Causa C-413/01


Franca Ninni-Orasche
contro
Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst



[domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]

«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata – Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro – Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 – Borsa di studio»

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 27 febbraio 2003
    
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 novembre 2003
    

Massime della sentenza

1..
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Nozione – Cittadino di uno Stato membro impiegato a titolo temporaneo per due mesi e mezzo in un altro Stato membro – Valutazione del giudice nazionale

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

2..
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Nozione – Persona che abbia intrapreso studi dopo aver svolto attività lavorativa – Mantenimento dello status di lavoratore – Presupposti

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)]

1.
Un'attività lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, di cui egli non ha cittadinanza, può attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), qualora l'attività lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia di cui esso è investito. Non sono pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il fatto che l'interessato:

ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;

ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o

si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi universitari.

v. punto 32, dispositivo 1

2.
Taluni diritti connessi allo status di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi ultimi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro. Nell'ambito degli aiuti allo studio universitario si deve ritenere che un cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante che ha intrapreso in quest'ultimo, dopo avervi svolto attività lavorative, studi universitari sanciti da un diploma professionale abbia conservato il suo status di lavoratore, che gli consente, in quanto tale, di beneficiare dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92, qualora esista un nesso di continuità tra l'attività lavorativa precedentemente esercitata e gli studi intrapresi. Questa condizione non può tuttavia essere imposta allorché un lavoratore migrante versa in stato di disoccupazione involontaria e quando la situazione del mercato del lavoro lo costringe ad operare una riconversione professionale. A tale riguardo un cittadino comunitario, qualora possieda lo status di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), non si trova necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza. Ciò non può tuttavia condurre al risultato che un cittadino di uno Stato membro entri in un altro Stato membro al solo scopo di fruirvi, dopo un brevissimo periodo di attività lavorativa, del sistema di sussidi agli studenti. Infatti un abuso del genere non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi. v. punti 34-36, 48, dispositivo 2







SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 novembre 2003 (1)


«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata – Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro – Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 – Borsa di studio»

Nel procedimento C-413/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Franca Ninni-Orasche

e

Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE),

LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, dal sig. J. E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. C. Lewis, barrister;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 13 settembre 2001, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre successivo, il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).

2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Ninni-Orasche e il Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst (Ministro federale della Ricerca scientifica, delle Comunicazioni e delle Arti) in ordine al rigetto da parte di quest'ultimo della domanda della ricorrente per la concessione di una borsa di studio ai sensi delle disposizioni dello Studienförderungsgesetz (legge sugli aiuti allo studio) (BGBl. n. 305/1992).

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3
Ai sensi dell'art. 48 del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori è assicurata all'interno della Comunità e implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

4
Ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il regolamento n. 1612/68):

1.
Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.
Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali

.

5
Il sesto considerando della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59), enuncia che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

6
Ai sensi del settimo considerando della stessa direttiva: (...) nell'attuale situazione del diritto comunitario, un aiuto accordato agli studenti ai fini del loro sostentamento non rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d'applicazione del trattato ai sensi dell'articolo 7.

7
L'art. 3 della detta direttiva dispone quanto segue: La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

Normativa nazionale

8
Nel diritto austriaco le disposizioni e le condizioni che attribuiscono il diritto alla concessione di una borsa di studio sono contenute nello Studienförderungsgesetz. L'art. 2 di questa legge stabilisce che gli aiuti dalla stessa previsti possono essere richiesti sia dai cittadini austriaci (artt. 2, prima frase, e 3) sia dagli stranieri e apolidi ad essi assimilati (artt. 2, seconda frase, e 4), rinviando per tali ultime nozioni al diritto comunitario.

