Parole chiave
Massima

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Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Interessamento diretto — Criteri — Decisione del Parlamento che dispone lo scioglimento di un gruppo politico costituito da deputati appartenenti ad un partito politico nazionale — Interessamento diretto del detto partito — Insussistenza

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 29, nn. 1 e 2, e 30)

Massima

La condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere «direttamente» interessata dalla decisione che costituisce oggetto di un ricorso di annullamento, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del soggetto e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.

La decisione del Parlamento europeo, che riguarda l’interpretazione dell’art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e dispone lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto» – in quanto ha privato i deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI e, in particolare, i deputati eletti nella lista del Front national della possibilità di costituirsi, mediante il gruppo TDI, in gruppo politico ai sensi dell’art. 29 del regolamento –, riguarda direttamente i detti deputati. Questi deputati, a causa unicamente di tale atto, sono stati privati della possibilità di costituirsi in gruppo politico e sono stati considerati, fin da tale momento, come deputati non iscritti ai sensi dell’art. 30 dello stesso regolamento, beneficiando, per tale motivo, di prerogative parlamentari più ristrette nonché di benefici materiali e finanziari minori rispetto a quelli che avrebbero avuto se fossero stati membri di un gruppo politico ai sensi del detto art. 29.

Una tale conclusione non si impone, invece, relativamente ad un partito politico nazionale quale il Front national. Anche se è naturale, infatti, che un partito politico nazionale che presenta candidati in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento aspiri a che i suoi candidati, una volta eletti, esercitino il loro mandato in condizioni equivalenti a quelle degli altri parlamentari, questo interesse non conferisce ad esso alcun diritto a che i suoi eletti costituiscano un gruppo proprio né a che essi divengano membri di uno dei gruppi costituiti nell’ambito dell’assemblea.

Infatti, da un lato, ai sensi dell’art. 29, n. 2, del regolamento, la costituzione di un gruppo politico nel Parlamento presuppone la presenza di un numero minimo di deputati originari di diversi Stati membri e, dall’altro, in ogni caso, il n. 1 di questo articolo richiama la sola prospettiva di un raggruppamento dei deputati per affinità politiche. Queste disposizioni non conferiscono alcun ruolo specifico ai partiti politici nazionali ai quali appartengono questi deputati all’atto del processo di costituzione di un gruppo politico.

(v. punti 34-37)