Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 22maggio2003. - Hilde Schönheit contro Stadt Frankfurt am Main (C-4/02) e Silvia Becker contro Land Hessen (C-5/02). - Domande di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. - Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Parità di retribuzione - Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) e dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE, nonché della direttiva 86/378/CEE, o della direttiva 79/7/CEE - Nozione di retribuzione - Regime pensionistico dei funzionari pubblici - Calcolo della pensione di vecchiaia dei funzionari pubblici ad orario ridotto - Esistenza di una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno - Esistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso - Presupposti per una giustificazione eventuale per motivi obiettivi, estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso - Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE (divenuto Protocollo sull'art. 141 CE) - Efficacia nel tempo. - Cause riunite C-4/02 e C-5/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-12575
I - Introduzione
1. In queste cause il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) ha sottoposto alla Corte undici questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità del regime previdenziale tedesco per i pubblici funzionari, e segnatamente dell'abbattimento dell'aliquota di pensione in esso previsto per i funzionari che svolgono attività a tempo parziale, con il principio della parità di trattamento di uomini e donne sul mercato del lavoro, sancito dall'art. 141 CE e dal diritto comunitario derivato.
II - Ambito giuridico
A - Il diritto comunitario
2. L'art. 119, primo e secondo comma, del Trattato così recita:
«Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
3. Attualmente l'art. 119, primo e secondo comma, del Trattato è stato sostituito, a seguito del Trattato di Amsterdam, dall'art. 141, nn. 1 e 2, primo comma, CE. L'art. 141, nn. 1 e 2, CE, stabilisce quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
(...)».
4. Il Protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuto il Protocollo sull'art. 141 CE; in prosieguo: il «protocollo Barber») così recita:
«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile».
Direttiva 79/7
5. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (in prosieguo: la «direttiva 79/7»), la direttiva si applica ai regimi giuridici che assicurano una protezione contro, inter alia, la vecchiaia.
6. L'art. 4, n. 1, della direttiva 97/7, stabilisce quanto segue:
«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
Direttiva 86/378
7. A norma dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale , come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (in prosieguo: la «direttiva 86/378»):
«Sono considerati "regimi professionali di sicurezza sociale" i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o [a] sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».
8. A norma dell'art. 4 della direttiva 86/378:
«La presente direttiva si applica:
a) ai regimi professionali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
(...)
- vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato,
(...)».
9. L'art. 5, n. 1, della direttiva 86/378, dispone quanto segue:
«1. Nelle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono, il principio di parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo d'applicazione dei regimi e relative condizioni d'accesso;
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
10. L'art. 6, n. 1, della direttiva 86/378, stabilisce che:
«Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso, in particolare con riferimento allo stato coniugale o di famiglia, per:
(...)
h) fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi nei quali le prestazioni sono definite in base ai contributi.
Nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi, i cui esempi sono riportati nell'allegato, possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime;
(...)».
Direttiva 97/80
11. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (in prosieguo: la «direttiva 97/80»):
«Ai fini del principio della parità di trattamento di cui al paragrafo 1, sussiste discriminazione indiretta quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso».
12. L'art. 4 della direttiva 97/80 così recita:
«1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente».
B - Il diritto nazionale
13. Il Beamtenversorgungsgesetz (legge tedesca in materia di previdenza dei funzionari della Pubblica Amministrazione) 24 agosto 1976 (in prosieguo: il «BeamtVG»), nella versione pubblicata il 16 marzo 1999, all'art. 6, intitolato «Periodi di servizio ordinari rilevanti ai fini della maturazione della pensione», così dispone:
«1) Ai fini della maturazione della pensione rileva il periodo di servizio compiuto dal pubblico funzionario in Germania, nell'ambito di tale specifico rapporto di lavoro, dal giorno della prima nomina a funzionario alle dipendenze di un ente di diritto pubblico. Sono esclusi dal computo
(...)
5. i periodi di collocamento in aspettativa non retribuita
(...)
I periodi di lavoro ad orario ridotto rilevano ai fini della maturazione della pensione solamente pro rata, in misura corrispondente alla riduzione dell'orario di lavoro generale (...)».
14. Il Fünfte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (quinta legge di riforma della normativa in materia di pubblico impiego) 25 luglio 1984 (in prosieguo: la «legge di riforma 1984») ha introdotto nell'art. 14 BeamtVG, intitolato «Importo della pensione», al n. 1, prima frase, seconda parte, un abbattimento dell'aliquota di pensione per i periodi di servizio in aspettativa non retribuita o con diminuzione dell'orario lavorativo per motivi familiari e in forza del regolamento sul congedo speciale.
15. L'art. 14, n. 1, BeamtVG, nel testo introdotto dalla legge di modifica 1984, in vigore dal 1° agosto 1984 sino al 31 dicembre 1991 compreso [in prosieguo: l'«art. 14 BeamtVG (versione precedente)»], così recitava:
«1) La pensione è pari, sino al compimento di un periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione della durata di dieci anni, al trentacinque per cento ed aumenta per ogni anno di servizio
sino al compimento del venticinquesimo anno di servizio in ragione del due per cento,
successivamente in ragione dell'un per cento
dei periodi di servizio rilevanti ai fini della maturazione della pensione sino a concorrenza del massimo del settantacinque per cento (...); in caso di lavoro a tempo parziale, ad orario ridotto o di aspettativa, l'aliquota di pensione risultante ai sensi del disposto del primo periodo, senza considerare i periodi di esenzione dal servizio, viene ridotta, prima dell'applicazione dell'aliquota massima, proporzionalmente in base al rapporto tra il periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione effettivamente compiuto ed il periodo che sarebbe stato compiuto, qualora non vi fosse stata esenzione dal servizio, quale periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione (...) nei limiti, tuttavia, di un minimo del trentacinque e di un massimo del settantacinque per cento (...)».
16. L'abbattimento dell'aliquota di pensione introdotto dalla legge di riforma 1984, applicabile agli scaglioni di pensione decrescenti di cui all'art. 14 BeamtVG (versione precedente), è stato abolito dall'art. 14, punto 16, del Fünfte Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften (quinta legge di riforma della normativa sulle retribuzioni) 28 maggio 1990 (in prosieguo: la «quinta legge di riforma 1990»).
17. Inoltre il sistema di scaglioni di pensione decrescenti, previsto dall'art. 14 BeamtVG (versione precedente) è stato sostituito da un sistema lineare.
18. Pertanto l'art. 14, n. 1, BeamtVG, intitolato «Importo della pensione», entrato in vigore il 1° gennaio 1992 [in prosieguo anche: l'«art. 14 BeamtVG (nuova versione)»], così dispone:
«1) La pensione viene determinata in misura pari all'1,875 per cento per ogni anno di servizio rilevante ai fini della pensione (...), sino a concorrenza di un massimo del settantacinque per cento (...)».
19. L'art. 85 BeamtVG, intitolato «Aliquota della pensione per i pubblici funzionari in servizio al 31 dicembre 1991», stabilisce quanto segue:
«1) Per coloro già in possesso dello status di funzionario (...) al 31 dicembre 1991 resta salva l'aliquota di pensione già maturata sino a tale data, ove il conteggio del periodo di servizio rilevante ai fini della pensione e dell'aliquota della pensione viene operato sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1991; resta esclusa, in tal caso, l'applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, secondo e terzo periodo. L'aliquota della pensione risultante sulla base del disposto delle frasi prima e seconda aumenta annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del periodo rilevante ai fini della pensione indicato come tale dalla normativa vigente a decorrere dalla data medesima, in ragione dell'1% dello stipendio rilevante ai fini della pensione, sino a concorrenza massima del settantacinque per cento; (...).
(...)
4) L'aliquota di pensione risultante ai sensi dei precedenti nn. 1, 2 o 3 sarà assunta a base del calcolo della pensione, qualora risulti superiore all'aliquota derivante ai sensi della presente legge per l'intero periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione. L'aliquota di pensione risultante ai sensi del n. 1 non può essere superiore all'aliquota risultante sulla base della normativa vigente sino al 31 dicembre 1991».
III - Fatti e procedimento
Causa C-4/02
20. La sig.ra Schönheit, nata il 12 luglio 1939, svolgeva attività lavorativa presso il comune di Frankfurt am Main dal 1966, in qualità di assistente sociale, inizialmente come dipendente e, dal 1° gennaio 1984, come funzionaria.
21. Sino al 30 giugno 1992 la sig.ra Schönheit svolgeva attività a tempo pieno, mentre tra il 1° luglio 1992 e il 31 dicembre 1995 lavorava a metà tempo. Successivamente veniva collocata in aspettativa non retribuita per un periodo di sei mesi (dal 1° gennaio 1996 sino al 30 giugno 1996), a seguito del quale riprendeva nuovamente il lavoro a metà tempo.
22. L'8 marzo 1999 la sig.ra Schönheit chiedeva il collocamento anticipato a riposo, in considerazione di gravi problemi di salute. Il comune di Frankfurt am Main la collocava - anticipatamente - a riposo con provvedimento 12 luglio 1999, con effetto a decorrere dal 1° agosto 1999.
23. Con provvedimento di pari data il comune di Frankfurt am Main fissava la pensione della sig.ra Schönheit in ragione del 65,80% dello stipendio rilevante ai fini della pensione.
24. Ai fini del calcolo dell'aliquota della pensione, il comune di Frankfurt am Main aveva seguito il metodo seguente.
25. 1° fase: innanzi tutto veniva calcolato il periodo di servizio rilevante ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 6 BeamtVG, nel senso che dagli anni di servizio rilevanti ai fini della maturazione della pensione venivano detratti i periodi di attività svolta ad orario ridotto («il periodo di servizio effettivo»). Il periodo così calcolato ammontava a 30 anni e 142,5 giorni (30,39 anni). Siffatto periodo di servizio rilevante a fini della maturazione della pensione veniva poi moltiplicato, ai sensi dell'art. 14 BeamtVG (nuova versione) per il fattore 1,875%, dando come risultato un'aliquota del 30,39 x 1,875 = 56,98125%, arrotondata a 56,99%.
26. 2° fase: dato che la sig.ra Schönheit al 31 dicembre 1999 possedeva già lo status di funzionario, è stato elaborato un conteggio alternativo, in applicazione del disposto dell'art. 85 BeamtVG. Per il periodo dal 1° aprile 1965 al 31 dicembre 1992 il periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione ammontava, ai sensi dell'art. 6 BeamtVG, a 26 anni e 219 giorni, arrotondati a 27 anni. A norma dell'art. 14 BeamtVG (versione precedente), senza tenere conto dell'abbattimento sino ad allora previsto, ciò dava come risultato un'aliquota di pensione pari al 67%. Per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1992 fino al 31 luglio 1999 il periodo di servizio rilevante, ai sensi dell'art. 6 BeamtVG, era di 3 anni e 228,5 giorni (3,79 anni), equivalente a un'aliquota del 3,79%. L'aliquota complessiva ammontava pertanto a 67% + 3,79% = 70,79%.
27. Considerato che l'aliquota di pensione derivante da tale conteggio alternativo risultava superiore all'aliquota derivante dal conteggio lineare ai sensi della normativa vigente ratione temporis, il comune di Frankfurt am Main, in considerazione dell'art. 85, n. 4, BeamtVG, sostituiva tale aliquota con quella risultante dall'applicazione esclusiva dell'art. 14 BeamtVG (versione precedente), computando conseguentemente l'abbattimento del trattamento.
28. 3° fase: a questo fine veniva calcolata in primo luogo l'aliquota fittizia, ossia quella che la sig.ra Schönheit avrebbe ottenuto qualora avesse lavorato a tempo pieno per tutto il periodo di servizio rilevante («periodo di servizio fittizio»). Siffatto periodo di servizio fittizio ammontava a 34 anni e 66 giorni (34,18 anni), equivalente a un'aliquota del 74%, che veniva successivamente ridotta in misura proporzionale al rapporto tra il periodo di servizio effettivamente prestato e il periodo di servizio fittizio: 30,39 : 34,18 x 74% = 65,80%.
29. Il 3 agosto 1999 la sig.ra Schönheit proponeva opposizione avverso il provvedimento di fissazione del proprio trattamento di quiescenza.
30. Con provvedimento in data 4 gennaio 2000 il comune di Frankfurt am Main respingeva l'opposizione.
31. La sig.ra Schönheit, in data 7 febbraio 2000, ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, chiedendo l'annullamento del provvedimento 12 luglio 1999 e della decisione 4 gennaio 2000. Essa chiede inoltre che il Comune di Frankfurt am Main le riconosca il diritto a un'aliquota di pensione pari la 70,79%.
Causa C-5/02
32. La sig.ra Becker, nata il 15 luglio 1951, svolgeva attività lavorativa presso il Land Hessen (Assia) dal 23 agosto 1971, in qualità di insegnante. Dal 1° agosto 1981 sino al 31 luglio 1989 lavorava a tempo parziale, per vari periodi di diversa durata. Dal 1° agosto 1989 al 31 luglio 1995 veniva collocata in aspettativa non retribuita, e dal 1° agosto 1995 riprendeva a lavorare, nuovamente a tempo parziale. Dal 1° febbraio 2000 il suo datore di lavoro la collocava a riposo in considerazione del suo stato di disabilità.
33. Con provvedimento 5 gennaio 2000 il Regierungspräsidium Darmstadt (Ufficio governativo di Darmstadt) fissava la pensione della sig.ra Becker in ragione del 52,18% dello stipendio rilevante ai fini della pensione.
34. Ai fini del calcolo dell'aliquota della pensione, il Regierungspräsidium Darmstadt aveva seguito il metodo seguente.
35. 1° fase: innanzi tutto veniva calcolato il periodo di servizio della sig.ra Becker, a norma dell'art. 6 BeamtVG, che risultava pari a 25 anni e 83,58 giorni (25,23 anni). Siffatto periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione veniva poi moltiplicato, ai sensi dell'art. 14, n. 1, BeamtVG (nuova versione) per il fattore 1,875, dando un'aliquota del 25,23 x 1,875 = 47,30625%, arrotondata a 47,31%.
