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ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
24 gennaio 2004 (1)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Libera circolazione delle persone – Direttiva 91/439/CEE – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Obbligo di sostituzione»
Nel procedimento C-253/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
S. A. Krüger
e
Directie van de rechtspersoonlijkheid bezittende Dienst Wegverkeer,
domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE,
concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE
(GU L 235, pag. 1), e, dall'altro, delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle persone,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente
Ordinanza
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Con ordinanza 27 giugno 2001, pervenuta alla Corte il 2 luglio successivo, l'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam ha sollevato,
ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione, da un lato, dell'art. 1, nn. 1 e 2,
della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata
dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 91/439»), e, dall'altro,
delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle persone.
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Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento tra la sig.ra Krüger e la Directie van de rechtspersoonlijkheid
bezittende Dienst Wegverkeer (Direzione dell'ufficio della circolazione stradale) in merito alla registrazione e alla sostituzione
nei Paesi Bassi della patente di guida di cui l'interessata è titolare.
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- Contesto normativo
La normativa comunitaria
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Il primo
considerando della direttiva 91/439 è formulato come segue: «(...) ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione
stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale
hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario,
riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».
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Il nono
considerando della medesima direttiva prevede quanto segue: «(...) le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l'obbligo di sostituire le patenti entro
un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone
e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea».
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L'art. 1 della direttiva 91/439 così dispone: «1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida
secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis.
- 2.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
- 3.
Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro
diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali
in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente
le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».
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Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 91/439: «Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida».
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In forza dell'art. 7, n. 5, di quest'ultima, si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.
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L'art. 8 della direttiva 91/439 dispone quanto segue: «1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza
normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta
allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso
di validità.
- 2.
Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di
residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario,
può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
- 3.
Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata,
precisandone i motivi.
- 4.
Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati
al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti
in un altro Stato membro
(...)».La normativa nazionale
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Nei Paesi Bassi le disposizioni che disciplinano la patente di guida sono contenute principalmente nella normativa generale
relativa alla circolazione stradale, di cui fa parte la Wegenverkeerswet (legge sulla circolazione stradale) del 21 aprile
1994 (Stbl. 1994, n. 475), come modificata (Stbl. 1996, n. 276; in prosieguo: la «WVW 1994»).
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In conformità con l'art. 107, n. 1, della WVW 1994, il conducente di un veicolo a motore che circola sulle strade pubbliche
deve possedere una patente di guida rilasciata dall'autorità competente che l'autorizzi alla guida di tale veicolo, fermo
restando che l'autorità di cui si tratta è quella competente nei Paesi Bassi. Il n. 2 del medesimo articolo precisa le diverse
caratteristiche che tale patente deve soddisfare e prevede in particolare che essa sia in corso di validità.
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L'art. 108, n. 1, lett. h), della WVW 1994 stabilisce quanto segue: «1. L'art. 107 non si applica ai conducenti di:(...)
- h)
veicoli a motore, qualora essi risiedano nei Paesi Bassi e l'autorità competente di un altro Stato membro delle Comunità europee
o di un altro Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo abbia loro rilasciato una patente, valida per la guida
di un veicolo a motore del tipo di quello da essi guidato, per la durata di validità nei Paesi Bassi stabilita al momento
della registrazione di tale patente nel registro delle patenti di guida o, qualora tale patente non sia stata registrata o
la durata di validità nei Paesi Bassi stabilita al momento della registrazione sia inferiore ad un anno, finché non sia passato
un anno dal giorno del loro stabilimento nei Paesi Bassi».
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Ai sensi dell'art. 109 della WVW 1994: «1. La durata di validità nei Paesi Bassi, stabilita al momento della registrazione prevista all'art. 108, n. 1, lett. h),
è di:
- a)
10 anni dalla data del rilascio della patente, se a tale data il titolare aveva meno di 60 anni;
(...)».
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In forza dell'art. 122, n. 1, della WWW 1994, una patente rilasciata a un richiedente che ha meno di 60 anni ha una durata
di validità di 10 anni dal giorno del rilascio. Se il richiedente ha fra i 60 e i 65 anni, la patente di guida è valida dal
giorno del rilascio sino al compimento del settantesimo anno. Se il richiedente ha oltre 65 anni, la patente di guida ha una
durata di validità di 5 anni dalla data del rilascio.
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L'art. 177, n. 1, della WVW 1994 commina per la guida senza patente, con patente scaduta o con patente che non soddisfa i
requisiti in materia stabiliti da tale legge o in forza di essa una sanzione penale, ossia una pena detentiva di due mesi
al massimo o una multa.
