del Regolamento e minacciare così di pregiudicare il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari.

28.      Per quanto riguarda il primo argomento addotto dalla Spagna, la Commissione conviene che il procedimento in esame verte sulla questione se l’aiuto sia o meno consentito dalle norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. Pertanto, non essendovi alcun bisogno di esaminare ulteriormente questo punto, propongo di dedicare il resto delle presenti conclusioni all’esame degli altri due argomenti addotti dal governo spagnolo.

Se l’aiuto de quo debba essere espressamente autorizzato dal Regolamento

29.      La Spagna deduce che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri possono adottare misure unilaterali non espressamente previste dalla normativa comunitaria che disciplina l’organizzazione comune di un mercato agricolo, purché tali misure siano conformi agli obiettivi della Comunità e non violino altrimenti una norma o un principio di diritto comunitario. La conclusione della Commissione, secondo cui l’aiuto de quo sarebbe incompatibile con il Regolamento solo perché non espressamente previsto da quest’ultimo, sarebbe dunque erronea.

30.      Così, nella sentenza nella causa Pigs and Bacon  (18) , la Corte statuiva che «quando (…) la Comunità ha emanato una normativa che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia»  (19) . La Corte non si spinge al punto di asserire che gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura unilaterale.

31.      Pronunciandosi nelle cause Italia/Commissione  (20) , Commissione/Francia  (21) e procedimento penale a carico di Zoni  (22) , la Corte sembra porre un divieto di più ampia portata. In ciascuna delle rispettive sentenze, infatti, essa statuisce che, una volta che la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune della Comunità. In tal caso, spetta alla Comunità e non agli Stati membri cercare una soluzione ai problemi  (23) .

32.      Il governo spagnolo, tuttavia, spiega l’esito di quelle tre cause sulla base di considerazioni più specifiche. Nella causa Italia/Commissione, la Corte avrebbe statuito che la misura nazionale violava il diritto comunitario in quanto atta a pregiudicare gli obiettivi dell’organizzazione comune di mercato. Nelle altre due cause, le misure nazionali in questione avrebbero ostacolato la libera circolazione delle merci e avrebbero pertanto violato un’altra norma o principio di diritto comunitario.

33.      Nella sua replica, il governo spagnolo cerca di trarre ulteriore sostegno alla propria tesi dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Mulligan dopo la proposizione del presente ricorso da parte della Spagna  (24) . In tale causa, la High Court (Irlanda) (Corte d’appello irlandese) aveva posto alla Corte questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità con il diritto comunitario di un provvedimento di riduzione (c.d. «clawback»), mediante il quale, in caso di vendita di un'azienda lattiera cui corrispondesse un quantitativo di riferimento, una parte di quest'ultimo pari al 20% non sarebbe stata trasferita con l’azienda stessa, ma sarebbe stata aggiunta alla riserva nazionale irlandese. La questione rilevante ai fini del procedimento in esame riguardava la compatibilità di una siffatta misura con il Regolamento. Secondo l’interpretazione di tale sentenza data dal governo spagnolo, la Corte avrebbe statuito che detta misura non era espressamente autorizzata dal Regolamento, ma era nondimeno compatibile con i suoi obiettivi e poteva pertanto essere mantenuta in vigore.

34.      La Spagna sostiene che l’aiuto di cui si tratta nella presente causa avrebbe manifestamente anticipato gli obiettivi perseguiti dagli artt. 5 e 8 del Regolamento. Esso sarebbe infatti stato rivolto a ristrutturare la produzione lattiera, un obiettivo espressamente riconosciuto nel sedicesimo ‘considerando’ del Regolamento. Esso avrebbe perseguito tale obiettivo in base a criteri oggettivi e non avrebbe violato alcuna altra norma o principio di diritto comunitario. Pertanto non vi sarebbe stato alcun motivo per impugnarlo.