Causa principale e questioni pregiudiziali

9
Dall'ordinanza di rinvio risulta che la ricorrente nella causa principale, la sig.ra Ninni-Orasche, è cittadina italiana, coniugata dal 18 gennaio 1993 con un cittadino austriaco. Essa risiede in Austria dal 25 novembre 1993 ed era in possesso di un permesso di soggiorno in questo Stato membro valido sino al 10 marzo 1999. Tale autorizzazione le consentiva di accedere ad un'attività di lavoro subordinato o autonomo e di esercitarla nel territorio austriaco alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

10
La sig.ra Ninni-Orasche esercitava in Austria un'attività di lavoro subordinato a tempo determinato dal 6 luglio 1995 al 25 settembre 1995, come cameriera autorizzata all'incasso nell'ambito di una società austriaca di ristorazione. Oltre al servizio di cassa, era altresì responsabile delle scorte, dell'approvvigionamento e del magazzinaggio delle merci offerte. Il 16 ottobre 1995 essa superava in Italia un esame a conclusione di studi secondari nell'ambito di un corso serale che richiedeva la sua presenza soltanto agli esami. Essa conseguiva così un diploma di maturità tecnica (diploma di ragioniere e perito commerciale) che le conferiva il diritto di iscriversi ad un'università austriaca.

11
Nel periodo compreso tra l'ottobre 1995 e il marzo 1996 la sig.ra Ninni-Orasche cercava in Austria un impiego adeguato alla propria formazione ed esperienza professionale, inviando domande spontanee ad alberghi e ad una banca, ma senza successo. Nel marzo 1996 essa intraprendeva quindi studi di lingue e letterature romanze, con specializzazione in italiano e francese, all'università di Klagenfurt (Austria).

12
Il 16 aprile 1996 la sig.ra Ninni-Orasche richiedeva la concessione di una borsa di studio ai sensi dello Studienförderungsgesetz. Avendo le autorità locali respinto tale domanda, essa adiva in sede di impugnazione il Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, che respingeva a sua volta la sua domanda. La sig.ra Ninni-Orasche decideva pertanto di presentare un ricorso contro tale decisione del detto Ministro dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) (Austria). Tale giudice respingeva il ricorso della sig.ra Ninni-Orasche, ma, investito di un'ulteriore domanda, decideva di rinviare la ricorrente dinanzi al Verwaltungsgerichtshof quale giudice d'impugnazione.

13
Quest'ultimo giudice ritiene che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli artt. 48 del Trattato e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, si dovrebbe anzitutto accertare se la sig.ra Ninni-Orasche abbia acquisito la qualità di lavoratrice. Al riguardo esso si domanda se l'attività lavorativa di breve durata esercitata da quest'ultima possa essere considerata come un'attività reale ed effettiva, che le attribuisce la qualità di lavoratrice alla luce della giurisprudenza della Corte in materia (sentenze 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 17, e 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin, Racc. pag. I-1027).

14
Il giudice del rinvio ricorda in seguito che, in conformità della detta giurisprudenza, nell'ambito degli aiuti agli studi superiori è richiesto un nesso di continuità tra l'attività professionale precedentemente esercitata e gli studi intrapresi, eccetto i casi per cui un lavoratore migrante si trovi involontariamente disoccupato e sia, pertanto, costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale.

15
Alla luce di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio si chiede se, dal punto di vista del lavoratore, la conclusione di un rapporto di lavoro definito sin dall'inizio a tempo determinato debba essere considerata volontaria o involontaria e se, al riguardo, rilevino i tentativi compiuti dall'interessata per trovare un altro impiego nello Stato membro di accoglimento prima di intraprendere gli studi ed ottenere la qualifica richiesta per iscriversi all'università.

16
Infine il giudice del rinvio rileva che, tenuto conto della sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161, punto 43), occorre altresì verificare se, nel contesto della causa principale, la domanda di borsa di studio presentata dalla sig.ra Ninni-Orasche sia illegittima, il che comporterebbe la non applicazione delle disposizioni comunitarie che attribuiscono il diritto a borse di studio e vietano le discriminazioni.

