62001B0141

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 22 ottobre 2001. - Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contro Commissione delle Comunità europee. - Causa T-141/01 R.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-03123


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


Coesione economica e sociale - Interventi strutturali - Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali - Obbligo d'informazione e di correttezza incombente ai richiedenti e ai beneficiari di un contributo finanziario del FEAOG

Massima


$$I richiedenti e i beneficiari di contributi finanziari comunitari sono, in particolare, tenuti ad assicurarsi che siano fornite alla Commissione informazioni affidabili, che non siano atte a indurla in errore e senza le quali il sistema di controllo e di prova istituito al fine di verificare se le condizioni di concessione del contributo siano soddisfatte non potrebbe funzionare correttamente. Infatti, in mancanza di informazioni attendibili, potrebbero costituire oggetto di un contributo finanziario progetti che non integrano i requisiti stabiliti. Da ciò deriva che l'obbligo di informazione e di lealtà che incombe ai richiedenti e ai beneficiari di contributi è inerente al sistema di contributo del FEAOG ed è essenziale per il suo funzionamento.

( v. punto 42 )

Parti


Nel procedimento T-141/01 R,

Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dall'avv. C. Belard-Kopke Marques-Pinto, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999) 534, che sopprime un contributo finanziario comunitario,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITA' EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Con decisione 26 novembre 1993, C(93) 3394, adottata ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento» (GU L 374, pag. 25), la Commissione ha concesso alla richiedente, denominata nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione «Entorn SL», un contributo finanziario relativo al progetto n. 93.ES.06.030 (in prosieguo: la «decisione di concessione») denominato «Progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltivazione» (in prosieguo: il «progetto»). Dagli atti risulta che il sig. J. Tasias Valls era, nella sua qualità di amministratore delegato, il solo rappresentante legale con il potere di impegnare la richiedente.

2 Il costo totale del progetto era di ECU 1 381 132 e il contributo finanziario comunitario era fissato in un importo massimo di ECU 1 035 849.

3 Con lettera 30 novembre 1993 la Commissione veniva informata che la «Entorn SL» aveva cambiato indirizzo e coordinate bancarie. La lettera recava la firma di un certo «A. López Gargallo».

4 Con lettera 29 marzo 1994, firmata a nome del sig. J. Tasias Valls, veniva comunicato alla Commissione il nuovo indirizzo della «Entorn S.L.», cioè Siviglia (Spagna). In tale lettera i sigg. D. Garcia Rodriguez e J. Tasias Valls figuravano come responsabile tecnico e, rispettivamente, responsabile del progetto.

5 Conformemente all'art. 2 della decisione di concessione, venivano versati due anticipi per un importo complessivo di ECU 725 094 sul conto bancario indicato nella lettera 30 novembre 1993.

6 Il 10 luglio 1997 la Commissione indirizzava alla Entorn SL a Siviglia una lettera con la quale la informava che i suoi uffici avevano avviato un'operazione di verifica tecnico-contabile dei contributi finanziari già concessi dalla Commissione ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 4256/88.

7 I controlli venivano effettuati nel luogo di realizzazione del progetto, in Siviglia, i giorni 24 e 25 luglio 1997, alla presenza dei sigg. J. Tasias Valls e D. Garcia Rodriguez.

8 In esito a tali controlli, la Commissione, con lettera 3 aprile 1998, notificata alla «Entorn (Sumac)» al suo indirizzo di Siviglia, comunicava a quest'ultima le sue constatazioni. La Commissione rilevava l'esistenza di fatti che potevano costituire irregolarità e comunicava che aveva deciso di dare inizio al procedimento previsto dall'allegato 2, punto 10, della decisione di concessione e dall'art. 24 del regolamento (CEE) Consiglio del 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1). La «Entorn (Sumac)» veniva altresì informata che avrebbe potuto essere richiesto il rimborso degli importi fino ad allora concessi. La stessa veniva infine invitata a fornire, entro sei settimane, la prova dell'avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dalla decisione di concessione.

9 La Commissione riceveva la lettera di risposta 24 maggio 1998 spedita da Siviglia e firmata dal sig. D. Garcia Rodriguez, che a quel momento era il responsabile tecnico del progetto.