36. 2° fase: dato che la sig.ra Becker al 31 dicembre 1991 possedeva già lo status di funzionario, è stato elaborato un conteggio alternativo, in applicazione del disposto dell'art. 85 BeamtVG. Per il periodo fino al 31 dicembre 1991 il periodo di servizio rilevante ai fini della maturazione della pensione ammontava, ai sensi dell'art. 6 BeamtVG, a 18 anni e 228,32 giorni, arrotondati a 19 anni. A norma dell'art. 14 BeamtVG (versione precedente), senza tenere conto dell'abbattimento sino ad allora previsto, ciò portava a un'aliquota di pensione pari al 53%. Per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1992 fino al 31 luglio 1999 il periodo di servizio rilevante, ai sensi dell'art. 6 BeamtVG, era di 4 anni e 341,93 giorni (4,94 anni), equivalenti a un'aliquota del 4,94%. L'aliquota complessiva ammontava pertanto a 53% + 4,94% = 57,94%.
37. 3° fase: infine veniva calcolata l'aliquota a norma dell'art. 85, n. 4, BeamtVG, tenendo adesso conto dell'abbattimento. A questo fine veniva calcolata in primo luogo l'aliquota fittizia; il periodo di servizio fittizio della sig.ra Becker ammontava a 32 anni e 78,68 giorni (32,22 anni), pari a un'aliquota del 72%. Tale aliquota di pensione veniva poi ridotta applicando l'abbattimento: 25,23 (periodo di servizio effettivo): 32,22 (periodo di servizio fittizio) x 72% (aliquota fittizia), che dava infine un'aliquota pari al 52,18%.
38. L'8 febbraio 2000 la sig.ra Becker proponeva opposizione avverso il provvedimento di fissazione del proprio trattamento di quiescenza.
39. Con provvedimento in data 30 novembre 2000 il Regierungspräsidium Darmstadt respingeva l'opposizione.
40. La sig.ra Becker proponeva ricorso in data 21 dicembre 2000, chiedendo sia l'annullamento del provvedimento del Regierungspräsidium Darmstadt 5 gennaio 2000 nel testo di cui alla decisione sull'opposizione 30 novembre 2000, sia la fissazione dell'aliquota della sua pensione in ragione almeno del 57,94%.
Questioni pregiudiziali
41. Il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con due ordinanze entrambe in data 12 novembre 2001, proponeva nove questioni pregiudiziali nella causa C-4/02 e, rispettivamente, undici questioni pregiudiziali nella causa C-5/02.
42. A giudizio del giudice del rinvio entrambi i ricorsi sono fondati. Il disposto di cui all'art. 14 BeamtVG (versione precedente) relativo all'abbattimento del regime previdenziale per il lavoro a tempo parziale, secondo questo giudice, sarebbe incompatibile con l'art. 141 CE, in quanto sostanzierebbe una discriminazione indiretta basata sul sesso.
43. Il giudice del rinvio spiega che da statistiche ufficiali emerge che sono prevalentemente le donne a lavorare a tempo parziale, e sono pertanto le stesse ad essere maggiormente colpite dall'abbattimento controverso.
44. Secondo il giudice del rinvio non sussistono evidenti elementi oggettivi che possano giustificare la disparità di trattamento. L'obiettivo perseguito dallo Stato con l'introduzione dell'abbattimento, ossia il contenimento dei costi, non può di per sé costituire una giustificazione per la detta disparità.
45. Questa tesi tuttavia è del tutto opposta a quella sostenuta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), che invece ritiene che la riduzione del trattamento pensionistico in misura proporzionale nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale o di aspettativa non retribuita non costituisca un trattamento sfavorevole indiretto delle donne, come tale non consentito, sebbene di siffatte possibilità di esenzione si avvalga un numero di donne nettamente maggiore rispetto agli uomini. La concessione di una pensione corrispondente alla durata del servizio prestato, al pari della riduzione o del completo venir meno dello stipendio, è conseguenza delle ridotte prestazioni lavorative e pertanto obiettivamente legittima; una violazione del divieto comunitario di discriminazioni dirette o indirette basate sul sesso sarebbe quindi esclusa a priori . Secondo questa giurisprudenza, l'art. 14, n. 1, prima frase, secondo periodo, BeamtVG (versione precedente) era diretto alla rettifica di un precedente trattamento di favore derivante da un sistema di scaglioni di pensione decrescenti, nei confronti di quei funzionari che non svolgevano attività a tempo pieno.
46. Data la concomitanza di tesi diverse in merito all'interpretazione del diritto comunitario rilevante, il giudice del rinvio ha deciso di presentare alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
- Nelle cause C-4/02 e C-5/02
«1) Se la concessione di pensioni di vecchiaia, ai sensi delle disposizioni del BeamtVG, ricada nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 141, nn. 1 e 2, CE), in combinato disposto con la direttiva 86/378/CEE ovvero con le disposizioni della direttiva 79/7/CEE.
2) Se le prestazioni previdenziali di cui al BeamtVG costituiscano un regime ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. h), della direttiva 86/378/CEE, nel qual caso, a prescindere dal fatto che il regime venga finanziato con fondi del bilancio dello Stato, occorrerebbe tener conto di elementi di calcolo attuariali o ad essi equivalenti ai fini della differenziazione del livello delle prestazioni.
3) Se i requisiti necessari perché risulti giustificata una discriminazione indiretta basata sul sesso, ravvisabile prima facie, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80/CE, ai fini dell'applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 141, nn. 1 e 2, CE) nonché delle disposizioni della direttiva 86/378/CEE, valgano a prescindere dalla circostanza se in sede giudiziaria sia sorta questione in ordine all'agevolazione dell'onere della prova ovvero se tale questione risulti irrilevante in considerazione del principio, applicabile al procedimento giudiziario, secondo cui il giudice procede all'istruttoria d'ufficio.
4) Se la necessità dell'applicazione di un criterio apparentemente neutro debba essere valutata, riguardo a norme di legge, unicamente in considerazione della ratio e dei motivi che abbiano determinato l'emanazione della norma, desumibili dal procedimento legislativo, particolarmente quando tali ratio e motivi siano stati documentati nel corso del procedimento di emanazione della norma e possa essere quindi in essi ravvisato il motivo determinante per l'emanazione della norma stessa.
5) Qualora, accanto [v. questione sub 4)] o in aggiunta a tali elementi, possano essere prese in considerazione altre legittime finalità legislative quali giustificazioni, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80/CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, ai fini dell'accertamento di una discriminazione indiretta basata sul sesso; se, in tal caso, il giudice nazionale possa autonomamente procedere all'accertamento di legittime finalità insite in una determinata norma giuridica ed eventualmente ritenere giustificato, in base ad esse, un elemento di differenziazione, in particolare quando considerazioni di tal genere si fondino su riflessioni di ordine logico-sistematico. Se ciò valga anche nel caso in cui tali considerazioni siano rimaste prive di corrispondenza con la ratio che abbia determinato l'emanazione della norma, documentata nel corso del procedimento legislativo.
