Parole chiave
Massima

Parole chiave

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «GIORGIO BEVERLY HILLS» e marchi figurativi comprendenti il vocabolo «GIORGI» — [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Massima

Non vi è, per il pubblico spagnolo, rischio di confusione tra il marchio denominativo «GIORGIO BEVERLY HILLS», di cui è richiesta la registrazione come marchio comunitario per saponette, profumi ecc. rientranti nella classe 3 ai sensi dell ' accordo di Nizza, e alcuni marchi figurativi comprendenti i segni denominativi «J GIORGI». «GIORGI LINE» e «MISS GIORGI», registrati anteriormente in Spagna per designare prodotti di profumeria e cosmetici rientranti nella stessa classe, in quanto, anche se esiste un ' identità o una somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l ' esistenza del detto rischio, di modo che una delle condizioni per applicare l ' art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non è soddisfatta.

v. punti 52, 54