Parole chiave
Massima

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1. Ricorso di annullamento - Ricorso ex art. 33 CA - Ricorso proposto da un ente locale - Irricevibilità

(Art. 33, primo e secondo comma, CA)

2. Ricorso di annullamento - Ricorso ex art. 33, secondo comma, CA - Presupposti per la ricevibilità - Presupposti più restrittivi di quelli di cui all'art. 230, quarto comma, CE - Limitazione compensata da una disciplina di intervento più flessibile

(Art. 33, secondo comma, CA; art. 230, quarto comma, CE; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 34; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37)

Massima

1. L'art. 33, primo comma, CA non può costituire il fondamento della ricevibilità di un ricorso di annullamento, proposto da autorità locali avverso una decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio alcuni aiuti a favore di imprese siderurgiche. Infatti, emerge con chiarezza dal sistema generale dei trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi.

Peraltro, poiché non costituiscono né imprese né associazioni di imprese ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA, le dette autorità locali non possono nemmeno proporre un ricorso di annullamento ai sensi di tale disposizione.

( v. punti 26-27, 29 )

2. I presupposti per la ricevibilità di cui all'art. 33, secondo comma, CA sono più restrittivi di quelli figuranti all'art. 230, quarto comma, CE. Siffatta limitazione sul piano della ricevibilità è compensata da una disciplina dell'intervento più flessibile nel contesto dei ricorsi presentati sulla base del Trattato CECA rispetto a quelli rientranti nel Trattato CE.

Infatti, quando uno Stato membro propone un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte avverso una decisione adottata sulla base del Trattato CECA, non soltanto le imprese e le associazioni di imprese ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA, ma qualsiasi altra persona fisica o giuridica, e quindi anche le autorità locali degli Stati membri, può intervenire in tale controversia ai sensi dell'art. 34 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, ove essa abbia un interesse alla soluzione della controversia. Un ampliamento siffatto della capacità di intervenire non esiste nel contesto di un ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro avverso una decisione adottata sulla base del Trattato CE. In effetti, a norma dell'art. 37 dello Statuto CE della Corte, le persone fisiche e giuridiche non hanno il diritto di intervenire nelle controversie tra gli Stati membri e le istituzioni.

( v. punti 37-38 )