10 Il 4 marzo 1999 la Commissione adottava la decisione notificata alla richiedente il 10 aprile 2001 e indirizzata anche al Regno di Spagna (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione la Commissione disponeva la sospensione del contributo finanziario di cui trattasi e il rimborso, da parte dalla richiedente e, se del caso, da parte delle persone giuridicamente responsabili dei suoi debiti, degli anticipi già versati entro 60 giorni dalla notifica della decisione. La motivazione della decisione impugnata è così formulata:

«1) La domanda di contributi veniva presentata dalla società ENTORN SL, con sede in Barcellona; a tale società veniva concesso il contributo comunitario all'epoca in cui una società denominata Entorn Trading Limited veniva costituita in Dublino e, su iniziativa del sig. Biego, era stata aperta a Siviglia una filiale di questa società sotto la ragione sociale ENTORN SL; tutti i pagamenti relativi al progetto effettuati dalla Commissione venivano effettuati a quest'ultima società; tale operazione era stata presentata alla Commissione come un semplice cambiamento di indirizzo del beneficiario, mentre in realtà si trattava di un cambiamento del beneficiario del progetto in assenza dell'accordo della Commissione;

2) nel corso del controllo sopra menzionato presso la sede comunicata dal beneficiario, veniva constatato che tale sede apparteneva alla società MB Consultores y Auditores; gli ispettori non avevano potuto consultare alcun documento giustificativo, amministrativo o contabile relativo al progetto, mentre nei punti 5 e 6 dell'allegato 2 della decisione di concessione, la Commissione prescrive che tutti i documenti relativi al progetto devono essere a disposizione dei servizi della Commissione presso la sede della società; d'altro lato, gli ispettori constatavano subito che le firme dei vari documenti presentati alla Commissione erano state falsificate nel contesto del progetto e che nessuna delle attrezzature la cui foto figura nell'allegato tecnico delle relazione finale era stata utilizzata in questo contesto;

3) dalla lettura di una copia del bilancio presentato al Ministero delle Finanze spagnolo nella dichiarazione fiscale della società ENTORN SL risulta infine che il costo del progetto è stato di oltre 23 milioni di ESP (pesetas spagnole), mentre il costo totale dichiarato ammonta a ESP 233 623 004;

considerato che, alla luce di quanto sopra, si deve sopprimere il contributo e procedere, conformemente all'art. 24, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, al recupero degli importi concessi fino a tal giorno per il progetto;

considerato che, conformemente alla normativa nazionale applicabile alle società, i soci di ogni società sono responsabili dei debiti della stessa;

(...)».

11 Per quanto riguarda la società Entorn Trading Limited, dagli atti risulta che la stessa aveva come procuratore il sig. D. Garcia Rodriguez, il quale, in tale qualità, autorizzava un atto di stabilimento di una succursale in Spagna, denominata Entorn Sociedad Limitada-Sucursal en Espana (in prosieguo: la «Entorn S.L. Sucursal»). Quest'ultima aveva come indirizzo a Siviglia quello corrispondente all'indirizzo comunicato alla Commissione con lettera 30 novembre 1993. Nel febbraio 1996 la succursale veniva trasferita a Tenerife e quindi spariva.

12 Per quanto riguarda la partecipazione del sig. J. Tasias Valls quale responsabile tecnico del progetto, dagli atti risulta che lo stesso aveva emesso per le proprie prestazioni una serie di fatture alla Entorn S.L. Sucursal tramite la società Codema SA, e che quest'ultima aveva ricevuto il primo pagamento a fronte di tali fatture il 18 gennaio 1994. Dagli atti risulta che la Codema detiene il 99,98% delle quote della richiedente e il sig. J. Tasias Valls lo 0,02%. Quest'ultimo è il principale azionista e direttore della Codema e costituisce attualmente oggetto di azioni penali in Spagna.

13 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 20 giugno 2001 la richiedente ha proposto al Tribunale, ai sensi dell'art. 230 CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata.

14 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2001 la stessa ha adito il Tribunale con la presente istanza diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

15 Il 9 luglio 2001 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla presente istanza.

16 Il 12 settembre 2001 sono state sentite le osservazioni svolte dalle parti. Nel corso dell'udienza la richiedente ha depositato un documento nel quale espone il suo bilancio per il 2000 nonché quello relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001.

In diritto

17 Ai sensi del combinato disposto degli artt/ 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata con decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se le circostanze lo giustificano, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

18 A norma dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura una domanda di provvedimento urgente deve precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto (fumus boni iuris). Tali condizioni sono cumulative con la conseguenza che una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora una di esse faccia difetto. Il giudice dell'urgenza procede altresì, se del caso, a ponderare gli interessi in gioco (ordinanze del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento, Racc. pag. II-3397, punto 22, e 2 maggio 2000, causa T-17/00 R, Rothley e a./Parlamento, Racc. pag. II-2085, punto 37).

