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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 gennaio 2004 (1)
«Inadempimento di uno Stato – Mercato dei servizi di telecomunicazioni – Riequilibrio delle tariffe – Accesso alla rete locale – Direttiva 90/388/CEE – Art. 4 quater»
Nella causa C-500/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE,
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata con la direttiva
della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da
dette direttive e dal Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e A. La
Pergola, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee
ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4 quater della direttiva della Commissione 28 giugno 1990,
90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata con
la direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo: la
direttiva 90/388), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da dette direttive e dal Trattato CE.
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- Ambito normativo
La normativa comunitaria
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Il quinto
considerando della direttiva 96/19 recita: (...) per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza
e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli
attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998; (...) gli Stati membri
con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall'esigenza
di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza; (...) tali Stati membri
devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni
al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari (...); gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono
la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più
piccole (...).
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Ai termini del ventesimo
considerando della direttiva 96/19: (...) gli Stati membri dovrebbero eliminare, con la massima rapidità possibile, tutte le restrizioni ingiustificate in relazione
al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono
l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l'onere della prestazione del servizio universale; (...).
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L'art. 4 quater della direttiva 90/388, introdotto dall'art. 1, punto 6, della direttiva 96/19 dispone: Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta
(ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio
universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri
supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:
- a)
riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;
- b)
assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio
di proporzionalità.
Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del Trattato.Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche
condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare,
permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere
della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale
riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura
eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni
di interconnessione, la Commissione si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la
coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate.Inoltre, entro il 1° gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione esistente negli Stati membri e valuta in particolare
se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione
verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.
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Il 10 giugno 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/603/CE relativa alla concessione alla Spagna di una proroga dei
termini per l'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE per quanto riguarda la piena concorrenza nei mercati
di servizi di telecomunicazioni (GU L 243, pag. 48). L'art. 1 di tale decisione autorizza il Regno di Spagna a differire fino
al 1° dicembre 1998 l'effettivo rilascio di ulteriori licenze per la fornitura di servizi di telefonia vocale e di reti pubbliche
di telecomunicazioni.
- 6
Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 2887, relativo all'accesso disaggregato alla
rete locale (GU L 336, pag. 4), conformemente al secondo
considerando, deve integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l'accesso ad
un prezzo abbordabile per tutti i cittadini dell'Unione europea incrementando la competitività, garantendo l'efficienza economica
e apportando il massimo beneficio agli utenti.
- 7
Il settimo
considerando del detto regolamento enuncia che l'accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza
con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente a Internet e
per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di telefonia vocale.
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L'art. 3, n. 3, dello stesso regolamento dispone: (...) gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti
in base all'orientamento ai costi.
La normativa nazionale
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Le autorità spagnole hanno adottato l'Orden del 18 marzo 1997 (BOE del 27 marzo 1997, n. 74, pag. 10079) por la que se determinan
las tarifas y condiciones de interconexión a la red adscrita al servicio público de telefonía básica que explota el operador
dominante para la prestación del servicio final de telefonía básica y el servicio portador soporte del mismo (decreto concernente
la fissazione delle tariffe e delle condizioni di allacciamento alla rete pubblica di telefonia vocale gestita dall'operatore
dominante). Con tale misura sono stati introdotti un aumento del canone mensile d'abbonamento e delle chiamate locali del
16 e 13%, nonché una riduzione della tariffa delle chiamate provinciali, interprovinciali e internazionali del 5, 15 e 12%.
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L'Orden del 31 luglio 1998 (BOE n. 188 del 7 agosto 1998, pag. 26858), sobre reequilibrio tarifario de servicios prestados
por
Telefónica Sociedad Anónima (decreto relativo al riequilibrio delle tariffe dei servizi offerti dalla Telefónica), ha fissato il canone d'abbonamento
mensile a ESP 1 442 per le linee cosiddette
residenziali e a ESP 1 797 per le
líneas de enlace.