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L'art. 2, n. 1, della Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (legge sull'attuazione amministrativa
delle norme di circolazione) del 3 luglio 1989 (Stbl. 1989, n. 300), come modificata da ultimo dalla legge 28 ottobre 1999
(Stbl. 1999, n. 469; in prosieguo: la «WAHV»), prevede, per quanto riguarda taluni comportamenti contrari alle disposizioni
stabilite dalla o in forza della WVW 1994, l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali da essa
previste.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
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Risulta dall'ordinanza di rinvio che la sig.ra Krüger, cittadina tedesca, è residente e lavora nei Paesi Bassi dal gennaio
1996. Essa è titolare di una patente di guida rilasciata dalle autorità tedesche il 2 settembre 1983. Tale patente, in base
al diritto tedesco, ha una durata di validità illimitata. Per conformarsi all'art. 108, n. 1, lett. h), della WWW 1994, la
sig.ra Krüger, con lettera 14 giugno 1996, ha domandato alla Direzione dell'ufficio della circolazione stradale di registrare
la detta patente. Con decisione 1° ottobre 1996, quest'ultima si è rifiutata di accogliere tale domanda perché la patente
di cui trattasi era stata rilasciata oltre 10 anni prima. Secondo la legge olandese, una patente del genere non potrebbe essere
registrata, ma dovrebbe essere sostituita con una patente olandese.
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La sig.ra Krüger ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi all'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam sostenendo
che il diniego di accogliere la domanda di registrazione della patente di guida, da un lato, costituisce un ostacolo alla
libera circolazione delle persone che non può essere giustificato da motivi obiettivi di ordine pubblico, e, dall'altro, è
contrario al principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439,
come interpretato dalla Corte nella sentenza 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos (Racc. pag. I-929).
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Dinanzi a tale giudice, la Direzione dell'ufficio della circolazione stradale ha sostenuto che l'impossibilità di registrare
una patente di guida rilasciata oltre dieci anni prima non costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone
poiché si applica indistintamente ai titolari di una patente olandese e ai titolari di una patente rilasciata da un altro
Stato membro. Comunque, anche supponendo che la legge olandese ingeneri un siffatto ostacolo, esso sarebbe giustificato in
relazione all'obiettivo perseguito, ovvero il rinnovo delle patenti di guida ogni dieci anni. Essa ha aggiunto che la direttiva
91/439 non osta al fatto che il titolare di una patente di guida tedesca, che si stabilisce nei Paesi Bassi, sia obbligato
a sostituire tale patente con una olandese.
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Nell'ordinanza di rinvio l'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam dichiara che, per una persona che si trovi in una situazione
come quella della sig.ra Krüger, le disposizioni della WWW 1994 comportano, di fatto, l'esistenza o, quantomeno, l'insorgere
di un obbligo di sostituire la sua patente di guida entro un anno se non vuole contravvenire alla legge. Orbene, sembrerebbe
risultare sia dal nono
considerando della direttiva 91/349 sia dal punto 42 della sentenza 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyeni (Racc. pag. I-6781), che
la detta direttiva impone agli Stati membri di evitare che il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro
sia obbligato a sostituirla con una patente di guida rilasciata dallo Stato membro ospitante.
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L'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, ritenendo che, date tali circostanze, la soluzione della controversia dinanzi ad
esso pendente necessiti dell'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la direttiva 91/439/CEE ─ in particolare l'art. 1, nn. 1 e 2, della stessa ─ debba essere interpretata nel senso che
ad essa è conforme una normativa nazionale per la sua attuazione, in base alla quale per il titolare di una patente di guida
rilasciata dalla competente autorità nella Repubblica federale di Germania, avente una durata di validità illimitata, sussiste
o quanto meno sorge un obbligo di sostituzione entro un anno dal trasferimento della residenza nei Paesi Bassi, in quanto
una patente di guida, rilasciata in un altro Stato membro da oltre dieci anni, non può essere registrata nei Paesi Bassi,
e qualora, in caso di mancata registrazione della patente di guida, compia un reato il titolare che conduca un autoveicolo
nei Paesi Bassi.
- 2)
Se una normativa nazionale quale quella di cui alla prima questione, con le conseguenze ivi descritte, costituisca un ostacolo
alla libera circolazione delle persone e, in caso affermativo, se tale ostacolo possa essere giustificato da considerazioni
relative alla possibilità di rinnovo periodico dei dati menzionati in detto documento, nonché all'adeguamento del documento
ai progressi tecnici relativi agli obblighi previsti per il documento sotto il profilo della sicurezza e della lotta contro
le frodi».
