Parole chiave
Massima

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1. Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale presentato come rientrante nell’ambito dell’approvazione — Esame da parte della Commissione — Valutazione prioritariamente alla luce della decisione di approvazione e in subordine alla luce del Trattato — Aiuto che costituisce l’applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione di approvazione — Aiuto rientrante nel regime degli aiuti esistenti

(Artt. 87 CE e 88 CE)

2. CECA — Aiuti alla siderurgia — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fissazione da parte dell’art. 6, n. 6, della decisione generale n. 2496/96 di un termine per l’apertura del procedimento formale di esame — Portata

(Decisione generale n. 2496/96, art. 6, n. 6)

3. Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Diritto degli interessati di presentare osservazioni — Modifica in corso di procedura della disciplina comunitaria applicabile — Obbligo della Commissione in caso di applicazione di nuovi principi

(Art. 88, n. 2, CE)

4. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento — Obbligo per la Commissione di rispettare, nella sua decisione finale, il quadro delineato dalle indicazioni contenute nella sua decisione di apertura del procedimento d’esame

5. Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Onere della prova a carico dell’erogatore e del potenziale beneficiario dell’aiuto

(Art. 88, n. 2, CE)

6. Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Progetto di aiuto in favore dell’investimento di un’impresa siderurgica che fabbrica prodotti rientranti nel Trattato CECA e altri che non vi rientrano — Progetto oggetto di due notifiche successive, una ai sensi del Trattato CECA, l’altra ai sensi del Trattato CE — Ricerca da parte della Commissione del fondamento giuridico della propria decisione — Ammissibilità alla luce del principio di buona amministrazione

7. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Tutela dell’ambiente — Discrezionalità della Commissione — Possibilità di adottare discipline — Effetto vincolante — Sindacato giurisdizionale

(Artt. 6 CE e 87 CE)

8. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Nuova disciplina comunitaria — Applicazione immediata — Applicazione ai progetti di aiuti notificati prima della sua pubblicazione e ancora all’esame

9. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Tutela dell’ambiente — Discipline comunitarie — Possibilità per un investimento di beneficiare di una misura di aiuto per la tutela dell’ambiente — Criterio — Finalità — Efficienza ambientale

Massima

1. La Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base a un regime già autorizzato, non può procedere immediatamente ad esaminarlo in base al Trattato. Essa deve stabilire, prima dell’inizio di qualsiasi procedimento, se l’aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe modificare, in occasione dell’esame di ciascun aiuto individuale, la sua decisione di approvazione del regime di aiuti, la quale presupponeva già un esame alla luce dell’art. 87 CE, mettendo così a repentaglio i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Un aiuto che costituisce l’applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione d’approvazione del regime generale approvato è pertanto ritenuto un aiuto esistente, che non deve essere notificato alla Commissione né esaminato alla luce dell’art. 87 CE.

(v. punto 51)

2. L’art. 6, n. 6, della decisione generale n. 2496/96, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, fa menzione di un termine di due mesi, scaduto il quale, qualora non sia stato avviato un procedimento formale, può essere data esecuzione alle misure progettate a condizione che lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della sua intenzione di procedere in tal senso. Tale disposizione non impone alla Commissione un termine a pena di nullità, ma, conformemente al principio di buona amministrazione, la invita ad agire con diligenza e consente allo Stato membro interessato di dare esecuzione ai provvedimenti d’aiuto una volta trascorso il termine di due mesi, purché ne abbia previamente informato la Commissione.

(v. punto 62)

3. Qualora, per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione applichi una disciplina comunitaria che è venuta a sostituirsi a quella vigente al momento in cui gli interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, hanno presentato le loro osservazioni, essa è tenuta, ove intenda fondare la propria decisione su principi nuovi, a domandare a questi ultimi le loro osservazioni in proposito, pena violare i loro diritti procedurali.

(v. punto 75)

4. Il principio di protezione del legittimo affidamento implica che la Commissione prenda in considerazione, nel corso del procedimento di esame di un aiuto di Stato, il legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di apertura del procedimento di esame hanno potuto far sorgere e, in seguito, che non fondi la decisione finale sulla mancanza di elementi che le parti interessate, alla luce di quelle indicazioni, non hanno ritenuto di doverle fornire.

(v. punto 88)

5. Se è vero che, quando la Commissione decide di avviare il procedimento formale, essa è tenuta a formulare chiaramente i propri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto, al fine di consentire allo Stato membro e agli interessati di replicarvi nel migliore dei modi, spetta allo Stato membro e al potenziale beneficiario far valere i propri argomenti per dimostrare che il progetto di aiuto corrisponde alle eccezioni previste in applicazione del Trattato, in quanto lo scopo del procedimento formale è proprio quello di informare la Commissione su tutti gli elementi del caso di specie.

