Causa T-157/01
Danske Busvognmænd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Trasporti regionali pubblici mediante autobus»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 16 marzo 2004
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della Commissione adottata omettendo il procedimento formale di indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE — Diritto di ricorso
di una federazione di categoria che abbia denunciato la presunta esistenza di aiuti di Stato — Ricevibilità
(Artt. 88, n. 2, CE, e 230, secondo comma, CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso ricevibile
— Diritto di invocare tutti i motivi d’illegittimità elencati nell’art. 230 CE
(Art. 230, secondo comma, CE)
3. Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione
sommaria dei motivi dedotti
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44,
n. 1, lett. c)]
4. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Versamento al personale di un’impresa di un indennizzo a fronte della sua rinuncia
allo status di pubblico dipendente — Esclusione
(Art. 87, n. 1, CE)
5. Trasporti — Aiuti ai trasporti — Distinzione tra le nozioni di «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico» e di
«contratti di servizio pubblico» — Contratti di trasporto volontariamente conclusi in seguito a gare d’appalto
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1191/69, artt. 1, 2 e 14]
6. Trasporti — Azione degli Stati membri in materia di obblighi di servizio pubblico — Regolamento n. 1191/69 — Inapplicabilità
dell’art. 87, n. 1, CE — Limiti — Aiuti direttamente ed esclusivamente necessari all’effettuazione di un servizio pubblico
di trasporto
(Artt. 87, n. 1, CE, e 88, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1191/69, art. 17, n. 2)
7. Trasporti — Aiuti ai trasporti — Applicazione dell’art. 73 CE — Limitazione ai casi individuati dal diritto comunitario derivato
[Art. 73 CE; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1191/69 e 1107/70]
1. Nel caso in cui, in seguito ad un esposto presentato da una federazione di categoria per denunciare l’esistenza di aiuti di
Stato, la Commissione abbia adottato una decisione in esito ad un esame preliminare, ossia senza avviare il procedimento formale
di indagine di cui all’art. 88, n. 2, CE, questa federazione – nella sua qualità di denunciante che ha inoltre influenzato
lo svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e di cui almeno talune imprese aderenti si trovavano
in posizione di concorrenza rispetto alla società beneficiaria degli aiuti contestati – beneficia delle garanzie procedurali
previste dall’art. 88, n. 2, CE. Orbene, il rispetto di tali garanzie può essere ottenuto solo qualora le si riconosca la
facoltà di contestare la decisione impugnata dinanzi al giudice comunitario ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
(v. punti 39-40)
2. Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto nell’interesse suo e dei suoi membri, è consentito ad una federazione di
categoria invocare uno qualsiasi dei motivi di illegittimità tra quelli elencati nell’art. 230, secondo comma, CE, purché
siano diretti all’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, senza doversi limitare a far valere la violazione
dei diritti procedurali previsti all’art. 88, n. 2, CE.
(v. punto 41)
3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale
ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
del Tribunale, qualsiasi atto introduttivo di un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione
sommaria dei motivi dedotti. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise da consentire al convenuto di
preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al
fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un motivo sia considerato
ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è fondato emergano, seppure sommariamente,
purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
(v. punto 45)
4. L’art. 87, n. 1, CE ha come unico scopo di vietare i vantaggi che favoriscono talune imprese, in quanto la nozione di aiuto
riguarda solo interventi che alleggeriscono gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa e che devono ritenersi
un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Pertanto, il versamento
da parte di uno Stato membro di un importo in denaro ad alcuni dipendenti di un’impresa di trasporti mediante autobus al fine
di indennizzare finanziariamente l’abbandono del loro status di pubblici dipendenti e il passaggio allo status di agente contrattuale
non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, quando il provvedimento di cui trattasi mira a sostituire
lo status privilegiato e costoso di tali dipendenti con uno status paragonabile a quello degli impiegati di altre imprese
di trasporto mediante autobus suoi concorrenti. Un provvedimento siffatto mira, similmente a quanto si sarebbe potuto ottenere
trasferendo degli interessati all’interno della pubblica amministrazione, a liberare la detta impresa da uno svantaggio strutturale
rispetto ai suoi concorrenti privati e non ad accordarle un vantaggio.
(v. punto 57)
5. Il tenore letterale dell’art. 1 del regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi
inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, quale modificato
dal regolamento n. 1893/91, introduce una netta distinzione tra «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico» che
le autorità competenti sono tenute a sopprimere (n. 3) e i «servizi di trasporto» che tali autorità sono autorizzate a garantire
mediante «contratti di servizio pubblico» (n. 4), precisando che le stesse autorità possono «tuttavia (…) mantenere o imporre
gli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 2» (n. 5). Solo in quest’ultimo caso devono essere applicati i metodi
comuni di compensazione previsti in particolare alla sezione IV del regolamento n. 1191/69, vale a dire negli artt. 10-13
di quest’ultimo.
L’art. 14 del regolamento n. 1191/69 definisce il «contratto di servizio pubblico» come un contratto concluso allo scopo di
fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti, e tale contratto prevede, oltre alla sua durata, tutti i particolari
del servizio di trasporto, incluso «il prezzo delle prestazioni (…) che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette
entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti» (art. 14, n. 1, e n. 2, lett. b). Tale regime
puramente contrattuale non prevede dunque né una compensazione per il compimento di una missione imposta né un obbligo di
servizio pubblico ai sensi dell’art. 2 del detto regolamento.
L’art. 14, nn. 4-6, del regolamento n. 1191/69 precisa, a tal riguardo, che se un’impresa desidera metter fine ad un servizio
di trasporto che non è coperto dal contratto «o» dall’obbligo di servizio pubblico, le autorità competenti possono imporre
il mantenimento del servizio di cui trattasi, nel quale caso gli oneri derivanti da tale obbligo formano oggetto di «compensazioni
secondo i metodi comuni enunciati alle sezioni II, III e IV». Ne consegue necessariamente che i rapporti contrattuali stabiliti
in esito ad un procedimento di gara d’appalto tra l’impresa di trasporto e l’autorità competente comportano, ai sensi dell’art. 14,
nn. 1 e 2, del detto regolamento, un regime di finanziamento specifico che non lascia spazio a compensazioni secondo i metodi
fissati alle sezioni II, III e IV di tale regolamento.
Di conseguenza, un’impresa di trasporti mediante autobus i cui obblighi di esercizio, di trasporto e di incasso delle tariffe
fissate non sono stati imposti unilateralmente, la quale non era obbligata ad eseguire i suoi compiti di trasporto a condizioni
non redditizie, contrarie al suo interesse commerciale, ma che, al contrario, ha assunto volontariamente tali obblighi dopo
aver vinto talune gare d’appalto che non prevedevano alcuna sovvenzione statale e alle quali era libera, in funzione dei suoi
interessi economici, di partecipare oppure no, e le cui prestazioni di trasporto sono state remunerate con il prezzo che essa
stessa aveva proposto nelle sue offerte per dette gare e che era stato riprodotto nei contratti conclusi in seguito alle stesse,
non è gravata da obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1191/69; un’impresa del genere
non riceve pertanto compensazioni ai sensi di tale articolo bensì una remunerazione finanziaria prevista nei detti contratti
di trasporto.
(v. punti 77-82)
6. Il regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, quale modificato dal regolamento n. 1893/91,
autorizza le autorità nazionali competenti ad adottare, nel campo dei trasporti stradali, tutte le misure coperte da tale
regolamento, incluse le misure di finanziamento necessarie a tale effetto. Inoltre, l’art. 17, n. 2, del medesimo le dispensa
anche dall’obbligo di previa notifica previsto all’art. 88, n. 3, CE. Il detto regolamento apporta quindi una deroga settoriale
al divieto di aiuti di Stato il cui principio è sancito dall’art. 87, n. 1, CE e non lascia alla Commissione alcun margine
discrezionale per quanto riguarda l’autorizzazione di aiuti coperti da tale deroga. Ne consegue che tale regolamento instaura
un regime di autorizzazione particolarmente favorevole che richiede, di conseguenza, un’interpretazione restrittiva.
Questo regime deve dunque essere limitato agli aiuti direttamente ed esclusivamente necessari allo svolgimento del servizio
pubblico di trasporto in quanto tale, ad esclusione delle sovvenzioni destinate a coprire disavanzi causati all’impresa beneficiaria
dell’aiuto da circostanze estranee ai suoi compiti in materia di trasporti, come le conseguenze di una cattiva gestione finanziaria
generale non inerente al settore dei trasporti. Il finanziamento pubblico di questi ultimi disavanzi non specificamente settoriali
può essere autorizzato solo in applicazione delle disposizioni generali dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE.
(v. punti 85-86)
7. In seguito all’adozione del regolamento n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia,
su strada e per via navigabile, gli Stati membri non sono più autorizzati ad invocare direttamente il beneficio dell’art. 73 CE,
il quale prevede la compatibilità con il Trattato degli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti o
corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, al di fuori dei casi a cui fa riferimento
il diritto comunitario derivato.
Infatti, per i casi in cui il regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti
alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, quale modificato
dal regolamento n. 1893/91, non sia applicabile e alle sovvenzioni di cui trattasi vada applicato l’art. 87, n. 1, CE, il
regolamento n. 1107/70 enuncia, in modo tassativo, le condizioni alle quali le autorità degli Stati membri possono concedere
aiuti ai sensi dell’art. 73 CE.
(v. punto 100)
-
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
16 marzo 2004(1)
«Aiuti concessi dagli Stati – Trasporti regionali pubblici mediante autobus»
Nella causa T-157/01,
Danske Busvognmænd, con sede in Frederiksberg (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti P. Dalskov e N. Symes,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbaek e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
convenuta, sostenuta dalRegno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, dagli avv.ti P. Biering e K. Hansen, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 marzo 2001 (aiuto n. NN 127/2000), SG
(2001) D/287297, che dichiara compatibile col mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità danesi alla società Combus A/S
sotto forma di conferimento di capitale effettuato nell'ambito della privatizzazione di tale società,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata),
composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
ha pronunciato la seguente
Sentenza
-
- Fatti e procedimento
Antefatti della controversia
- 1
Il mercato danese del trasporto pubblico mediante autobus è diviso in due settori: il settore della capitale ed il resto del
paese.