35.      Ad avviso della Spagna, non avrebbe senso vietare una misura come l’aiuto de quo. Il Regolamento consentirebbe agli Stati membri di assegnare gratuitamente quote ai produttori. Ai sensi del secondo trattino dell’art. 8, essi potrebbero altresì assegnare quote ai produttori ad un prezzo non sovvenzionato. L’aiuto de quo consisterebbe in un meccanismo intermedio fra queste due opzioni. Esso sarebbe stato adottato dalle autorità regionali delle Asturie in quanto esse non avrebbero potuto permettersi di acquistare quote da assegnare gratuitamente, ma si sarebbero rese conto che i produttori considerati prioritari non avrebbero potuto permettersi trasferimenti non sovvenzionati. La soluzione cui tali autorità erano pervenute avrebbe conseguito l’obiettivo comunitario della ristrutturazione senza che un onere insostenibile gravasse sulle finanze pubbliche. Inoltre, tale soluzione si sarebbe meglio conformata al punto 3.5 degli orientamenti di quanto farebbero le opzioni previste dal Regolamento, poiché essa avrebbe sia incluso una componente di incentivo per i produttori sia richiesto una qualche contropartita da parte di questi ultimi.

36.      Gli argomenti dedotti dal governo spagnolo non mi convincono.

37.      In generale, a me sembra che, una volta che la Comunità abbia emanato norme in un determinato settore facente parte dell'organizzazione comune di un mercato agricolo, agli Stati membri non sia consentito adottare misure unilaterali a integrazione di tali norme senza previa autorizzazione. Il divieto di iniziative unilaterali si estende persino alle misure dirette a promuovere gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.

38.      Vero è che, in conseguenza di ciò, in determinate circostanze uno Stato membro dovrà adottare una particolare soluzione preferita dalla Comunità nonostante esista un altro mezzo, che esso ritiene più adatto alla propria situazione, per conseguire i medesimi scopi.

39.      Tuttavia, se così non fosse, gli Stati membri potrebbero integrare l’organizzazione comune dei mercati in un determinato settore con una serie di iniziative unilaterali fondate sul proprio apprezzamento degli obiettivi comunitari in gioco. Siffatti obiettivi sono aperti a diverse interpretazioni. Inoltre, nel contesto della politica agricola comune si rende spesso necessario contemperare più obiettivi incompatibili. Come osservato giustamente dalla Commissione, vi sarebbe dunque una notevole probabilità che le misure nazionali compromettano l’uniforme applicazione del diritto comunitario.

40.      Un approccio del genere è a mio avviso del tutto compatibile con la sentenza della Corte nella causa Mulligan. Mi sembra evidente che, secondo la Corte, l’art. 7, n. 1, del Regolamento autorizzava espressamente un provvedimento di riduzione (clawback) come quello in questione in quella causa  (25) . La Corte procedeva quindi a confermare che «una tale interpretazione» non era contraria all'obiettivo specifico perseguito dal legislatore comunitario  (26) . Il governo spagnolo è dunque in errore quando sostiene che la Corte ha confermato la validità di una misura nazionale non espressamente prevista dalle norme comunitarie.

41.      Naturalmente il diritto comunitario che disciplina l’organizzazione comune di un mercato agricolo accorderà sovente agli Stati membri un considerevole margine di discrezionalità. Ad essi può infatti attribuirsi un potere di agire estremamente ampio. Si può consentir loro di scegliere all’interno di una gamma di opzioni particolari. Essi possono inoltre essere obbligati o autorizzati ad emanare le disposizioni di attuazione relative all’applicazione di un determinato regime. Senza un'autorizzazione, tuttavia, essi non possono adottare di propria iniziativa misure per integrare la normativa comunitaria applicabile.

42.      Nella sua replica, il governo spagnolo rileva come l’art. 8 del Regolamento consente agli Stati membri di applicare «una o più delle seguenti misure, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti». Esso ritiene che in tal modo l’art. 8 conferisca espressamente agli Stati membri un potere discrezionale di integrare le opzioni menzionate nell’articolo.

43.      Non condivido tale opinione. Al contrario, l’art. 8 avvalora l’interpretazione da me sostenuta.

44.      Il riferimento ad «una o più delle seguenti misure» consente agli Stati membri di adottare una delle misure menzionate o tutte, singolarmente o in combinazione fra loro. Esso non li autorizza a escogitare nuovi tipi di misure. Analogamente, le «modalità» che gli Stati membri possono definire devono servire a dare attuazione ad una o più delle misure elencate.

