1. Ambiente — Rifiuti — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62 — Facoltà accordata agli Stati membri di favorire sistemi di riutilizzazione degli imballaggi — Direttiva che non contiene criteri precisi quanto all’organizzazione dei detti sistemi — Valutazione dei detti sistemi alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci
(Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE, art. 5)
2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale che sostituisce un sistema complessivo di raccolta di rifiuti di imballaggio con un sistema di deposito e di ritiro individuale — Inammissibilità — Giustificazione — Tutela dell’ambiente — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità
(Artt. 28 CE e 30 CE)
1. L’art. 5 della direttiva 94/62, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che concede agli Stati membri la facoltà di favorire, conformemente al Trattato, sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, formula tale facoltà in termini generali, senza precisare i criteri su cui devono basarsi gli Stati membri che se ne avvalgono. Pertanto, poiché la direttiva non regola, con riferimento agli Stati membri che intendono avvalersi di detta facoltà, l’organizzazione di sistemi che favoriscano gli imballaggi riutilizzabili, tali sistemi possono essere valutati alla stregua delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
(v. punti 41, 43, 45, 50)
2. Viene meno agli obblighi impostigli dal combinato disposto dell’art. 5 della direttiva 94/62, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dell’art. 28 CE lo Stato membro che, per quanto concerne gli imballaggi monouso, sostituisce un sistema globale di raccolta degli imballaggi con un sistema di deposito cauzionale e di ritiro individuale, obbligando i produttori a modificare talune indicazioni sui loro imballaggi e comportando costi supplementari per ogni produttore e distributore senza offrire a questi ultimi un periodo transitorio sufficiente per potersi adeguare alle esigenze del nuovo sistema prima della sua entrata in vigore.
Infatti, una normativa nazionale atta ad ostacolare gli scambi intracomunitari può essere giustificata da esigenze imperative attinenti alla tutela ambientale soltanto se i mezzi da essa predisposti siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo.
(v. punti 59, 62, 68, 75, 78-79 e dispositivo)