62001O0186

Ordinanza del presidente della Corte del 24 ottobre 2001. - Alexander Dory contro Bundesrepublik Deutschland. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Stuttgart - Germania. - Procedimento sommario - Domanda di pronuncia pregiudiziale - Incompetenza della Corte. - Causa C-186/01 R.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07823


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Domanda presentata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale - Incompetenza della Corte

(Artt. 234 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2. Diritto comunitario - Effetto diretto - Primato - Azione introdotta dinanzi al giudice nazionale al fine di far sanzionare una violazione del diritto comunitario derivante dal diritto nazionale - Violazione che deve essere ancora dimostrata - Domanda di provvedimenti provvisori - Obblighi e poteri del giudice adito

(Artt. 10 CE e 234 CE)

Massima


1. La Corte non è competente a decidere su una domanda di provvedimenti urgenti che viene presentata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Infatti, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, nonché dell'art. 83 del regolamento di procedura, nell'ambito del procedimento sommario, la Corte è competente a decidere sia sulle domande volte a sospendere l'esecuzione di un atto impugnato dinanzi ad essa con ricorso, sia sulla concessione di provvedimenti provvisori sollecitati da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e che si riferiscono alla causa stessa. Tali disposizioni non riguardano il procedimento pregiudiziale, che si fonda sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, la quale è competente unicamente a pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni comunitarie la cui applicazione viene chiamata in causa nella controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, mentre la soluzione della vertenza rimane di competenza esclusiva di quest'ultimo.

Data la differenza sostanziale che esiste fra il procedimento contenzioso e il procedimento incidentale di cui all'art. 234 CE, non è possibile, in mancanza di un'espressa disposizione, estendere al secondo procedimento le norme dettate unicamente per il primo.

( v. punti 6-8, 10 )

2. Compete ai giudici nazionali, secondo il principio di cooperazione enunciato all'art. 10 CE, garantire la tutela giuridica che spetta ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. In particolare, in forza del diritto comunitario il giudice nazionale deve poter ordinare provvedimenti provvisori quando è investito di questioni fondate sul diritto comunitario, e la tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può variare a seconda che essi contestino la compatibilità di norme nazionali con il diritto comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato.

( v. punti 11-12 )

Parti


Nel procedimento C-186/01 R,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Alexander Dory

e

Repubblica federale di Germania,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 aprile 2001, pervenuta in cancelleria il successivo 30 aprile, il Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

2 La questione è sorta nell'ambito di un'azione promossa dal sig. Dory contro la Repubblica federale di Germania. Il ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale è volto a far dichiarare che il ricorrente non può essere obbligato per legge a compiere il servizio di leva. Il sig. Dory afferma, richiamando la sentenza 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil (Racc. pag. I-69), che il servizio militare obbligatorio per gli uomini, come previsto all'art. 12 a), n. 1, della Legge fondamentale è contrario al diritto comunitario, in particolare al principio di parità di trattamento tra uomini e donne, e costituisce una discriminazione illegittima a svantaggio degli uomini.

3 In tale contesto, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«E' contrario al diritto comunitario il fatto che in Germania il servizio militare sia obbligatorio per i soli uomini?»

4 Con lettera pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2001, il sig. Dory ha chiesto alla Corte di ingiungere alla Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'art. 243 CE, la sospensione, sino alla pronuncia della sentenza della Corte sul rinvio pregiudiziale, dell'esecuzione della decisione del 24 settembre 2001 del Kreiswehrersatzamt Schwäbisch Gmünd (ufficio distrettuale di leva), che lo chiama a compiere il servizio di leva dal 5 novembre 2001 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

5 Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non essere competente ad emettere un provvedimento ingiuntivo di tal genere, il sig. Dory chiede alla Corte di far sì che gli venga accordata la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

6 Si deve anzitutto rilevare che la Corte non è competente a decidere su una domanda di provvedimenti urgenti che viene presentata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.

7 Infatti, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, nonché dell'art. 83 del regolamento di procedura, nell'ambito del procedimento sommario, la Corte è competente a decidere sia sulle domande volte a sospendere l'esecuzione di un atto impugnato dinanzi ad essa con ricorso, sia sulla concessione di provvedimenti provvisori sollecitati da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e che si riferiscono alla causa stessa.

8 Tali disposizioni non riguardano il procedimento pregiudiziale, che si fonda sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, la quale è competente unicamente a pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni comunitarie la cui applicazione viene chiamata in causa nella controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, mentre la soluzione della vertenza rimane di competenza esclusiva di quest'ultimo (v. sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit Futtermittel, Racc. pag. 3439, punto 12; 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punti 5-7; v. inoltre, a proposito di una domanda di intervento presentata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, ordinanza 26 febbraio 1996, causa C-181/95, Biogen, Racc. pag. I-717, punto 5).

9 Infatti, l'art. 234 CE istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento non contenzioso, che ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una vertenza pendente dinanzi al giudice nazionale, estraneo ad ogni iniziativa delle parti e nel quale queste ultime sono solo invitate ad esporre il loro punto di vista entro i limiti stabiliti dallo stesso giudice nazionale (v. sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer, Racc. pagg. 951-959; 1° marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4, e 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 31).

10 Data la differenza sostanziale che esiste fra il procedimento contenzioso e il procedimento incidentale di cui all'art. 234 CE, non è possibile, in mancanza di un'espressa disposizione, estendere al secondo procedimento le norme dettate unicamente per il primo (v., con riferimento alle spese, sentenza Bollmann, citata, punto 5).

11 Per quanto attiene ai provvedimenti provvisori, la Corte ha già statuito che compete ai giudici nazionali, secondo il principio di cooperazione enunciato all'art. 10 CE, garantire la tutela giuridica che spetta ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19).

12 In particolare, si evince dalla giurisprudenza della Corte che, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale deve poter ordinare provvedimenti provvisori quando è investito di questioni fondate sul diritto comunitario, e che la tutela cautelare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato (v. sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 19 e 20).

13 Dalle considerazioni che precedono discende che la Corte è manifestamente incompetente a decidere sulla domanda di provvedimenti urgenti proposta dal sig. Dory, la quale deve essere pertanto dichiarata irricevibile.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile.