Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte nazionali che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari — Nozione di «imposte sulla cifra d’affari» — Portata — Imposta sui premi assicurativi — Esclusione — Introduzione di un’aliquota identica all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto — Ammissibilità alla luce dell’esenzione delle operazioni di assicurazione — Assenza di obbligo di seguire la procedura relativa all’introduzione di misure particolari derogatorie

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 13, parte B, lett. a), 27 e 33]

2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Selettività della misura — Regime di tassazione differenziato sui premi assicurativi — Giustificazione fondata sulla natura e sulla struttura del sistema

(Art. 87, n. 1, CE)

Massima

1. Un’imposta sui premi assicurativi è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, che vieta agli Stati membri di introdurre o di mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari, nei limiti in cui non costituisce un’imposta generale, poiché non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato, ma si applica solo ad un servizio specifico, la fornitura di assicurazioni, non è per il resto prelevata in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione, poiché viene riscossa solo una volta, all’atto della conclusione del contratto di assicurazione, e infine non si applica sul valore aggiunto dei beni e dei servizi.

Dato che essa è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva, l’art. 13, parte B, lett. a), della detta direttiva, ai sensi del quale le operazioni di assicurazione sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto, non osta, per quanto riguarda tale imposta sui premi assicurativi, all’introduzione di un’aliquota speciale identica all’aliquota base dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, la procedura prevista all’art. 27 della stessa direttiva, che obbliga ogni Stato membro che intende introdurre misure particolari di deroga alla detta direttiva a chiedere un’autorizzazione preliminare al Consiglio, non deve essere rispettata prima dell’introduzione della detta aliquota.

(v. punti 31, 35-37, 47, dispositivo 1-2)

2. Un regime di imposizione sui premi assicurativi, caratterizzato dall’esistenza di due aliquote diverse, non può essere considerato costituente una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, qualora l’applicazione dell’aliquota più elevata di tale regime ad una parte determinata dei contratti di assicurazione previamente assoggettati all’aliquota base sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema nazionale di imposizione delle assicurazioni, e ciò anche ove l’introduzione della detta aliquota implichi un vantaggio per gli operatori che propongono contratti assoggettati all’aliquota base.

(v. punto 78)