Causa C-304/01

Regno di Spagna

contro

Commissione delle Comunità europee

«Politica comune della pesca — Regolamento (CE) n. 1162/2001 — Ricostituzione dello stock di naselli — Controllo delle attività dei pescherecci — Scelta del fondamento normativo — Principio di non discriminazione — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.        Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regolamento n. 3760/92 — Competenza delegata alla Commissione — Portata

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3760/92, art. 15, n. 1]

2.        Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Misure dirette alla ricostituzione dello stock di naselli — Sindacato giurisdizionale — Limiti

[Regolamento (CE) della Commissione n. 1162/2001]

3.        Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Misure dirette alla ricostituzione dello stock di naselli — Deroga limitata ai pescherecci di piccole dimensioni — Violazione del principio di non discriminazione — Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 1162/2001, art. 2, n. 2)

4.        Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Art. 253 CE)

1.        Tenuto conto delle finalità del regolamento n. 3760/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura – il quale, secondo il tenore letterale del suo secondo ‘considerando’, mira a garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura, pur riconoscendo, al tempo stesso, sia l’interesse del settore della pesca a uno sviluppo durevole e a buone condizioni socio-economiche sia l’interesse dei consumatori –, non c’è alcun motivo di interpretare in senso restrittivo l’art. 15, n. 1, del medesimo regolamento, ai sensi del quale il Consiglio ha delegato alla Commissione la competenza ad adottare le misure necessarie in caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse.

         Infatti, anche se dalle condizioni alle quali il Consiglio ha subordinato l’esercizio di tale competenza da parte della Commissione, nonché, fra l’altro, dallo stesso tenore letterale del diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3760/92, emerge che la Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie senza indugi, l’art. 15 del detto regolamento non postula per l’esercizio di tale competenza una specifica condizione di urgenza. Esso non prevede neppure, nel caso in cui la Commissione non sia stata adita con una domanda da uno Stato membro, un termine preciso entro il quale la detta istituzione debba agire a pena di perdere la sua competenza. Del resto dal detto regolamento non si evince affatto che il legislatore comunitario abbia inteso limitare la delega di competenza alla Commissione nel senso che quest’ultima non potesse più agire ove il Consiglio stesso fosse in grado di adottare le misure necessarie.

(v. punti 19-20)

2.        La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in situazioni che implicano la necessità di valutare sia una situazione complessa sia la natura ovvero la portata delle misure da prendere. Pertanto, nel controllare l’esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente travalicato i limiti del suo potere discrezionale.

Nel decidere di adottare misure dirette non a vietare la pesca al nasello o a proibire l’accesso dei pescherecci a determinate aree geografiche, ma solamente a limitare il numero di catture autorizzate e ad ingrandire le maglie delle apposite reti, la Commissione ha tenuto pienamente conto della necessità di proteggere adeguatamente le risorse acquatiche viventi e l’acquacoltura nonché l’interesse del settore della pesca ad uno sviluppo durevole. Un divieto totale di pesca, invero, avrebbe potuto provocare danni ancora maggiori non solo ai pescatori di nasello, ma anche ai pescatori di altre specie, atteso che la pesca al merluzzo rientra tradizionalmente nelle attività di pesca che comportano la cattura di pesci di varie specie.

(v. punti 23-24)

3.        Il principio di parità di trattamento e di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò risulti obiettivamente giustificato.

         La deroga prevista a favore dei pescherecci di piccole dimensioni dall’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1162/2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca, secondo cui le condizioni stabilite nel n. 1 del medesimo articolo – relative alla proporzione di naselli catturati e detenuti a bordo di un peschereccio su cui si trovano attrezzi trainati aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm – non si applicano ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che rientrano in porto nelle 24 ore successive all’ultima uscita, non può considerarsi costitutiva di una discriminazione tra detti pescherecci e quelli che superano tale lunghezza. Infatti, i pescherecci di piccole dimensioni versano obiettivamente in una situazione diversa da quella degli altri pescherecci: da un lato, le loro possibilità di pesca sono per forza di cose limitate alle zone costiere, poiché, a differenza di quelli di dimensioni o di tonnellaggio maggiori, i pescherecci piccoli non sono normalmente in grado di accedere alle zone di pesca d’altura. D’altro lato, l’attività di questi ultimi pescherecci si caratterizza altresì per il suo carattere «opportunistico» in quanto essi catturano le specie ittiche presenti nelle zone che percorrono senza concentrarsi, di regola, su un’unica specie.