6) Se un trattamento più sfavorevole ravvisabile, prima facie, nei confronti di funzionari pubblici di sesso femminile ad orario ridotto nella fissazione del trattamento di quiescenza calcolato in percentuale dell'ultimo stipendio possa essere giustificato come necessario, in considerazione di una legittima finalità, quando risulti comunque assicurato un trattamento minimo in funzione dei primi dieci anni di servizio, che non tenga conto della riduzione dell'orario di lavoro, ancorché le prestazioni previdenziali a favore dei pubblici funzionari derivino esclusivamente da fondi generali del bilancio dello Stato e non dai contributi dei funzionari medesimi. Se la necessità di tale regime possa risultare giustificata, eventualmente a titolo suppletivo, in considerazione della natura alimentare delle prestazioni previdenziali e della loro natura di principio derivato dall'ordinamento dei funzionari pubblici ai sensi dell'art. 33, n. 5, del Grundgesetz (Costituzione tedesca).
7) Nell'ipotesi in cui risulti accertata la necessità del regime, a termini della questione sub 6), se una riduzione dell'aliquota del trattamento di quiescenza a favore di funzionari pubblici, di sesso maschile e di sesso femminile, di età più avanzata - aventi diritto a prestazioni previdenziali ben al di sopra del trattamento minimo corrispondente ad almeno dieci anni di servizio contributivi - possa essere ancora ritenuta adeguata (proporzionata) in considerazione della precedente attività lavorativa ad orario ridotto, quando la riduzione non corrisponda solo linearmente al ridotto volume complessivo di ore lavorative, bensì consideri in termini più sfavorevoli il rapporto tra il periodo di attività lavorativa a tempo pieno rispetto al periodo di attività ad orario ridotto, sebbene per i funzionari pubblici, di sesso maschile e di sesso femminile, di età più avanzata sia ormai fuori discussione l'eventuale concessione sproporzionatamente più favorevole del trattamento di quiescenza minimo operata indipendentemente dalla riduzione del volume di ore lavorative. Se, in tale contesto, non risulterebbe (più) adeguato rinunciare alla riduzione, superiore alla corretta proporzione, dell'aliquota della pensione di funzionari pubblici di sesso maschile e di sesso femminile di età e anzianità di servizio più avanzate, sostituendola esclusivamente con una riduzione proporzionale del trattamento minimo.
8) Se l'insorgenza di costi supplementari di amministrazione del personale, derivanti dall'assunzione di ulteriori funzionari in conseguenza dell'estensione del lavoro ad orario ridotto rispetto al lavoro a tempo pieno sinora vigente, restando inalterati i posti in bilancio e in organico, possa giustificare la necessità di porre tali costi a carico dei funzionari ad orario ridotto mediante riduzione, superiore alla corretta proporzione, della loro aliquota di pensione, ai sensi dell'art. 14, n. 1, prima frase, secondo e terzo periodo, del BeamtVG, nel testo vigente sino al 31 dicembre 1991.
9) Se sia adeguato prendere in considerazione tali costi [v. questione sub 8)], qualora l'onere derivante dall'aggravio dei costi di gestione del personale venga posto a carico unicamente dei funzionari che abbiano precedentemente svolto attività lavorativa ad orario ridotto e, quindi, in misura del tutto preponderante a carico di funzionari di sesso femminile, sebbene l'estensione delle possibilità di lavoro ad orario ridotto risulti principalmente finalizzata, nella nuova disciplina legislativa, a ridurre il tasso generale di disoccupazione mediante il parziale smaltimento dell'eccesso della domanda di posti di lavoro nel pubblico impiego, proveniente da entrambi i sessi.
Nella causa C-5/02
10) Se il protocollo sull'art. 119 del Trattato CE, facente parte del Trattato sull'Unione europea 1992 (GU C 191, pag. 3, in particolare pag. 68), escluda in ogni caso una verifica dei criteri di calcolo dei periodi di servizio precedenti il 17 maggio 1990 alla luce dell'art. 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 141, nn. 1 e 2, CE) e se siffatto divieto di verifica valga anche nel caso in cui i criteri di calcolo applicabili ai periodi di servizio compiuti precedentemente al 17 maggio 1990 siano stati modificati dopo tale data, ma dette modifiche attuino solo parzialmente un adattamento alle prescrizioni dell'art. 119 del Trattato CE, escludendo, per determinate categorie, un adeguamento in pari misura favorevole.
11) Se per il rispetto della data di riferimento del 17 maggio 1990 ai fini dell'adozione di normative sia rilevante il giorno della pubblicazione sull'apposito organo ufficiale oppure la conclusione dei lavori in seno all'organo legislativo, anche quando per la legge sia richiesta l'approvazione del governo federale».
Procedimento dinanzi alla Corte
47. Con ordinanza 8 febbraio 2002, il presidente della Corte ha riunito le due cause. Dinanzi alla Corte hanno depositato osservazioni scritte le ricorrenti nelle cause principali, ossia la sig.ra Schönheit (causa C-4/02) e la sig.ra Becker (causa C-5/02), il governo tedesco e la Commissione. Un'udienza dibattimentale si è svolta in data 6 marzo 2003; in tale occasione, la sig.ra Becker e la Commissione hanno precisato le loro posizioni.
IV - Valutazione
Osservazioni preliminari
48. Le presenti questioni riguardano il regime previdenziale tedesco per i pubblici funzionari, e specificamente l'abbattimento dell'aliquota di pensione in esso previsto per i funzionari ad orario ridotto.
49. Prima di entrare nel merito delle questioni, mi sembra utile accennare al funzionamento effettivo del regime tedesco qual era in precedenza, a come questo funzionava tenendo conto dell'abbattimento e a come funziona adesso. Sebbene spetti al giudice tedesco, quale giudice del merito, interpretare ed applicare questi regimi, desidero soffermarmi brevemente su questa problematica per favorire la comprensione delle considerazioni che seguono.
50. Inizialmente, sino alla fine del 1991, il sistema era caratterizzato da scaglioni di pensione decrescenti con un'aliquota minima del 35% per i primi dieci anni, un aumento del 2% per anno di servizio per i quindici anni successivi e un ulteriore aumento dell'1% all'anno sino ad un massimo del 75%.
51. Questo sistema di scaglioni è stato sostituito a decorrere dal 1992 da una tabella lineare basata su un periodo di servizio di quarant'anni, in cui l'aliquota ammonta all'1,875% all'anno sino ad un massimo del 75%.
52. Se una persona durante questo periodo aveva svolto attività lavorativa ad orario ridotto, di ciò si teneva e si tiene ancora conto, a norma dell'art. 6 BeamtVG: ad esempio, un funzionario che abbia lavorato per 30 anni a tempo parziale ha maturato un periodo di servizio pari a 15 anni.