Argomenti delle parti

Sul fumus boni iuris

19 La richiedente sostiene che la decisione impugnata è basata, in primo luogo, su un'erronea valutazione dei fatti, in secondo luogo, è priva di sufficiente e coerente motivazione, in terzo luogo, viola le forme sostanziali previste per la sua adozione e lede chiaramente il principio generale di diritto comunitario che garantisce il rispetto dei diritti della difesa in ogni procedimento intrapreso contro una persona, idoneo a concludersi in un atto recantile pregiudizio.

20 Per quanto riguarda l'asserita erronea valutazione dei fatti, sostiene che, accettando il cambiamento di identità dell'entità beneficiaria del contributo finanziario concesso e procedendo al pagamento alla Entorn S.L. Sucursal dei due anticipi sul contributo finanziario accordati con la decisione di concessione, la Commissione ha riconosciuto, sia pure tacitamente, che la richiedente cessava pertanto di essere la beneficiaria del contributo finanziario e non poteva essere più considerata la responsabile dell'esecuzione del progetto. Questo avrebbe avuto la conseguenza che la stessa non poteva essere la destinataria della decisione impugnata. A questo riguardo la richiedente sottolinea di non avere mai cambiato domicilio al di fuori di Barcellona, come è confermato dal registro di commercio.

21 Per quanto riguarda l'assenza di motivazione sufficiente e coerente della decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto mettere in evidenza, con chiarezza e coerenza, le ragioni che giustificano l'assimilazione della richiedente al vero destinatario della decisione di concessione e, di conseguenza, al beneficiario del contributo finanziario nella sua qualità di responsabile dell'esecuzione del progetto.

22 Per quanto riguarda inoltre la decisione che penalizza gravemente la richiedente viene infatti richiesto il rimborso di euro 725 094 la Commissione avrebbe l'obbligo di far valere argomenti fondati, che mettono in evidenza in maniera chiara e inconfutabile il fatto che la richiedente ha effettivamente percepito gli importi di cui trattasi. Argomenti in tal senso non risulterebbero nella decisione impugnata.

23 Infatti, non sarebbe sufficiente, per dimostrare l'esistenza di un'unica entità, dedurre l'esistenza di un'apparente somiglianza tra la ragione sociale della richiedente e quella della Entorn S.L. Sucursal.

24 Del resto, la decisione impugnata sarebbe priva di una fondata motivazione che giustifica il fatto che, conformemente all'allegato 2, punto 4, n. 2, primo e secondo trattino, della decisione di concessione, i pagamenti erano stati effettuati a favore di un'entità giuridicamente distinta dalla richiedente. Il principio di un'accorta amministrazione avrebbe suggerito che, in una siffatta situazione, la Commissione avesse esplicitato alla richiedente il sopravvenuto cambiamento.

25 Infine, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione di forme sostanziali, nonché in violazione del principio fondamentale del diritto di difesa. In particolare, tale decisione sarebbe stata emanata senza che fossero rispettate le forme previste dall'allegato 2, n. 10, della decisione di concessione, e cioè la possibilità per la richiedente di presentare i motivi di difesa che ritenesse più opportuni e più appropriati, prima che la decisione impugnata venisse adottata.

26 Infatti, la richiedente mai sarebbe stata invitata a presentare per iscritto le proprie osservazioni, dopo l'espletamento dei controlli di cui trattasi da parte dei funzionari della Commissione. Sarebbe certo che l'amministratore delegato della richiedente era presente nel corso di tali controlli. Egli sarebbe stato però presente in qualità di responsabile tecnico del progetto. La richiedente ritiene che la Commissione aveva l'obbligo di chiedere a lui come pure al sig. Tasias Valls chiarimenti aggiuntivi al fine di dissipare i dubbi relativi all'identità delle due società, e cioè la richiedente e la Entorn S.L. Sucursal.

27 La Commissione nega di aver approvato tacitamente o esplicitamente il cambiamento del beneficiario del contributo finanziario relativo al progetto per la sola ragione che tale cambiamento mai le è stato comunicato. Le comunicazioni ricevute nel novembre 1993 e nel marzo 1994, che notificano le modifiche dei numeri di conto corrente bancario e degli indirizzi di sede sociale, sembrerebbero segnalare soltanto semplici cambiamenti di riferimenti.

28 Ciò considerato, la richiedente non può assumere di essere stata sciolta dalla sua responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione del progetto. Inoltre, un cambiamento non autorizzato del beneficiario del progetto costituirebbe una modifica importante, con riferimento all'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, e giustificherebbe pertanto la riduzione o la soppressione del contributo.

29 Per quanto riguarda l'asserita mancanza di motivazione, la Commissione considera che non è necessario giustificare la soppressione del contributo più di quanto sia stato fatto nella decisione impugnata, e cioè con la spiegazione che la richiedente è il beneficiario del contributo finanziario comunitario, responsabile dell'esecuzione del progetto e destinataria della decisione di concessione. Parimenti, la Commissione non avrebbe approvato un cambiamento del beneficiario e non sarebbe stata neppure a conoscenza del processo di costituzione della nuova società. La Commissione sarebbe stata pertanto deliberatamente indotta in errore al fine di complicare l'imputazione delle responsabilità per le irregolarità che inficiano l'esecuzione del progetto.

30 Per quanto riguarda l'asserita violazione di forme sostanziali da rispettare ai fini dell'adozione della decisione impugnata nonché la violazione del principio fondamentale del diritto di difesa, la Commissione osserva che la lettera 3 aprile 1998, che pone la richiedente in grado di prendere posizione sui fatti che avrebbero giustificato la soppressione del contributo finanziario comunitario, è stata inviata all'indirizzo di Siviglia. Sarebbe questo l'indirizzo che le sarebbe stato comunicato come quello dove il progetto veniva gestito e che corrispondeva al luogo dove l'ispezione è stata effettuata e dove gli ispettori della Commissione hanno incontrato il sig. Tasias Valls. In presenza dei legami che uniscono la richiedente alla Entorn S.L. Sucursal e i loro soci, amministratori o procuratori, la Commissione ritiene che non possono esserle mosse censure per aver utilizzato l'indirizzo di Siviglia per la notifica della richiesta di osservazioni. La Commissione avrebbe utilizzato questo indirizzo per tutta la corrispondenza destinata al beneficiario dopo che tale indirizzo le era stato comunicato.

Sull'urgenza

31 La richiedente sostiene che l'urgenza dei provvedimenti provvisori di cui trattasi è basata sulla necessità di evitare che il rimborso immediato di euro 725 094, oggetto della decisione impugnata, produca come conseguenza la cessazione definitiva delle attività dell'impresa.

32 Infatti, la richiedente sarebbe una società a responsabilità limitata, di piccole dimensioni ai sensi dell'ordinanza del presidente della Corte 10 giugno 1988, causa C-152/88 R, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. 2931), che occupa appena dieci lavoratori nell'ambito di un contratto di lavoro. Il capitale sociale dell'impresa sarebbe di euro 30 050.

33 Fin dalla sua costituzione, avvenuta il 4 giugno 1993, la situazione finanziaria della richiedente si sarebbe sviluppata in senso positivo. In particolare, il fatturato relativo all'esercizio 1994 sarebbe ammontato a ESP 30 373 833 (euro 182 550,41) e gli utili sarebbero ammontati a ESP 2 899 905 (euro 17 428,78). Dall'imposta sulle società gravante sulla richiedente per l'esercizio 1999 risulterebbe che l'importo totale del giro d'affari di tale società è stato di ESP 138 387 025, ovvero euro 831 722. Per l'esercizio 1999, gli utili sarebbero stati di ESP 7 652 264, ovvero euro 45 991,03. I dati relativi al fatturato dell'impresa e ai suoi utili metterebbe in evidenza il danno grave e irreparabile che l'obbligo di immediato rimborso di euro 725 094 derivante dalla decisione impugnata comporterebbe per la richiedente.

34 Infatti, tenuto conto della circostanza che l'importo di euro 725 094 di cui trattasi corrisponde alla quasi totalità del fatturato dell'impresa e pressoché a quindici volte gli utili realizzati nel 1999, l'esecuzione della decisione impugnata comporterebbe l'immediata cessazione dell'attività dell'impresa, poiché questa non sarebbe in grado di fare subito fronte al pagamento di tale somma senza mettere in irreparabile pericolo la possibilità di sopravvivenza della società fino alla decisione del Tribunale sul ricorso principale.