(v. punti 31, 33-34)

4.        Anche se la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, tuttavia tale motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti l’accertamento della circostanza se la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di detto articolo va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli Stati membri sono stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell’atto controverso e conoscono pertanto le ragioni che vi stanno alla base.

Inoltre, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e, nel caso di atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le varie scelte di ordine tecnico operate se l’atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione.

(v. punti 50-51)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 settembre 2004(1)

«Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1162/2001 – Ricostituzione dello stock di naselli – Controllo delle attività dei pescherecci – Scelta del fondamento normativo – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione»

Nella causa C-304/01, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE,proposto il 2 agosto 2001,

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in seguito dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 16 ottobre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con il suo ricorso il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).


Contesto normativo

Il regolamento (CEE) n. 3760/92

2
L’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura (GU L 389, pag. 1), in vigore alla data d’introduzione del presente ricorso, così recitava:

«Per quanto concerne le attività di sfruttamento, la politica comune della pesca si prefigge l’obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili e accessibili nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, in condizioni economiche e sociali appropriate per tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per l’ecosistema marino e tenendo presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori.

A tal fine è istituito un regime comunitario di gestione delle attività di sfruttamento volto a garantire un durevole equilibrio tra risorse e sfruttamento nelle varie zone di pesca».

3
Come risulta dalla stessa lettera del regolamento n. 3760/92, le modalità essenziali del detto regime sono decise dal Consiglio dell’Unione europea che statuisce, salvo disposizioni contrarie, secondo la procedura di cui all’art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE). In alcuni casi, tuttavia, anche la Commissione è abilitata a prendere misure d’emergenza.

4
Anche al diciottesimo ‘considerando’ del detto regolamento è previsto «che si dovranno prendere disposizioni per l’adozione di misure d’emergenza in caso di seri sconvolgimenti suscettibili di compromettere gli obiettivi della conservazione delle risorse».

5
Al riguardo l’art. 15 del regolamento n. 3760/92 dispone:

«1. In caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure appropriate, di durata non superiore a 6 mesi, che vengono comunicate al Parlamento europeo ed agli Stati membri e sono di immediata applicazione.

2. In caso di richiesta da parte di uno Stato membro, la Commissione decide in merito entro dieci giorni lavorativi.

3. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese».

Il regolamento impugnato

6
Il regolamento impugnato è stato adottato sul fondamento dell’art. 15 del regolamento n. 3760/92, a seguito degli avvertimenti lanciati, nel novembre 2000, dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (in prosieguo: il «CIEM»), in merito ai rischi di esaurimento dello stock settentrionale di naselli, e di una riunione del Consiglio «Pesca» tenutasi nei giorni 14 e 15 dicembre 2000, durante la quale il Consiglio e la Commissione hanno ravvisato l’urgenza di attuare un piano di ricostituzione del detto stock.

7
Come risulta dal suo ‘considerando’ 4, il regolamento impugnato ha lo scopo «[n]ell’immediato [di] ridurre le catture di novellame di nasello: (…) imponendo un aumento generale della dimensione delle maglie delle reti trainate utilizzate per la cattura del nasello, (…) delimitando delle zone geografiche in cui il novellame di nasello è molto abbondante e stabilendo che in tali zone è consentita la pesca con attrezzi trainati solo se le reti utilizzate hanno maglie di grandi dimensioni, e (…) definendo condizioni supplementari che consentano di ridurre le catture di novellame di nasello effettuate con sfogliare».

