Parole chiave
Massima

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1. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto non notificato — Accettazione da parte della Commissione della comunicazione di un nuovo accordo tra beneficiario ed erogatore — Ininfluenza quanto al carattere illegittimo dell ' aiuto — (Art. 88, n. 3, CE)

2. Procedura — Autorità del giudicato di una sentenza — Portata — Irricevibilità di un secondo ricorso — Presupposti — Identità delle parti, dell ' oggetto e della causa dei due ricorsi — (Art. 87 CE)

3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Acquisti effettuati presso un ' impresa — Valutazione sulla scorta del criterio dell ' investitore privato — Esclusione unicamente in caso di transazione commerciale normale — (Art. 253 CE)

4. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — (Art. 88, n. 3, CE)

5. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l ' incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Portata — (Artt. 87, n. 1, CE e 295 CE)

6. Trattato CE — Regimi di proprietà — Principio di neutralità — Limiti — Assoggettamento alle norme fondamentali del Trattato — Ininfluenza sulla portata della nozione di aiuto di Stato — [Art. 87, n. 2, lett. a), CE]

7. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune — Aiuti a carattere sociale — Presupposti — (Artt. 87 CE e 88 CE)

8. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all ' art. 88 CE — Eventuale legittimo affidamento dei soli beneficiari — Tutela — Presupposti e limiti — (Artt. 88 CE, 220 CE, 230, primo comma, CE e 233 CE; Carta dei diritti fondamentali dell ' Unione europea, art. 47; Convenzione europea dei diritti dell ' uomo, artt. 6 e 13)

9. Diritto comunitario — Principi — Necessità di un sindacato giurisdizionale — Recupero di un aiuto illegittimo nonostante gli imperativi della certezza del diritto — (Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 6)

10. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Avvio di un procedimento di indagine formale — Termine massimo di due mesi — Inapplicabilità in caso di aiuto non notificato — (Art. 88, n. 3, CE)

11. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Messa in esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Decisione della Commissione che ingiunge la restituzione dell ' aiuto — Obbligo di motivazione — Portata

Massima

1. La circostanza che la Commissione abbia accettato, senza alcuna obiezione relativa alla sua validità giuridica, la comunicazione di un nuovo accordo concernente un aiuto non notificato, intervenuto tra l ' impresa beneficiaria e l ' ente territoriale erogatore, non può in nessun caso modificare il carattere illegittimo dell ' aiuto di cui trattasi. Infatti la Commissione non può in nessun caso autorizzare una deroga al procedimento di notifica previsto dall ' art. 88, n. 3, CE e modificare, con il proprio comportamento, l ' illegittimità di un aiuto.

v. punto 70

2. L ' autorità della cosa giudicata insita in una sentenza può precludere la ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato origine alla sentenza in questione ha opposto le stesse parti, ha lo stesso oggetto ed è fondato sui medesimi motivi, condizioni queste che hanno necessariamente carattere cumulativo.

Poiché l ' atto di cui si chiede l ' annullamento costituisce un elemento essenziale che permette di caratterizzare l ' oggetto di un ricorso, l ' autorità della cosa giudicata non può essere invocata quando i ricorsi in questione non abbiano ad oggetto il medesimo atto.

v. punti 77-78

3. Una misura statale a favore di un ' impresa non può, per il semplice fatto che le parti si obbligano a prestazioni reciproche, essere esclusa a priori dalla nozione di aiuto statale di cui all ' art. 87 CE.

Per giunta, il semplice fatto che uno Stato membro acquisti beni e servizi a condizioni di mercato non è sufficiente a dimostrare che tale operazione rappresenti una transazione commerciale effettuata a condizioni che sarebbero state accettate da un investitore privato o, in altri termini, una normale operazione commerciale, qualora risulti che lo Stato non aveva un ' effettiva necessità di tali beni e servizi. La necessità, per uno Stato membro, di dimostrare che un tale acquisto rappresenta una normale operazione commerciale si impone ancor più quando la scelta della controparte contrattuale non è stata preceduta da una gara d ' appalto aperta che sia stata sufficientemente pubblicizzata, dato che l ' esistenza di una simile gara d ' appalto vale normalmente ad escludere che tale Stato membro intenda concedere un vantaggio all ' impresa con cui stipula un contratto.

