SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
20 settembre 2001
Causa T-95/01
Gerald Coget e altri
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«Dipendenti — Posto di segretario generale — Invito a presentare candidature — Esperienza di “livello elevato” — Ampio potere discrezionale dell'istituzione — Convocazione a un colloquio»
Testo completo in francese II-879
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti 22 febbraio 2001 di nominare il sig. Michel Hervé al posto di segretario generale dell'istituzione con effetto 1o luglio 2001.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative ai due procedimenti sommari.
Massime
Dipendenti – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento della nomina di un agente temporaneo proposto da un dipendente che ha rifiutato di partecipare al procedimento di nomina – Irricevibilità del ricorso – Presupposti
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Dipendenti – Agenti temporanei – Agenti temporanei di grado Al ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regime applicabile agli altri agenti – Assunzione – Scelta delle modalità di organizzazione del procedimento di selezione e conduzione di quest'ultimo – Potere discrezionale dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Invito a presentare candidature – Oggetto – Presupposti per l'ammissione
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. a); Statuto del personale, art. 5, n. 1]
Dipendenti – Agenti temporanei – Agenti temporanei di grado Al ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regime applicabile agli altri agenti – Assunzione – Qualificazioni richieste nell'invito a presentare candidature – Esperienza professionale di «livello elevato» – Potere discrezionale dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Presupposti – Controllo giurisdizionale
[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. a), 10 e 12; Statuto del personale, artt. 5, n. 4, secondo comma, e 27]
Dipendenti – Agenti temporanei – Assunzione – Invito a presentare candidature – Esame dell'esperienza professionale dei candidati – Potere discrezionale dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Controllo giurisdizionale – Limiti
Dipendenti – Agenti temporanei – Assunzione – Procedimento – Colloquio preliminare all'assunzione – Posto di segretario generale della Corte dei conti – Procedimento di selezione particolare
(Regolamento interno della Corte dei conti, art. 12)
Un dipendente che ha deciso spontaneamente di non presentare la propria candidatura ad un posto vacante e ha quindi rifiutato di partecipare al procedimento di nomina non è più legittimato ad impugnare la nomina di un terzo che ha avuto luogo in seguito ad un procedimento normalmente svoltosi. Siffatto principio è, mutatis mutandis, applicabile allorché il ricorrente ha deciso spontaneamente di non dar seguito ad un invito a presentare candidature per la selezione di un agente temporaneo.
(v. punto 38)
Riferimento: Corte 17 marzo 1983, causa 252/81, Macevicius/Parlamento (Racc. pag. 867, punto 10)
Poiché i procedimenti e gli obblighi relativi all'assunzione dei dipendenti non sono applicabili all'assunzione di un agente temporaneo di grado Al, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del regime applicabile agli altri agenti, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone di un ampio potere discrezionale sia nella scelta delle modalità di organizzazione del procedimento di selezione, sia nella conduzione di quest'ultimo. In particolare, un'istituzione non è affatto tenuta a pubblicare un qualsivoglia invito a presentare candidature ai fini dell'assunzione del suo segretario generale. Pertanto, se, allo stesso modo in cui un avviso di posto vacante vincola l'autorità che ha il potere di nomina, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha certamente l'obbligo di rispettare le condizioni dettate nell'invito a presentare candidature che liberamente scelga di emettere, non può però esserle addebitato di non aver fornito una descrizione più precisa e dettagliata di talune delle condizioni enunciate nell'invito medesimo.
Inoltre la regola — secondo cui un bando di concorso può legittimamente limitarsi a riportare, senza specificare il livello di esperienza richiesto per il posto da occupare, la formula generale dell'art. 5, n. 1, dello Statuto corrispondente alla categoria cui appartiene tale posto e a lasciare di conseguenza alla commissione giudicatrice del concorso la responsabilità di valutare caso per caso se i titoli e i diplomi, unitamente all'esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato, corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e, quindi, dal bando, per l'esercizio delle mansioni di cui trattasi — è tanto più trasponibile quando si è in presenza di un posto di agente temporaneo di livello elevato per cui un'istituzione ha liberamente deciso di ricorrere al procedimento dell'invito a presentare candidature.
(v. punti 56, 58 e 60)
Riferimento: Corte 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia (Racc. pag. 2353, punti 13 e 14); Tribunale 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/Commissione (Racc. pag. II-577, punto 26); Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-21/98, Leite Mateus/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-25 e II-107, punto 31)
Per l'assunzione del segretario generale di un'istituzione, agente temporaneo di grado Al, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone, con riserva di non commettere discriminazioni, di un ampio potere discrezionale nell'interpretazione dell'invito a presentare candidature che essa ha liberamente scelto di emettere e, in particolare, per valutare se l'esperienza professionale indicata da ciascun candidato soddisfi il livello richiesto da tale invito e, dunque, per determinare che cosa debba intendersi per esperienza di «livello elevato». Tale valutazione può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto.
