Causa C-353/01 P
Olli Mattila
contro
Consiglio dell'Unione europea
e Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Accesso ai documenti – Decisioni 93/731/CE e 94/90/CECA, CE, Euratom – Eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Accesso parziale»
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Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 10 luglio 2003 |
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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 gennaio 2004 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Competenza anche di merito – Ingiunzione nei confronti di un'istituzione – Inammissibilità
(Art. 230 CE)
- 2..
- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell'interpretazione o dell'applicazione del diritto comunitario fatta dal Tribunale – Ricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1,
lett. c)]
- 3..
- Consiglio – Commissione – Diritto di accesso del pubblico ai documenti di tali istituzioni – Decisioni 93/731 e 94/90 – Deroghe al principio dell'accesso ai documenti – Rifiuto di accesso a un documento opposto senza previo esame di un accesso parziale ai dati non coperti dalle deroghe – Illegittimità – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità
(Decisione del Consiglio 93/731/CE; decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)
- 1.
Nell'ambito del sindacato di legittimità basato sull'art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni.
Di conseguenza, è irricevibile il ricorso contro una sentenza del Tribunale diretto a che la Corte inviti il Consiglio e la
Commissione a riconsiderare la loro posizione e ad accordare l'accesso ai documenti di cui trattasi al ricorrente nel ricorso
in esame o ad accordargli l'accesso, almeno parziale, ai detti documenti previa soppressione dei brani considerati idonei
a compromettere le relazioni internazionali della Comunità europea. v. punti 15-16
- 2.
Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati
della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre
pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo
espressamente disattesi. Tuttavia, ove un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata
dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione.
Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l'impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale,
il procedimento d'impugnazione sarebbe privato di una parte di significato. v. punti 25-27
- 3.
Il Consiglio e la Commissione sono tenuti, rispettivamente in forza delle decisioni 93/731, relativa all'accesso del pubblico
ai documenti del Consiglio, e 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, e conformemente al principio
di proporzionalità, ad esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non interessati dalle eccezioni. In
mancanza, una decisione di diniego di accesso a un documento deve essere annullata in quanto viziata da errore di diritto
quand'anche, alla luce delle spiegazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del procedimento precontenzioso
dinanzi al Tribunale e della natura dei documenti controversi, l'errore di diritto non abbia avuto alcuna influenza sull'esito
dell'esame di tali istituzioni. Permettere al Consiglio e alla Commissione di comunicare all'interessato i motivi del diniego di accordare l'accesso parziale
a un documento per la prima volta dinanzi al giudice comunitario priverebbe di effetto utile le garanzie procedurali espressamente
previste dalle decisioni 93/731 e 94/90 e pregiudicherebbe gravemente i diritti dell'interessato che impongono che, salvo
casi eccezionali, ogni decisione recante pregiudizio debba essere motivata al fine di fornire all'interessato indicazioni
sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità.
v. punti 30-32