- 2
Quanto alla gestione degli autobus nel settore della capitale, i consigli generali e i comuni di Copenaghen e di Frederiksberg,
rappresentati nel Consiglio per lo sviluppo della capitale, sono tenuti a pianificare le linee, a prevedere il volume del
traffico, il tracciato della rete degli autobus, la frequenza degli orari, i terminali degli autobus, i tipi di veicoli e
le tariffe nonché a garantire l’esercizio del trasporto pubblico mediante gare d’appalto.
- 3
Quanto alla gestione degli autobus fuori dal settore della capitale, i relativi incarichi sono assunti dai diversi consigli
generali o comunali in ogni dipartimento. Laddove tali consigli hanno creato imprese di trasporto dipartimentali e pluricomunali,
essi hanno l’obbligo di garantire l’esecuzione del trasporto mediante autobus conformemente ai piani elaborati. Tali imprese
di trasporto funzionano come «società di gestione» che, in seguito a gare d’appalto, cedono a imprese private e pubbliche
l’esecuzione del trasporto mediante autobus. Queste ultime imprese sono tenute a garantire il trasporto conformemente al tracciato
della rete nonché agli orari e alle tariffe stabilite dal dipartimento.
- 4
Secondo le norme che disciplinano le gare d’appalto, gli appalti sono aggiudicati all’«offerta più vantaggiosa sotto il profilo
economico», senza che occorra tener conto della natura privata o pubblica dell’offerente. Le entrate derivanti dall’esecuzione
del trasporto non spettano alle imprese di trasporto, ma ai dipartimenti, che versano a queste ultime una retribuzione sotto
forma di un importo lordo per ora di trasporto e per autobus immesso in circolazione, maggiorato di un supplemento. L’importo
di tale retribuzione è determinato mediante gara d’appalto.
- 5
In pratica, il prezzo versato dai passeggeri non copre tutte le spese. Nel 2000, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
di trasporto hanno coperto il 53% del totale delle spese.
- 6
In Danimarca l’attività di trasporto pubblico mediante autobus era inizialmente esercitata, in particolare, dal De Danske
Statsbaner (le ferrovie danesi, in prosieguo: le «DSB»). Con una legge del 1995, tale attività è stata trasferita alla DSB
Busser A/S, che è stata costituita come impresa indipendente, ma che era sempre interamente detenuta dallo Stato. Ai sensi
di una legge del 1996, tale società ha cambiato il suo nome in Combus A/S (in prosieguo: la «Combus»). L’obiettivo della creazione
di tale società per azioni era di gestire l’attività di trasporto su una base commerciale e di operare sul mercato a condizioni
di concorrenza paragonabili a quelle di società di autobus private.
- 7
Al momento della creazione della Combus, quasi 1 600 persone erano impiegate nell’attività di trasporto mediante autobus,
di cui circa 750 agenti a contratto e 845 pubblici dipendenti. I pubblici dipendenti conservavano il loro rapporto di lavoro
con lo Stato, pur mettendosi a disposizione della Combus nell’ambito di un regime di distacco da poco introdotto. Poiché i
pubblici dipendenti lavoravano per la Combus, tale società era obbligata a risarcire lo Stato per i trattamenti e le pensioni
che esso versava loro. Inoltre i pubblici dipendenti beneficiavano di una tutela specifica in caso di perdita del lavoro consistente
nel diritto di percepire un trattamento di collocamento in disponibilità per tre anni, salvo il caso in cui fosse possibile
alla loro amministrazione di trovar loro un altro posto adeguato come pubblico dipendente.
- 8
Il bilancio d’apertura della nuova società per azioni registrava, nel 1995, l’accantonamento di un importo di 140 milioni
di corone danesi (DKK) versate dallo Stato danese per coprire gli oneri supplementari dovuti alle pensioni e ai trattamenti
di collocamento in disponibilità dei pubblici dipendenti distaccati.
- 9
Con una legge del 1998, è stato consentito allo Stato di cedere tutte le azioni della Combus ai fini della sua privatizzazione.
Inoltre, lo Stato è stato autorizzato a sostenere spese per procedere ad un versamento unico a beneficio di circa 550 pubblici
dipendenti che risultavano impiegati dalla Combus il 1º ottobre 1998 e che hanno accettato di rinunciare al loro status di
pubblico dipendente per passare allo status di agente a contratto nell’ambito della società. Infatti, l’impiego di pubblici
dipendenti era più costoso di quello di agenti a contratto.
- 10
Per tale motivo lo Stato, nel settembre 1998, ha concluso con la Federazione delle DSB un accordo relativo alle condizioni
di passaggio dallo status di pubblico dipendente a quello di agente a contratto per i pubblici dipendenti impiegati dalla
Combus. L’accordo consisteva essenzialmente nel lasciare ai pubblici dipendenti la scelta, a decorrere dal 1º aprile 1999,
tra un’assunzione in qualità di agente a contratto presso la Combus o la destinazione ad un altro impiego adeguato nell’ambito
delle ferrovie danesi. A titolo di compensazione della loro rinuncia ai diritti derivanti dal loro status di pubblici dipendenti
nel passaggio allo status di agente a contratto presso la Combus, i pubblici dipendenti interessati avevano chiesto una retribuzione
unica. L’importo totale delle spese per tale retribuzione unica è stato stimato in DKK 100 milioni. Tale somma è stata versata,
nel 1998, ai pubblici dipendenti interessati.
- 11
In seguito, con riferimento alla situazione economica critica della Combus, lo Stato ha deciso, il 21 maggio 1999, di aumentare
il capitale di questa società di DKK 300 milioni.
- 12
In tale contesto la ricorrente, una federazione professionale che raggruppa oltre il 90% delle imprese di trasporto regionale
pubblico mediante autobus in Danimarca, si è rivolta alla Commissione, con lettera 25 giugno 1999 ed una denuncia 11 novembre
1999, per contestare due aiuti di Stato accordati alla Combus e l’imminenza di un possibile terzo aiuto. Essa ha fatto in
particolare riferimento all’accantonamento di DKK 140 milioni, costituito al momento della creazione della Combus e alla somma
di DKK 100 milioni, versata nel 1998, entrambi diretti, asseritamente, a facilitare il passaggio dei pubblici impiegati dell’impresa
allo status di agente a contratto, sebbene nulla garantisse che tali somme non venissero in realtà destinate alla semplice
gestione della Combus. Inoltre essa ha denunciato il versamento della somma di DKK 300 milioni effettuato il 31 maggio 1999.
- 13
Nel novembre 2000, la Combus è stata privatizzata mediante la cessione delle sue azioni alla Arriva Danmark A/S (in prosieguo:
la «Arriva»), società che fa parte di un gruppo britannico quotato alla Borsa di Londra. Con lettera 30 novembre 2000, le
autorità danesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di accordare un nuovo aiuto alla Combus, nell’ambito
della sua cessione alla Arriva, per un importo pari a DKK 171, 8 milioni.
- 14
Lo Stato danese aveva scelto la Arriva, mediante gara, tra diverse imprese interessate, ritenendo che l’offerta della Arriva
fosse quella economicamente più vantaggiosa.
- 15
Con decisione 28 marzo 2001, la Commissione, al termine di un esame preliminare, ha deciso di non sollevare obiezioni contro,
da una parte, l’aiuto concesso a titolo di compensazione per le perdite future della Combus relative al periodo 2001-2006
e, dall’altra, l’aiuto erogato a titolo di compensazione per le sue perdite precedenti (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Decisione impugnata
- 16
Nella decisione impugnata la Commissione presenta, innanzitutto, il mercato del trasporto pubblico mediante autobus in Danimarca,
la cui liberalizzazione è iniziata negli anni ‘90 e che si caratterizza per la presenza di taluni grandi operatori e di un
enorme numero di piccoli operatori locali. La Combus era stata la sola impresa a operare su tutto il territorio danese con
una quota di mercato del 33% nel 2000.
- 17
Quanto alla situazione della Combus, la Commissione osserva che la maggior parte dei suoi conducenti aveva precedentemente
beneficiato di uno status di pubblico dipendente, circostanza che per la Combus rappresenterebbe un onere finanziario maggiore
rispetto a quello derivante dall’impiego di conducenti aventi uno statuts di agenti a contatto. Sarebbe quindi stato chiesto
ai conducenti della Combus di optare per uno status di agente a contratto. A quelli che accettavano tali nuove condizioni
la DSB avrebbe accordato un abbuono.
- 18
La situazione finanziaria della Combus sarebbe notevolmente peggiorata a partire dal 1995, in quanto gli appalti da essa vinti
nel 1997 si sono rivelati fortemente deficitari. Di conseguenza, lo Stato avrebbe effettuato apporti di capitale di un importo
di DKK 300 milioni per permettere alla Combus di continuare la sua attività, pur accelerando il processo di cessione della
stessa. A tale effetto sarebbe stato fatto uno studio di mercato che ha consentito di identificare diversi acquirenti potenziali.
Nel novembre 2000, il Ministero dei Trasporti danese avrebbe firmato il contratto di cessione della Combus alla Arriva, la
cui offerta era stata considerata come la più interessante dal punto di vista economico.
- 19
Nella sua valutazione giuridica, la Commissione ritiene che i DKK 300 milioni versati alla Combus nel 1999 debbano complessivamente
essere considerati un aiuto di Stato in quanto non rispondono al criterio dell’investitore privato operante in condizioni
normali di un’economia di mercato. Lo stesso accadrebbe per l’apporto supplementare di DKK 171, 8 milioni concesso alla Combus
nell’ambito della sua cessione alla Arriva.