35 Inoltre, la richiedente sottolinea che dall'art. 104 della legge spagnola sulle società a responsabilità limitata e dal codice di commercio spagnolo risulta che essa sarebbe obbligata, in caso di esecuzione della decisione impugnata, a cessare la sua attività. Si avrebbe pertanto, in questo caso, la liquidazione dell'impresa, poiché quest'ultima subirebbe perdite che ridurrebbero il suo capitale sociale di più della metà.

36 Per quanto riguarda l'eventualità di un possibile apporto da parte dei soci della richiedente, come sostenuto dalla Commissione, la richiedente ricorda che l'art. 1 della legge spagnola sulle società delimita chiaramente la responsabilità dei soci. Questi ultimi non dovrebbero coprire personalmente i debiti dell'impresa. Non sarebbe neanche possibile che un'entità finanziaria o un terzo possa apportare una garanzia per l'importo richiesto.

37 Considerate le conseguenze sproporzionate che la decisione impugnata avrebbe sulla società, risulterebbe appurato che tale decisione comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile per la richiedente, e il provvedimento provvisorio richiesto dovrebbe essere quindi considerato come avente carattere d'urgenza.

38 La Commissione sostiene che la richiedente non ha fornito indicazioni concrete che consentano di valutare le conseguenze precise che possono risultare in mancanza della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. La richiedente riconoscerebbe che essa gode di una buona salute economica fin dalla sua costituzione. I dati relativi al suo fatturato e ai suoi utili dimostrerebbero che ha conosciuto una progressione economica costante a partire dalla sua costituzione.

39 Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, nell'esaminare l'efficienza finanziaria di una società, la valutazione della sua situazione di fatto può essere effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa si ricollega con il suo azionariato. La richiedente non avrebbe tuttavia fornito alcuna informazione relativa alla capacità finanziaria dei suoi azionisti.

40 Peraltro la Commissione considera che l'asserito rischio di una cessazione delle attività della richiedente riveste carattere puramente ipotetico e che questa cessazione potrebbe essere evitata qualora la richiedente rivolgesse una domanda debitamente motivata alla Commissione per sollecitare un termine di pagamento supplementare o un pagamento dilazionato.

Giudizio del giudice dell'urgenza

41 In limine, si deve ricordare che il sistema di sovvenzione elaborato dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'esecuzione da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto di percepire il contributo previsto. Se il beneficiario non adempie tutti questi obblighi, l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 autorizza la Commissione a riconsiderare la portata degli obblighi che essa assume per effetto della decisione che concede il detto contributo (v., per analogia, sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94 e T-234/94, Industries Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 161).

42 I richiedenti e i beneficiari dei contributi finanziari comunitari sono, tra l'altro, tenuti ad assicurarsi di fornire alla Commissione informazioni affidabili, che non siano suscettibili di indurla in errore e senza le quali il sistema di controllo e di prova istituito al fine di verificare se le condizioni di concessione del contributo siano soddisfatte, non potrebbe funzionare correttamente. Infatti, in mancanza di informazioni attendibili, potrebbero costituire oggetto di un contributo finanziario progetti che non integrano i requisiti stabiliti. Da ciò deriva che l'obbligo di informazione e di lealtà che incombe sui richiedenti e beneficiari di contributi è inerente al sistema del contributo del FEAOG ed è essenziale per il suo funzionamento.

43 Orbene, nella specie, la richiedente non ha informato la Commissione dell'asserita cessione dell'esecuzione del progetto, in quanto beneficiaria del contributo finanziario, né si è assicurata che la Commissione ne venisse informata da un terzo. Al contrario, come riconosciuto dalla richiedente nella domanda di provvedimento urgente, il sig. Tasias Valls non ha adottato tutte le misure necessarie per fornire alla Commissione la prova chiara e definitiva circa la rinuncia da parte della richiedente all'esecuzione del progetto.

44 Si deve pertanto constatare che, a prima vista, nulla consente di confermare quanto asserito dalla richiedente, secondo cui la Commissione ha riconosciuto che la predetta cessava di essere la beneficiaria del contributo finanziario e che, di conseguenza, la decisione impugnata era fondata su un'erronea valutazione.

45 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'insufficienza della motivazione della decisione impugnata, basta constatare che la Commissione ha indicato, in modo sufficientemente chiaro, non solo le ragioni per le quali si è considerata indotta in errore dalla richiedente per quanto riguarda il beneficiario del progetto, ma anche le ragioni per le quali la richiedente, alla quale la decisione di concessione è stata indirizzata, può essere ritenuta responsabile dell'irregolarità constatata nella decisione impugnata.

