Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/78/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - Causa C-312/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07053
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Nella causa C-312/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C. Tufvesson e M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto di far constatare che la Repubblica ellenica, non adottando o non comunicando alla Commissione nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica, non adottando o non comunicandole nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
2 Tale direttiva completa la prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), e la prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1).
3 L'art. 2, n. 1, della direttiva così dispone:
«Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE e della direttiva 79/267/CEE, che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di assicurazione di un paese terzo secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 8 e 9».
4 L'art. 11, n. 1, della direttiva così dispone:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
5 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver messo in mora la Repubblica ellenica invitandola a presentare le sue osservazioni, con lettera 29 dicembre 2000 inviava a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli dalla direttiva entro due mesi dalla notifica di detto parere.
6 Non essendo stata comunicata alla Commissione, nel termine impartito, alcuna ulteriore informazione circa la trasposizione della direttiva, essa ha deciso di presentare il presente ricorso.
7 Il governo ellenico sostiene che le misure necessarie per la trasposizione della direttiva sono in fase di adozione. Un progetto di decreto presidenziale sarebbe in fase di esame.
8 A questo proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-276/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-1699, punto 20).
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata effettuata entro il termine impartito nel parere motivato, il ricorso presentato dalla Commissione deve considerarsi fondato.
10 Si deve pertanto constatare che, non adottando nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.