«Convenzione di Bruxelles – Competenze speciali – Art. 5, punto 2 – Obbligazione alimentare – Azione di regresso avviata da un ente pubblico surrogatosi nei diritti del creditore di alimenti»
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(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 gennaio 2004 (1)
«Convenzione di Bruxelles – Competenze speciali – Art. 5, punto 2 – Obbligazioni alimentari – Azione di regresso avviata da un ente pubblico territoriale surrogatosi nei diritti del creditore di alimenti»
Nel procedimento C-433/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Freistaat Bayerne
Jan Blijdenstein, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 2, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ─ testo modificato ─ pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),LA CORTE (Quinta Sezione),,
viste le osservazioni scritte presentate:
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 26 settembre 2001, dichiara:
Jann |
Timmermans |
Rosas |
Il cancelliere |
Il presidente |
R. Grass |
V. Skouris |