62001J0485

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2003. - Francesca Caprini contro Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Trento - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale nell'albo previsto a tale effetto come condizione preliminare all'iscrizione nel registro delle imprese. - Causa C-485/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02371


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-485/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile e penale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Francesca Caprini

e

Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Caprini, dagli avv.ti A. Amadesi e G. Vialli;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. A. Aresu, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 14 dicembre successivo, il Tribunale civile e penale di Trento ha posto, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Caprini e il Conservatore del registro delle imprese di Trento con riguardo all'obbligo di iscrizione degli agenti commerciali in tale registro.

Contesto giuridico

3 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva prevede misure di armonizzazione che si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

4 Come risulta dal secondo e dal terzo `considerando' della direttiva, quest'ultima è intesa a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale. A tal fine, la direttiva prevede in particolare norme riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti (artt. 3-5), la retribuzione degli agenti commerciali (artt. 6-12) e la conclusione ed estinzione dei contratti di agenzia (artt. 13-20).

5 La legge italiana 3 maggio 1985, n. 204 (GURI n. 119 del 22 maggio 1985, pag. 3623), istituisce un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, nel quale tutte le persone che vogliono esercitare tale attività devono obbligatoriamente iscriversi, sotto pena di una sanzione amministrativa. Interrogata da un giudice italiano sulla questione se la direttiva osti alle norme di tale legge che subordinano la validità dei contratti di agenzia all'iscrizione degli agenti di commercio in un apposito albo, la Corte ha dichiarato, al punto 14 della sentenza 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone (Racc. pag. I-2191), che risulta dall'art. 13, n. 2, della direttiva - che consente agli Stati membri di «prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto» -, da un lato, che la direttiva parte dal principio che il contratto non è soggetto ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta, e, dall'altro lato, che il legislatore comunitario, menzionando tassativamente solo la condizione di un atto scritto per la validità del contratto, con tale disposizione ha disciplinato in maniera esauriente la materia. Oltre alla redazione di un atto scritto, gli Stati membri non possono quindi imporre nessun'altra condizione. La Corte, al punto 15 della stessa sentenza, ne ha dedotto che l'iscrizione dell'agente in un albo non può essere considerata come una condizione di validità del contratto.

6 L'art. 2188 del codice civile italiano (in prosieguo: il «codice civile») prevede l'istituzione di un registro delle imprese. Taluni tipi d'impresa devono esservi iscritti, mentre, ai sensi dell'art. 2083 del suddetto codice, per altri tipi di impresa, tra i quali gli agenti e rappresentanti di commercio, la registrazione è facoltativa. Risulta dagli atti della causa principale che, per questi ultimi, l'iscrizione risponde soprattutto ad un'esigenza di documentazione e di pubblicità. L'art. 2084 del codice civile dispone che le condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge. Ai sensi dell'art. 2189 dello stesso codice, l'ufficio del registro deve accertare «il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione».

La controversia principale e la questione pregiudiziale

7 Risulta dagli atti della causa principale che, il 10 aprile 2001, la sig.ra Caprini presentava all'ufficio del registro delle imprese di Trento una domanda di iscrizione in tale registro quale agente di commercio per la vendita di spazi pubblicitari, nella categoria delle «piccole imprese». A quell'epoca, la sig.ra Caprini non era iscritta nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

8 Con decisione del 18 ottobre 2001, il Conservatore del registro delle imprese rifiutava la domanda di iscrizione della sig.ra Caprini in quanto quest'ultima non era iscritta nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Dato che, secondo il Conservatore, l'iscrizione in quest'ultimo ruolo costituiva una condizione per l'esercizio di un'impresa ai sensi dell'art. 2084 del codice civile, essa doveva essere considerata anche come una condizione richiesta dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2189 dello stesso codice, la cui sussistenza doveva essere accertata dal Conservatore prima di poter procedere ad un'iscrizione in tale registro.

9 Il Giudice del registro, adito dalla sig.ra Caprini con un ricorso contro la decisione, rigettava tale ricorso con decreto in data 2 novembre 2001. La sig.ra Caprini faceva appello contro quest'ultima decisione davanti al Tribunale civile e penale di Trento.

