SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 2003
Causa T-22/01
Petros Efthymiou
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Rimborso delle spese di missione — Spostamento in aereo in “business class”»
Testo completo in francese II-891
Oggetto:
Riscorso diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2000, che riguarda tre «supplementi-rettifiche» di conteggi di spese di missione e addebita al ricorrente di aver percepito importi in eccedenza, e, dall'altro, la condanna della Commissione a rimborsare al ricorrente gli importi che sono stati trattenuti sulla sua retribuzione a titolo di eccedenza percepita.
Decisione:
La decisione della Commissione 24 marzo 2000 che riguarda tre «supplementi-rettifiche» di conteggi di spese di missione e addebita al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza è annullata nella parte in cui addebita al ricorrente, per la missione all'Aja dal 12 al 18 settembre 1999, un importo percepito in eccedenza per le spese relative al volo pari a BEF 1 921 invece di BEF 1 291. La convenuta è condannata a restituire al ricorrente la somma di EUR 15,62, con interessi di mora a decorrere dal 26 giugno 2000, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile al periodo in questione, aumentato di due punti. Per il resto, il ricorso è respinto. La convenuta sopporterà le proprie spese ed un sesto di quelle del ricorrente.
Massime
Dipendenti – Rimborso spese – Spese di missione – Guida della Commissione in materia di missioni – Viaggi in aereo – Tipo di biglietto rimborsabile
(Statuto del personale, allegato VII, art. 12, n. 2, primo comma)
Dipendenti – Rimborso spese – Spese di missione – Direttiva interna di un'istituzione relativa all'applicazione delle regole statutarie – Effetti giuridici
(Statuto del personale, art. 71; allegato VII, artt. 11-13)
Dipendenti – Rimborso spese – Spese di missione – Guida della Commissione in materia di missioni – Viaggi in aereo – Deroghe ammesse in materia di tipo di biglietto rimborsabile
(Statuto del personale, allegato VII, art. 12, n. 2, commi 2 e 3; guida della Commissione in materia di missioni, punto III. 3)
Dipendenti – Rimborso spese – Spese di missione – Guida della Commissione in materia di missioni – Viaggi in aereo – Ente autorizzato a concedere le deroghe in materia di tipo di biglietto rimborsabile
(Statuto del personale, art. 71; guida della Commissione in materia di missioni, punto III.3)
Procedura – Atto introduttivo di ricorso – Requisiti di forma – Identificazione dell'oggetto della lite – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
Come risulta dall'art. 12, n. 2, dell'allegato VII allo Statuto, allorché un viaggio in aereo viene autorizzato, il dipendente, fatta salva una diversa decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, avrà diritto al rimborso delle spese di trasporto sulla base della tariffa praticata per la «classe immediatamente inferiore a quella di “lusso” o alla “prima classe”», il che significa che va presa in considerazione la classe immediatamente inferiore alla classe migliore effettivamente offerta sul mercato per il tragitto di cui trattasi.
(v. punto 50)
La guida della Commissione in materia di missioni, adottata in applicazione dell'art. 71 dello Statuto e degli artt. 11-13 del suo allegato VII, con decisione amministrativa interna, costituisce una direttiva interna da considerare come norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa può discostarsi, se del caso, solo precisandone le ragioni che l'hanno spinta a ciò, pena trasgredire il principio della parità di trattamento. Infatti, nulla vieta in linea di principio all'autorità che ha il potere di nomina di stabilire, con decisione interna di carattere generale, regole per l'esercizio del potere discrezionale che lo Statuto le conferisce.
(v. punti 53 e 54)
Riferimento: Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-2/90, Ferreira de Freitas/Commissione (Racc. pag. II-103, punto 61, e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 21 ottobre 1998, causa T-100/96, Vicente-Nuñez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-591 e II-1779, punto 67)
Il combinato disposto dell'art. 12, n. 2, secondo e terzo comma, dell'allegato VII allo Statuto e dell'art. 2 della regolamentazione, stabilita di comune accordo dalle istituzioni, che fissa le modalità di rimborso delle spese di trasporto per missioni effettuate in condizioni particolarmente disagevoli, di cui all'art. 12, n. 2, terzo comma, dell'allegato VII allo Statuto, precisano in maniera tassativa le ipotesi in cui può essere concessa, per i viaggi in aereo, una deroga alla regola del rimborso sulla base della «classe immediatamente inferiore a quella di “lusso” o alla “prima classe”». Pertanto, i termini «deroghe alle regole sopra indicate» che compaiono al punto III.3 della guida della Commissione in materia di missioni riguardano unicamente l'autorizzazione ad avvalersi della «business class» o della prima classe nelle ipotesi tassativamente previste, sulla base della regolamentazione statutaria e comune vigente, dallo stesso punto III.3.
(v. punti 60 e 63)
Il punto III.3 della guida della Commissione in materia di missioni, relativo ai viaggi in aereo, dev'essere interpretato nel senso che le deroghe cui fa riferimento l'espressione «deroghe alle regole sopra indicate» devono essere approvate non soltanto dall'ordinatore, ma altresì dall'amministrazione. L'approvazione da parte dell'ordinatore ha infatti il solo scopo di confermare, nelle circostanze di ciascuna fattispecie, che la deroga è conforme all'interesse del servizio, fermo restando che quest'ultimo deve tuttavia conciliarsi con le necessità di una gestione equilibrata delle risorse messe a disposizione dell'istituzione nonché con l'esigenza che sia rispettata la parità di trattamento tra dipendenti appartenenti ad una stessa istituzione, condizioni che spetta all'amministrazione di quest'ultima verificare e garantire.
(v. punti 64 e 68)
Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, i ricorsi devono indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti, e la violazione di queste disposizioni rientra tra i motivi di irricevibilità che il Tribunale può rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 113 del detto regolamento di procedura. Tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo stesso. Requisiti analoghi sono imposti allorché una censura è invocata a sostegno di un motivo.
(v. punti 86 e 87)
Riferimento: Tribunale 13 dicembre 1996, causa T-128/96, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-629 e II-1679, punti 24 e 25); Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione(Racc. pag. II-1989, punti 333 e 334) ; Tribunale 23 novembre 1999, causa T-129/98, Sabbioni/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-223 e II-1139, punto 92); Tribunale 21 marzo 2002. causa T-131/99. Shaw e Falla/Commissione (Racc. pag. II-2023, punto 71)