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Massima

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1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Nesso del provvedimento richiesto con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito - Natura provvisoria e non definitiva

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Applicabilità ai procedimenti d'urgenza dei presupposti necessari per un ricorso di annullamento - Provvedimenti provvisori inidonei a incidere sulla situazione del richiedente o non limitati alla sua situazione particolare - Irricevibilità

(Artt. 230 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3. Procedura - Diritti e obblighi degli agenti, consulenti e avvocati - Proposizione da parte di un avvocato di una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate riguardanti gli stessi fatti - Malafede processuale - Comportamento incompatibile con la dignità del Tribunale - Applicazione dell'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 41, n. 1)

Massima

1. Il giudice dell'urgenza non è competente ad adottare provvedimenti provvisori non aventi alcun nesso con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito. Peraltro, i provvedimenti chiesti in sede di procedimento sommario devono avere natura provvisoria e non definitiva e devono essere tali da non pregiudicare l'esito della causa di merito.

( v. punti 32-33 )

2. E' applicabile ai procedimenti d'urgenza il ragionamento secondo il quale un privato non ha titolo per agire in base al quarto comma dell'art. 230 CE al fine di ottenere un provvedimento giudiziale avente efficacia erga omnes, ma, al contrario, è legittimato ad agire soltanto se l'atto del quale chiede l'annullamento è idoneo a modificare in misura notevole la sua situazione giuridica. Domande di provvedimenti provvisori inidonee a incidere specificamente sulla situazione giuridica del richiedente o non limitate alla sua situazione particolare non possono manifestamente essere prese in considerazione.

( v. punto 34 )

3. Il comportamento di un avvocato che insiste a proporre, sostanzialmente in relazione agli stessi fatti, una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate, sia in sede di procedimento sommario sia in sede di giudizio di merito - in particolare quando tali domande contengono quasi sempre asserzioni non comprovate quanto ad una presunta manifesta illegittimità delle impugnate decisioni dell'istituzione comunitaria interessata e ad una presunta malafede o inosservanza dei propri doveri da parte di detta istituzione - integra chiaramente gli estremi della malafede processuale.

In presenza di una malafede di tale natura, il Tribunale può prendere in considerazione l'opportunità di esercitare i poteri conferitigli dal citato art. 41, n. 1, del regolamento di procedura nei confronti dell'avvocato il cui comportamento dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale o che usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti.

( v. punti 45-46 )