Sulla prima questione
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Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 91/439 debba essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, a carico dei titolari di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro stabilitisi sul suo territorio, un obbligo di sostituire la detta patente con
una patente nazionale in quanto una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e non conforme alle disposizioni
in materia di durata di validità applicabili nello Stato membro ospitante non può essere iscritta nel registro delle patenti
di guida di quest'ultimo Stato.
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La Corte, considerato che la soluzione della questione pregiudiziale sollevata può essere dedotta con chiarezza dalla sua
giurisprudenza, ha comunicato, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, al giudice a quo la propria
intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di
giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
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Il governo del Regno Unito e la Commissione non hanno sollevato alcuna obiezione circa l'intenzione della Corte di statuire
con ordinanza motivata. Per contro, la sig.ra Krüger, i governi spagnolo, finlandese e dei Paesi Bassi hanno espresso parere
contrario.
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Per risolvere la questione così riformulata, occorre rilevare, in primo luogo, che si evince dai punti 60-63 e 67-70 della
sentenza del 10 luglio 2003, causa C-246/00, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-7485), che la direttiva 91/439 osta a una
normativa di uno Stato membro che prevede la registrazione obbligatoria delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati
membri quando i loro titolari si stabiliscono nel suo territorio.
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Quindi, dopo avere ricordato, ai punti 60 e 61 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, che, secondo la giurisprudenza,
da un lato, il reciproco riconoscimento delle patenti di guida di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 deve avvenire
senza alcuna formalità (v. citate sentenze Skanavi e Chryssanthakopoulos, punto 26, nonché Awoyemi, punto 41) e, dall'altro,
l'obbligo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida è un obbligo chiaro e incondizionato nei confronti del quale
gli Stati membri non dispongono di alcun margine di discrezionalità rispetto alle modalità da adottare per conformarvisi (v.
citata sentenza Awoyemi, punto 42), la Corte ha dichiarato, al punto 63 della medesima sentenza, che la registrazione obbligatoria
di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, prevista dalla legge olandese, costituisce una formalità, ai
sensi della citata giurisprudenza, ed è dunque contraria al principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida
formulato all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.
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Essa ha altresì dichiarato, ai punti 67-70 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, che la registrazione obbligatoria
delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro non risulta indispensabile affinché uno Stato membro possa avvalersi
della facoltà, prevista all'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata
da un altro Stato membro che si è stabilito nei Paesi Bassi le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità
della patente, di controllo medico nonché fiscali e di apporre sulla patente le menzioni indispensabili alla gestione della
medesima.
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A tale proposito la Corte ha rilevato anzitutto che il fatto che una patente rilasciata da un altro Stato membro non sia registrata
nei Paesi Bassi non osta a che, in occasione di controlli stradali, le autorità olandesi possano correttamente applicare le
disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti di guida calcolando un periodo di 10 anni a decorrere
dalla data di rilascio indicata sulla detta patente.
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Inoltre, essa ha dichiarato che la registrazione contestata non risulta neanche indispensabile per permettere alle autorità
competenti di verificare se le disposizioni nazionali relative al rinnovo della patente di guida e ai controlli medici siano
rispettate, in quanto spetta al titolare di una patente di guida provare di aver rispettato le disposizioni di cui trattasi.
Sarebbe dunque sufficiente informare i titolari delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri degli obblighi loro
incombenti in forza della legislazione nazionale nel momento in cui espletano le formalità necessarie per stabilirsi nei Paesi
Bassi e applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame.
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Infine, la Corte ha dichiarato che l'esistenza in taluni Stati membri di patenti di guida in policarbonato non rende neanch'essa
indispensabile la loro registrazione obbligatoria in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi,
tali patenti devono, come emerge dall'allegato I bis, punto 2, della direttiva 91/439, contenere uno spazio riservato all'eventuale
iscrizione da parte dello Stato membro ospitante delle indicazioni indispensabili alla loro gestione.
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Bisogna ricordare, in secondo luogo, che la Corte ha altresì dichiarato che gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva
91/439, in combinato disposto con il nono
considerando della stessa, vietano agli Stati membri, in particolare, di esigere la sostituzione delle patenti di guida rilasciate da
un altro Stato membro, senza prendere in considerazione la cittadinanza del titolare (v., in tal senso, sentenza Awoyemi,
cit., punto 42).