v. punti 114, 117-118

4. La motivazione richiesta dall ' art. 253 CE deve far apparire in maniera chiara ed inequivoca il ragionamento dell ' istituzione da cui promana l ' atto, così da permettere agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev ' essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell ' atto, della natura dei motivi esposti e dell ' interesse che i destinatari dell ' atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l ' accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all ' art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

v. punti 139, 170

5. Nel caso di aiuti di Stato illegittimamente concessi, la Commissione, per dichiararli incompatibili, non è tenuta a dimostrare l ' effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri. Infatti, un siffatto obbligo si risolverebbe nel favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell ' obbligo di notifica dell ' art. 88, n. 3, CE, a danno di quelli che notificano gli aiuti nella fase di progetto.

v. punto 142

6. Se il regime di proprietà continua ad essere di competenza di ciascuno Stato membro ai sensi dell ' art. 295 CE, tale disposizione non ha l ' effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri ai principi fondamentali posti dal Trattato. Non si può quindi ritenere che l ' art. 295 CE limiti la portata della nozione di aiuto di Stato di cui all ' art. 87, n. 1, CE.

v. punti 151-152

7. Per accertare se aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori sono accordati senza discriminazioni determinate dall ' origine dei prodotti, di modo che essi, in applicazione dell ' art. 87, n. 2, lett. a), CE, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, è necessario verificare se i detti consumatori beneficino di tali aiuti a prescindere da chi sia l ' operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire l ' obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato.

v. punti 162-163

8. Se non si può escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell ' aiuto per opporsi alla sua ripetizione, uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all ' art. 88 CE, non può invece invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all ' obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell ' esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest ' ultima ordina la ripetizione del detto aiuto. Tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l ' efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni. Così, non spetta allo Stato membro interessato, ma all ' impresa beneficiaria, far valere l ' esistenza di circostanze eccezionali sulle quali essa abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento al fine di opporsi alla restituzione di un tale aiuto.

Il fatto che la Commissione abbia inizialmente adottato una decisione positiva di approvazione dell ' aiuto controverso non ha potuto far sorgere, in capo all ' impresa beneficiaria, un legittimo affidamento in quanto tale decisione è stata impugnata nei termini di ricorso e quindi annullata dal giudice comunitario.

v. punti 201-202, 205

9. Se occorre vigilare sul rispetto degli imperativi della certezza del diritto a protezione degli interessi privati, è opportuno ugualmente ponderare tali imperativi con gli imperativi della tutela degli interessi pubblici, i quali mirano, nel settore degli aiuti di Stato, ad evitare che il funzionamento del mercato sia falsato in ragione di aiuti lesivi della concorrenza, il che impone che gli aiuti illegittimi siano restituiti e che i concorrenti del beneficiario dell ' aiuto possano contestare gli atti della Commissione recanti loro pregiudizio, salvo privare di effetto utile il sindacato svolto dal giudice comunitario in ordine alla legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in conformità degli artt. 220 CE, 230, primo comma, CE e 233 CE. Orbene, l ' esigenza di un sindacato giurisdizionale costituisce un principio generale di diritto comunitario, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell ' uomo. Il diritto a un ricorso effettivo è stato inoltre riaffermato dall ' art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell ' Unione europea.

v. punti 207-209

10. Il principio secondo il quale il termine di cui dispone la Commissione per avviare il procedimento di indagine formale di cui all ' art. 88, n. 2, CE non può superare due mesi, che è enunciato all ' art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, può essere invocato solo con riferimento a un aiuto notificato in conformità al procedimento previsto dall ' art. 88, n. 3, CE, e non trova applicazione quindi nell ' ambito di un procedimento aperto dalla Commissione con riferimento a un aiuto non notificato.

v. punto 217

11. In materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell ' art. 88, n. 3, CE, l ' aiuto programmato sia già stato corrisposto, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre i motivi specifici per giustificare il suo esercizio.

v. punto 224