8
In tale prospettiva l’art. 2 del regolamento impugnato dispone che:

«1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 850/98, le catture di nasello (Merluccius merluccius) detenute a bordo di un peschereccio su cui si trovano attrezzi trainati aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm non possono costituire più del 20% in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo.

2. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che rientrano in porto nelle 24 ore successive all’ultima uscita».

9
Gli artt. 3-5 del regolamento impugnato contengono un insieme di misure aggiuntive relative alla struttura delle reti da traino e delle altre reti in uso nelle zone considerate da tale regolamento e alla definizione delle aree geografiche che beneficiano di una protezione particolare data l’abbondanza di novellame di nasello, mentre gli artt. 6-13 sempre del medesimo regolamento contengono alcune norme intese ad assicurare, da un lato, l’ottenimento di dati affidabili sulle catture e sugli sbarchi di naselli e, dall’altro, l’osservanza delle misure di conservazione così stabilite. Fra tali ultime norme si annoverano, in particolare, quella che dispone la presenza di osservatori a bordo dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di uno Stato membro e quella che impone di sbarcare i naselli catturati nei porti appositamente designati.


Fatti all’origine del ricorso e motivi sostanziali

10
Avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 15, n. 3, del regolamento n. 3760/92, il Regno di Spagna, con lettera 21 giugno 2001, presentava al Consiglio una proposta di modifica del regolamento impugnato. Tale proposta, che faceva leva sul carattere asseritamente discriminatorio della deroga prevista all’art. 2, n. 2, del detto regolamento, mirava alla soppressione pura e semplice di tale disposizione affinché tutti i pescherecci, a prescindere dalle rispettive lunghezze e durata delle uscite, beneficiassero delle medesime condizioni di pesca.

11
La proposta spagnola veniva esaminata, in prima battuta, dal gruppo del Consiglio «Politica interna della pesca» nella riunione del 28 giugno 2001, poi dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione dell’11 luglio successivo, per essere infine respinta dal Consiglio il 20 luglio 2001 in quanto nessun altro Stato membro la sosteneva.

12
Ritenendo tale rigetto lesivo dei propri interessi, il Regno di Spagna introduceva il presente ricorso nell’ambito del quale sollevava tre motivi vertenti, rispettivamente, sull’erroneità del fondamento normativo considerato e sull’incompetenza della Commissione ad adottare il regolamento impugnato, su una violazione del principio di non discriminazione e su un vizio di motivazione del detto regolamento.


Sul ricorso

Sul primo motivo

13
Con il primo motivo il Regno di Spagna contesta, in sostanza, la competenza della Commissione ad adottare il regolamento impugnato. Secondo il governo spagnolo, infatti, l’art. 15, n. 1, del regolamento n. 3760/92 – l’unico fondamento normativo del regolamento impugnato – attribuisce alla Commissione una competenza normativa limitata che questa istituzione può esercitare solo nei casi e alle condizioni che la disposizione medesima prevede, vale a dire, essenzialmente, in caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse e purché le misure prese dalla Commissione siano necessarie e la loro validità non superi i sei mesi di durata. Orbene, nella fattispecie, due di queste condizioni non sarebbero soddisfatte. Il governo spagnolo, anche se non mette in discussione lo stato critico dello stock di naselli, sostiene nondimeno che le misure di emergenza decise con il regolamento impugnato (in prosieguo: le «misure controverse») non presentano il carattere di necessità prescritto dall’art. 15, n. 1, del regolamento n. 3760/92 e non hanno una validità limitata nel tempo.

14
Quanto, in primo luogo, al carattere necessario delle misure assunte a norma dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 3760/92, il governo spagnolo osserva che tale condizione va interpretata nel senso che l’adozione di misure urgenti ed eccezionali quivi prevista è intesa ad ovviare alle difficoltà del settore di pesca interessato. Orbene, nella fattispecie, le misure controverse non soddisfarebbero affatto tale requisito, poiché il regolamento impugnato è stato adottato sei mesi dopo che il Consiglio e la Commissione avevano decretato l’urgenza di approntare un piano di ricostituzione dello stock di naselli. Ne consegue che nel corso di questi sei mesi il Consiglio avrebbe avuto tutto l’agio di deliberare le misure di conservazione necessarie in conformità alla disciplina ordinaria applicando, in particolare, la procedura prevista all’art. 4 del regolamento n. 3760/92, senza bisogno di ricorrere alla procedura di deroga di cui all’art. 15 dello stesso.