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Tale interpretazione è stata di recente confermata dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Paesi Bassi. Infatti, al
punto 72 della medesima, essa ha dichiarato che si evince dal nono
considerando della direttiva 91/439 che quest'ultima ha inteso espressamente abolire i sistemi di sostituzione della patente di guida.
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Occorre pertanto constatare che risulta chiaramente dalla giurisprudenza che la direttiva 91/439 osta a che uno Stato membro
imponga la registrazione o la sostituzione delle patenti di guida non rilasciate dalle proprie autorità allorché i titolari
delle dette patenti si stabiliscono sul suo territorio.
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Ne consegue che la direttiva 91/439 osta a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale,
la quale prevede, a carico dei titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro
ospitante, un obbligo di registrazione ed eventualmente un obbligo di sostituzione della detta patente con una patente di
guida nazionale.
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Occorre aggiungere che, come emerge già dal punto 28 della presente ordinanza, spetta al titolare di una patente di guida
rilasciata da uno Stato membro che acquisisce la propria residenza normale nel territorio di un altro Stato membro, che si
è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 91/349, provare di rispettare i requisiti richiesti dalle
disposizioni dello Stato membro ospitante relativamente al rinnovo della patente di guida. Tuttavia, una volta fornita tale
prova, spetta alle autorità dello Stato membro ospitante trarne le conseguenze e autorizzare il detto titolare a guidare un
veicolo con la sua patente originaria.
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Tale conclusione non è contestata dall'argomento del governo olandese secondo cui il fatto che uno Stato membro non possa
esigere dai cittadini comunitari residenti sul suo territorio di sostituire la loro patente di guida rilasciata da un altro
Stato membro con una patente di guida nazionale, quando i titolari di una patente nazionale, che sono principalmente cittadini
dello Stato membro ospitante, sono obbligati a sostituire tale patente ogni dieci anni con una nuova, costituirebbe una discriminazione
nei confronti dei cittadini di tale Stato membro.
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Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, le eventuali discriminazioni di cui possono essere oggetto i cittadini
di uno Stato membro con riguardo al diritto di questo Stato rientrano nella sfera di applicazione di tale diritto, per cui
esse devono essere risolte nell'ambito del sistema giuridico nazionale del detto Stato (sentenza 5 giugno 1997, cause riunite
C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet, Racc. pag. I-3171, punto 23).
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Tenuto conto di quanto esposto, occorre risolvere la prima questione, come riformulata, dichiarando che l'art. 1, nn. 1 e
2, della direttiva 91/439 dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che prevede, in talune
circostanze, a carico dei titolari di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro stabilitisi sul suo territorio,
un obbligo di sostituire la detta patente con una nazionale perché una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
e non conforme alle disposizioni in materia di durata di validità applicabili nello Stato membro ospitante non può essere
iscritta nel registro delle patenti di guida di quest'ultimo Stato. Spetta al titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisisce la propria residenza normale nel
territorio di un altro Stato membro, che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, provare
di soddisfare i requisiti richiesti dalle disposizioni dello Stato membro ospitante relativamente al rinnovo della patente
di guida. Tuttavia, una volta fornita tale prova, spetta alle autorità dello Stato membro ospitante trarne le conseguenze
e autorizzare il detto titolare a guidare un veicolo con la sua patente originaria.
Sulla seconda questione
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Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non vi è motivo di risolvere la seconda questione.
Sulle spese
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Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi, spagnolo, italiano, finlandese e del Regno Unito nonché dalla Commissione,
i quali hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese.
Per questi motivi,
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LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam con ordinanza 27 giugno 2001, così
provvede:
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L'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata
dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno
Stato membro che prevede, in talune circostanze, a carico dei titolari di una patente di guida rilasciata da un altro Stato
membro stabilitisi sul suo territorio, un obbligo di sostituire la detta patente con una nazionale perché una patente di guida
rilasciata da un altro Stato membro e non conforme alle disposizioni in materia di durata di validità applicabili nello Stato
membro ospitante non può essere iscritta nel registro delle patenti di guida di quest'ultimo Stato.
- 2)
Spetta al titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisisce la propria residenza normale nel
territorio di un altro Stato membro, che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, provare
di soddisfare i requisiti richiesti dalle disposizioni dello Stato membro ospitante relativamente al rinnovo della patente
di guida. Tuttavia, una volta fornita tale prova, spetta alle autorità dello Stato membro ospitante trarne le conseguenze
e autorizzare il detto titolare a guidare un veicolo con la sua patente originaria.
Lussemburgo, 24 gennaio 2004
Il cancelliere
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Il presidente della Terza Sezione
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