45.      Ritengo pertanto che il secondo argomento del governo spagnolo non possa essere accolto, e che debba essere respinto il ricorso da esso proposto. Un aiuto come quello de quo non è autorizzato dal Regolamento e dunque non può essere consentito ai sensi delle norme comunitarie che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari. Già sulla base di questo solo presupposto, la Commissione era nel giusto allorché dichiarava l’aiuto de quo incompatibile con il mercato comune.

Se l’aiuto de quo comprometta l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari

46.      Nella decisione impugnata la Commissione dichiarava altresì che l’aiuto de quo agiva in modo tale da compromettere l’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari. Tale conclusione costituisce un fondamento autonomo della decisione impugnata, con il quale il governo spagnolo dovrebbe fare i conti anche se il suo precedente argomento dovesse essere accolto.

47.      La decisione impugnata individua espressamente il rischio che l’aiuto provochi un rincaro del prezzo delle quote latte. Come osservato dalla Commissione, ciò comprometterebbe uno degli obiettivi fondamentali del Regolamento, che è quello di impedire che le quote vengano utilizzate «non per produrre o commercializzare del latte, ma per ricavarne vantaggi meramente finanziari approfittando del valore di mercato di tali quantitativi di riferimento»  (27) .

48.      In risposta a ciò, il governo spagnolo osserva che l’aiuto de quo era calcolato in modo tale da consentire l’acquisto di quote da parte di produttori considerati prioritari, che altrimenti non avrebbero potuto permetterselo. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, l’aiuto non avrebbe consentito ai venditori di incrementare il prezzo delle quote in misura corrispondente all’importo del sussidio poiché, ove ciò fosse accaduto, i produttori considerati prioritari non sarebbero più stati in condizione di pagare il prezzo.

49.      Tale argomento non mi convince.

50.      Come osservato dalla Commissione ed affermato nella decisione impugnata, appare probabile che un incremento del potere di acquisto degli acquirenti, e quindi del livello complessivo della domanda di quote latte, si risolva quantomeno in una certa spinta al rialzo del prezzo di tali quote.

51.      La replica del governo spagnolo contiene due ulteriori deduzioni rivolte a dimostrare che l’aiuto de quo non avrebbe potuto fare aumentare il prezzo delle quote latte.

52.      In primo luogo, la Spagna fa riferimento a diverse disposizioni del regio decreto 10 luglio 1998, n. 1486, concernente la modernizzazione ed il miglioramento della competitività nel settore lattiero  (28) . Tali disposizioni pongono condizioni al trasferimento di quote latte in Spagna, al fine di impedire che le quote divengano beni commerciali e che il loro prezzo aumenti. La Spagna sostiene che, se valutato nel contesto di tali disposizioni, l’aiuto de quo non sarebbe stato atto a produrre le conseguenze negative attribuitegli nella decisione impugnata.

53.      In secondo luogo, la Spagna sostiene che le autorità regionali in realtà avrebbero concesso l’aiuto solo nel caso di operazioni per un valore non eccedente un prezzo massimo di acquisto, fissato al livello dell’indennità approvata dallo Stato spagnolo ai sensi del secondo trattino dell’art. 8.

54.      La Commissione contesta la ricevibilità di tali ulteriori deduzioni del governo spagnolo, in quanto esse sarebbero state presentate in una fase troppo avanzata del procedimento. Il governo spagnolo non aveva fatto riferimento ad esse nel corso dell’indagine che la Commissione aveva condotto prima di adottare la decisione impugnata. Esse compaiono adesso per la prima volta nella replica.

55.      A mio parere, non sarebbe opportuno ammettere le deduzioni del governo spagnolo relative al regio decreto 1486/1998 ed alla spiegazione dettagliata circa un prezzo massimo come condizione dell’aiuto de quo.

56.      E’ dubbio se si possa ammettere che uno Stato membro impugni una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato per il fatto che la Commissione abbia trascurato di considerare un aspetto dell’aiuto che lo stesso Stato membro ha omesso di rendere noto.