17
In tale contesto giuridico e di fatto il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

a)
Se un'attività lavorativa a tempo determinato e di breve durata (nel caso di specie due mesi e mezzo) esercitata da un cittadino dell'Unione europea in uno Stato membro, di cui non ha la cittadinanza, gli attribuisca la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE.

b)
Se, in questo caso, nel valutare la qualità di lavoratore nel senso suddetto, acquisti rilevanza il fatto che l'interessato

i)
ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato ospitante;

ii)
ha acquisito, solo poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine;

iii)
si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi universitari.

2)
In caso di soluzione affermativa in merito al possesso della qualità di lavoratore (migrante) ai sensi del punto 1):

a)
Se debba considerarsi volontaria la conclusione, dovuta al mero decorso del tempo, di un rapporto di lavoro concepito fin dall'inizio a tempo determinato.

b)
In caso affermativo, se nella fattispecie, al fine di valutare il carattere volontario o involontario della fine del rapporto di lavoro, sia rilevante la circostanza, da sola o in concorso con l'uno o l'altro fatto qui di seguito menzionato, che l'interessato

i)
ha acquisito nel proprio paese d'origine il titolo per l'accesso agli studi universitari nello Stato membro ospitante poco tempo dopo la conclusione del detto rapporto di lavoro e/o

ii)
si è adoperato immediatamente dopo tale conclusione di iniziare un'ulteriore attività lavorativa fino all'inizio dei propri studi.

Se, per risolvere tale questione, sia importante stabilire se l'ulteriore impiego cercato dall'interessato costituisse, dal punto di vista sostanziale, una continuazione dell'attività lavorativa a tempo determinato già conclusa, di livello simile (basso), ovvero se tale impiego fosse adeguato ad un titolo professionale di grado più elevato ottenuto nel frattempo dall'interessato.

Sulla prima questione

18
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza, da un lato, se un'attività lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro di cui egli non ha la cittadinanza possa attribuirgli la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e, dall'altro, se siano pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il fatto che l'interessato

ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;

ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o

si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi universitari.

Osservazioni sottoposte alla Corte

19
Tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, nonché la Commissione delle Comunità europee, concordano nel ritenere che un rapporto di lavoro di breve durata, stabilita fin dall'inizio, non esclude di per sé il riconoscimento dello status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Essi si riferiscono alla giurisprudenza della Corte secondo la quale un soggetto, per essere qualificato lavoratore, deve svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie.

20
Secondo il governo tedesco e la Commissione un'attività lavorativa, fin dall'inizio concepita a tempo determinato e di breve durata, di un cittadino comunitario in uno Stato membro di cui egli non ha la cittadinanza, attribuisce a quest'ultimo lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Essi ritengono che non siano elementi rilevanti al riguardo il fatto che, nella causa principale, la ricorrente ha cercato diverse volte un impiego, o meglio un nuovo impiego corrispondente al livello di qualificazione più elevato acquisito dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato, né il superamento degli esami conclusivi degli studi secondari nello Stato membro di origine.

21
I governi austriaco, danese e del Regno Unito sostengono che il giudice del rinvio dovrebbe valutare tutte le circostanze della causa principale in base a criteri oggettivi per determinare se la persona interessata, invece di cercare di esercitare il suo diritto di libera circolazione all'effettivo fine di lavorare, avesse in realtà l'intento di studiare in uno Stato membro diverso da quello di provenienza ed abbia tentato pertanto di creare una situazione che la facesse apparire quale lavoratrice al solo fine di accedere a vantaggi quali una borsa di studio. Essi ritengono particolarmente rilevanti al riguardo le circostanze richiamate dal giudice del rinvio nella sua prima questione.

22
Il governo danese aggiunge, al riguardo, che dev'essere altresì preso in considerazione dal giudice del rinvio, al fine di determinare se l'impiego in questione avesse un carattere marginale e accessorio, il fatto che la ricorrente nella causa principale abbia esercitato un'attività di lavoro subordinato di soli due mesi e mezzo nel corso di un periodo di soggiorno di due anni e mezzo nello Stato membro ospitante.

Risposta della Corte

23
Si deve ricordare, in via preliminare, che secondo una giurisprudenza costante, la nozione di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo (v. in tal senso, in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punto 16; 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21; 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini, Racc. pag. I-1071, punto 14, e 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen, Racc. pag. I-3289, punto 13).

24
Inoltre, tale nozione dev'essere definita secondo criteri obiettivi, che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e dei doveri delle persone interessate. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v. sentenze Lawrie-Blum, cit., punto 17; 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 12, e Meeusen, cit., punto 13).

25
Alla luce di tale giurisprudenza, si deve constatare che la circostanza che un'attività di lavoro subordinato sia di breve durata non può, di per sé, escluderla dall'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato.

26
Per essere qualificato lavoratore, un soggetto deve nondimeno svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie (v., in particolare, citate sentenze Levin, punto 17, e Meeusen, punto 13).

27
Nell'ambito della verifica di tale condizione, il giudice del rinvio deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di specie, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto di lavoro di cui trattasi.

28
E' importante precisare che, per valutare se un'attività lavorativa possa attribuire la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato, non hanno rilevanza gli elementi relativi al comportamento tenuto dall'interessato prima e dopo il periodo lavorativo per accertare la qualità di lavoratore ai sensi della detta disposizione. Infatti, tali elementi non hanno alcuna relazione con i criteri obiettivi enunciati dalla giurisprudenza ricordata ai punti 23 e 24 della presente sentenza.

29
In particolare, i tre elementi richiamati dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l'interessata ha esercitato l'attività lavorativa di cameriera soltanto diversi anni dopo il suo ingresso nello Stato membro ospitante, che ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro, un diploma che le dà diritto di accedere agli studi universitari in detto Stato e che essa ha cercato, a conclusione di detto rapporto di lavoro, di trovare un nuovo impiego, non sono legati né all'eventuale carattere accessorio dell'attività esercitata dalla ricorrente nella causa principale, né alla natura di tale attività o del rapporto di lavoro.

30
Per le stesse ragioni, non può nemmeno essere accolta la tesi del governo danese secondo la quale, per valutare il carattere reale ed effettivo dell'attività di lavoro subordinato esercitata, dovrebbe tenersi conto della breve durata di quest'ultima in relazione alla durata complessiva del soggiorno della persona interessata nello Stato membro ospitante, durata che, nella controversia di cui alla causa principale, era di due anni e mezzo.

31
Per quanto riguarda, infine, l'argomento secondo il quale il giudice del rinvio sarebbe tenuto a verificare in base alle circostanze del caso di specie se la ricorrente nella causa principale abbia cercato abusivamente di creare una situazione che le consenta di rivendicare la qualità di lavoratrice ai sensi dell'art. 48 del Trattato allo scopo di ottenere i vantaggi connessi a tale status, è sufficiente rilevare che l'eventuale uso abusivo dei diritti concessi dall'ordinamento giuridico comunitario in virtù delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori presuppone che il soggetto interessato rientri nell'ambito ratione personae di detto Trattato, soddisfacendo le condizioni per essere qualificato lavoratore ai sensi della detta disposizione. Ne consegue che la problematica dell'abuso di diritto non può incidere sulla risposta alla prima questione.

32
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che un'attività lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, di cui egli non ha la cittadinanza, può attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, qualora l'attività lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio.

Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia di cui esso è investito. Non sono pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il fatto che l'interessato

ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;

ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o

si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi universitari.

Sulla seconda questione

33
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un cittadino comunitario, quale la ricorrente nella causa principale, qualora possieda la qualità di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato, si trovi in uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.

34
Secondo la giurisprudenza richiamata al punto precedente, taluni diritti connessi allo status di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi ultimi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro (sentenza Lair, cit., punto 36, e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 41).