15
Il governo spagnolo esprime peraltro dubbi sulla stessa efficacia delle misure controverse. Sostiene al riguardo che il divieto di accesso ad alcune zone di pesca ovvero il divieto di pescare una specie ittica determinata sarebbero state misure ben più indicate per evitare danni irreparabili allo stock di naselli dei provvedimenti – per giunta onerosi per i pescatori come per gli Stati membri – quali l’ingrandimento delle maglie delle reti o la designazione esplicita dei porti di sbarco.

16
Quanto, in secondo luogo, alla condizione relativa ai limiti temporali di applicazione delle misure adottate dalla Commissione, il governo spagnolo rileva che neanch’essa è soddisfatta nella fattispecie, poiché il regolamento impugnato non conterrebbe alcuna disposizione che ne limiti nel tempo la vigenza.

17
In proposito si deve ricordare, in via preliminare, che, sebbene dal regolamento n. 3760/92 risulti che in linea di principio è il Consiglio l’istituzione competente a adottare le misure necessarie ad istituire un regime comune della pesca e dell’acquacoltura, in particolare in conformità dell’art. 4, n. 1, del detto regolamento, a decretare i provvedimenti comunitari con cui vengono stabilite le condizioni di accesso alle zone e alle risorse nonché le condizioni di esercizio delle attività di sfruttamento, la Commissione è comunque abilitata, a norma dell’art. 15, n. 1, del medesimo regolamento, a prendere le misure necessarie «[i]n caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse». Tale competenza, che la Commissione può esercitare su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, risponde alle preoccupazioni espresse nel diciottesimo ‘considerando’ del regolamento summenzionato, ai cui termini va prevista l’adozione di misure d’emergenza «in caso di seri sconvolgimenti suscettibili di compromettere gli obiettivi della conservazione delle risorse».

18
Nella fattispecie, il governo spagnolo non nega un tale sconvolgimento, atteso che lo stato critico dello stock settentrionale di naselli è stato confermato sia a livello comunitario, dal Consiglio e dalla Commissione, sia sul piano internazionale, dal CIEM. Le sue critiche si appuntano sulle lungaggini della procedura seguita per adottare le misure controverse e sull’inadeguatezza di queste ultime come pure sull’incertezza giuridica causata dalla mancanza, nel regolamento impugnato, di precisazioni sui loro limiti di validità temporale.

19
Con riferimento alla prima parte del motivo in esame occorre ricordare che, come emerge segnatamente dalla stessa lettera del suo secondo ‘considerando’, il regolamento n. 3760/92 intende garantire uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura, riconoscendo peraltro l’interesse del settore della pesca a uno sviluppo durevole e a buone condizioni socio-economiche nonché l’interesse dei consumatori. Tenuto conto di queste finalità, non c’è alcun motivo di interpretare in senso restrittivo l’art. 15, n. 1, del detto regolamento, ai sensi del quale il Consiglio ha delegato alla Commissione la competenza ad adottare le misure necessarie in caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse.

20
Anche se dalle condizioni alle quali il Consiglio ha subordinato l’esercizio di tale competenza da parte della Commissione, nonché, fra l’altro, dallo stesso tenore letterale del diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3760/92 emerge che la Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie senza indugi, l’art. 15 del detto regolamento non postula per l’esercizio di tale competenza una specifica condizione di urgenza. Esso non prevede neppure, in un caso quale quello di specie, in cui la Commissione non è stata investita della richiesta di uno Stato membro, un termine preciso entro il quale la detta istituzione debba agire a pena di perdere la sua competenza. Inoltre dal detto regolamento non si evince affatto che il legislatore comunitario abbia inteso limitare la delega di competenza alla Commissione nel senso che quest’ultima non potesse più agire ove il Consiglio stesso fosse in grado di adottare le misure necessarie.