Inoltre la nozione di esperienza di «livello elevato» non è definita né nello Statuto, né nel regime applicabile agli altri agenti, né nella decisione 98/47 della Corte dei conti, recante disposizioni generali di esecuzione dell'art. 5, n. 4, secondo comma, dello Statuto, che descrive le funzioni ed attribuzioni di ciascun impiego tipo nei diversi gradi. Nulla consente di affermare che l'espressione «livello elevato» designi unicamente i gradi A2 e A3 del pubblico impiego europeo. Ciò è tanto più vero allorché occorre valutare in pari tempo candidature interne alle istituzioni europee e candidature esterne.
Secondo l'art. 27 dello Statuto e l'art. 12 del regime applicabile agli altri agenti, l'assunzione in base al rispettivo regime deve mirare ad assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari ed agenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità. La categoria A comprende, secondo l'art. 5 dello Statuto, applicabile per analogia all'inquadramento degli agenti temporanei in forza dell'art. 10 del regime applicabile agli altri agenti, i posti più elevati nell'ordine gerarchico ed implica otto gradi raggruppati in carriere articolate generalmente in due gradi corrispondenti a funzioni di direzione, di concezione e di studio.
I gradi A4 e A5 corrispondono agli impieghi tipo di amministratore principale e possono quindi considerarsi di «livello elevato». Infatti, dato che lo Statuto e il regime applicabile agli altri agenti esigono che tutti i dipendenti di categoria A siano in possesso di una formazione universitaria e di potenziali qualità di direzione, è conforme a siffatte caratteristiche regolamentari il considerare che il dipendente il quale dimostri anche una certa esperienza nei gradi A7 e A6 sia idoneo ad essere ritenuto di livello elevato allorché raggiunge i gradi A5 e seguenti.
In ogni caso non si può considerare che un'istituzione abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo, con l'intento di porre su un piede di parità l'insieme dei candidati interni ed esterni in possesso di molteplici esperienze in settori diversi, che l'esperienza acquisita nei gradi A4 e A5 del pubblico impiego comunitario potesse essere presa in considerazione come l'esperienza professionale di «livello elevato» richiesta nell'invito a presentare candidature.
(v. punti 85-88 e 113)
Riferimento: Corte 4 luglio 1989, causa 198/87, Kerzmann/Corte dei conti (Racc, pag 2083. punti 19 e 20); Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-769, punto 29): Tribunale 13 dicembre 1990, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Cortedi giustizia (Racc. pag. II-871); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Racc, pag. II-665, punto 81); Tribunale 15 febbraio 1996, causa T-589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT(Racc. PI pagg. I-A-27 e II-77. punto 75); Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Calo/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-155, punto 95); Tribunale 6 luglio 1999, causa T-203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-129 e II-705, punto 45)
L'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone, specialmente quando il posto da occupare è di grado Al o A2, di un ampio potere discrezionale onde valutare se l'esperienza professionale indicata da ciascun candidato corrisponda al livello richiesto dall'invito a presentare candidature, che per di più essa non aveva l'obbligo di emettere. Siffatta valutazione può essere rimessa in discussione solo in caso di errore manifesto.
(v. punto 113)
Riferimento: Kerzmann/Cortedei conti, cit., punti 19 e 20; Moritz/Commissione, cit., punto 29; Kalavros/Corte di giustizia, cit.; Kotzonis/CES, cit., punto 81; Ryan-Sheridan/FEACVT, cit.; Picciolo e Calò/Comitato delle regioni, cit., punto 95; Forvass/Commissione, cit., punto 45
Nell'ambito di un procedimento di assunzione, nessuna disposizione statutaria conferisce ad un candidato il diritto a un colloquio con il suo potenziale superiore gerarchico né pone l'obbligo di convocare d'ufficio l'interessato ad un tale colloquio. L'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può quindi essere obbligata ad organizzare un colloquio con i candidati ad un posto solo se, e nei limiti in cui, un siffatto obbligo emerga dal contesto normativo che essa stessa si sia data.
Peraltro, se lo svolgimento di un colloquio con i candidati ad un posto da coprire può costituire un elemento importante nell'ambito dei procedimenti di nomina o di promozione dei dipendenti, e persino nell'assunzione di determinati agenti temporanei, in quanto il colloquio permette uno scrutinio per merito comparativo, ciò non si verifica nel procedimento di selezione del segretario generale della Corte dei conti, che è assai diverso da quelli summenzionati. In effetti, lungi dall'imporre uno scrutinio per merito comparativo, l'unica disposizione relativa all'assunzione del segretario generale, cioè l'art. 12 del regolamento interno della Corte dei conti, prevede che la Corte proceda alla sua nomina mediante elezione a scrutinio segreto.
(v. punti 136-138)
Riferimento : Tribunale 11 giugno 1996, causa T-118/95, Anacoreta Correia/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-283 e II-835, punto 36)