57.      In ogni caso, l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. L’argomento della Commissione relativo all’effetto della misura in contestazione sul prezzo delle quote è esposto nella stessa decisione impugnata ed era dunque noto alla Spagna prima del presente procedimento. L'art. 42, n. 1, del regolamento di procedura prevede inoltre che una parte possa sì proporre nuovi mezzi di prova nella replica, ma debba motivare il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti. Il governo spagnolo non fornisce alcuna motivazione al riguardo.

58.      Inoltre, a mio avviso la seconda deduzione del governo spagnolo dovrebbe essere esclusa in quanto non sufficientemente circostanziata. Il governo spagnolo non ha fatto alcun tentativo per indicare quali regole generali dello Stato a suo parere limiterebbero l’applicazione dell’aiuto de quo alle operazioni il cui valore non superi un prezzo massimo. Di conseguenza, risulta impossibile per la Commissione replicare in modo adeguato all'affermazione del governo spagnolo o per la Corte pervenire ad una propria valutazione in ordine alla stessa.

59.      Le parti fanno ulteriori deduzioni sulla questione se l’aiuto de quo sia atto a influenzare il prezzo del latte e dei prodotti lattiero‑caseari. Tuttavia, la decisione di cui trattasi non contiene espressamente tale affermazione, che a mio parere non può essere rilevante ai fini della valutazione della validità della misura.

60.      Ritengo pertanto che il governo spagnolo non sia riuscito a dimostrare l’erroneità della conclusione della Commissione secondo cui l’aiuto de quo compromette un obiettivo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari. Di conseguenza, la decisione impugnata non può essere considerata invalida anche nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto da me sostenuto nelle considerazioni di cui supra  (29) aiuti come quello de quo non fossero illegittimi per il fatto di non essere autorizzati dal Regolamento.

Conclusione

61.      Alla luce di quanto precede, ritengo pertanto che la Corte dovrebbe:

1)
dichiarare il ricorso infondato;

2)
condannare la Spagna alle spese.


1
Lingua originale: l'inglese.


2
Decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/411/CE, concernente l’aiuto di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione a favore dei produttori di latte vaccino considerati prioritari (GU L 144 del 1° giugno 2002, pag. 49).


3
GU L 405 del 31 dicembre 1992, pag. 1.


4
Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 160 del 26 giugno 1999, pag. 48).


5
Cit. alla nota 3.


6
Cit. alla nota 2.


7
Punti 19‑25 del preambolo della decisione.


8
Punto 27.


9
Punti 29‑48.


10
Punto 38 del preambolo, in cui si cita la sentenza 26 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon (Racc. pag. 2161).


11
Punto 37.


12
Punto 36.


13
Punto 37.


14
Cit. al punto 47.


15
Punti 40‑41.


16
Punto 45, in cui si cita la sentenza 6 novembre 1990, causa C‑86/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3891).


17
Punti 43 e 46.


18
Cit. alla nota 10.


19
V. punto 14 della sentenza.


20
Cit. alla nota 16.


21
Sentenza 23 febbraio 1988, causa 216/84 (Racc. pag. 793).


22
Sentenza 14 luglio 1988, causa 90/86 (Racc. pag. 4285).


23
Sentenze nelle cause Italia/Commissione, cit. alla nota 20, punto 19; Commissione/Francia, cit. alla nota 21, punto 18; procedimento penale a carico di Zoni, cit. alla nota 22, punto 26.


24
Sentenza 20 giugno 2002, causa C‑313/99 (Racc. pag. I‑5719).


25
V. punto 29 della sentenza. Tale era inoltre la conclusione dell’avvocato generale Geelhoed, al paragrafo 71 delle sue conclusioni.


26
Al punto 30 della sentenza.


27
Sentenza nella causa Mulligan, cit. alla nota 24, paragrafo 30.


28
Real Decreto 1486/1998 del 10.7.1998 sobre modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo (BOE 165 dell’11 luglio 1998, pag. 2328) (Regio decreto del 10 luglio 1998, n. 1486, concernente la modernizzazione ed il miglioramento della competitività del settore lattiero).


29
Ai paragrafi 36‑45.