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14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/33 |
Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — Imperial Chemical Industries/Commissione
(Causa T-66/01) (1)
(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato della soda nel Regno Unito - Decisione che accerta una violazione dell’art. 82 CE - Prescrizione del potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni - Termine ragionevole - Forme sostanziali - Autorità di cosa giudicata - Sussistenza di posizione dominante - Sfruttamento abusivo della posizione dominante - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Ammenda - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti)
2010/C 221/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Imperial Chemical Industries Ltd, già Imperial Chemical Industries plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente D. Vaughan, D. Anderson, QC, S. Lee, barrister, S. Turner, S. Berwick e R. Coles, solicitors, successivamente D. Vaughan, S. Lee, S. Berwick e S. Ford, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e P. Oliver, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e C. West, barrister)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133 — D: Carbonato di sodio — ICI; GU 2003, L 10, pag. 33), e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133 — D: Carbonato di sodio — ICI), è annullato nella parte in cui dichiara che l’Imperial Chemical Industries Ltd ha violato l’art. 82 CE nel 1983. |
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2) |
L’importo dell’ammenda inflitta all’Imperial Chemical Industries dall’art. 2 della decisione 2003/7 è fissato in 8 milioni di euro. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
L’Imperial Chemical Industries sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione europea. |
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5) |
La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese dell’Imperial Chemical Industries. |