- 20
Secondo la Commissione, il valore attuale netto di questo aiuto, su cui incide un tasso di attualizzazione del 6%, si eleva
a DKK [Z]
(2)
: DKK [X] potrebbero essere considerati un aiuto ai sensi dell’art. 73 CE, mentre DKK [Y] potrebbero essere assimilati ad
un aiuto di Stato che occorre valutare con riferimento al regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo
all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti
per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno
1991, n. 1893 (GU L 169, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1191/69»).
- 21
Per quanto riguarda la somma di DKK [Y], destinata a coprire perdite future imputabili ai contratti di trasporto conclusi
dalla Combus, la Commissione ricorda che, secondo il normale regime danese delle compensazioni, le collettività locali concludono
contratti con le imprese di trasporto mediante autobus, a seguito di un bando di gara, per gestire talune linee. Le collettività
locali verserebbero la somma convenuta all’impresa di trasporto, fisserebbero le tariffe e incasserebbero le entrate provenienti
dalla vendita di biglietti.
- 22
La Commissione sostiene che tale modo di procedere è conforme al regolamento n. 1191/69 in quanto la procedura relativa alla
gara d’appalto tiene conto dell’obbligo tariffario, dell’obbligo di esercizio e dell’obbligo di trasporto. I DKK [Y] sarebbero
destinati ad essere impiegati durante il periodo 2001‑2006 per coprire le perdite previsionali derivanti alla Combus dai contratti
rilevati dalla Arriva. Questa somma costituirebbe, infatti, un aggiustamento della compensazione normale che le autorità danesi
devono versare. La Commissione conclude che questa parte dell’aiuto è compatibile con il Trattato CE.
- 23
Quanto ai DKK [X], la Commissione esamina se l’art. 87, n. 3, lett. c), CE e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»)
possano essere applicati, una volta precisato che l’attività di cui trattasi nella fattispecie consiste nella continuazione
della gestione delle linee di trasporto servite dalla Combus fino alla scadenza dei contratti di trasporto per evitare perturbazioni
nei trasporti pubblici locali. La Commissione ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni per l’esistenza di un aiuto
alla ristrutturazione, tranne una: la redditività della Combus non soddisferebbe rigorosamente i requisiti degli orientamenti
poiché essa dipende in parte da altri aiuti di Stato. Secondo la Commissione tale situazione può rendere del tutto teorica
l’analisi effettuata con riferimento ad un aiuto alla ristrutturazione.
- 24
Nel caso in cui potrebbe esservi un dubbio, la Commissione sostiene che, con riferimento alle circostanze eccezionali della
causa, questa parte dell’aiuto può essere valutata direttamente con riferimento all’art. 73 CE. Secondo la Commissione, l’aiuto
in questione permette di adempiere agli obblighi contrattuali della Combus verso le autorità competenti e corrisponde quindi
al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico ai sensi dell’art. 73 CE.
- 25
Applicando l’art. 86, n. 2, CE, per analogia, la Commissione verifica che tale parte dell’aiuto non incide sull’evoluzione
degli scambi in modo contrario all’interesse della Comunità. Essa sostiene che, nella fattispecie, l’evoluzione degli scambi
non verrà verosimilmente pregiudicata in modo significativo, dato che i contratti della Arriva sono di durata limitata e che
le autorità competenti indiranno nuove gare d’appalto alla loro scadenza.
- 26
In conclusione, la Commissione considera che, da una parte, il versamento della somma di DKK [Y] è conforme al regolamento
n. 1191/69 e che, dall’altra, il versamento della somma di DKK [X] può essere assimilato ad un aiuto alla ristrutturazione,
compatibile con l’art. 87, n. 3, lett. c), CE o almeno con l’art. 73 CE che può essere applicato direttamente. La Commissione
dichiara dunque l’aiuto di un importo di DKK [Z] compatibile con il Trattato CE.
- 27
La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 maggio 2001 (GU C 133, pag. 21) mediante un rinvio al sito internet della Commissione.
- 28
Con lettera 8 maggio 2001 la Commissione ha informato la ricorrente che, in seguito alla sua denuncia, le autorità danesi
avevano notificato alla Commissione gli apporti di capitale oggetto della decisione impugnata. Una copia della decisione impugnata
è stata allegata alla detta lettera. Quest’ultima è stata ricevuta dalla ricorrente il 15 maggio 2001.
Procedimento
- 29
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2001, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
- 30
Con ordinanza 9 gennaio 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l’intervento del Regno
di Danimarca, a sostegno delle conclusioni della Commissione.
- 31
Il 27 marzo 2002, il Regno di Danimarca ha depositato la sua memoria di intervento.
- 32
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha invitato la Commissione ed il Regno di Danimarca
a depositare taluni documenti. I documenti sono stati prodotti entro il termine stabilito.
- 33
Con memoria 24 febbraio 2003 la ricorrente ha depositato osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Danimarca e
sui documenti prodotti.
- 34
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e di sottoporre
alcuni quesiti alle parti. Le parti hanno risposto entro il termine stabilito. In tale occasione, la Commissione ed il Regno
di Danimarca hanno preso posizione sulla memoria della ricorrente del 24 febbraio 2003.
- 35
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza pubblica del 21 ottobre
2003.
Conclusioni delle parti
- 36
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- –
- in via principale, annullare la decisione impugnata;
- –
- in via subordinata, annullare la decisione impugnata laddove essa autorizza la parte dell’aiuto di Stato erogato alla Combus
il 31 maggio 1999;
- –
- condannare la Commissione alle spese.
- 37
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- –
- dichiarare infondato il ricorso;
- –
- condannare la ricorrente alle spese.
- 38
Il Regno di Danimarca si associa alle conclusioni della Commissione.
Sulla ricevibilità e sulla portata dei ricorsi
- 39
La Commissione mette in dubbio la legittimazione ad agire della ricorrente. A tal riguardo basta ricordare che la ricorrente,
in quanto federazione professionale rappresentante gli interessi della maggior parte delle imprese di autobus danesi, si era
rivolta alla Commissione il 25 giugno e l’11 novembre 1999 per denunciare l’esistenza degli aiuti di Stato di cui trattasi
nella fattispecie, in applicazione dell’art. 2, n. 1, dei suoi statuti che le affida la difesa degli interessi nazionali e
internazionali dei suoi membri. Con lettera 8 maggio 2001, la Commissione le ha risposto: «[a] seguito della vostra denuncia
(…), gli apporti di capitale effettuati nel 1999 sono stati notificati come aiuto di Stato» ( As a result of your complaint
(…) the capital injections made in 1999 were notified as a State aid). Una copia della decisione impugnata è stata allegata
a questa lettera. Inoltre, la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione al termine di un esame preliminare, vale
a dire senza apertura del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE.
- 40
Ciò premesso, la ricorrente – nella sua qualità di denunciante che ha inoltre influenzato lo svolgimento del procedimento
amministrativo dinanzi alla Commissione e di cui almeno talune imprese aderenti si trovavano in una posizione di concorrenza
rispetto alla società beneficiaria degli aiuti contestati – beneficia delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2,
CE. Orbene, il rispetto di tali garanzie può essere ottenuto solo se la ricorrente ha la possibilità di contestare la decisione
impugnata dinanzi al giudice comunitario ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998,
causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punti 40, 41 e 47, e giurisprudenza citata). Di
conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
- 41
Quanto alla portata del presente ricorso, occorre respingere la tesi sostenuta in udienza dal governo danese secondo cui il
controllo del Tribunale doveva essere limitato alla questione se la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine
formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE. Infatti, se è vero che la ricorrente contesta alla Commissione di non aver avviato
tale procedimento, essa solleva motivi supplementari relativi, in particolare, alla violazione di altri principi e disposizioni
del diritto comunitario. Orbene, atteso che la ricorrente e i suoi membri che si trovavano in una situazione concorrenziale
rispetto alla Combus beneficiano del ricorso di cui trattasi, alla ricorrente è consentito invocare uno qualsiasi dei motivi
di illegittimità tra quelli elencati all’art. 230, secondo comma, CE, purché siano diretti all’annullamento totale o parziale
della decisione impugnata (v., in tal senso, benché in fase di impugnazione, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2002, causa
T-114/00, Aktionsgemeischaft Recht und Eigentum/Commissione, Racc. pag. II-5121, punto 78), senza essere limitata a far valere
la violazione dei diritti procedurali previsti dall’art. 88, n. 2, CE.
- 42
Ne consegue che il Tribunale, in linea di principio, non è limitato nell’esame dei motivi sollevati dalla ricorrente nell’ambito
del presente ricorso.
Nel merito
- 43
A sostegno delle sue conclusioni per l’annullamento, la ricorrente solleva dieci motivi diretti contro l’autorizzazione dell’uno
o dell’altro provvedimento finanziario denunciato o contro tutta la decisione impugnata. Nelle circostanze della fattispecie,
si devono esaminare i diversi provvedimenti finanziari adottati dalle autorità danesi in ordine cronologico, così come sono
stati autorizzati dalla decisione impugnata.
Sull’aiuto di un importo di DKK 140 milioni diretto a coprire gli oneri speciali legati allo status di pubblico dipendente
degli impiegati della Combus
- 44
Occorre ricordare che la ricorrente ha fatto valere, nella sua lettera 25 giugno 1999 e nella sua denuncia 11 novembre 1999,
che l’accantonamento di DKK 140 milioni contenuto nel bilancio d’apertura della Combus poteva costituire un aiuto di Stato
illegittimo. Di conseguenza, la Commissione, in linea di principio, avrebbe dovuto effettuare un esame diligente ed imparziale
delle censure sollevate dalla ricorrente e, nel caso in cui avesse dichiarato insussistente un aiuto di Stato, avrebbe dovuto
esporre alla ricorrente le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non erano stati sufficienti a
dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato, senza tuttavia dover prendere posizione su elementi manifestamente non pertinenti,
privi di senso o chiaramente secondari (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punti 62 e 64). Orbene, è un
fatto che né la decisione impugnata né la lettera di trasmissione dell’8 maggio 2001 prendono posizione sulla qualificazione
giuridica di tale accantonamento di DKK 140 milioni.