21
Nella fattispecie non si può rimproverare alla Commissione di aver ritardato inutilmente l’adozione delle misure controverse. È infatti pacifico che la Commissione ha intavolato, a partire dal mese di gennaio 2001, ossia appena qualche settimana dopo che il Consiglio e la Commissione ebbero decretato l’urgenza di stabilire un piano di ricostituzione dello stock di naselli, le discussioni necessarie a pervenire ad un accordo sulla natura delle misure da adottare e che tali discussioni, nelle quali il governo spagnolo è stato del resto strettamente coinvolto, si sono protratte fino all’adozione del regolamento impugnato. È anche pacifico che alla data di adozione delle dette misure le condizioni di turbative gravi e impreviste suscettibili di compromettere la conservazione delle risorse erano ancora soddisfatte, visto che lo stock settentrionale di naselli era sempre ad un livello critico.

22
Per questi motivi la tesi del governo spagnolo secondo cui la Commissione, visto il ritardo con cui ha adottato le misure in causa, avrebbe perso la competenza attribuitale ex art. 15, n. 1, del regolamento n. 3760/92 non può essere accolta.

23
Peraltro, siccome con la prima parte del primo motivo il governo spagnolo intende contestare la necessità delle misure controverse mettendone in discussione l’efficacia, si deve far presente che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in situazioni, quali quella di specie, che implicano la necessità di valutare sia una situazione complessa sia la natura ovvero la portata delle misure da prendere. Nel controllare l’esercizio di tale competenza, allora, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente travalicato i limiti del suo potere discrezionale (v. in tal senso, in particolare, sentenze 19 febbraio 1998, causa C-4/96, NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation, Racc. pag. I-681, punti 41 e 42; 5 ottobre 1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-6475, punto 29, e 25 ottobre 2001, causa C‑120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 44).

24
Nella fattispecie, il governo spagnolo non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore o in uno sviamento siffatti nell’esercizio della sua competenza o, inoltre, che abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale. Nel decidere, in proposito, di adottare misure dirette non a vietare la pesca al nasello o a proibire l’accesso dei pescherecci a determinate aree geografiche, ma solamente a limitare il numero di catture autorizzate e ad ingrandire le maglie delle apposite reti, la Commissione ha, al contrario, tenuto pienamente conto della necessità di proteggere adeguatamente le risorse acquatiche viventi e l’acquacoltura nonché l’interesse del settore della pesca ad uno sviluppo durevole. Un divieto totale di pesca, invero, avrebbe potuto provocare danni ancora maggiori non solo ai pescatori di nasello, ma anche ai pescatori di altre specie, atteso che la pesca al merluzzo rientra tradizionalmente, come la Commissione afferma senza essere smentita sul punto dal governo spagnolo, tra le pesche di pesci vari.

25
Ne discende che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta.

26
Con riferimento alla seconda parte del primo motivo, ai termini della quale la Commissione avrebbe abusato dei suoi poteri e ignorato il principio di certezza del diritto, in quanto nessuna delle disposizioni del regolamento impugnato preciserebbe l’arco temporale di validità delle misure controverse, si deve constatare che nulla, nel detto regolamento, permette di accreditare la tesi secondo cui tali misure avrebbero una validità superiore ai sei mesi.

27
Il regolamento impugnato si basa infatti espressamente sull’art. 15, n. 1, del regolamento n. 3760/92, il quale enuncia con chiarezza che le misure adottate dalla Commissione hanno una «durata non superiore a 6 mesi». In mancanza di una disposizione esplicita in senso contrario – e anche se la Commissione avrebbe dovuto indicare espressamente per quanto tempo si applicava il regolamento impugnato – la durata di quest’ultimo non può essere, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 35 delle conclusioni, che di 6 mesi a decorrere dall’entrata in vigore delle misure controverse; erano infatti 6 mesi il termine massimo stabilito dalla detta disposizione del regolamento n. 3760/92, la quale costituisce l’unico fondamento [normativo] del regolamento impugnato.

