«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata – Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro – Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 – Borsa di studio»
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[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n.
2)]
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 novembre 2003 (1)
«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) – Nozione di lavoratore – Contratto di lavoro a tempo determinato di breve durata – Mantenimento dello status di lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro – Presupposti per la concessione di vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 – Borsa di studio»
Nel procedimento C-413/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Franca Ninni-Oraschee
Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE),LA CORTE (Sesta Sezione),,
viste le osservazioni scritte presentate:
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 13 settembre 2001, dichiara:|
Puissochet |
Gulmann |
Skouris |
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Macken |
Colneric |
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Il cancelliere |
Il presidente |
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R. Grass |
V. Skouris |