- 45
Occorre verificare, tuttavia, se la censura relativa all’accantonamento di DKK 140 milioni sia stata validamente sollevata
nel ricorso stesso. Infatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia,
applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi atto introduttivo di un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia
e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise da
consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza
altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia,
affinché un motivo sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali è
fondato emergano, seppure sommariamente, ma pur sempre in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (v.
ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T-110/98, RJB Mining/Commissione, Racc. pag. II-2971, punto 23, e giurisprudenza
citata; sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione,
Racc. pag. II-1677, punto 26).
- 46
Orbene, l’analisi del ricorso rivela che l’accantonamento di DKK 140 milioni è menzionato solo una volta, e non in forma di
censura, ma in termini puramente narrativi. Infatti, viene solo indicato che, al momento della costituzione della Combus,
è stato costituito nel bilancio d’apertura un accantonamento destinato a coprire almeno una parte degli oneri speciali gravanti
su tale impresa e dovuti al fatto che essa doveva continuare ad impiegare pubblici dipendenti. La problematica degli ex pubblici
dipendenti della Combus è stata analizzata solo sotto l’aspetto dell’indennizzo di un importo di DKK 100 milioni, in quanto
la ricorrente si limitava a contestare alla Commissione di non aver esaminato tale aiuto, ma di aver limitato il suo esame
agli aiuti di un importo di DKK 300 milioni e 171,8 milioni.
- 47
Risulta quindi che il ricorso non contiene alcuna censura specificamente rivolta contro l’accantonamento di DKK 140 milioni.
Orbene, per dichiarare ricevibile un motivo non basta che i documenti allegati al ricorso lo menzionino. Infatti, secondo
la giurisprudenza citata sopra, il motivo deve emergere dal testo del ricorso stesso.
- 48
L’argomento dettagliato esposto per la prima volta nella replica a proposito di diverse frazioni dell’accantonamento di DKK 140
milioni potrebbe essere tuttavia ricevibile qualora costituisse un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente
o implicitamente, nel ricorso e qualora presentasse uno stretto legame con lo stesso (ordinanza RJB Mining/Commissione, cit.,
punto 24, e giurisprudenza citata), vale a dire, nella fattispecie, con il motivo relativo all’indennizzo di DKK 100 milioni
diretto a finanziare l’abbandono dello status di pubblico dipendente degli impiegati della Combus. Tuttavia, l’indennizzo
di DKK 100 milioni, come denunciato nel ricorso, non presentava uno stretto collegamento con l’accantonamento di DKK 140 milioni.
Infatti, tali due provvedimenti finanziari dello Stato danese presentano differenze fondamentali.
- 49
A tal riguardo è giocoforza constatare che l’accantonamento di DKK 140 milioni figurava nel bilancio d’apertura della Combus
al 1º gennaio 1995 ed era diretto a coprire gli oneri finanziari risultanti dal distacco, presso la Combus, di 845 pubblici
dipendenti, che conservavano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, pur essendo a disposizione della Combus. Poiché tali
pubblici dipendenti lavoravano per la Combus, quest’ultima era obbligata a indennizzare lo Stato per i trattamenti e le pensioni
che esso versava loro. Per quanto riguarda invece l’indennizzo di DKK 100 milioni, da una parte, esso è stato concesso nel
1998 direttamente ai pubblici dipendenti interessati e non alla Combus e, dall’altra, esso era diretto a compensare gli inconvenienti
finanziari che dovevano subire gli impiegati che intendevano abbandonare il loro status di pubblici dipendenti in favore di
uno status di agente a contratto.
- 50
Ne deriva che il motivo, dedotto nella replica, contro l’accantonamento di DKK 140 milioni deve essere qualificato come motivo
nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. Poiché tale motivo non è basato su elementi
emersi durante il procedimento in seguito a misure di organizzazione del procedimento decise dal Tribunale, esso deve essere
dichiarato irricevibile.
- 51
Di conseguenza la decisione impugnata non può essere annullata nell’ambito del presente procedimento per il fatto che la Commissione
si è astenuta dall’esaminare l’accantonamento di un importo di DKK 140 milioni, costituito a favore della Combus. Le conclusioni
per l’annullamento della decisione impugnata devono dunque essere respinte nella parte in cui riguardano tale accantonamento.
Sull’aiuto di un importo di DKK 100 milioni diretto a finanziare il passaggio degli impiegati della Combus dallo status di
pubblico dipendente a quello di agente a contratto
- 52
Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore non esaminando, nella decisione impugnata,
il versamento della somma di DKK 100 milioni alla Combus diretto a finanziare l’abbandono dello status di pubblico dipendente
dei suoi impiegati in favore di uno status di agente a contratto e non concludendo che tale modifica di status implicava un
elemento di aiuto di Stato. Secondo la ricorrente il vantaggio accordato alla Combus doveva essere valutato tra i DKK 10 milioni
e 15 milioni all’anno.
- 53
Nella replica, la ricorrente aggiunge che il fatto che la Combus sia stata assoggettata, al momento della sua creazione, a
obblighi specifici nei confronti dei pubblici dipendenti messi a sua disposizione dallo Stato è stato compensato dal versamento
dell’accantonamento di DKK 140 milioni citato sopra. Orbene, in seguito al pagamento dei DKK 100 milioni, la Combus sarebbe
stata esonerata dagli obblighi per i quali essa aveva percepito un corrispettivo. La Combus avrebbe quindi usato irregolarmente
DKK 21,3 milioni, sul totale di DKK 140 milioni, a fini diversi da quelli previsti. A causa dei DKK 100 milioni accordati
dallo Stato danese, la Combus avrebbe beneficiato di un aiuto indiretto di un importo minimo di DKK 12,7 milioni.
- 54
Al riguardo, occorre ricordare che la ricorrente aveva invitato la Commissione, nella sua lettera 25 giugno 1999 e nella sua
denuncia 11 novembre 1999, ad esaminare la compatibilità dell’erogazione della somma di DKK 100 milioni con le disposizioni
dell’art. 87 CE. Ciò premesso, la Commissione, in linea di principio, era tenuta a procedere ad un esame diligente ed imparziale
di tale invito e, qualora stimasse che il versamento di tale somma non costituisse un aiuto di Stato, ad esporre alla ricorrente
le ragioni per le quali gli elementi di diritto e di fatto invocati non erano stati sufficienti a dimostrare la sussistenza
di un aiuto di Stato senza, tuttavia, dover prendere posizione su elementi manifestamente non pertinenti, privi di senso o
chiaramente secondari (v. supra, punto 44).
- 55
Per stabilire se, nella decisione impugnata, la Commissione si sia pronunciata sufficientemente sulla questione sollevata
dalla ricorrente, occorre constatare che la valutazione giuridica della Commissione (v. punto 3 della decisione impugnata)
si riferisce solo agli aiuti che ammontano rispettivamente a DKK 300 milioni e a DKK 171,8 milioni, senza considerare quello
di un importo di DKK 100 milioni. La problematica del cambiamento di status degli impiegati della Combus è menzionata solo
al punto 2.2 della decisione impugnata (sotto i titoli «presentazione della causa», «Combus A/S») in cui la Commissione si
limita a osservare che era stato accordato un abbuono gli impiegati della Combus che accettavano le nuove condizioni.
- 56
Il Tribunale afferma che quest’ultima indicazione, considerata nel contesto della decisione impugnata, deve essere interpretata
nel senso che, ad avviso della Commissione, i beneficiari del versamento in questione erano i soli impiegati della Combus
che avevano optato per uno status di agente a contratto e che tale versamento non costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, in favore della Combus.
- 57
Orbene, tale conclusione era manifestamente corretta, dato che la misura in questione mirava a sostituire lo status privilegiato
e costoso dei pubblici dipendenti impiegati dalla Combus con uno status di agente a contratto paragonabile a quello degli
impiegati di altre imprese di trasporto mediante autobus concorrenti della Combus. Si trattava dunque di liberare la Combus
da uno svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti privati. Orbene, l’art. 87, n. 1, CE ha come unico scopo di vietare
i vantaggi che favoriscono talune imprese, in quanto la nozione di aiuto riguarda solo interventi che alleggeriscono gli oneri
gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa e che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non
avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc.
pag. 709, punto 26; 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punti 12 e 13, e 24 luglio
2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsdium Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punto 84, e giurisprudenza citata).
Peraltro, lo Stato danese, invece di versare la somma di DKK 100 milioni direttamente ai pubblici dipendenti impiegati dalla
Combus, avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato destinando di nuovo i detti pubblici dipendenti alla pubblica amministrazione,
senza versamento di un abbuono specifico, circostanza che avrebbe consentito alla Combus di impiegare immediatamente agenti
a contratto rientranti in un regime di diritto privato.
- 58
Tenuto conto del carattere manifesto di tale qualificazione giuridica, la Commissione non era tenuta a fornire una motivazione
specifica alla decisione impugnata sulla questione del versamento della somma di DKK 100 milioni. In ogni caso, la ricorrente
non ha validamente dimostrato, nel suo ricorso, che il versamento di tale somma avrebbe dovuto essere considerato come un
aiuto di Stato illegittimo accordato alla Combus.
- 59
Per quanto riguarda la censura relativa ad un uso irregolare da parte della Combus dei DKK 21,3 milioni, circostanza che le
avrebbe procurato un aiuto di almeno DKK 12,7 milioni, basta ricordare che è stata sollevata per la prima volta nella replica
e che è diretta a collegare l’uso dei DKK 100 milioni a quello dell’accantonamento dei DKK 140 milioni. Di conseguenza, tale
censura va considerata tardiva ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura e deve essere dichiarata
irricevibile (v. supra punto 50).
- 60
Ne consegue che la decisione impugnata non può essere annullata nell’ambito del presente procedimento per il fatto che la
Commissione si è astenuta dal considerare che il versamento dell’indennizzo di DKK 100 milioni implicava un elemento di aiuto
di Stato a favore della Combus. Le conclusioni per l’annullamento della decisione impugnata devono quindi essere respinte
nella parte in cui riguardano il versamento di tale indennizzo.