- 11
Il Real Decreto-Ley 16/1999 del 15 ottobre 1999 (BOE n. 248 del 16 ottobre 1999, pag. 36561), por el que se adoptan medidas
para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones (regio decreto legge recante
talune misure per combattere l'inflazione e rafforzare la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni), è stato introdotto
nuovi aumenti del canone d'abbonamento. Secondo il calendario previsto, il prezzo doveva aumentare di ESP 100 a tre riprese:
il 1° agosto 2000, il 1° marzo 2001 e il 1° agosto 2001.
- 12
Con l'Orden del 31 luglio 2000 (BOE n. 183 del 1° agosto 2000, pag. 27564), por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco
regulatorio de precios para los servicios prestados por
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal (decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici del 27 luglio 2000, che
istituisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla Telefónica), è stato introdotto un nuovo regime di prezzi,
denominato
price cap, basato su un meccanismo di fissazione di massimali, per il periodo 2001-2002. Esso è basato su formule di calcolo in cui
intervengono le previsioni del governo spagnolo in materia di evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo (in prosieguo:
l'
IPC) e determinati fattori di adeguamento.
- 13
Il regime di prezzi
price cap è stato prorogato al 2003 con l'Orden del 10 maggio 2001 (BOE n. 118 del 17 maggio 2001, pag. 17456), por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del Acuerdo por el que se modifica
el Acuerdo de 27 de julio de 2000, por el que se establece un nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados
por
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal (decreto recante pubblicazione della risoluzione della commissione delegata agli affari economici che modifica la risoluzione
di detta commissione del 27 luglio 2000, che stabilisce un nuovo regime di prezzi per i servizi offerti dalla Telefónica).
Secondo detto regime di prezzi:
- ─
tutti i servizi di telefonia fissa e le chiamate da telefono fisso verso servizi di telefonia mobile saranno assoggettati
ad un indice di evoluzione uguale al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -9% per il 2001, al -8% per il 2002 e
al -4% per il 2003;
tutti i servizi di telefonia fissa e le chiamate da telefono fisso verso servizi di telefonia mobile saranno assoggettati
ad un indice di evoluzione uguale al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -9% per il 2001, al -8% per il 2002 e
al -4% per il 2003;
- ─
i canoni di abbonamento non devono subire aumenti nel 2001, mentre possono essere aumentati entro un limite pari al tasso
annuo di variazione dell'IPC stimato al +9,4% per il 2002 e al +6% per il 2003;
i canoni di abbonamento non devono subire aumenti nel 2001, mentre possono essere aumentati entro un limite pari al tasso
annuo di variazione dell'IPC stimato al +9,4% per il 2002 e al +6% per il 2003;
- ─
i prezzi dell'allacciamento possono aumentare entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -16,5%
per il 2001 e il 2002 e al -2% per il 2003.
i prezzi dell'allacciamento possono aumentare entro un limite pari al tasso annuo di variazione dell'IPC, stimato al -16,5%
per il 2001 e il 2002 e al -2% per il 2003.
- 14
Il Real Decreto-Ley 7/2000 del 23 giugno 2000 (BOE n. 151 del 24 giugno 2000, pag. 22458), de Medidas Urgentes en el Sector
de las Telecomunicaciones (regio decreto legge recante misure urgenti nel settore delle telecomunicazioni), ha reso obbligatoria
la fornitura di servizi d'accesso totalmente disaggregato e di accesso condiviso alla rete locale. Tale misura è stata integrata
dal Real Decreto 3456/2000 del 22 dicembre 2000 (BOE n. 307 del 23 dicembre 2000, pag. 45567), por el que se aprueba el Reglamento
que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes
(regio decreto recante approvazione del regolamento che fissa le condizioni di accesso alla rete locale pubblica di telefonia
fissa degli operatori dominanti). L'art. 5, n. 1, di detto decreto prevede che le tariffe dell'accesso alla rete locale devono
essere stabilite in base all'orientamento ai costi.