53. L'abbattimento del trattamento di quiescenza, controverso nella causa di specie, risale all'inizio degli anni ottanta. La sua introduzione era legata all'estensione, dettata da motivi di politica del lavoro, della possibilità di lavoro a tempo parziale per i pubblici funzionari. La corrispondente riduzione del servizio maturato avveniva, inizialmente, mediante applicazione forfettaria dell'aliquota della pensione pari a 0,5 per ogni anno di servizio prestato a tempo parziale. Nel 1984 l'abbattimento della pensione venne esteso anche ai periodi di aspettativa non retribuita e alle riduzioni dell'orario di lavoro per motivi familiari e in forza del regolamento sul congedo speciale. Contemporaneamente la detrazione forfettaria veniva sostituita da una riduzione proporzionale del trattamento di quiescenza, in ragione della seguente formula: (il periodo di servizio effettivamente svolto diviso il periodo di servizio fittizio) moltiplicato per l'aliquota fittizia. La differenza tra l'aliquota fittizia e il conteggio dell'aliquota secondo questa formula rappresenta l'abbattimento. L'aliquota risultante dalla riduzione non può comunque essere inferiore al 35%.
54. Dalle fonti citate nell'ordinanza di rinvio emerge che l'introduzione dell'abbattimento della pensione mirava sostanzialmente a compensare i maggiori costi derivanti dall'ampliamento della possibilità di lavoro a tempo parziale e dal conseguente aggravio degli oneri di gestione del personale.
55. Come qui sopra indicato, con la quinta legge di riforma 1990 il sistema di scaglioni decrescenti previsto dall'art. 14 BeamtVG è stato sostituito, a far data dal 1° gennaio 1992, da una tabella lineare. Contemporaneamente l'abbattimento dell'aliquota - che era stato oggetto di pesanti critiche - è stato abolito. A causa del passaggio da un sistema decrescente ad uno lineare serviva un regime transitorio per i funzionari che possedevano già questo status al 31 dicembre 1991. Questo regime è contenuto nell'art. 85 BeamtVG.
56. Secondo questa disposizione, per questi funzionari resta salva l'aliquota di pensione già maturata sino al 31 dicembre 1991. Per fissare l'aliquota della pensione per i funzionari in possesso di tale status prima di detta data occorre fare alcuni conteggi comparativi.
57. Innanzitutto si opera un conteggio a norma del nuovo diritto, prendendo le mosse dal periodo di servizio effettivo svolto a tempo parziale e moltiplicandolo per un fattore pari all'1,875%.
58. Quindi ha luogo un secondo conteggio, in parte basato sulla tabella a scaglioni decrescenti, vigente sino al 31 dicembre 1991, ai sensi dell'art. 14 (versione precedente), senza tenere conto dell'abbattimento, e in parte sulla base del nuovo diritto per gli anni di servizio rilevanti ai fini della maturazione della pensione successivi a tale data. L'aliquota - per i funzionari che hanno lavorato a tempo parziale - incontra tuttavia i limiti posti dal terzo conteggio comparativo (art. 85, n. 4, seconda frase, BeamtVG).
59. In questo terzo conteggio si tiene infatti conto dell'abbattimento vigente nella versione precedente. A tal fine si calcola prima l'aliquota fittizia, ossia quella a cui il funzionario avrebbe avuto diritto qualora avesse sempre lavorato a tempo pieno. L'aliquota viene poi calcolata in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato.
60. Ad illustrazione di ciò valga il seguente esempio. Per un funzionario che abbia lavorato a tempo parziale per 30 anni, l'aliquota fittizia (l'aliquota maturata se avesse lavorato per 30 anni a tempo pieno) sarebbe: per i primi 10 anni il 35%, per gli anni dall'undicesimo al venticinquesimo (15 x 2%) il 30% e per quelli dal ventiseiesimo al trentesimo compreso (5 x 1%) il 5%, vale a dire in totale il 70%.
61. Se adesso si applica l'abbattimento della pensione, si ottiene un'aliquota del (70% x 15/30) 35%.
62. Qualora non si applicasse l'abbattimento della pensione e l'aliquota venisse stabilita unicamente ai sensi dell'art. 6 BeamtVG, ai fini della maturazione della pensione si terrebbe conto di un periodo di 15 anni di servizio a tempo pieno, pari ad un'aliquota del 45% (35% per i primi 10 anni, 2% per gli anni ulteriori).
63. Anche un lavoratore che avesse lavorato per 15 anni a tempo pieno avrebbe maturato un'aliquota del 45%.
64. In sintesi, ai fini del computo dell'aliquota si tiene doppiamente conto del lavoro svolto a tempo parziale, in primo luogo nel conteggio degli anni di servizio rilevanti, a cui si aggiunge l'abbattimento controverso.
65. Le questioni da tre a nove vertono segnatamente sulle giustificazioni dell'asserita discriminazione indiretta a seguito di siffatto abbattimento della pensione e verranno pertanto trattate insieme.
66. Le prime due questioni riguardano soprattutto il diritto comunitario applicabile. Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo ha osservato che a suo avviso il sistema previdenziale tedesco per i pubblici funzionari rientra nella sfera di applicazione dell'art. 141 CE, aggiungendo che per valutare il trattamento più sfavorevole nei confronti delle donne, derivante dall'abbattimento della pensione, nulla cambierebbe qualora il regime previdenziale non venisse ricondotto alla nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 141 CE), bensì venisse inquadrato quale regime giuridico di protezione contro i rischi della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7. In tal caso sussisterebbe infatti una discriminazione vietata dall'art. 4, n. 1, della direttiva. Ove per il regime previdenziale trovasse applicazione la direttiva 86/378, varrebbe la stessa cosa, in quanto l'art. 5, n. 1, di detta direttiva vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso relativamente, tra l'altro, al calcolo delle prestazioni.
67. Infine il giudice a quo nella causa C-5/02 ha proposto altre due questioni vertenti sull'interpretazione del cosiddetto protocollo Barber.
Le prime due questioni pregiudiziali nelle cause C-4/02 e C-5/02
68. A giudizio di entrambe le ricorrenti nei procedimenti principali, del governo tedesco e della Commissione, la concessione di una pensione di vecchiaia ai sensi del BeamtVG rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 141 CE. A sostegno di questa tesi vengono citate le sentenze Gerster , Beune , Griesmar e Evrenopoulus .
69. La Commissione e il governo tedesco osservano inoltre che in casu non trova applicazione la direttiva 79/7, in quanto la pensione ai sensi del BeamtVG non sarebbe a loro avviso una prestazione previdenziale inquadrabile in un regime giuridico di protezione, ai sensi dell'art. 3 di siffatta direttiva.
70. Per quanto riguarda la direttiva 86/378, la Commissione osserva che essa non può avere l'effetto di limitare la portata dell'art. 141 CE. Secondo il governo tedesco, questa direttiva si applica al regime previdenziale tedesco per i pubblici funzionari, in quanto il sistema tedesco soddisfa la definizione data all'art. 2 della direttiva stessa di un regime professionale di sicurezza sociale. E' possibile che l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva sia esclusa a causa delle particolarità dei rapporti lavorativi di diritto pubblico, ma tra queste disposizioni non rientrerebbe, a giudizio di questo governo, il divieto di discriminazione sancito dall'art. 5 della direttiva stessa.
71. Il governo tedesco e la Commissione ritengono che la deroga di cui all'art. 6, n. 1, lett. h, della direttiva 86/378 non sia applicabile alle fattispecie in esame. A questo proposito il governo tedesco osserva che l'abbattimento della pensione per i pubblici funzionari che hanno lavorato a tempo parziale non si basa su fattori attuariali ai sensi di questo articolo, ma deriva dal sistema previdenziale tedesco per i pubblici funzionari.