35
Nell'ambito degli aiuti allo studio universitario si deve ritenere che un cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante che ha intrapreso in quest'ultimo, dopo avervi svolto attività lavorative, studi universitari sanciti da un diploma professionale abbia conservato il suo status di lavoratore, che gli consente, in quanto tale, di beneficiare dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, qualora esista un nesso di continuità tra l'attività lavorativa precedentemente esercitata e gli studi intrapresi. Questa condizione non può tuttavia essere imposta allorché un lavoratore migrante versa in stato di disoccupazione involontaria e quando la situazione del mercato del lavoro lo costringe ad operare una riconversione professionale (v., in tal senso, citate sentenze Lair, punto 39, e Raulin, punto 21).

36
Tale constatazione non può tuttavia condurre al risultato che un cittadino di uno Stato membro entri in un altro Stato membro al solo scopo di fruirvi, dopo un brevissimo periodo di attività lavorativa, del sistema di sussidi agli studenti. Infatti un abuso del genere non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Lair, cit., punto 43).

Osservazioni sottoposte alla Corte

37
I governi austriaco, tedesco e del Regno Unito ritengono, da un lato, che il fatto che la durata di un contratto di lavoro sia determinata e quindi accettata fin dall'inizio dal lavoratore interessato non può far ritenere che tale lavoratore versi, alla scadenza del contratto, in stato di disoccupazione involontaria. Il governo tedesco aggiunge, al riguardo, che la nozione di disoccupazione involontaria, ai sensi della giurisprudenza della Corte, riguarda esclusivamente i casi di licenziamento.

38
Dall'altro, essi sostengono che non può essere contestata l'inesistenza di una correlazione tra l'attività lavorativa della sig.ra Ninni-Orasche nel settore della ristorazione e i suoi studi di lingue e letterature romanze.

39
Per contro, richiamando la giurisprudenza sviluppata dalla Corte riguardo alla decisione del consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare la sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I-329, punti 38 e 39), la Commissione rileva che la conclusione di un rapporto di lavoro concepito in origine a tempo determinato, dovuta al fatto che il contratto giunge a scadenza, non dipende generalmente dalla personale volontà del lavoratore. Pertanto, nella causa principale, la sig.ra Ninni-Orasche si trovava, a parere della Commissione, in uno stato di disoccupazione involontaria.

40
Tuttavia la Commissione ritiene che nessun elemento del fascicolo indichi che sia stata la situazione del mercato del lavoro a costringere la ricorrente nella causa principale ad operare una riconversione professionale in un settore di attività diverso da quello nel quale era occupata in precedenza. Di conseguenza essa avrebbe perso il suo status di lavoratrice ai sensi dell'art. 48 del Trattato.

Risposta della Corte

41
Si deve constatare, in via preliminare, che spetta al giudice del rinvio procedere ai necessari accertamenti di fatto al fine di determinare, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 34-36 della presente sentenza, se sussista un nesso di continuità tra l'attività lavorativa precedentemente esercitata dalla ricorrente nella causa principale e gli studi intrapresi in seguito, se quest'ultima si sia trovata in uno stato di disoccupazione involontaria e se la situazione del mercato del lavoro l'abbia costretta ad operare una riconversione professionale, o se essa abbia esercitato tale attività al solo scopo di beneficiare del sistema di sussidi agli studenti nello Stato membro ospitante.

42
E' tuttavia importante precisare, al riguardo, che la sola circostanza che un contratto di lavoro sia stipulato in origine come contratto a tempo determinato non può portare necessariamente alla conclusione che, quando detto contratto giunge a scadenza, il lavoratore interessato si trovi automaticamente in stato di disoccupazione volontaria.