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L'Orden del 29 dicembre 2000 (BOE n. 131 del 30 dicembre 2000, pag. 49758), por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se establecen los precios de la primera oferta de
acceso al bucle de abonado en las modalidades de acceso completamente desagregado, de acceso compartido y de acceso indirecto,
a la red pública telefónica fija de
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal (decreto recante pubblicazione dell'accordo della commissione delegata agli affari economici che stabilisce i prezzi della
prima offerta per l'accesso degli abbonati alla rete e le modalità dell'accesso totalmente disaggregato, dell'accesso condiviso
e dell'accesso indiretto alla rete di telefonia fissa della Telefónica), stabilisce le tariffe mensili dell'accesso disaggregato
alla rete locale. Tali tariffe ammontano a ESP 2 163 nel 2001, a ESP 2 100 nel 2002 e a ESP 2 050 nel 2003.
Procedimento precontenzioso
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Il procedimento precontenzioso si è svolto in due fasi successive.
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Durante la prima fase, la Commissione inviava, l'11 dicembre 1998, una lettera di diffida al Regno di Spagna, ricordando allo
stesso Stato membro che non le aveva ancora inviato il calendario preciso della soppressione degli ostacoli al riequilibrio
delle tariffe, conformemente all'art. 4 quater della direttiva 90/388.
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L'11 febbraio 1999 le autorità spagnole rispondevano che l'Odern del 31 luglio 1998 metteva in atto il riequilibrio delle
tariffe e che il calendario avrebbe potuto estendersi fino al 31 dicembre 2000.
- 19
Ritenendo che le misure adottate dalle autorità spagnole fossero insufficienti e che queste ultime avessero ammesso di non
aver stabilito un calendario preciso di attuazione di dette misure, la Commissione emetteva un parere motivato il 4 maggio
1999.
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Con lettera 26 aprile 1999 dette autorità comunicavano alla Commissione le nuove misure di riduzione delle tariffe provinciali,
interprovinciali e internazionali.
- 21
Per tener conto di tali misure, con lettera 26 maggio 1999 la Commissione comunicava al Regno di Spagna che il suo parere
motivato 4 maggio 1999 era divenuto obsoleto.
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Durante la seconda fase del procedimento precontenzioso, la Commissione proseguiva l'esame del caso alla luce di una denuncia
presentata il 23 novembre 1998 dall'operatore storico Telefónica de España SA (in prosieguo: la
Telefónica). Il 25 novembre 1999 la Commissione chiedeva informazioni al governo spagnolo in merito a detta denuncia. Con lettera 21
gennaio 2000 le autorità spagnole rispondevano che non erano in grado di verificare l'esistenza del deficit di accesso fatto
valere dalla Telefónica. Esse comunicavano inoltre alla Commissione l'intenzione di istituire il regime del
price cap.
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Il 4 maggio 2000 la Commissione inviava una nuova lettera di diffida al governo spagnolo. Essa gli contestava di non avere
concesso sufficiente flessibilità alla Telefónica per consentirle di procedere al riequilibrio delle tariffe prescritto dall'art. 4 quater
della direttiva 90/388.
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Non essendo soddisfatta della risposta fornitale dalle autorità spagnole, la Commissione emetteva un nuovo parere motivato
il 29 gennaio 2001. In detto parere sottolineava che il processo di riequilibrio delle tariffe non si era concluso nel 1999
e probabilmente non sarebbe terminato neanche nel 2001. La Commissione precisava inoltre che il deficit di accesso della Telefónica
nel 1999 ammontava a ESP 258 miliardi. Essa invitava il Regno di Spagna ad adottare le misure necessarie per conformarsi al
detto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
- 25
Nella loro risposta 29 marzo 2001 le autorità spagnole contestavano il parere della Commissione. Esse sostenevano che il deficit
d'accesso presuntivamente subito dalla Telefónica nel 1999 ammontava a ESP 173,449 miliardi, ossia ESP 85 miliardi in meno
rispetto alla cifra indicata dalla Commissione. Inoltre le autorità spagnole annunciavano una serie di modifiche al regime
di
price cap.
