SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
4 giugno 2003
Cause riunite T-124/01 e T-320/01
Pietro Del Vaglio
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Coefficiente correttore — Pensione — Nozione di residenza — Onere della prova — Regno Unito»
Testo completo in francese II-767
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 5 aprile 2000 e 6 settembre 2001 che negano l'applicazione del coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a partire, rispettivamente, dall'8 maggio 1999 e dal 24 settembre 2000, nonché la concessione del risarcimento danni e di interessi di mora sul saldo della pensione.
Decisione:
Il ricorso T-124/01 è respinto. La decisione della Commissione 6 settembre 2001 è annullata nella misura in cui la Commissione ha rifiutato di fissare il coefficiente correttore per il Regno Unito alla pensione del ricorrente a partire dal 1o gennaio 2001. Il ricorso T-320/01 è respinto per il resto. La Commissione è condannata a versare al ricorrente interessi di mora al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante le varie fasi del periodo considerato, maggiorato di due punti annuali, quanto agli arretrati di pensione dal 1o gennaio al 31 marzo 2001; tali interessi devono essere calcolati a partire dalle varie scadenze cui ogni pagamento, a titolo del regime pensionistico, avrebbe dovuto essere effettuato e fino al giorno del pagamento effettivo. Nel ricorso T-124/01 ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Nel ricorso T-320/01 la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese del ricorrente. Nel ricorso T-320/01 il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.
Massime
Dipendenti – Pensioni – Coefficiente correttore – Oggetto – Coefficiente correttore del paese di residenza del pensionato – Nozione di residenza
(Statuto del personale, art. 82)
Dipendenti – Ricorso – Valutazione delle legittimità dell'atto impugnato in base agli elementi di fatto e di diritto esìstenti al momento della sua adozione
(Statuto del personale, art. 91)
Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell'atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
Dal testo stesso dell'art. 82 dello Statuto discende che i pensionati hanno diritto all'applicazione, per la loro pensione, del coefficiente correttore previsto per il paese dove provano di avere la loro residenza. I coefficienti correttori applicabili mirano ad assicurare a tutti gli ex dipendenti prestazioni che comportino lo stesso potere di acquisto, indipendentemente dal luogo di residenza, nonostante il fatto che l'ammontare della pensione versata possa essere speso in un paese diverso da quello di residenza. Infatti, la scelta del paese di residenza come criterio di riferimento ai fini della valutazione delle condizioni di vita e del potere di acquisto dei titolari di pensione è giustificata dal fatto che la nozione di residenza, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto, va intesa come luogo nel quale il dipendente a riposo ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi e, quindi, come luogo dove si presume effettui le proprie spese.
Riguardo al luogo in cui l'interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli un carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi, la nozione di residenza implica, a prescindere dal dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona nel territorio dell'uno o dell'altro paese, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, l'intento di conferire a tale fatto la continuità che risulta da una consuetudine di vita e dallo svolgimento di normali rapporti sociali. Tale nozione di residenza è propria del pubblico impiego comunitario e non coincide necessariamente con le accezioni nazionali di tale termine.
(v. punti 70-72)
Riferimento: Corte 14 luglio 1988, causa 284/87, Schäflein/Commissione (Racc. pag. 4475, punto 9); Tribunale 14 dicembre 1995, causa T-285/94, Pfloeschner/Commissione (Race. PI pagg. I-A-291 e II-889, punto 46); Tribunale 7 luglio 1998, cause riunite da T-238/95 a T-242/95, Mongelli e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-319 e II-925. punti 41-43); Tribunale 3 maggio 2001. causa T-60/00, Liaskou/Consiglio(Racc. PI pagg. I-A-107 e II-489, punto 53 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 18 settembre 2002, causa T-29/01. Puente Martin/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-157 e II-833. punto 60 e giurisprudenza ivi citata)
La legittimità di un atto individuale impugnato dinanzi al giudice comunitario deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l'atto è stato adottato. Infatti, se il Tribunale dovesse esaminare tale legittimità alla luce di elementi di fatto che non esistevano a detta data, esso si sostituirebbe all'istituzione che ha adottato l'atto di cui trattasi. Orbene, non spetta al Tribunale sostituirsi alle istituzioni.
(v. punto 77)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc pag. 321, punto 7); Corte 17 maggio 2001, causa C-449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I-3875, punto 87); Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, Von Hoessle/Corte dei conti (Racc. pag. II-615, punto 30); Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-553 e II-1471, punto 119)
L'annullamento di un atto dell'amministrazione impugnato da un dipendente costituisce, di per sé, una riparazione adeguata e, in via di principio, sufficiente per qualsiasi danno morale che questi possa aver subito a causa dell'atto annullato.
(v. punto 119)
Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc, pag. I-225, punti 25-29; Tribunale 11 settembre 2002, causa T-89/01, Willeme/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-153 e II-805, punto 97