28
Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre concludere che la Commissione era competente ad adottare il regolamento impugnato.

29
Di conseguenza il primo motivo dev’essere dichiarato infondato.

Sul secondo motivo

30
Con il suo secondo motivo il Regno di Spagna contesta la distinzione operata dalla Commissione, all’art. 2, n. 2, del regolamento impugnato, tra i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m – purché rientrino in porto nelle 24 ore successive all’ultima uscita – e quelli di lunghezza superiore. Secondo il governo spagnolo, tale distinzione è discriminatoria in quanto pregiudica in misura maggiore la flotta di pesca spagnola che le flotte degli altri Stati membri. A causa della considerevole distanza tra le coste spagnole e le zone di pesca al nasello interessate dal regolamento impugnato, i pescatori spagnoli potrebbero utilizzare, infatti, solamente pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 12 m, che escono per più di 24 ore, mentre i pescatori degli altri Stati membri, le cui coste sono più vicine a tali zone di pesca, potrebbero esercitare la loro attività con imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m e beneficiare, così, della deroga prevista al detto art. 2, n. 2.

31
Al riguardo occorre ricordare, in limine, che il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.

32
Nella fattispecie, il trattamento riservato ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 12 m differisce da quello di cui beneficiano i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore alla detta misura, purché questi ultimi rientrino in porto nelle 24 ore successive all’ultima uscita. Le parti in lite contendono sia sulla comparabilità delle situazioni alle quali si applica il detto trattamento sia, e soprattutto, sul problema di accertare se tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificabile.

33
Per quanto riguarda la comparabilità delle situazioni contemplate dal regolamento impugnato, come ha fatto valere la Commissione, i pescherecci di piccole dimensioni versano obiettivamente in una situazione diversa da quella degli altri pescherecci. Da un lato, infatti, le loro possibilità di pesca sono per forza di cose limitate alle zone costiere, poiché, a differenza di quelli di dimensioni o di tonnellaggio maggiori, i pescherecci piccoli non sono normalmente in grado di accedere alle zone di pesca d’altura. D’altro lato, l’attività di questi ultimi pescherecci si caratterizza altresì per il suo carattere «opportunistico» in quanto essi catturano le specie ittiche presenti nelle zone che percorrono senza concentrarsi, di regola, su un’unica specie.

34
Ne consegue che, rebus sic stantibus, la situazione dei pescherecci di piccole dimensioni non può essere considerata paragonabile a quella dei pescherecci più grandi.

35
Per quanto riguarda la giustificazione della disparità di trattamento che il regolamento impugnato riserva alle due categorie di pescherecci, la Commissione sostiene che l’applicazione del regime istituito dal regolamento impugnato ai pescherecci di piccole dimensioni avrebbe costretto le imprese interessate ad attrezzare le loro imbarcazioni con reti di maglia uguale o superiore a 100 mm, il che avrebbe implicato non solo investimenti economici considerevoli per i proprietari di tali piccole imbarcazioni, ma anche una possibile riduzione delle catture di altre specie ittiche, sì da compromettere la stessa sopravvivenza delle imprese interessate. Imporre, in tali circostanze, un regime siffatto ai pescherecci di piccole dimensioni sarebbe stato, dunque, eccessivo, tenuto conto altresì della provvisorietà delle misure controverse, che duravano – appunto – soltanto sei mesi.

36
Alla stregua di tali fattori di ordine socio-economico, la deroga prevista all’art. 2, n. 2, del regolamento impugnato a favore dei pescherecci di piccole dimensioni era dunque oggettivamente giustificata, secondo la Commissione, tanto più che il totale di naselli pescati da questa categoria di pescherecci è poco elevato. La Commissione afferma in proposito che il corrispondente quantitativo ammonta al massimo al 4% del totale delle catture di tale specie.