Sull’aiuto di un importo di DKK [Y] diretto a coprire le perdite future della Combus
- 61
La ricorrente solleva diversi motivi contro l’aiuto di un importo di DKK [Y] diretto a coprire le perdite future della Combus,
tra cui figura un motivo relativo ad un’erronea applicazione del regolamento n. 1191/69.
Argomenti delle parti
- 62
La ricorrente sostiene che la Combus non svolgeva un servizio pubblico, bensí compiti di trasporto sulla base di contratti
di diritto civile. Alla Combus non sarebbe imposto alcun obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1191/69.
Gli obblighi di servizio pubblico corrispondenti peserebbero sulle autorità pubbliche competenti per i trasporti, che possono
poi farli assumere da una qualsiasi impresa. Il prezzo pagato da tali autorità alla Combus per le prestazioni che quest’ultima
assicura risulterebbe dai contratti conclusi; esso dovrebbe normalmente assicurare all’impresa proventi sufficienti.
- 63
A tal riguardo, la ricorrente precisa che il trasporto garantito dalle imprese di autobus non è finanziato dai biglietti di
trasporto pagati dai passeggeri. Le somme versate da questi ultimi non andrebbero alle imprese di autobus, ma alle autorità
pubbliche competenti per i trasporti. L’impresa di autobus avrebbe una sola controparte contrattuale: l’autorità pubblica
competente per i trasporti. Non vi sarebbe dunque un obbligo tariffario ai sensi del regolamento n. 1191/69, in quanto l’impresa
di autobus si limita ad incassare il prezzo dei biglietti e a versarlo all’autorità pubblica competente per i trasporti. Inoltre,
il contratto di trasporto sarebbe concluso non tra il passeggero e l’impresa di autobus, ma tra il passeggero e questa autorità.
Di conseguenza, lo Stato danese verserebbe sovvenzioni non alle imprese di autobus, ma alle autorità pubbliche competenti
per i trasporti e quindi ai passeggeri.
- 64
Poiché le autorità danesi hanno deciso che il prezzo pagato dagli utenti del trasporto pubblico non deve rappresentare il
costo reale dello stesso, una parte delle spese delle imprese di autobus sarebbe quindi finanziata dal contribuente danese.
In ciò non vi sarebbe alcuna differenza col caso in cui un’autorità pubblica acquista un bene o un servizio a condizioni di
mercato.
- 65
La ricorrente aggiunge che il governo danese non intendeva minimamente garantire l’equilibrio finanziario della Combus per
il periodo 2001-2006 a titolo di compensazione delle spese inerenti ad un obbligo di servizio pubblico. Il governo avrebbe
piuttosto accordato l’aiuto di DKK 300 milioni per evitare una paralisi dei trasporti pubblici mediante autobus a danno dei
passeggeri, delle autorità pubbliche competenti per i trasporti e degli impiegati della Combus e per coprire i contratti in
perdita dell’impresa. Al riguardo, la ricorrente ricorda che la Combus ha condotto una politica di espansione insensata, in
particolare partecipando ad un gran numero di gare d’appalto con offerte di prezzi troppo basse e procedendo all’acquisizione
di altre imprese.
- 66
Secondo la ricorrente, l’aiuto di Stato concesso nell’aprile 2001, per un importo di DKK 171,8 milioni, non aveva per oggetto
nemmeno la copertura di perdite future sui contratti della Combus relativi al periodo 2001-2006. Infatti, gli accantonamenti
costituiti nei conti annuali della Combus per i contratti in perdita del 1999 sino al loro termine sarebbero stati sufficienti.
Così, quando essa ha chiuso i conti per il 2000, la nuova direzione nominata dalla Arriva dopo l’acquisizione della Combus
non avrebbe ritenuto necessario costituire altri accantonamenti.
- 67
La Commissione ribatte che il finanziamento pubblico della Combus per un importo di DKK [Y] è coperto dal regolamento n. 1191/69.
Infatti, la Combus garantirebbe un servizio di trasporto comportante obblighi di servizio pubblico finanziati dalle compensazioni
convenute. Ciò non significherebbe che la Combus sia il solo operatore al quale può essere applicato tale regolamento. La
tesi della ricorrente, secondo cui il regolamento si applica solo agli enti pubblici responsabili dell’organizzazione dei
servizi pubblici di trasporto e non alle imprese di autobus stesse, si baserebbe su un’interpretazione erronea del regolamento.
Questo sarebbe diretto a facilitare il finanziamento delle imprese di autobus mediante la concessione di compensazioni corrispondenti
al loro obbligo di servizio pubblico. L’esistenza di enti intermedi tra lo Stato e la Combus non priverebbe la Combus della
sua qualità di concessionaria di un servizio pubblico.
- 68
La Commissione precisa che una missione di interesse economico generale (servizio pubblico) può essere affidata ad un’impresa
sia unilateralmente sia contrattualmente (sentenza della Corte 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc.
pag. I-5815, punti 65 e segg.), circostanza confermata dal regolamento n. 1191/69 che contiene un’intera sezione (Sezione
V) relativa ai contratti di servizio pubblico. L’art. 1, n. 4, di tale regolamento prevedrebbe, a proposito di tale sezione,
che gli Stati membri possono concludere contratti qualificati espressamente come contratti di servizio pubblico per «garantire
servizi di trasporto sufficienti».
- 69
Quanto alla decisione impugnata, la Commissione ed il governo danese ricordano che essa dichiara correttamente che sono le
autorità danesi che determinano, a livello dipartimentale e comunale, le linee, gli orari, e le tariffe praticate dalle imprese
di autobus e, in particolare, le linee che tali imprese devono gestire per garantire servizi di trasporto sufficienti. Lo
scopo delle gare d’appalto indette a tale effetto sarebbe di ottenere le prestazioni richieste al miglior prezzo e di trovare
l’operatore che avrà bisogno dell’aiuto finanziario minore. Nella fattispecie, il finanziamento della Combus si aggiungerebbe
dunque a quello proposto dalla Combus in risposta alle gare d’appalto.
- 70
La normativa danese rilevante, del 1995, imporrebbe alle autorità regionali un obbligo di servizio pubblico consistente nell’elaborare,
mediante imprese di trasporto dipartimentali o pluricomunali, piani relativi al volume e alla previsione del traffico, nonché
a fissare le tariffe ed il sistema di vendita dei titoli di trasporto. Tali imprese di trasporto potrebbero scegliere tra
il garantire esse stesse il trasporto – cosa che non è mai avvenuta – o affidare tale incarico a imprese di autobus quali
la Combus. L’obbligo di servizio pubblico incombente alla Combus deriverebbe quindi dai contratti che tale società ha concluso
con i poteri pubblici e le imprese di trasporto.
- 71
Poiché la ricorrente intende equiparare le pubbliche autorità a trasportatori che «subappaltano» i loro obblighi alle imprese
di autobus, la Commissione sottolinea che la responsabilità delle pubbliche autorità per l’organizzazione dei trasporti rientra
nell’organizzazione interna di ogni Stato, mentre l’effettiva attuazione dell’attività di trasporto da parte di imprese aventi
mezzi di trasporto e personale è un’altra cosa. Orbene, la responsabilità delle pubbliche autorità per garantire servizi di
trasporto sarebbe di natura diversa da quella delle imprese che eseguono effettivamente i trasporti. In ogni caso, anche se
vi fosse un «subappalto» dei servizi di trasporto, ciò non implicherebbe che i subappaltatori non abbiano obblighi di servizio
pubblico da rispettare.
- 72
La Commissione conclude che è a causa delle compensazioni concesse dalle pubbliche autorità agli operatori quali la Combus,
incontestabilmente superiori ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, che si tratta di obblighi di servizio pubblico
e, pertanto, di obblighi che le imprese di autobus non assumerebbero nella stessa misura se prendessero in considerazione
il loro interesse commerciale. Le prestazioni di servizio pubblico si distinguerebbero così dalle attività puramente commerciali.
Giudizio del Tribunale
- 73
Va ricordato che la Commissione, nella decisione impugnata (punto 3.7), considera che il versamento della somma di DKK [Y]
costituiva una compensazione per le perdite future legate agli obblighi di servizio pubblico per il periodo 2001-2006 ed era
quindi conforme al regolamento n. 1191/69. La Commissione ritiene, in particolare, che il regime contrattuale danese sia conforme
a tale regolamento in quanto la gara d’appalto indetta dalle collettività locali «tiene conto, contemporaneamente, dei fattori
costi e proventi dell’obbligo tariffario, dell’obbligo di esercizio e dell’obbligo di trasporto ai sensi degli artt. 10-13
del regolamento». A suo avviso, tale regime «soddisfa, inoltre, quanto stabilito all’art. 14 del regolamento [n. 1191/69]
per quanto riguarda i contratti di servizio pubblico». L’erogazione della somma di DKK [Y] costituirebbe, infatti, «un aggiustamento
della compensazione normale che la Danimarca deve versare». L’aiuto sarebbe conforme anche a quanto stabilito dal regolamento
n. 1191/69 «in quanto tiene conto dell’ampiezza dei vincoli di ordine economico relativi agli obblighi di servizio pubblico»
(v. punto 3.2 della decisione impugnata). La Commissione conclude che l’aiuto all’esercizio per le linee di autobus della
Combus nel periodo 2001-2006 è compatibile con il Trattato CE.
- 74
Tale iter logico della Commissione non regge ad un successivo esame.
- 75
Occorre infatti osservare, innanzitutto, che l’art. 2 del regolamento n. 1191/69 definisce, al suo n. 1, gli «obblighi di
servizio pubblico» come «obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe
o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni» e precisa, al suo n. 2, che gli obblighi di servizio pubblico
ai sensi del n. 1 comprendono «l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario». In tale contesto, gli
artt. 10 e 11, che figurano alla Sezione IV di tale regolamento, prevedono «metodi comuni di compensazione» nel caso di un
obbligo d’esercizio o di trasporto e nel caso di un obbligo di natura tariffaria.