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Il 18 aprile 2001 la Telefónica comunicava il ritiro della denuncia in considerazione delle misure annunciate dal governo
spagnolo.
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Il 27 luglio 2001 la Commissione inviava un parere motivato supplementare al Regno di Spagna per tenere conto dell'adozione
di talune norme che impongono alla Telefónica di offrire servizi di accesso disaggregato alla rete locale, delle modifiche
del regime di
price cap introdotte nel maggio 2001 e del calcolo preciso, da parte del governo spagnolo, del deficit di accesso della Telefónica
nel 1999.
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Le autorità spagnole rispondevano a detto parere motivato supplementare con lettera 9 ottobre 2001. Non essendo soddisfatta
di tale risposta, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Sull'inadempimento Argomenti delle parti
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La Commissione addebita al Regno di Spagna di avere male applicato le norme comunitarie concernenti il riequilibrio delle
tariffe. A suo avviso, le autorità spagnole avrebbero dovuto autorizzare la Telefónica a riequilibrare le sue tariffe come
era prescritto dalla direttiva 90/388. Imponendo a detta società di conservare una struttura di tariffe dannosa per i suoi
concorrenti, falsando i calcoli economici di questi ultimi e mantenendo per lungo tempo tariffe non coerenti con i costi sottostanti,
le dette autorità avrebbero creato una situazione sfavorevole allo sviluppo della concorrenza, in particolare nel contesto
del disaggregamento della rete locale.
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Secondo la Commissione, tenendo conto dei vincoli imposti dal regime di prezzo
price cap, le tariffe dell'abbonamento mensile non potranno essere basate su costi reali prima dell'inizio del 2003. A tale proposito,
essa sottolinea che l'ipotesi di aumenti di produttività del 6% l'anno, formulata dalle autorità spagnole, che è necessaria
per eliminare il deficit di accesso, è poco probabile, dato che i miglioramenti dell'efficienza legati all'infrastruttura
sono modesti.
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Secondo il governo spagnolo, l'art. 4 quater della direttiva 90/388 non obbliga ad imporre alla Telefónica tariffe basate
sui costi reali e non gli impone nemmeno un termine preciso per eseguire l'obbligo di abolizione degli ostacoli al riequilibrio
delle tariffe. La detta disposizione l'obbligherebbe semplicemente ad abolire gli ostacoli che impediscono alla Telefónica
di allineare le sue tariffe ai costi reali. In mancanza di termine fissato da detto articolo, l'esistenza di un inadempimento
dovrebbe quindi essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine
fissato dal parere motivato 29 gennaio 2001, vale a dire alla fine dell'ottobre 2001. Orbene, poiché la Telefónica non avrebbe
registrato alcun deficit di accesso nel 2002 e nel 2003, il che sarebbe del resto dimostrato dal fatto che essa ha ritirato
la sua denuncia, nessun inadempimento può essere rimproverato alle autorità spagnole.
Giudizio della Corte
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Anche se l'art. 4 quater della direttiva 90/388 non prevede un termine per l'adempimento dell'obbligo di riequilibrio delle
tariffe, è pur vero che vari elementi della direttiva 96/19 mostrano che il riequilibrio delle tariffe dev'essere compiuto
ad un ritmo sostenuto al fine di facilitare l'apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni. Così, come ha
rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58-60 delle sue conclusioni, dalla lettura congiunta del ventesimo e del quinto
considerando della direttiva 96/19, nonché dell'art. 4 quater della direttiva 90/388 emerge che gli Stati membri erano tenuti ad abolire
gli ostacoli al riequilibrio delle tariffe con la massima rapidità possibile a partire dall'entrata in vigore della direttiva
96/19, entro e non oltre il 1° gennaio 1998. Gli Stati membri dotati di reti meno sviluppate o di piccolissime reti dovevano
adottare un calendario dettagliato per l'adempimento del loro obbligo.