37
Il governo spagnolo contesta da parte sua la deroga prevista all’art. 2, n. 2, del regolamento impugnato per la mancanza di fondamento tecnico, dato che la maglia delle reti non avrebbe niente a che fare con la lunghezza dei pescherecci e che, peraltro, le catture realizzate dai pescherecci di piccole dimensioni potrebbero pregiudicare la conservazione dello stock di naselli ben più di quelle realizzate dai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 12 m.

38
Il primo argomento del governo spagnolo non può essere accolto. Come risulta, infatti, dalle osservazioni della Commissione, gli argomenti da essa addotti a giustificazione della detta deroga non si basano su un qualsiasi rapporto tra la lunghezza dei pescherecci e le maglie delle loro reti, ma si riferiscono alle conseguenze negative che l’applicazione integrale del regime istituito dal regolamento impugnato poteva comportare per i pescherecci di piccole dimensioni, tenuto conto delle peculiarità del loro tipo di pesca.

39
Riguardo al secondo argomento fatto valere dal governo spagnolo, quest’ultimo non ha provato in maniera convincente che le catture realizzate dai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m comprometterebbero l’obiettivo di conservazione dello stock di naselli più di quelle effettuate dai pescherecci di lunghezza superiore alla detta misura.

40
La Commissione, invero, pur avendo precisato in udienza di condividere il punto di vista del governo spagnolo secondo cui ci sarebbe una maggiore concentrazione di novellame di nasello nelle zone costiere, battute dai pescherecci di piccole dimensioni, che in quelle più lontane da tali coste, ha nondimeno ribadito la tesi difesa nelle memorie scritte secondo cui le catture di nasello effettuate dai pescherecci interessati dalla deroga prevista all’art. 2, n. 2, del regolamento impugnato rappresenterebbero soltanto una modesta parte, al massimo il 4%, del totale delle catture di tale specie.

41
Orbene, interrogato espressamente sul punto nel corso dell’udienza, il governo spagnolo, pur contestando la percentuale indicata dalla Commissione, non è stato in grado di produrre altri dati numerici sulle catture di nasello. Al riguardo esso si è limitato a dichiarare che in Spagna non esistevano pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m che potessero beneficiare della suddetta deroga e che, di conseguenza, la stima delle catture effettuate da tale tipo di imbarcazioni doveva essere eseguita dallo Stato di cui queste battevano bandiera.

42
Alla luce di ciò occorre respingere l’affermazione secondo cui le catture effettuate dai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m comprometterebbero la conservazione dello stock di naselli più di quelle realizzate dai pescherecci più grandi.

43
Ne discende che il governo spagnolo non ha potuto infirmare né l’assunto della Commissione secondo cui la situazione dei pescherecci di piccole dimensioni non è paragonabile a quella dei pescherecci più grandi, né gli argomenti che la stessa istituzione ha invocato per dimostrare che la disparità di trattamento tra i due tipi di imbarcazioni era oggettivamente giustificata. Il governo spagnolo non è riuscito, così, a dimostrare la natura discriminatoria della deroga prevista all’art. 2, n. 2, del regolamento impugnato.

44
Tale constatazione è, del resto, corroborata anche da un insieme di elementi complementari risultanti dal fascicolo sottoposto all’esame della Corte.

45
Si noti innanzitutto che, limitando l’ambito di applicazione della deroga ai pescherecci di piccole dimensioni che rientrino in porto nelle 24 ore successive all’ultima uscita, la Commissione ha preso una misura idonea ad assicurare che il beneficio della deroga adottata resti circoscritto alle sole imbarcazioni per le quali è effettivamente giustificato, vale a dire ai pescherecci le cui attività di pesca sono per forza di cose limitate alle zone costiere e che praticano una pesca di tipo «opportunistico».

46
Contrariamente a quanto afferma il governo spagnolo, per il quale la flotta spagnola sarebbe specificamente penalizzata dal regolamento impugnato, occorre poi osservare che le flotte di altri Stati membri versano in una situazione simile a quella della detta flotta, in quanto la distanza da percorrere per accedere alle zone contemplate dal regolamento impugnato è comunque troppo grande perché le imbarcazioni di piccole dimensioni battenti la bandiera di tali Stati possano beneficiare della deroga di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento impugnato. Trattasi, per l’esattezza, come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, delle flotte belga e olandese.

