Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario - Procedura di ricorso - Commissioni di ricorso - Qualificazione in quanto amministrazione dell'Ufficio - Diritto delle parti ad un «processo» equo - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 60-62)

2. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto - Marchi privi di carattere distintivo - Marchio tridimensionale - Forma di un sapone

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

Massima

1. Le commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non possono essere qualificate come «tribunale». Infatti, poiché una commissione del genere dispone, in particolare, delle medesime competenze di un esaminatore, quando essa le esercita, agisce in qualità di amministrazione dell'Ufficio. Il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si iscrive, quindi, nel procedimento amministrativo di registrazione, a seguito di una «revisione pregiudiziale» effettuata dalla «prima istanza» di esame, ai sensi dell'art. 60 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario.

Di conseguenza, una parte non può validamente invocare un diritto ad un «processo» equo dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio.

( v. punti 22-23 )

2. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Per quanto riguarda, a questo proposito, la registrazione di un marchio tridimensionale che si presenta sotto la forma di un parallelepipedo rettangolo i cui spigoli sono stati arrotondati chiesta per saponi rientranti nella classe 3 ai sensi dell'Accordo di Nizza, esso è privo di carattere distintivo nei limiti in cui, benché la forma richiesta non sia del tutto identica ad una forma di sapone esistente sul mercato, essa non presenta caratteristiche proprie in grado di indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti.

( v. punti 36, 47 )