Valutazione
72. Sottoscrivo le tesi delle ricorrenti nei giudizi principali, della Commissione e del governo tedesco, in gran parte coincidenti. A mio parere, non si può dubitare del fatto che il regime previdenziale tedesco per i pubblici funzionari rientri nella sfera di applicazione dell'art. 141 CE, come la Corte ha ripetutamente confermato nelle sentenze sopra citate a proposito dei regimi previdenziali per i pubblici funzionari olandesi, francesi e greci e, di recente, nella sentenza Niemi , anche per quelli finlandesi. Da questa giurisprudenza emerge che, ai fini della qualificazione di un regime pensionistico, è decisivo se la pensione sia corrisposta al dipendente in base al rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego, desunto dalla lettera dell'art. 141 CE. Il sistema pensionistico tedesco in esame soddisfa siffatto criterio. Detto regime vale per categorie particolari di lavoratori, le prestazioni sono stabilite in base al periodo di servizio prestato dagli interessati e sono basate sull'ultima retribuzione percepita; questi elementi confermano la relazione tra la concessione della pensione e il rapporto di lavoro. Non costituendo, queste prestazioni previdenziali, regimi giuridici contro determinati rischi, ad esse non si applica la direttiva 79/7.
73. Condivido inoltre la tesi della Commissione secondo la quale il richiamo contenuto nella prima questione pregiudiziale è di scarsa utilità, in quanto questa direttiva non può avere l'effetto di limitare la sfera di applicazione dell'art. 141 CE, come dichiarato esplicitamente dalla Corte, ad abundantiam, nella citata sentenza Beune, al punto 64,
74. Per la risposta alla seconda questione posso essere breve. Come è già stato esposto dal governo tedesco, l'abbattimento della pensione controverso in questa sede è del tutto indipendente da elementi di calcolo attuariale, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. h), della direttiva 86/378. Da questa disposizione non può pertanto desumersi alcun argomento per giustificare livelli di prestazione differenti.
Le questioni pregiudiziali da tre a nove
75. Il governo tedesco rileva che, ancorché le donne fossero maggiormente svantaggiate da un abbattimento delle pensioni, come affermato dal giudice del rinvio, ciò non implica automaticamente che siffatto abbattimento costituisca una discriminazione per gli ex funzionari a tempo parziale, in quanto esso sarebbe giustificato per motivi oggettivi indipendenti dal sesso.
76. Secondo il governo tedesco le condizioni necessarie perché risulti giustificata una discriminazione indiretta, come definita all'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80, sussistono senza riguardo all'onere della prova e alla questione se in un procedimento nazionale il giudice debba procedere d'ufficio o se invece gli spetti un ruolo più passivo. L'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80 sintetizza infatti la giurisprudenza della Corte in materia di discriminazione indiretta, che vale a prescindere sia dall'onere della prova sia dal carattere del procedimento giudiziario nazionale.
77. In secondo luogo, a giudizio del governo tedesco, per giustificare la discriminazione indiretta vanno presi in considerazione anche argomenti diversi da quelli menzionati nei commentari alla normativa, come si deduce dalla sentenza Finalarte . Pertanto il giudice del rinvio deve accertare se sussistano altre giustificazioni.
78. A questo riguardo il governo tedesco sostiene che dalle disposizioni nazionali si può dedurre che l'abbattimento delle pensioni costituisce un meccanismo di correzione inerente al sistema, mirante ad evitare un trattamento più favorevole per i lavoratori a tempo parziale dovuto al sistema, in precedenza vigente, di scaglioni di pensione decrescenti.
79. L'abbattimento delle pensioni sarebbe pertanto oggettivamente giustificabile in quanto il legislatore nazionale, adottando questo sistema invece di un rigido sistema di detrazioni, ha optato per una formula di calcolo individuale, che riflette il rapporto tra gli anni di servizio effettivamente rilevanti ai fini della maturazione della pensione e gli anni rilevanti se il servizio fosse stato a tempo pieno. Secondo siffatta formula l'abbattimento del trattamento di quiescenza (nel caso di tempo parziale o aspettativa non retribuita) si riduce man mano che aumenta il periodo in cui l'interessato ha prestato servizio a tempo pieno.
80. Inoltre nell'introduzione dell'abbattimento della pensione il finanziamento dei maggiori oneri di gestione del personale a seguito dell'estensione della possibilità di lavoro a tempo parziale non sarebbe stato decisivo. L'abbattimento sarebbe dovuto servire prevalentemente a mantenere l'equilibrio interno nel sistema previdenziale tedesco per i pubblici funzionari.
81. Le ricorrenti nei giudizi principali osservano che l'abbattimento del trattamento di quiescenza determina un'aliquota inferiore, nel loro caso di circa il 5%, rispetto ad un funzionario a tempo pieno che abbia prestato servizio per lo stesso numero di anni rilevanti per la maturazione del diritto. Siffatto abbattimento danneggia soprattutto le donne, in quanto in Germania sono in prevalenza le donne a lavorare nel pubblico impiego a tempo parziale. Questo dato non è controverso e occorre pertanto accertare l'esistenza di un'oggettiva giustificazione.
82. Secondo le ricorrenti una siffatta giustificazione oggettiva non esiste, né esse condividono l'argomento del governo tedesco relativo al trattamento più favorevole. Solo in circostanze molto particolari può rilevarsi un vantaggio, che dal punto di vista pratico è comunque trascurabile. Di per sé è esatto che, nella vigenza della norma del 35% della precedente tabella a scaglioni di pensione decrescenti, sia il funzionario che lavorava a tempo parziale sia quello che lavorava a tempo pieno maturavano nei primi dieci anni la medesima aliquota e ciò poteva pertanto essere considerato come favorevole al funzionario a tempo parziale. Se questo stesso funzionario a tempo parziale nei dieci anni successivi avesse prestato servizio a tempo parziale, siffatto vantaggio sarebbe già stato notevolmente ridotto, in quanto soltanto il tempo parziale sarebbe stato preso in considerazione ai fini del calcolo. Pertanto questo impiegato dopo 20 anni avrebbe avuto diritto pur sempre al 35%, mentre quello con impiego a tempo pieno sarebbe arrivato al 55% ed inoltre, se avesse abbandonato il lavoro dopo cinque anni, avrebbe profittato anche della norma del 35%.
83. La Commissione ritiene che l'art. 85 BeamtVG, in combinato disposto con l'art. 14, n. 1, prima frase, secondo periodo, BeamtVG (versione precedente) costituisca una discriminazione indiretta basata sul sesso, qualora in forza di questa norma siano più donne che uomini ad essere colpite dall'abbattimento nel calcolo dell'aliquota loro spettante ed essa comporti per i funzionari a tempo parziale una riduzione dell'aliquota superiore a quella risultante dall'applicazione di un regime pro rata temporis.