- 76
È giocoforza rilevare che il regime danese del trasporto pubblico mediante autobus e, in particolare, il ruolo che la Combus
ha svolto nell’attuazione di tale regime non sono coperti dalle dette disposizioni del regolamento n. 1191/69.
- 77
Infatti, il tenore letterale dell’art. 1 del regolamento n. 1191/69 introduce una netta distinzione tra «obblighi inerenti
alla nozione di servizio pubblico» che le autorità competenti sono tenute a sopprimere (n. 3) e i «servizi di trasporto» che
tali autorità sono autorizzate a garantire mediante «contratti di servizio pubblico» (n. 4), precisando che le stesse autorità
possono «tuttavia (…) mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 2» (n. 5). Solo in quest’ultimo
caso devono essere applicati i metodi comuni di compensazione previsti in particolare alla Sezione IV del regolamento n. 1191/69,
vale a dire ai suoi artt. 10-13. Al riguardo, se la versione tedesca dell’art. 1, n. 4, del regolamento n. 1191/69 autorizza
le autorità competenti a concludere contratti relativi a servizi di trasporto «sulla base di obblighi di servizio pubblico»,
si tratta di un manifesto errore di redazione, contrario al nuovo regime contrattuale, poiché tale menzione non figura in
nessun’altra versione linguistica.
- 78
Quanto all’art. 14 del regolamento n. 1191/69, esso definisce il «contratto di servizio pubblico» come un contratto concluso
allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti, laddove tale contratto prevede, oltre alla sua durata,
tutti i dettagli del servizio di trasporto, incluso «il prezzo delle prestazioni (…) che si aggiunge alle entrate tariffarie
o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti» [art. 14, n. 1, e n. 2, lett.b)].
Tale regime puramente contrattuale non prevede dunque né una compensazione per il compimento di una missione imposta né un
obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1191/69.
- 79
L’art. 14, nn. 4-6 del regolamento n. 1191/69 precisa, a tal riguardo, che se un’impresa desidera metter fine ad un servizio
di trasporto che non è coperto dal contratto «o» dall’obbligo di servizio pubblico, le autorità competenti possono imporre
il mantenimento del servizio di cui trattasi, nel quale caso gli oneri derivanti da tale obbligo formano oggetto di «compensazioni
secondo i metodi comuni enunciati alle sezion[i] II, III e IV». Ne consegue necessariamente che i rapporti contrattuali stabiliti
in esito ad un procedimento di gara d’appalto tra l’impresa di trasporto e l’autorità competente comportano, ai sensi dell’art. 14,
nn. 1 e 2, del regolamento n. 1191/69, un regime di finanziamento specifico che non lascia spazio a compensazioni secondo
i metodi fissati alle sezioni II, III e IV di tale regolamento.
- 80
Nella fattispecie, gli obblighi di esercizio, di trasporto e di incasso delle tariffe fissate non sono stati imposti unilateralmente
alla Combus e quest’ultima non era obbligata ad eseguire i suoi compiti di trasporto a condizioni non redditizie, contrarie
al suo interesse commerciale. La Combus, al contrario, ha assunto volontariamente tali obblighi dopo aver vinto talune gare
d’appalto che non prevedevano alcuna sovvenzione statale alle quali era libera, in funzione dei suoi interessi economici,
di partecipare oppure no. Le prestazioni di trasporto fornite dalla Combus sono state remunerate con il prezzo che essa stessa
aveva proposto nelle sue offerte per dette gare e che era stato riprodotto nei contatti conclusi in seguito alle stesse. Non
si può dunque concludere che la Combus abbia dovuto sopportare obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 1191/69.
- 81
Gli obblighi reciproci della Combus e dell’autorità competente erano integralmente determinati dai contratti conclusi a tale
effetto. In tal modo la Combus aveva diritto al pagamento del prezzo contrattuale che essa aveva indicato nella sua offerta,
in cambio del quale essa era tenuta, per la durata di tali contratti, a fornire le prestazioni di esercizio, trasporto e incasso
delle tariffe fissate dall’autorità competente nonché a versare a quest’ultima le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti.
In particolare, la Combus non doveva sopportare alcun rischio tariffario, giacché il prezzo contrattuale non era pregiudicato
da eventuali cambiamenti nel numero dei passeggeri o nelle entrate provenienti dalla vendita dei biglietti. Nell’ambito di
tale regime contrattuale, non occorreva più, dunque, accordare alla Combus una compensazione oltre alla retribuzione convenuta.
- 82
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non è dunque a causa delle «compensazioni» concesse dalle pubbliche autorità,
superiori alle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti, che la Combus ha effettivamente assunto obblighi di servizio
pubblico. Infatti, la Combus ha ottenuto solo la remunerazione finanziaria prevista nei contratti di trasporto che essa aveva
volontariamente concluso con le autorità competenti dopo aver vinto talune gare d’appalto.
- 83
La decisione impugnata è quindi viziata da un errore nella parte in cui considera il versamento della somma di DKK [Y] come
una compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi degli artt. 2 e 10-13 del regolamento n. 1191/69.
- 84
In ogni caso, anche se la Combus, nell’esercizio dei suoi compiti di trasporto, avesse potuto considerarsi soggetta a obblighi
di servizio pubblico – in quanto tali compiti, dal punto di vista degli utenti, rivestivano «un interesse economico generale
che presenta caratteristiche specifiche rispetto a quello che rivestono altre attività economiche» (sentenza della Corte 18
giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries/Francia, Racc. pag I-3949, punto 45) – il versamento della somma di DKK [Y] autorizzato
dalla decisione impugnata non sarebbe stato conforme alle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1191/69.
- 85
A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 1191/69 autorizza le autorità nazionali competenti ad adottare, nel
campo dei trasporti stradali, tutte le misure coperte da tale regolamento, incluse le misure di finanziamento necessarie a
tale effetto, e il suo art. 17, n. 2, le dispensa anche dall’obbligo di previa notifica previsto all’art. 88, n. 3, CE. Il
regolamento n. 1191/68 apporta quindi una deroga settoriale al divieto di aiuti di Stato il cui principio è sancito dall’art. 87,
n. 1, CE e non lascia alla Commissione alcun margine discrezionale per quanto riguarda l’autorizzazione di aiuti coperti da
tale deroga. Ne consegue che tale regolamento instaura un regime di autorizzazione particolarmente favorevole che richiede,
di conseguenza, un’interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 53, e sentenza
del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II. 3663,
punto 132, relative agli artt. 86, n. 2 e 87, n. 2, CE).
- 86
Tale regime di autorizzazione particolarmente favorevole deve dunque essere limitato agli aiuti direttamente ed esclusivamente
necessari allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto in quanto tale, ad esclusione delle sovvenzioni destinate a
coprire disavanzi causati all’impresa di trasporto mediante autobus da circostanze estranee ai suoi compiti in materia di
trasporti, come le conseguenze di una cattiva gestione finanziaria generale non inerente al settore dei trasporti. Il finanziamento
pubblico di questi ultimi disavanzi non specificamente settoriali può essere autorizzato solo in applicazione delle disposizioni
generali dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE.
- 87
Orbene, va considerato che le perdite accumulate dalla Combus non sono state causate direttamente ed esclusivamente dal servizio
di trasporto in quanto tale, ma risultano essenzialmente dalla gestione generale dell’impresa, in particolare dalla presentazione
di offerte di prezzo troppo basso per vincere le gare d’appalto.
- 88
Occorre aggiungere che i contratti che la Combus ha concluso con le autorità competenti in esito alle gare d’appalto prevedevano
già la retribuzione – proposta dalla Combus stessa nelle sue offerte – che era, in via di principio, sufficiente per la fornitura
di servizi di trasporto, senza che essa percepisse una compensazione statale. Ai sensi del regime contrattuale introdotto
dal regolamento n. 1893/91, che ha modificato le disposizioni del regolamento n. 1191/69, occorreva dunque riferirsi a tali
contratti, soli punti di collegamento validi, per determinare i pagamenti idonei ad essere autorizzati in quanto finanziamento
del servizio di trasporto mediante autobus. A tale effetto, l’art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1191/69 prevede
esplicitamente la possibilità di inserire nei detti contratti clausole addizionali e modifiche «segnatamente per tener conto
dei mutamenti imprevedibili».
- 89
Orbene, la decisione impugnata, lungi dal menzionare tali mutamenti imprevedibili nel caso della Combus e dall’analizzare
le perdite causate dai contratti di trasporto individuali, si riferisce alla situazione finanziaria globale della Combus (v.
la tabella 7 che figura al punto 3.1 della decisione impugnata) ed elenca diversi importi ripartiti tra gli anni 1998‑2008
(aiuti di Stato, annullamento di debiti, spese di ristrutturazione, investimenti, ecc.) per giungere alla conclusione (v.
punto 3.1 della decisione impugnata in fine) che il «il saldo, vale a dire DKK [Y] (valore del 2001), è assimilato ad un aiuto
di Stato che deve essere esaminato conformemente al regolamento n. 1191/89». Tale impostazione globale e forfettaria della
Commissione è incompatibile con il regime contrattuale, avente ad oggetto contratti di trasporto individuali, introdotto dall’art. 14
del regolamento citato.
- 90
Dinanzi al Tribunale, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA
e a./Commissione, (Racc. pag. II-229, pag. 178) che ha ammesso la compensazione del costo supplementare generato dall’adempimento
della missione particolare incombente ad un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale
quando la concessione dell’aiuto si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi
di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico. Secondo la Commissione, l’aiuto di cui trattasi
nel caso di specie ha consentito alla Combus proprio di assumere in condizioni di equilibrio economico gli obblighi di servizio
pubblico ad essa incombenti su tutte le sue linee di autobus.
- 91
Tuttavia, questa giurisprudenza non può essere applicata nella fattispecie. Infatti, l’impresa di cui trattasi nella sentenza
FFSA e a./Commissione, citata, vale a dire La Poste, aveva svolto compiti di servizio pubblico rientranti in un settore riservato
che, in quanto tale, non era esposto a concorrenza: l’impresa La Poste era obbligata a fornire un servizio postale universale
su tutto il territorio nazionale, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, senza riferimento alle situazioni particolari
ed al grado di redditività economica di ogni operazione individuale. A tal fine, l’impresa La Poste si era dovuta dotare di
infrastrutture i cui costi non erano coperti dalle tariffe, circostanza che spiegava le compensazioni statali che le sono
state versate.
- 92
Nella fattispecie, invece, tutte le attività di trasporto esercitate dalla Combus e da tutte le altre imprese di trasporto
mediante autobus attive sul mercato danese del trasporto pubblico stradale erano aperte alla concorrenza; non si trattava
di un settore riservato ad una sola impresa i cui costi specifici risultanti dallo svolgimento di un servizio pubblico dovevano
essere compensati per eliminare gli svantaggi finanziari gravanti sull’impresa rispetto ad imprese che le facevano concorrenza
in altri settori. Tutte le imprese di trasporto attive su tale mercato si trovavano in una stessa situazione: erano libere
di partecipare alle gare d’appalto e di offrire alle autorità di trasporto il prezzo contrattuale che corrispondeva al loro
interesse economico, pur essendo obbligate a rispettare i loro impegni contrattuali dopo la conclusione di un contratto di
trasporto.
- 93
Tale analisi non è contraddetta dal fatto che la Combus doveva effettivamente eseguire i contratti che la legavano alle autorità
competenti. Si tratta in tal caso di un obbligo inerente a qualsiasi contratto bilaterale che non può, di per sé, giustificare
una compensazione sotto la forma dell’aiuto di cui trattasi nel caso di specie. Anche se ogni contratto di cui la Combus era
titolare implicava l’esecuzione di un servizio pubblico e la Combus era l’unica impresa chiamata a svolgere tale servizio
sulle linee ad essa assegnate, non può essere trascurato che la Combus aveva già beneficiato, sul piano contrattuale, dell’applicazione
del regolamento n. 1191/69 quanto alla retribuzione prevista nei suoi contratti di servizio pubblico.
- 94
Inoltre, non è stato dimostrato, nella decisione impugnata, che solo il salvataggio finanziario della Combus fosse idoneo
a garantire il funzionamento del regime concorrenziale esistente sul mercato danese del trasporto pubblico mediante autobus.
La Commissione ed il governo danese si sono limitati ad affermare che il fallimento della Combus avrebbe implicato un grave
rischio di perturbazione del servizio di trasporto che tale impresa assicurava, poiché i suoi concorrenti non sarebbero stati
in grado di rilevare le sue attività da un giorno all’altro. Contrariamente a tali presunzioni e affermazioni vaghe, la ricorrente
ha osservato nel suo ricorso, senza essere contraddetta dalla Commissione e dal governo danese, che il mercato danese del
trasporto mediante autobus è capace di adattarsi rapidamente alle richieste delle autorità competenti in materia di trasporti
e che, in caso di liquidazione di un’impresa aggiudicataria, si può facilmente fare ricorso ad altre imprese finché non venga
indetta una nuova gara d’appalto. Di conseguenza, altri operatori avrebbero potuto rilevare i contratti di trasporto assicurati
dalla Combus nel caso di una liquidazione di quest’ultima.
- 95
Occorre aggiungere che il regime danese delle gare d’appalto prevede il rinnovo quinquennale di ogni contratto di servizio
pubblico mediante linea di autobus (v. punto 2.1 della decisione impugnata). Poiché la possibilità di un rinnovo dei titolari
di contratto era inerente a tale regime, non si può affatto sostenere che il rilevamento delle attività della Combus da parte
di altre imprese di autobus prima della scadenza quinquennale dei contratti della Combus sarebbe stata idonea a perturbare
lo svolgimento del servizio di trasporto sulle linee interessate.
- 96
Dato che la Commissione ed il governo danese fanno valere una deroga al principio di divieto degli aiuti di Stato, essi avrebbero
dovuto dimostrare che erano soddisfatte tutte le condizioni di applicazione di tale deroga. Orbene, essi non hanno esposto
in modo circostanziato le ragioni per le quali, in caso di fallimento della Combus, lo svolgimento del servizio di trasporto
sulle linee servite da quest’ultima non sarebbe più stato possibile a condizioni economicamente accettabili (v., in analogia,
sentenza Commissione/Francia, cit., punto 101).
- 97
In risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha inoltre sostenuto che il versamento della somma di DKK [Y] soddisfaceva
le condizioni elencate al punto 95 della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, citata, e non poteva più
quindi essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
- 98
A tal riguardo, è sufficiente constatare che contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il versamento di DKK [Y] non
soddisfa tutte le condizioni elencate dalla sentenza citata. Infatti, come è stato esposto sopra ai punti 75‑83, la Combus
non è stata effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, come richiesto dal punto 89 della
sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, citata. In ogni caso, dalla decisione impugnata, in particolare dalla
presentazione della tabella 7 e dal calcolo della somma di DKK [Y] (v. punto 3.1 della decisione impugnata in fine), non emerge
che gli elementi in base ai quali è stata calcolata la compensazione controversa siano stati stabiliti preventivamente in
modo oggettivo e trasparente, come richiesto dai punti 90 e 91 della detta sentenza.
- 99
Da quanto precede risulta che il motivo relativo ad una erronea applicazione del regolamento n. 1191/69 deve essere accolto.
Si deve di conseguenza annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa ha autorizzato l’erogazione di una somma di
DKK [Y] in base a tale regolamento, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi sollevati su tale punto.
Sull’aiuto di un importo di DKK [X] diretto a coprire le perdite passate accumulate dalla Combus Sul motivo relativo ad un’erronea applicazione dell’art. 73 CE
- 100
Come rilevato correttamente dalla ricorrente, gli Stati membri non sono più autorizzati ad invocare direttamente il beneficio
dell’art 73 CE fuori dai casi a cui fa riferimento il diritto comunitario derivato. Infatti, dal momento che il regolamento
n. 1191/69 non è applicabile e che il versamento di DKK [X] ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, è il
regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia,
su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1), che enuncia, in modo esaustivo, le condizioni in base alle quali le autorità
degli Stati membri possono concedere aiuti ai sensi dell’art. 73 CE (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg,
citata, punti 107 e 108).
- 101
Di conseguenza, va accolto il motivo diretto contro la decisione impugnata nella parte in cui autorizza il versamento di DKK [X]
in base all’art. 73 CE.
Sui motivi relativi ad una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e ad un’applicazione erronea degli orientamenti
– Argomenti delle parti
- 102
La ricorrente sostiene che l’aiuto accordato alla Combus per un importo di DKK [X] non è coperto né dall’art. 87, n. 3, lett.
c), CE né dagli orientamenti in quanto esso non può in alcun caso essere considerato come un aiuto alla ristrutturazione.
A tal riguardo, essa sottolinea l’assenza di un piano di ristrutturazione e fa valere che la Danimarca non ha mai considerato
i primi aiuti versati come idonei a rientrare nell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, ma ha concluso che essi non rientravano nell’ambito
di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Per tale ragione non sarebbe stato presentato alcun piano di ristrutturazione.
- 103
La ricorrente afferma che la Combus conduceva una politica di crescita aggressiva concludendo appalti in perdita. Tale politica
sarebbe stata all’origine dei suoi esercizi deficitari, in particolare nel 1998, nel 1999 e nel 2000. Gli aiuti accordati
alla Combus avrebbero avuto l’unico scopo di coprire tali perdite e di garantire la sopravvivenza di un’impresa detenuta dallo
Stato. Potrebbe dunque trattarsi solo di aiuti al salvataggio o al funzionamento. Orbene, l’art. 87, n. 3, lett. c), CE non
autorizzerebbe gli aiuti al funzionamento Quanto alle disposizioni relative agli aiuti al salvataggio, esse non sarebbero
state ritenute pertinenti nella decisione impugnata. Di conseguenza, nessun fondamento giuridico permetterebbe la loro autorizzazione.
- 104
Secondo la Commissione, l’argomento della ricorrente è inoperante. Infatti, la decisione impugnata sarebbe stata basata a
titolo principale sull’art. 73 CE per quanto riguarda l’aiuto relativo alle perdite del passato. Essa si baserebbe sull’idea
che tale aiuto è una compensazione per il compimento di una missione di servizio pubblico in materia di trasporto.
- 105
La Commissione precisa che sono state adottate misure di razionalizzazione in base ad un piano di ristrutturazione che prevedeva,
in particolare, l’acquisto di nuovi autobus, il licenziamento di una parte del personale, la vendita di taluni attivi e la
realizzazione di alcuni risparmi. La presentazione di tali misure avrebbe portato la Commissione ad esaminare se il finanziamento
pubblico potesse essere autorizzato in quanto aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia essa avrebbe preso in considerazione il
fatto che un aiuto alla ristrutturazione deve rendere l’impresa beneficiaria capace di produrre utili di modo che essa non
dipenda più da sovvenzioni pubbliche. Orbene, il trasporto regionale mediante autobus sarebbe un’attività esercitata in condizioni
non redditizie, poiché richiede la concessione di sovvenzioni pubbliche.
- 106
Non si potrebbe tuttavia escludere che l’aiuto in questione contribuisca allo sviluppo del settore interessato ai sensi dell’art. 87,
n. 3, CE. Infatti, le misure adottate dalle autorità danesi, in particolare l’aggiudicazione mediante gare d’appalto, contribuirebbero
al rafforzamento della concorrenza in quanto offrono a diversi operatori privati la possibilità di parteciparvi. L’adeguamento
della Combus, ex impresa pubblica, ai suoi concorrenti privati si inserirebbe in tale ottica, tanto più che la Combus doveva
realizzare risparmi, ridurre il suo personale e rinnovare il suo parco autobus per poter svolgere meglio i suoi compiti. A
parere della Commissione, questa razionalizzazione dell’ex impresa pubblica contribuisce al miglioramento delle condizioni
di concorrenza sul mercato in questione, in quanto una restrizione del settore pubblico contribuisce in generale a promuovere
il libero scambio.