46 Per quanto riguarda l'asserita violazione, da parte della Commissione, del diritto di difesa della richiedente, basta constatare che, con lettera 3 aprile 1998, la Commissione ha invitato proprio la richiedente a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione degli obblighi derivantile dalla decisione di concessione.

47 Infine, la richiedente non può rimproverare alla Commissione di aver utilizzato l'indirizzo di Siviglia per la notifica della richiesta di osservazioni. A questo proposito si deve ricordare che la richiedente ha evitato d'informare la Commissione dell'asserita cessione dell'esecuzione del progetto. L'amministratore delegato della richiedente, proprio perché era presente al momento dei controlli effettuati dalla Commissione, ha indotto quest'ultima nell'errore asserito dalla richiedente, e cioè a credere che l'indirizzo della richiedente era proprio quello di Siviglia.

48 Per questi motivi gli argomenti invocati dalla richiedente non giustificano, a prima vista, la richiesta sospensione dell'esecuzione.

49 Ad ogni modo, quand'anche si supponesse che gli argomenti della richiedente dovessero, per ipotesi, giustificare, a prima vista, la richiesta sospensione dell'esecuzione, si deve constatare che fanno difetto le circostanze che dimostrino l'urgenza.

50 A questo proposito vanno ricordate le informazioni sopra esposte, in particolare al punto 12, circa gli azionisti della richiedente. Da ciò risulta che la richiedente è una società a responsabilità limitata, di cui la Codema detiene il 99,98% delle quote e il sig. J. Tasias Valls lo 0,02%, e che quest'ultimo è il principale azionista e direttore della Codema.

51 Si deve ricordare che, nell'esaminare l'efficienza finanziaria della richiedente, la valutazione della sua situazione di fatto può essere effettuata prendendo, tra l'altro, in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale tramite il suo azionariato si ricollega [ordinanza del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C-12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag.I-467, punto 12; ordinanze del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-407, punto 35, e 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 155, confermata dall'ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 67].

52 Tale impostazione si fonda sull'idea che gli interessi oggettivi dell'impresa interessata non hanno un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone fisiche o giuridiche che la controllano e che il carattere grave e irreparabile del danno asserito deve dunque essere valutato a livello del gruppo che tali persone compongono. Questa coincidenza di interessi giustifica in particolare che l'interesse dell'impresa interessata a continuare ad esistere non sia valutato disgiuntamente dall'interesse che i soggetti che la controllano nutrono nella sua sopravvivenza (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T-241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-37, punto 40).

53 La circostanza che il soggetto che, quale detentore principale del capitale della società di cui trattasi ne esercite il controllo sia una persona fisica e non costituisca di per sé un'impresa, è irrilevante [v. ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-9805, punto 64, e ordinanza Le Canne/Commissione, citata, punto 42].

54 Nella specie, si deve constatare che, anche se dai bilanci della richiedente risulta che essa è una società di piccole dimensioni e di modesta forza finanziaria, la richiedente non ha fornito il benché minimo elemento relativo alla situazione finanziaria dei suoi azionisti, e cioè la Codema e il sig. J. Tasias Valls, che permettano di valutare in concreto se essi possiedano risorse sufficienti per salvaguardare i suoi interessi.

55 Infine la richiedente non ha cercato di ottenere, d'intesa con la Commissione, un accordo che, previa costituzione da parte della richiedente di una cauzione bancaria, le consentirebbe di non rimborsare la somma richiesta prima della conclusione della causa principale, ovvero di procedere ad un rimborso in un termine supplementare o rateizzato. A questo proposito si deve ricordare che il giudice dell'urgenza, stante il primario interesse della Commissione a perseguire e punire gravi irregolarità nell'utilizzo delle sovvenzioni comunitarie di cui dagli atti emergono, prima facie, forti indizi, non potrebbe comunque disporre la sospensione dell'impugnata decisione senza imporre parallelamente la costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria (v. ordinanza del presidente della seconda sezione del Tribunale 16 luglio 1999, causa T-143/99 R, Hortiplant/Commissione, Racc. pag. II-2451, punto 30).

56 Da quanto sopra precede consegue che la richiedente non ha fornito la prova che, senza la concessione della sospensione dell'esecuzione, subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile.

57 Di conseguenza, la domanda di provvedimenti urgenti dev'essere respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.