- 33
Orbene, il governo spagnolo non ha dimostrato che aveva adottato, conformemente all'art. 4 quater della direttiva 90/388,
tale calendario entro il termine prescritto e che questo era stato approvato dalla Commissione.
- 34
Quanto alla decisione 97/603, essa non autorizza il Regno di Spagna a differire l'esecuzione del suo obbligo di abolizione
degli ostacoli al riequilibrio delle tariffe prima del 1° gennaio 1998. Essa autorizza soltanto detto Stato membro a rinviare
fino al 1° dicembre 1998 il rilascio effettivo di nuove licenze per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche
di comunicazioni, la notifica alla Commissione, la pubblicazione di tutti i procedimenti di autorizzazione o di dichiarazione
per la fornitura della telefonia vocale nonché l'installazione di reti pubbliche di comunicazioni e delle modalità dettagliate
del regime previsto per ripartire il costo netto dell'obbligo di servizio universale.
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Nel controricorso il governo spagnolo ha espressamente ammesso che la Telefónica aveva subito un deficit di accesso di ESP 173 449
miliardi nel 1999 e che tale deficit sarebbe stato riassorbito, secondo le stime più ottimistiche degli aumenti annuali di
produttività, soltanto nel corso dell'anno 2002. Esso ha ammesso del pari l'esistenza di una differenza fra il prezzo dell'abbonamento
mensile e la tariffa di accesso alla rete locale.
- 36
Per quanto concerne l'imputabilità di tale deficit alle autorità spagnole, si deve ricordare che, fino all'entrata in vigore
del regime di prezzo
price cap nel 2001, queste ultime procedevano esse stesse ai vari aumenti e riduzioni delle tariffe degli elementi del servizio di
telefonia vocale, di modo che l'operatore storico non disponeva di alcun margine discrezionale per la fissazione delle sue
tariffe. Come l'avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 88 e 99 delle sue conclusioni, la mancanza di riequilibrio delle
tariffe per gli anni 1999 e 2000 è dovuta quindi unicamente alla responsabilità delle autorità spagnole.
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E' vero che, dopo l'introduzione del regime di prezzo
price cap nel 2001 la Telefónica è stata autorizzata ad aumentare o a ridurre i suoi prezzi ogni anno. Tuttavia, lo squilibrio delle
tariffe constatato negli anni 2001 e 2002 non può essere imputato totalmente a detta società, in quanto una parte di questo
dev'essere attribuita alle autorità spagnole. Infatti, la libertà tariffaria della Telefónica era limitata dall'esistenza
di un massimale o prezzo massimo imposto dalle dette autorità. Tale limitazione è stata sfavorevole allo sviluppo della concorrenza
nei confronti dell'operatore storico, contrariamente agli obiettivi della direttiva 90/388.
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Poiché il riequilibrio delle tariffe prescritto dall'art. 4 quater della direttiva 90/388 poteva essere ottenuto dall'operatore
storico spagnolo soltanto per l'inizio dell'anno 2003, vale a dire con cinque anni di ritardo rispetto a quanto prescritto
dalla detta direttiva, tanto lo squilibrio delle tariffe quanto la situazione sfavorevole allo sviluppo della concorrenza
che ne sono conseguiti sono imputabili alle autorità spagnole.
- 39
Si deve quindi constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi all'art. 4 quater della direttiva 90/388, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli da detta
direttiva.
Sulle spese
- 40
Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
-
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
- 1)
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4 quater
della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni,
come modificata con la direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi
impostigli da detta direttiva.
- 2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004.
Il cancelliere
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Il presidente
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