«Marchio comunitario – Colori – Combinazione di arancione e grigio – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
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[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 2003 (1)
«Marchio comunitario – Colori – Combinazione di arancione e grigio – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, con sede in Waiblingen (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Völker e A. Klett, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 luglio 2001 (procedimento R 477/2000-1), che esclude dalla registrazione come marchio comunitario una combinazione di colori arancione e grigio,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2001,visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2001,in seguito alla trattazione orale del 19 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
Tiili |
Mengozzi |
Vilaras |
Il cancelliere |
Il presidente |
H. Jung |
V. Tiili |