SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

20 maggio 2003

Causa T-80/01

Barbara Diehl-Leistner

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Concorso generale — Prova orale — Mancata iscrizione nell'elenco degli idonei — Conoscenze linguistiche dei membri della commissione esaminatrice — Parità di trattamento»

Testo completo in tedesco   II-709

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 17 aprile 2000 della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/12/98 di non iscrivere la ricorrente nell'elenco degli idonei di detto concorso.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Concorso – Commissione esaminatrice – Composizione – Qualifica dei membri per valutare obiettivamente le prove orali – Concorso generale della categoria A – Requisiti concernenti le conoscenze linguistiche – Necessità della presenza nell'ambito della commissione esaminatrice di un membro della stessa lingua principale dei candidati – Insussistenza – Violazione del principio della parità di trattamento – Insussistenza

    (Statuto del personale, allegato III, art. 3)

  2. Procedimento – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Elemento nuovo – Nozione

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

  3. Dipendenti – Concorso – Commissione esaminatrice – Composizione – Qualità di dipendente facoltativa

    (Statuto del personale, allegato III, art. 3)

  4. Dipendenti – Concorso – Valutazione delle capacità dei candidati – Potere discrezionale della commissione esaminatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto del personale, allegato III)

  1.  Una commissione esaminatrice di un concorso, per essere costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto e all'art. 3 del suo allegato III, deve essere composta in modo da garantire una valutazione oggettiva delle prestazioni dei candidati alle prove. I requisiti di competenza che devono possedere i membri di una commissione variano tuttavia in funzione delle circostanze proprie di ciascun concorso. Ne consegue che i requisiti concernenti le conoscenze linguistiche dei membri di una commissione variano a seconda dell'importanza che riveste la padronanza di una lingua per il posto da coprire.

    Per quanto riguarda un concorso generale della categoria A, bandito al fine dell'assunzione di amministratori di grado A 7/A 6 nel settore in particolare dell'amministrazione pubblica europea, in cui lo scopo della prova orale non è quello di esaminare le conoscenze linguistiche di un candidato nella sua lingua principale, ma piuttosto la sua capacità di comunicare in detta lingua in un ambiente pluriculturale, la commissione esaminatrice non deve necessariamente, per detta prova, contenere un membro o un assessore della stessa lingua principale dei candidati, in quanto il ricorso a interpreti può perfettamente risolverle gli eventuali problemi di comprensione.

    La mera circostanza, dovuta alla pluralità delle cittadinanze dei candidati di un concorso, che altri candidati si siano presentati dinanzi ad una commissione contenente un membro della stessa lingua principale degli stessi è meramente fortuita e non corrisponde ad una qualsivoglia volontà di avvantaggiare detti candidati. Ne consegue che tale circostanza non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, se la commissione esaminatrice dovesse essere composta da un membro o da un assessore della stessa lingua principale dei candidati per la prova orale nell'ambito di un concorso generale per la categoria A, ciò rischierebbe di pregiudicare la stabilità della composizione della commissione, l'applicazione coerente dei criteri di valutazione di tutti i candidati interessati e persino il principio della parità di trattamento dei candidati stessi.

    (v. punti 28-31 e 33-35)

    Riferimento: Tribunale 22 giugno 1990. cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Cortedi giustizia (Racc. pag. II-281. punto 37); Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II-407, punti 105 e 106); Tribunale 24 settembre 2002. causa T-113/01. Sabbag/Commissione(non pubblicata nella Raccolta, punti 41-43)

  2.  Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Una sentenza del giudice comunitario la quale ha unicamente confermato una situazione giuridica di cui il ricorrente era, in linea di principio, a conoscenza al momento in cui ha proposto il ricorso non può essere considerata un elemento nuovo che consente la produzione di un motivo nuovo.

    (v. punti 37 e 38)

    Riferimento: Corte 1o aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione(Racc. pag. 1251, punto 17); Tribunale27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. II-229, punto 57)

  3.  Il fatto che uno dei membri di una commissione di concorso sia un dipendente in pensione non è tale da rendere irregolare la composizione della commissione. Infatti, l'art. 3 dell'allegato III dello Statuto non richiede che i membri o il presidente di una commissione siano necessariamente dipendenti in servizio.

    (v. punto 44)

    Riferimento: Corte 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck/Commissione (Racc. pag. 1123, punto 35); Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 17)

  4.  Una commissione di concorso dispone di un ampio potere discrezionale e la fondatezza dei suoi giudizi di valore può essere sindacata dal giudice comunitario solo in caso di violazione delle norme che presiedono ai lavori della commissione stessa.

    (v. punto 63)

    Riferimento: Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 90); Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-225/95, Chiou/Commissione (Racc. PI pag. I-A-423 e II-1135, punto 93)