84. La Commissione fa inoltre presente che l'introduzione dell'abbattimento delle pensioni è stata dettata da considerazioni di costi. Rinviando alla sentenza Roks , essa osserva che, sebbene gli Stati membri possano restringere la portata dei loro provvedimenti di tutela sociale in base a considerazioni di bilancio, non possono farlo in modo contrario al diritto comunitario. Un regime nazionale, adottato solo in base a considerazioni di bilancio, che comporti una disparità di retribuzione tra uomini e donne si pone in contrasto con l'art. 141 CE.
85. La Commissione fa inoltre presente che il governo tedesco ha affermato che l'introduzione dell'abbattimento delle pensioni era una correzione necessaria della norma del 35%. Secondo la Commissione tuttavia non è legittimo applicare siffatta riduzione soltanto ai funzionari a tempo parziale.
86. La Commissione rileva infine che il diritto comunitario non osta a che i lavoratori a tempo parziale percepiscano una pensione pro rata temporis. Per contro, l'ordinamento comunitario è incompatibile con una disposizione come un abbattimento della pensione che comporti una diminuzione sproporzionata della pensione e costituisca pertanto una discriminazione indiretta basata sul sesso.
Valutazione
87. Ai sensi di una giurisprudenza costante, non solo la discriminazione diretta basata sul sesso, ma anche quella indiretta rientra nel divieto sancito dall'art. 141 CE. Una discriminazione indiretta sussiste quando una disposizione o una disciplina (nazionale), ancorché formulata in termini neutrali, sostanzialmente ha un'incidenza sfavorevole molto maggiore per le donne che non per gli uomini, salvo il caso in cui la disparità di trattamento sia giustificata da fattori oggettivi, indipendenti da una discriminazione basata sul sesso.
88. Nel caso di specie l'art. 85, n. 4, BeamtVG in combinato disposto con l'art. 14, n. 1, prima frase, secondo periodo, BeamtVG (versione precedente) è formulato in termini neutrali sotto il profilo del sesso. Ciononostante può sussistere una discriminazione se risulti che siffatto regime colpisce sfavorevolmente molte più donne che uomini.
89. A questo riguardo il giudice del rinvio ha osservato che dalle statistiche risulta che lavorano a tempo parziale molte più donne che uomini, per cui sono in prevalenza i funzionari di sesso femminile ad essere colpiti dall'abbattimento. Per questo motivo sembra potersi presumere, ad un primo esame, che nella fattispecie sussista una discriminazione indiretta.
90. In tal caso occorre tuttavia ancora accertare se esista una giustificazione sulla base di fattori oggettivi, indipendenti da una discriminazione basata sul sesso.
91. Spetta in ultima istanza al giudice nazionale accertare se nel caso di specie sussistano siffatti fattori oggettivi. La Corte tuttavia, sulla base del fascicolo delle cause principali e delle osservazioni scritte ed orali presentate dalle parti, è competente a fornire indicazioni idonee a consentire al giudice nazionale di decidere .
92. Secondo una giurisprudenza costante compete allo Stato membro che abbia adottato la disposizione che si asserisce sia discriminatoria dimostrare che essa soddisfa un obiettivo legittimo e che i mezzi adoperati per il conseguimento di tale obiettivo sono necessari ed adeguati. La giurisprudenza della Corte lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità nella definizione di obiettivi di politica sociale ed occupazionale . Siffatta discrezionalità è tuttavia delimitata dalla circostanza che non deve avere per effetto di privare di significato un principio fondamentale del diritto comunitario, come quello della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile .
93. Dalle fonti ufficiali citate nell'ordinanza di rinvio si può desumere che l'abbattimento delle pensioni è stato adottato per considerazioni di contenimento dei costi. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, anche se considerazioni di questo genere possono trovarsi alla base di una siffatta scelta politica, esse di per sé non possono rappresentare un obiettivo di tale politica e non possono pertanto giustificare una discriminazione sfavorevole ad uno dei sessi .
94. Ove risultasse che l'abbattimento delle pensioni è stato introdotto soltanto per motivi di contenimento dei costi, non ravviso in tale motivo una giustificazione oggettiva.
95. Il governo tedesco, rinviando alla giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht, sostiene anche che l'abbattimento controverso era diretto alla rettifica di un relativo trattamento di favore, derivante dal precedente sistema di scaglioni di pensione decrescenti, nei confronti di quei funzionari che non svolgevano attività a tempo pieno. Una siffatta posizione di favore non poteva venire eliminata prendendo in considerazione le attività a tempo parziale unicamente in base all'art. 6, n. 1, BeamtVG. La disposizione controversa sarebbe pertanto giustificata.
96. Sebbene questo motivo non emerga esplicitamente dall'iter parlamentare della normativa relativa all'abbattimento del regime previdenziale, l'introduzione di un siffatto meccanismo di rettifica può essere legittimo. Ci si deve chiedere adesso se questa disposizione sia necessaria ed adeguata.
97. Occorre innanzi tutto osservare che semplici dichiarazioni di contenuto generico, attestanti che l'abbattimento controverso nella causa a quo mira a realizzare una rettifica, non bastano a dimostrare che esso a priori non dipenda da una discriminazione basata sul sesso, né possono fornire elementi in base ai quali si possa ragionevolmente concludere che i mezzi prescelti erano idonei al conseguimento di tale scopo.
98. Osservo inoltre che anche se, in circostanze particolari, l'aliquota minima del 35%, vigente quando era in vigore il sistema decrescente, poteva avere un effetto favorevole per i funzionari a tempo parziale, ciò vale tuttavia anche per quelli che hanno sempre svolto attività a tempo pieno. Eppure l'abbattimento è stato introdotto soltanto per il lavoro a tempo parziale.
99. Che un abbattimento possa essere sproporzionato si può accertare in base a semplici calcoli, come viene spiegato anche nell'esempio dato ai paragrafi da 58 a 63.
100. Sostanzialmente, l'introduzione dell'abbattimento del regime previdenziale per il lavoro a tempo parziale corrisponde ad un'applicazione anticipata del sistema lineare attualmente vigente, calcolato su un periodo di servizio di 40 anni . Tuttavia essa ha determinato una disparità di trattamento tra i funzionari che hanno svolto attività a tempo parziale e quelli che hanno sempre lavorato a tempo pieno. Le aliquote da loro maturate per un numero uguale di anni di servizio sono comunque diverse .
101. Sebbene questo abbattimento del regime previdenziale sia stato abolito con l'entrata in vigore del sistema di conteggio lineare nel 1992, esso resta attuale, in forza del regime transitorio, per quei funzionari che in passato hanno lavorato in parte ad orario ridotto. Essi infatti sono ancora soggetti all'applicazione di siffatto abbattimento e pertanto sono sfavoriti nei confronti di colleghi con lo stesso numero di anni di servizio che al 31 dicembre 1991 erano già funzionari, ma che lavoravano a tempo pieno.