47
Si deve infine rilevare che, ad ogni buon conto, i pescatori spagnoli proprietari di pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m non potrebbero essere interessati dalle misure controverse, poiché tanto dal suo titolo quanto dal suo art. 1, che ne definisce l’ambito di validità territoriale, risulta che il regolamento impugnato non si applica alle divisioni CIEM VIII c e IX a e b, le quali corrispondono, in pratica, alle zone al largo delle coste spagnole e portoghesi. Come ha osservato l’avvocato generale nei paragrafi 48 e 50 delle conclusioni, i pescherecci spagnoli di piccole dimensioni potrebbero, allora, operare normalmente nelle dette zone, nel rispetto delle quote assegnate al Regno di Spagna.

48
Alla luce di quanto precede occorre dunque respingere, in toto, il motivo vertente su una violazione del principio di non discriminazione.

Sul terzo motivo

49
Con il suo terzo motivo il Regno di Spagna lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione previsto all’art. 253 CE. Esso fa valere al riguardo che il regolamento impugnato non contiene, nei suoi ‘considerando’, alcuna spiegazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione a distinguere tra i pescherecci di meno di 12 m di lunghezza e quelli di lunghezza fuori tutto superiore a tale misura, nonostante che nella fattispecie non ci sia alcun nesso diretto tra le maglie delle reti ovvero delle reti a strascico e la lunghezza fuori tutto dei pescherecci e che la deroga prevista all’art. 2, n. 2, di tale regolamento non favorisca in maniera specifica la conservazione degli stock di naselli.

50
In proposito si deve rammentare che, se è vero che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze Italia/Consiglio, cit., punto 28, e 11 settembre 2003, causa C-445/00, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-8549, punto 49), ciò nonostante tale motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti l’accertamento della circostanza se la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti dell’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli Stati membri sono stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell’atto controverso e conoscono pertanto le ragioni che vi stanno alla base (v., in particolare, sentenze Italia/Consiglio, cit., punto 29, e Austria/Consiglio, cit., punto 99, nonché 6 novembre 2003, causa C-293/00, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-12775, punti 55 e 56).

51
Sempre per una giurisprudenza costante, poi, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e, nel caso di atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. In tale contesto la Corte ha precisato, in particolare, che, se l’atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte di ordine tecnico operate (v., in particolare, sentenze 7 novembre 2000, causa C‑168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-9131, punto 62, e 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik, Racc. pag. I‑8283, punto 102).

52
Orbene, è innegabile che tale è precisamente il caso di specie. Da un lato, infatti, la Commissione ha chiaramente esposto, nel ‘considerando’ 4 del regolamento impugnato, l’obiettivo perseguito da quest’ultimo e i mezzi per attuarlo.

53
Dall’altro, com’è già stato osservato al punto 21 della presente sentenza, il governo spagnolo è stato strettamente coinvolto nelle discussioni e nelle consultazioni precedenti l’adozione del regolamento impugnato, sicché era perfettamente consapevole delle ragioni che ne avevano determinato l’adozione come anche delle misure concepite dalla Commissione per arginare l’esaurimento dello stock di naselli; la Commissione, da parte sua, aveva tenuto conto delle specifiche difficoltà che le dette misure potevano causare ad alcuni gruppi di pescatori.

54
La Commissione non era tenuta, quindi, ad esplicitare nei ‘considerando’ del regolamento impugnato i motivi che potevano giustificare la deroga di cui all’art. 2, n. 2, di quest’ultimo a favore delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 m.

55
Alla luce di quanto precede occorre allora dichiarare infondato anche il terzo motivo.

56
Poiché nessuno dei tre motivi dedotti dal Regno di Spagna a sostegno del suo ricorso merita di essere condiviso, quest’ultimo va respinto in toto.


Sulle spese

57
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme


1
Lingua processuale: lo spagnolo.