- 107
La Commissione sostiene anche che la decisione impugnata può essere intesa nel senso che essa menziona una ristrutturazione
«sui generis» che porta ad una redditività parimenti «sui generis» di un’impresa incaricata di una missione di servizio pubblico.
Infatti, se si ammette che la ristrutturazione di un’impresa di servizio pubblico è diretta solo alla razionalizzazione intrinseca
di questa – che diventa redditizia, di per sé, se si fa astrazione dagli obblighi di servizio pubblico– gli aiuti accordati
per coprire le perdite del passato potrebbero essere qualificati come aiuti alla ristrutturazione, benché la Combus debba
ancora ricevere sovvenzioni per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.
- 108
La Commissione ripropone, tuttavia, la sua tesi secondo cui gli argomenti sollevati dalla ricorrente in tale contesto sono,
in ogni caso, di rilevanza ridotta, poiché la decisione impugnata non è in definitiva basata sull’art. 87, n. 3, lett. c),
CE. Nello stesso ordine di idee, la Commissione considera privi di pertinenza gli argomenti sollevati dalla ricorrente per
far valere che l’aiuto in questione costituisce un aiuto al funzionamento. Dato che non si tratta di un aiuto alla ristrutturazione
nel senso stretto del termine, non sarebbe stato necessario un previo piano di ristrutturazione.
- 109
Pur ammettendo che gli orientamenti richiedono un collegamento con un piano di ristrutturazione, la Commissione sostiene che
le diverse misure di razionalizzazione adottate dalle autorità danesi – vale a dire la riforma dello statuto del personale
che faceva parte del piano di privatizzazione a partire dal 1998 e la privatizzazione stessa intervenuta nel 2000 – hanno
perseguito un medesimo scopo: il passaggio della Combus ad un esercizio commerciale. Tali misure sarebbero intervenute in
un solo e medesimo ambito comprendente diverse iniziative finanziarie ed operative. Il fatto che il piano di privatizzazione
sia stato portato a termine solo nel 2000 non escluderebbe che esso possa essere considerato un piano predeterminato nelle
sue grandi linee. Tale piano sarebbe stato finalizzato in corso d’opera, con l’aiuto di un investitore privato, vale a dire
la Arriva.
- 110
Nella sua controreplica, la Commissione aggiunge che le autorità danesi le hanno sottoposto un piano commerciale («business
plan») per la Combus in cui esse hanno presentato il loro intervento di ristrutturazione in relazione alla privatizzazione
della Combus. La nozione di processo di razionalizzazione sarebbe già esistita nel momento in cui la modifica dello status
del personale è stata decisa. In tale contesto, la Commissione si riferisce ai lavori preparatori di due leggi sottoposte
al Parlamento danese nel 1995 e nel 1998. Secondo la Commissione non è necessario che un piano di ristrutturazione di tale
tipo sia finalizzato in anticipo, ma basta che gli aiuti da esaminare derivino dall’attuazione di tale piano, cosa che sarebbe
avvenuta nella fattispecie.
– Giudizio del Tribunale
- 111
Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione, dopo aver constatato il soddisfacimento delle condizioni
di esistenza di un aiuto alla ristrutturazione, sottolinea (punto 3.4.7 della decisione impugnata) che la «redditività della
Combus deve ancora essere esaminata dato che la società cesserà di essere una persona giuridica distinta [dopo la sua cessione
alla Arriva] e che tale redditività dipende anche dall’aiuto concesso ai sensi del regolamento n. 1191/69. Tale stato dei
fatti può rendere del tutto teorica l’analisi di cui sopra». La Commissione conclude (punto 3.7 della decisione impugnata)
che il versamento della somma di DKK [X] «può essere eventualmente considerato compatibile con l’art. 87, n. 3, lett. c),
CE o almeno con l’art. 73 CE, [ (…) esso] può essere assimilato ad un aiuto alla ristrutturazione diretto a ridurre l’indebitamento,
legato a perdite anteriori, e a contribuire alla realizzazione del piano di ristrutturazione e costituisce, in ogni caso,
una compensazione per le perdite ai sensi dell’art. 73 CE che può essere applicato direttamente».
- 112
Nelle sue memorie, la Commissione ha tentato di spiegare questo ragionamento incerto ed ambiguo precisando che, nella decisione
impugnata, essa ha in primo luogo affrontato l’aspetto «aiuto alla ristrutturazione» e, in secondo luogo, completato, per
sicurezza, la sua analisi riferendosi alle disposizioni relative alle attività di servizio pubblico. I motivi della ricorrente
diretti contro l’autorizzazione di un «aiuto alla ristrutturazione» sono stati qualificati dalla Commissione come inoperanti
perché la decisione impugnata era basata sull’art. 73 CE in quanto fondamento normativo principale. Le considerazioni relative
alla «ristrutturazione» non sarebbero state determinanti, poiché la Combus non era veramente redditizia.
- 113
Al contempo la Commissione sembra aver modificato la sua analisi relativa alla redditività della Combus ritenendo che si potrebbe
parlare di una ristrutturazione «sui generis» che porta ad una redditività «sui generis». Ammettendo che la ristrutturazione
di un’impresa a cui sia affidata l’esecuzione di un servizio pubblico sia diretta solo alla razionalizzazione intrinseca di
questa, l’aiuto accordato per coprire le perdite del passato potrebbe essere qualificato come aiuto alla ristrutturazione,
benché la Combus debba ancora ricevere compensazioni per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.
- 114
Di fronte a questa presa di posizione della Commissione, occorre constatare che la decisione impugnata non può essere interpretata
nel senso che il collegio dei membri della Commissione ha accordato un’autorizzazione chiara, incondizionata e definitiva
dell’erogazione dell’importo di DKK [X], basata sull’art. 87, n. 3, lett. c), CE e sugli orientamenti. La tesi della Commissione
deve essere considerata, al contrario, come l’espressione di un serio dubbio sulla redditività della Combus ai sensi della
disposizione citata e degli orientamenti, dubbio che tuttavia la Commissione non si sentiva obbligata a chiarire poiché l’art. 73
CE le sembrava costituire un fondamento normativo sufficiente per l’autorizzazione dell’aiuto in questione. Orbene, poiché
quest’ultima disposizione non può essere invocata a tale effetto (v. punti 100 e 101 sopra), il versamento di DKK [X] non
trova più una valida autorizzazione nella decisione impugnata.
- 115
Anche a voler ritenere – contrariamente a quanto emerge dalla sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94
e T-394/94, British Airways e a./Commissione (Racc. pag. II-2405, punti 116 e 117) – che la decisione impugnata possa essere
validamente completata dalla nuova nozione di redditività che gli agenti della Commissione hanno esposto dinanzi al Tribunale,
la questione della redditività della Combus non sarebbe risolta. Infatti, la Commissione ha espressamente dichiarato, in risposta
ad un quesito del Tribunale, che la valutazione della redditività della Combus doveva tener conto del fatto che una parte
dell’aiuto costituiva «la compensazione di obblighi di servizio pubblico rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento
n. 1191/69», aggiungendo che, «senza tale compensazione, l’impresa non sarebbe redditizia». Orbene, come è stato esposto sopra
ai punti 75-99, alla Combus non è stata affidata l’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e, in ogni caso, l’erogazione
della somma di DKK [Y] autorizzata ai sensi del regolamento n. 1191/69 non soddisfa le condizioni previste da tale regolamento.
Di conseguenza, la redditività della Combus non può essere in alcun caso considerata acquisita.
- 116
Di conseguenza, vanno accolti i motivi diretti contro la decisione impugnata in quanto essa autorizza l’erogazione di DKK
[X] in base all’art. 87, n. 3, lett. c), CE e agli orientamenti, senza che vi sia bisogno di esaminare se le altre condizioni
di esistenza di un aiuto alla ristrutturazione siano soddisfatte, in particolare quella relativa all’esistenza di un piano
di ristrutturazione conforme ai requisiti degli orientamenti.
- 117
Da quanto precede risulta che l’autorizzazione all’erogazione di DKK [X] deve essere integralmente annullata, senza che sia
necessario pronunciarsi sugli altri motivi sollevati su tale punto.
Sulle spese
- 118
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono
rispettivamente su uno o più capi. Nella fattispecie, poiché la Commissione è risultata soccombente nella parte essenziale
delle sue conclusioni, sarà fatta una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che essa sopporterà tutte
le spese ad eccezione di quelle sostenute dal Regno di Danimarca che sopporterà le proprie spese conformemente all’art. 87,
n. 4, primo comma, del medesimo regolamento.
Per questi motivi,
-
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
- 1)
- La decisione della Commissione 28 marzo 2001 (aiuto n. NN 127/2000), SG (2001) D/287297, è annullata in quanto dichiara compatibile
con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità danesi alla Combus A/S sotto forma di conferimenti di capitali di
un importo di DKK [Y] e di DKK [X].
- 2)
- Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3)
- La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
- 4)
- Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
Forwood
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Pirrung
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Mengozzi
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Meij
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Vilaras
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 marzo 2004.
Il cancelliere
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Il presidente
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Indice
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Antefatti della controversia |
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Sulla ricevibilità e sulla portata dei ricorsi |
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Sull’aiuto di un importo di DKK 140 milioni diretto a coprire gli oneri speciali legati allo status di pubblico dipendente
degli impiegati della Combus
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Sull’aiuto di un importo di DKK 100 milioni diretto a finanziare il passaggio degli impiegati della Combus dallo status di
pubblico dipendente a quello di agente a contratto
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Sull’aiuto di un importo di DKK [Y] diretto a coprire le perdite future della Combus |
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Sull’aiuto di un importo di DKK [X] diretto a coprire le perdite passate accumulate dalla Combus |
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Sul motivo relativo ad un’erronea applicazione dell’art. 73 CE |
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Sui motivi relativi ad una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e ad un’applicazione erronea degli orientamenti |
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- 1 –
- Lingua processuale: il danese.
- 2 –
- Dati riservati omessi.