102. Come fatto rilevare anche dalla Commissione, il diritto comunitario non osta all'erogazione di una pensione pro rata temporis per il lavoro a tempo parziale . Una siffatta riduzione è prevista dall'art. 6 BeamtVG. L'applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, secondo periodo, BeamtVG (versione precedente) comporta tuttavia (ancora adesso) una riduzione ulteriore delle prestazioni previdenziali. Se infatti, oltre a prendere in considerazione il lavoro a tempo parziale, per la determinazione degli anni di servizio rilevanti ai fini della maturazione dei diritti si applica anche una riduzione ulteriore - sproporzionata - sussiste una discriminazione indiretta basata sul sesso, non giustificabile per ragioni quali un ridotto volume di ore lavorative o la necessità di correggere un asserito trattamento di favore nei confronti dei lavoratori a tempo parziale.
Le questioni pregiudiziali decima e undicesima nella causa C-5/02
103. Le dette questioni riguardano il protocollo Barber. Il giudice del rinvio vuole sapere se - contrariamente a detto protocollo - si può tenere conto del servizio prestato prima del 17 maggio 1990, data della sentenza nella causa Barber, qualora dopo questa data le disposizioni applicabili agli anni di servizio ad essa precedenti siano state modificate, ma siffatte modifiche non aboliscano la disparità di trattamento per un determinato gruppo di interessati.
104. A questo riguardo il giudice del rinvio osserva che il protocollo è fondato sulla sentenza Barber, in cui la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della sentenza stessa. A questo fine la Corte si sarebbe basata prevalentemente sul principio del legittimo affidamento. Il giudice del rinvio si chiede se nel caso di specie siffatto principio possa essere fatto valere in quanto il legislatore, benché consapevole dell'effetto discriminatorio dell'abbattimento del regime previdenziale, ha apportato una modifica che in determinate situazioni lo lascia invariato.
105. Nelle osservazioni scritte la Commissione ha rilevato che la Corte ha previsto il limite cronologico non soltanto riguardo ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, ma anche giudicando che la concessione di diritti operanti con efficacia retroattiva potrebbe pregiudicare l'equilibrio finanziario di taluni regimi previdenziali. La Commissione propone pertanto nelle memorie scritte che, ai sensi della citata sentenza, una rivendicazione di parità di trattamento non possa riferirsi ai periodi precedenti il 17 maggio 1990.
106. Nel corso del dibattimento orale la Commissione, così come il rappresentante della sig.ra Becker, ha però fatto presente che esiste una differenza tra il caso di specie e la causa Barber. La prima rileva infatti che in quest'ultima causa era in discussione un regime vigente già da decine di anni, mentre nel caso di specie l'abbattimento controverso è stato lasciato in vigore dalla quinta legge di riforma del 1990 per i diritti maturati nel periodo precedente l'entrata in vigore della riforma stessa. Orbene, se gli Stati membri prima della sentenza Barber potevano ragionevolmente presumere che l'art. 141 CE non si applicasse ai regimi previdenziali, ciò non può affermarsi per il periodo successivo, ossia dopo il 17 maggio 1990. A tale riguardo la Commissione osserva che la legge di riforma è stata pubblicata il 28 maggio 1990, ossia alcuni giorni dopo. Essa ritiene pertanto che, a rigor di logica, la Germania non possa invocare il protocollo Barber, almeno per quanto riguarda l'abbattimento della pensione della sig.ra Becker. Il principio del legittimo affidamento non sarebbe operante nel caso di specie, mentre quello della certezza del diritto non impone che l'abbattimento resti in vigore per i periodi precedenti.
107. Anche la sig.ra Becker sostiene che il governo tedesco non possa invocare il principio del legittimo affidamento in quanto, come rilevato anche dal giudice del rinvio, il legislatore era consapevole della discriminazione indiretta. Inoltre secondo la ricorrente le ripercussioni finanziarie della mancata applicazione dell'abbattimento della pensione, contrario all'art. 141 CE, sarebbero minime. Infine la ricorrente rileva di non aver potuto opporsi prima all'abbattimento mantenuto in vigore dal regime transitorio, in considerazione del fatto che l'opposizione è possibile soltanto avverso un provvedimento definitivo ed un ricorso preventivo per il diritto tedesco non sarebbe stato ricevibile.
Valutazione
108. Né nel testo del protocollo, né nell'iter della sua adozione, né nella giurisprudenza della Corte si riscontrano argomenti a favore della tesi della Commissione e della sig.ra Becker.
109. Nella sentenza Barber la Corte ha dichiarato che i regimi pensionistici di deroga convenzionale rientrano nella definizione di retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE e che pertanto nel riconoscimento dei relativi diritti non si può operare alcuna distinzione basata sul sesso. Dato che in quel momento gli Stati membri e gli interessati non potevano conoscere questa interpretazione e per evitare che rivendicazioni economiche potessero gravemente perturbare l'equilibrio degli enti pensionistici, la Corte ha limitato nel tempo l'efficacia di questa interpretazione. Successivamente la Corte ha spiegato che siffatta giurisprudenza vale anche per le pensioni complementari, le pensioni di reversibilità, il trasferimento di diritti previdenziali e le pensioni dei pubblici funzionari .
110. Nella giurisprudenza successiva la Corte ha spiegato anche che, riguardo a queste pensioni, si può invocare la parità di trattamento soltanto nel caso di prestazioni dovute in forza di periodi lavorativi maturati successivamente al 17 maggio 1990, data della sentenza Barber . E' prevista tuttavia un'eccezione per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente a norma del loro diritto nazionale. La Corte si è attenuta rigidamente alla detta data e alla relativa deroga. Anche la formulazione del protocollo Barber è chiara in merito. Questo protocollo si ricollega alla data della sentenza Barber. Se le parti contraenti avessero voluto prevedere determinate deroghe per periodi lavorativi maturati precedentemente a tale data, per persone diverse da quelle che avevano già proposto un ricorso, avrebbero ben potuto farlo. Una deroga a favore della sig.ra Becker riguardo ai periodi di lavoro precedenti il 17 maggio 1990 non è pertanto giustificata.
V - Conclusione
111. In base alle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main nei seguenti termini.
- La pensione di vecchiaia in forza del Beamtenversorgungsgesetz rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 141 CE.
- L'art. 141 CE osta ad un regime nazionale, come quello previsto dall'art. 85, n. 4, Beamtenversorgungsgesetz, in combinato disposto con l'art. 14, n. 1, secondo periodo, Beamtenversorgungsgesetz (versione precedente), qualora un siffatto regime, comportante un abbattimento maggiore delle pensioni di lavoratori a tempo parziale rispetto ad un regime pro rata temporis, colpisca maggiormente le donne che gli uomini riguardo alla determinazione della loro pensione.
- Spetta al giudice nazionale, che è il solo giudice competente a valutare i fatti e ad interpretare la normativa nazionale, accertare se, ed in che misura, un regime legislativo che, ancorché applicabile indipendentemente dal sesso del lavoratore, colpisca di fatto una percentuale molto superiore di donne che di uomini possa essere giustificato in base a fattori oggettivi indipendenti da una discriminazione fondata sul sesso.
- Ai sensi del Protocollo sull'art. 141 CE, l'efficacia diretta di tale articolo può essere invocata al fine di rivendicare un pari trattamento nel settore previdenziale soltanto nel caso di prestazioni dovute in forza di diritti maturati in periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, salvo la deroga a favore di dipendenti o di loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente a norma del loro diritto nazionale.