43
Infatti, se è vero che un contratto di lavoro è normalmente il risultato di negoziazioni, non è men vero che non sono rari i casi in cui il lavoratore non esercita alcuna influenza sulla durata e sul tipo di contratto di lavoro che può stipulare con un datore di lavoro. Al contrario, come rileva l'avvocato generale nei paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, in alcuni settori di attività viene fatto sovente ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, e ciò per diverse ragioni, quali il carattere stagionale del lavoro, il fatto che il mercato considerato è sensibile alla congiuntura o l'eventuale rigidità della normativa nazionale in materia di lavoro.

44
Pertanto, nell'ambito del suo esame del carattere volontario o involontario dello stato di disoccupazione della ricorrente nella causa principale, il giudice del rinvio può in particolare prendere in considerazione circostanze quali gli usi del settore di attività economica considerato, le possibilità di trovare in tale settore un lavoro che non sia a tempo determinato, l'esistenza di un interesse ad impegnarsi soltanto in un rapporto di lavoro a tempo determinato o l'esistenza di possibilità di rinnovo del contratto di lavoro.

45
Di contro, gli elementi menzionati dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che l'interessata abbia conseguito, una volta conclusosi il suo rapporto di lavoro, un diploma che le conferisce il diritto di iscriversi all'università nello Stato membro ospitante, nonché l'immediata ricerca di un nuovo impiego dopo la fine del rapporto di lavoro, o la natura e il livello del nuovo lavoro cercato, non sono necessariamente rilevanti a tal riguardo. Infatti, tali circostanze possono caratterizzare sia l'ipotesi della disoccupazione involontaria della ricorrente nella causa principale sia quella della sua disoccupazione volontaria.

46
Tuttavia, questi elementi potrebbero rivelarsi pertinenti in relazione all'esame della questione se, nel caso di specie, la ricorrente nella causa principale abbia esercitato un'attività lavorativa di breve durata al solo scopo di beneficiare del sistema di sussidi agli studenti nello Stato membro ospitante.

47
Pertanto, occorre aggiungere che, nell'ambito di tale esame, si deve prendere altresì in considerazione, da un lato, il fatto che la ricorrente nella causa principale sembra essere entrata nello Stato membro ospitante non al solo fine di beneficiare in esso del sistema di sussidi agli studenti, ma per vivervi con suo marito, cittadino di tale Stato, e, dall'altro, il fatto che essa vi soggiorna legalmente.

48
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che un cittadino comunitario, quale la ricorrente nella causa principale, qualora possieda la qualità di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato, non si trova necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.


Sulle spese

49
Le spese sostenute dai governi austriaco, danese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 13 settembre 2001, dichiara:

1)
Un'attività lavorativa esercitata a tempo determinato per un periodo di due mesi e mezzo da un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, di cui egli non ha cittadinanza, può attribuirgli lo status di lavoratore, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE, qualora l'attività lavorativa esercitata non abbia carattere puramente marginale e accessorio. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari a valutare se tali elementi ricorrano nella controversia di cui esso è investito. Non sono pertinenti al riguardo circostanze anteriori o posteriori al periodo di lavoro, quali il fatto che l'interessato

ha iniziato questo lavoro solo qualche anno dopo l'ingresso nello Stato membro ospitante;

ha acquisito, poco tempo dopo la conclusione del suo breve rapporto di lavoro a tempo determinato, il titolo per accedere agli studi universitari nello Stato membro ospitante, avendo concluso gli studi superiori nel proprio paese di origine, o

si è adoperato per trovare una nuova attività lavorativa tra la conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato e l'inizio degli studi universitari.

2)
Un cittadino comunitario, quale la ricorrente nella causa principale, qualora possieda lo status di lavoratore migrante ai sensi dell'art. 48 del Trattato, non si trova necessariamente in uno stato di disoccupazione volontaria, ai sensi della pertinente giurisprudenza della Corte, per il fatto che il suo contratto di lavoro, stipulato fin dall'inizio a tempo determinato, giunge a scadenza.

Puissochet

Gulmann

Skouris

Macken

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il tedesco.