10 Questo giudice, riferendosi alla sentenza Bellone, cit., si interroga sull'eventuale effetto indiretto che tale sentenza potrebbe avere sull'iscrizione nel registro delle imprese. Esso sostiene che la Corte si è pronunciata, in tale sentenza, sull'incompatibilità delle norme della legge n. 204 con la direttiva con riguardo all'invalidità dei contratti di agenzia per violazione di una sua disposizione imperativa. Nella controversia ad esso sottoposta, sarebbe necessario stabilire se una tale incompatibilità esista ugualmente per quanto riguarda le stesse norme nazionali dato che, obbligando chiunque eserciti o si proponga di esercitare l'attività di agente commerciale a iscriversi nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, tali norme subordinano indirettamente alla detta condizione l'iscrizione nel registro delle imprese.

11 E' in tali condizioni che il Tribunale civile e penale di Trento ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osti ad una normativa nazionale che subordina all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese».

Sulla questione pregiudiziale

Argomenti delle parti

12 Secondo la sig.ra Caprini, si deve rispondere a tale questione in modo affermativo. Essa sostiene che, in mancanza di un'iscrizione nel registro delle imprese, le camere di commercio non rilasciano il certificato che permette all'agente di rispettare le norme fiscali e previdenziali che esigono la presentazione di tale certificato per procedere all'apertura e alla corretta gestione della sua attività. Un agente non potrebbe dunque validamente eseguire il contratto concluso nell'ambito di tale attività con il suo preponente se non disponesse del certificato in questione e, per tale ragione, le norme nazionali relative al registro delle imprese sarebbero contrarie alla direttiva.

13 Tenuto conto del fatto che l'iscrizione nel registro delle imprese avrebbe solo una funzione dichiarativa, il conservatore del registro avrebbe l'obbligo di dichiarare nei confronti dei terzi lo status di agente commerciale indipendente di un soggetto, con riserva della prova - che quest'ultimo ha l'obbligo di fornire - dell'esercizio dell'attività di agente commerciale sulla base di un contratto scritto. Nella causa principale, tale prova sarebbe stata pienamente fornita con la trasmissione del contratto di agenzia, ed il Conservatore del registro non avrebbe dovuto rifiutare l'iscrizione richiesta.

14 Secondo la Commissione, la direttiva non osta alla normativa nazionale in questione nella causa principale, in quanto la subordinazione dell'iscrizione facoltativa di un agente commerciale nel registro delle imprese all'iscrizione di quest'ultimo nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio non compromette la validità dei contratti di agenzia e non indebolisce la protezione giuridica di cui l'agente beneficia in virtù della direttiva.

15 La Commissione considera che la questione posta solleva un problema che non è legato direttamente alla validità degli atti posti in essere dagli agenti commerciali. Visto che l'iscrizione nel registro delle imprese è facoltativa per gli agenti commerciali, questi potrebbero validamente firmare contratti di agenzia senza essere iscritti nel registro delle imprese. L'unica condizione imperativa che risulterebbe dalla direttiva sarebbe la garanzia che una normativa nazionale non comprometta la validità dei contratti di agenzia e che, più in generale, essa non indebolisca la protezione giuridica di cui l'agente commerciale beneficia per l'effetto stesso della direttiva.

Giudizio della Corte

16 E' vero che, ai punti 14-18 della sentenza Bellone, cit., la Corte ha dichiarato che, considerata la protezione accordata dalla direttiva, così come descritta nei `considerando' secondo e terzo di quest'ultima, l'iscrizione dell'agente commerciale nell'albo previsto a tale scopo non può essere ritenuta una condizione di validità del contratto che tale agente conclude con il suo preponente.

17 Tuttavia, al punto 11 della sentenza Bellone, cit., la Corte ha rilevato che la direttiva non tratta la questione, in quanto tale, dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo, ma che è lasciata agli Stati membri la cura di imporre, ove lo ritengano opportuno, l'iscrizione in tale albo per rispondere eventualmente a talune esigenze amministrative.

18 La direttiva non si oppone dunque, in via di principio, al fatto che gli Stati membri mantengano registri nei quali gli agenti commerciali devono o possono iscriversi, ivi compreso un registro delle imprese come quello nella fattispecie principale.

19 Solo qualora le conseguenze della mancata iscrizione pregiudicassero la tutela che la direttiva garantisce agli agenti commerciali nei rapporti giuridici con i loro preponenti essa assumerebbe importanza. Ora, norme nazionali come quelle in questione, secondo le quali un agente che non è iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio non può ottenere la sua iscrizione nel registro delle imprese, non sembra inficiare, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, la validità del contratto di agenzia né tanto meno i rapporti tra le parti di tale contratto. Spetta al giudice del rinvio constatare se così avvenga alla luce delle circostanze della fattispecie.

20 Si deve dunque risolvere la questione sollevata dichiarando che la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale civile e penale di Trento con ordinanza 6 dicembre 2001, dichiara:

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto

di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti.