Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni basate su un regime nazionale di previdenza sociale che copre il rischio di non autosufficienza — Versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente — Inclusione in quanto prestazione di malattia

[Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, n. 1, lett. a)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Parità di trattamento — Regime nazionale di assicurazione contro la non autosufficienza che nega ad un cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato competente il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia — Regime che comporta una discriminazione di un cittadino dell’Unione vietata dal diritto comunitario

(Art. 17 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71)

Massima

1. Una prestazione quale il versamento, da parte dell’ente per l’assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97.

(v. punti 20-21, 23, dispositivo 1)

2. L’art. 17 CE nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che una prestazione dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza consistente nel versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro che assuma il ruolo di terzo che presta cure all’assicurato sia rifiutata dall’istituzione competente per il solo fatto che tale terzo o l’affiliato a tale assicurazione risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Lo status di cittadino dell’Unione consente, infatti, a chi tra i cittadini degli Stati membri si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione del Trattato, fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico. In un tale contesto, in considerazione del fine dell’attività esercitata dai terzi che assistono persone non autosufficienti, il criterio della residenza, sul quale si fonda il diniego della detta prestazione di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, pare costituire non un elemento che stabilisca oggettivamente una differenza di situazioni e che giustifichi una disparità di trattamento, ma una disparità di trattamento nell’ambito di situazioni comparabili, costitutiva di una discriminazione vietata dal diritto comunitario.

(v. punti 34-36, dispositivo 2)