(v. punti 93‑94)

6. Nel caso di un aiuto progettato a favore di un’impresa siderurgica che fabbrica al contempo prodotti rientranti nel Trattato CECA e prodotti che non vi rientrano, e che non tiene una contabilità distinta per queste due attività, non si possono contestare alla Commissione errori procedurali, costitutivi di una violazione del principio di buona amministrazione, per aver ricercato il fondamento giuridico su cui basare la propria decisione, considerato che non era certo fin dall’inizio se l’investimento che doveva fruire dell’aiuto dovesse essere ricollegato al Trattato CECA o al Trattato CE, che essa aveva ricevuto due notifiche del medesimo progetto, ciascuna a titolo di uno dei due trattati, e che, in ogni caso, ad essa spettava verificare che l’aiuto non rischiasse di andare a beneficio di attività diverse da quelle per le quali sarebbe stato concesso.

(v. punti 99‑101)

7. La compatibilità di un progetto di aiuto relativo alla tutela dell’ambiente con il mercato comune è valutata in conformità del combinato disposto degli artt. 6 CE e 87 CE e nell’ambito delle discipline comunitarie che la Commissione ha previamente adottato ai fini di tale esame. Infatti, la Commissione è vincolata dalle discipline o dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato e sono accettate dagli Stati membri. Gli interessati sono quindi legittimati ad avvalersene e il giudice verifica se la Commissione abbia rispettato le regole che essa stessa si è imposta nel prendere la decisione contestata.

(v. punto 134)

8. Qualora risulti da una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato che essa entra in vigore alla data della sua pubblicazione e che la Commissione deve applicarne le disposizioni a tutti i progetti di aiuto notificati, anche precedentemente a tale pubblicazione, quest’ultima è tenuta ad applicarla nell’adottare la propria decisione su un progetto di aiuto che sia oggetto di un procedimento formale di esame non ancora concluso. Questa applicazione immediata si ispira alle disposizioni dell’art. 254, n. 2, CE, relative all’entrata in vigore dei regolamenti e delle direttive del Consiglio e della Commissione, e rispetta il principio di tutela del legittimo affidamento, il quale, come il principio della certezza del diritto, riguarda situazioni acquisite e non una situazione provvisoria, come quella di uno Stato membro che abbia notificato un progetto di aiuto nuovo alla Commissione e che sia in attesa del risultato del suo esame.

(v. punti 137‑139)

9. La concessione del beneficio previsto dalle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente dipende dalla finalità dell’investimento per il quale è richiesto un provvedimento di aiuto. Così, la disciplina del 2001, identica sotto questo profilo alla disciplina del 1994, menziona gli investimenti destinati a ridurre o eliminare l’inquinamento e le nocività ambientali ovvero ad adeguare i metodi di produzione, precisando che possono beneficiare di un provvedimento di aiuto solamente i costi di investimento aggiuntivi legati alla protezione ambientale. La possibilità per un investimento che risponda soprattutto a considerazioni economiche di beneficiare di un provvedimento di aiuto per la tutela dell’ambiente presuppone che tali considerazioni non bastino di per sé a giustificare l’investimento nella forma prescelta.

Risulta, infatti, dall’economia della disciplina del 2001, identica a quella della disciplina del 1994 sotto questo profilo, che non possono beneficiare di un aiuto gli investimenti che adeguino un impianto a norme, obbligatorie o meno, nazionali o comunitarie, o che vadano oltre tali norme ovvero che siano realizzati in mancanza di qualsiasi norma, ma solo gli investimenti il cui scopo stesso sia l’efficienza dal punto di vista ambientale. È pertanto ininfluente il fatto che l’investimento apporti dei miglioramenti dal punto di vista della tutela dell’ambiente, o anche dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. È sicuramente possibile che un progetto abbia contemporaneamente l’obiettivo del miglioramento della produttività economica e l’obiettivo della tutela dell’ambiente, ma l’esistenza di questo secondo obiettivo non può essere dedotta dalla semplice constatazione che il nuovo impianto ha un impatto negativo sull’ambiente inferiore rispetto al precedente, poiché questo può costituire un semplice effetto collaterale di un mutamento di tecnologia a scopo economico o del rinnovamento di attrezzature logore. Affinché in simili casi si possa considerare che l’investimento destinatario dell’aiuto abbia uno scopo parzialmente ambientale, è necessario dimostrare che la stessa prestazione economica avrebbe potuto essere ottenuta mediante attrezzature meno costose, ma più dannose per l’ambiente.

La questione non è quindi quella di stabilire se l’investimento apporti miglioramenti di ordine ambientale ovvero se vada oltre le norme ambientali esistenti, bensì, in primo luogo, se esso sia stato realizzato al fine di apportare simili miglioramenti.

(v. punti 147‑152)